Referendum 2005



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Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali voteranno per corrispondenza con eccezione di coloro che risiedono in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto a mezzo posta e di coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia dandone comunicazione alla Rappresentanza diplomatica o Consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione dei referendum, cioè entro il 17 aprile 2005.

Ogni elettore riceverà a casa un plico contenente tutto il materiale necessario, insieme a tutte le indicazioni, e potrà votare restituendo la scheda, in busta chiusa, per posta a questo Consolato Generale entro e non oltre le ore 16:00 del giovedì 9 giugno prossimo.

La legge...in breve

La Legge che consente l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza agli italiani all'estero, e relativo regolamento di attuazione, sono stati approvati definitivamente nel dicembre 2001 (Legge 27 dicembre 2001, n. 459 "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero " pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002 - Law in English) dopo anni di dibattito nel mondo politico e nell'aprile 2003 (D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104 "Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2003), in essi viene stabilito che "i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali votano nella Circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge: gli elettori votano per corrispondenza oppure possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa."

La normativa di riferimento

  • LEGGE 27 dicembre 2001, n.459
    "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero." (pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 Gennaio 2002)
  • D.P.R. 2 aprile 2003, n.104
    Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2003)

La Circoscrizione Estero

La Circoscrizione Estero č suddivisa in 4 ripartizioni geografiche:

  1. Europa
  2. America Meridionale
  3. America Settentrionale e Centrale
  4. Africa, Asia, Oceania e Antartide

Immagine delle 4 ripartizioni geografiche della Circoscrizione estero

Diritto di voto

Sono elettori tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto il 18mo anno di età (per elezione della Camera dei Deputati e consultazioni referendarie) e il 25mo anno di età (per elezione del Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell’elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.
Ai fini di una corretta elaborazione dell’elenco, è indispensabile che i cittadini comunichino tempestivamente ai rispettivi Uffici Consolari i propri dati aggiornati.

Esercizio del diritto di voto

Le Rappresentanze diplomatiche concludono con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani intese dirette a garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.
I cittadini italiani che risiedono in Stati dove non viene garantito il diritto di voto, torneranno in Italia per votare e potranno contare su un rimborso parziale del costo del biglietto.

Il voto per corrispondenza

Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2001 n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero, possono votare per corrispondenza per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari, abrogativi di leggi o atti aventi valore di legge, e confermativi di leggi di revisione costituzionale.
L’Ufficio consolare, non oltre il 18mo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, invia a tutti gli elettori della sua circoscrizione (esclusi quelli che hanno optato di votare in Italia) un plico contenente il seguente materiale elettorale:

  • il certificato elettorale
  • le schede elettorali (4)
  • una busta piccola in cui inserire le schede
  • una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso (Business Reply Envelope)
  • le liste dei candidati (solo per le elezioni politiche)
  • un foglio esplicativo sulle modalità del voto
  • il testo della Legge 459/2001

Dopo aver votato, l'elettore deve spedire subito la busta all’Ufficio consolare in modo che pervenga entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente le votazioni.
Gli elettori che, al 14mo giorno precedente la data delle votazioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
I cittadini cancellati per irreperibilità o omessi a qualsiasi titolo dalle liste elettorali (ma che abbiano già provveduto a regolarizzare la loro iscrizione all’AIRE) possono chiedere l’ammissione al voto presentandosi all’Ufficio consolare che, dopo aver acquisito dai Comuni italiani di origine le attestazioni previste dalla legge, provvederà a consegnare il plico elettorale.

Si ricorda che si ha l'obbligo di iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) quando si risiede stabilmente all’estero: l’iscrizione è gratuita e si effettua presso il Consolato competente per territorio.
L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che pervengano entro l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

Elenchi dei votanti

Il Governo provvede alla formazione degli elenchi aggiornati dei cittadini italiani residenti all'estero per predisporre le liste elettorali.

Campagna Elettorale

Lo Stato italiano conclude apposite forme di collaborazione con gli Stati in cui risiedono i cittadini italiani all'estero per garantire lo svolgimento della campagna elettorale.

Quando si vota

Gli italiani residenti all'estero sono chiamati a votare qualche giorno prima della data fissata per il voto in Italia. Saranno validi i voti giunti al consolato entro le 16 del giovedì che precede le elezioni in Italia.

Come si vota

Entro il 25 maggio gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore, che non abbia esercitato l'opzione per votare in Italia, un plico contenente:

  • il certificato elettorale (cioè il documento che certifica il diritto di voto)
  • quattro schede di votazione di colore diverso per ciascun referendum
  • due buste di formato diverso
  • il testo della legge 459/2001 ed il presente foglio informativo

L'elettore potrà esprime il proprio voto tracciando un segno (una croce) sul rettangolo della scheda che contiene la risposta prescelta (SI o NO) utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna che scriva con colore nero o blu

Le quattro schede vanno poi inserite nella busta completamente bianca più piccola che dovrà essere chiusa e sigillata.
Questa busta sigillata e il tagliando del certificato elettorale (che deve essere staccato dal certificato seguendo l'apposita linea tratteggiata) devono essere inseriti nella busta più grande preaffrancata, riportante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente

La busta preaffrancata così confezionata deve essere spedita per posta il più presto possibile in modo che arrivi all'Ufficio consolare entro - e non oltre - le ore 16 ora locale del 9 GIUGNO 2005: le schede pervenute successivamente non potranno essere scrutinate.

ATTENZIONE

  • Nessun segno di riconoscimento deve apparire:
    • sulla/e scheda/e
    • sulla busta sigillata e sul tagliando
  • LA BUSTA SIGILLATA E LE SCHEDE DEVONO ESSERE INTEGRE
  • Per effettuare il voto si deve utilizzare una penna di colore nero o blu
  • Per esprimere il voto si deve tracciare un solo segno (ad es. una croce oppure una barra) sul rettangolo della scheda che contiene la risposta prescelta (SI o NO) al quesito referendario;
  • Le sottolineature o cerchiature non sono valide
  • SULLA BUSTA PREAFFRANCATA NON DEVE ESSERE SCRITTO IL MITTENTE

Gli elettori che, alla data del 29 maggio 2005, non abbiano ancora ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono presentarsi all'Ufficio consolare per verificare la propria posizione elettorale e chiedere un duplicato.

Informazioni per gli elettori sulle modalità di voto:


Informazioni utili

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referendum popolari 12/13 giugno 2005

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