Referendum 2005



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Cos'è un referendum

Referendum

La parola latina "Referendum" (gerundio di refero) indica lo strumento, attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici: è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l’intervento diretto del popolo nell’esercizio dell’indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti; infatti, con il referendum, i cittadini sono chiamati ad esprimere un consenso che acquista un’efficacia rilevante in merito all’abrogazione, totale o parziale, di una legge o alla revisione della Costituzione.
In Italia il referendum è disciplinato dagli artt. 75, 132, 138 della Costituzione; non sono ammessi i referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

Tipi di referendum

Il nostro ordinamento prevede tre tipi diversi di referendum:

  • Il referendum abrogativo (disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione), per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, che può essere richiesto da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    La richiesta deve essere depositata tra il 1° gennaio e il 30 settembre ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da permettere agli elettori di esprimere il loro consenso.
    In caso di ammissione, a seguito dell'esame della Corte Costituzionale, ricevuta la comunicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indirà il referendum fissando la data di convocazione dei comizi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
    Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.
  • Il referendum consultivo disciplinato dall’articolo 132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.
  • Il referendum approvativo disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione che disciplina il procedimento di formazione delle leggi costituzionali.
    Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti non si effettua il referendum. Nella storia della nostra Repubblica vi è stato un solo referendum approvativo, o "confermativo", quando i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo.
    Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.

    Ci sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a livello regionale e comunale o locale.

Fasi per lo svolgimento

Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi (a carattere generale):

  • Iniziativa, richiesta: deve provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte di Cassazione e indicare l’articolo o la legge per cui intendono raccogliere le firme.
  • Raccolta delle sottoscrizioni: Occorre usare la modulistica appropriata. Ogni facciata iniziale deve contenere il quesito da sottoporre a votazione. I moduli per la raccolta delle firme sul referendum devono essere preventivamente vidimati e le firme, con le generalità di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio o soggetto giuridicamente autorizzato (art. 14 legge 53/1990).
  • Controllo di legittimità: L’Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, deve esprimersi sulle eventuali irregolarità della richiesta procedendo ad una verifica sulla regolarità ed il numero necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l’abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro.
  • Controllo di legittimità costituzionale: La Corte Costituzionale deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste.
  • Indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare, per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta. Nel caso di referendum approvativo l’indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
  • Votazione e scrutinio: la consultazione popolare referendaria si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo, non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido. In altre parole non è necessario cha vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  • Ufficio Centrale per il referendum: presso la Corte di Cassazione, è costituito l'Ufficio Centrale, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani e tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione, il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio.
    Decide sulla legittimità della richiesta; contesta eventuali irregolarità; comunica la decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale.
    Procede alla proclamazione dei risultati del referendum, attestando che la legge di revisione della Costituzione o la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore al numero di voti negativi.
  • Ufficio provinciale per il referendum: presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale, dei tre il più anziano assume le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale.
    Sulla base dei verbali di scrutinio, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati (dopo aver provveduto al riesame di voti contestati e provvisoriamente non assegnati) del/dei referendum; redige verbale di tutte le operazioni, in tre copie, e ne invia una copia all'Ufficio Centrale per il referendum che a sua volta procederà alla proclamazione dei risultati.

    Il Presidente della Repubblica in base al verbale trasmesso dall'Ufficio Centrale, con D.P.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, procede alla promulgazione della legge se l'esito è favorevole.
    Se invece l’esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum è il Ministro di Grazie e Giustizia che cura la pubblicazione del risultato medesimo, sempre nella Gazzetta Ufficiale.

Il quorum

L'articolo 75 della Costituzione (quarto comma) stabilisce che per la validità del referendum deve aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, ovvero la proposta referendaria è approvata se il "sì" raggiunge la metà più uno dei voti espressi. Nel caso di assoluta parità tra "sì" e "no", infatti, il referendum sarebbe respinto.


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referendum popolari 12/13 giugno 2005

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