Referendum Costituzionale 2006



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Voto di elettore non deambulante

L’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto, per le consultazioni in corso, in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:
a) accertarsi che l’elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l’impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;
b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell’elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell’autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell’autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall’elettore nella cabina appositamente allestita per consentire l’espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.
Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale e tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

I Servizi di Medicina Legale a cui l'elettore può rivolgersi per ottenere il rilascio dell'attestazione sanitaria. (.pdf - 14 Kb)

Disponibile il file delle sezioni accessibili per non deambulanti (.pdf - 19 Kb).



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