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Procedure edilizie - Permesso di Costruire

Normativa di riferimento

Interventi subordinati al Permesso di Costruire d.P.R. n°380/2001

Art. 10 (L) del d.P.R. n°380/2001- Interventi subordinati a Permesso di Costruire.

1.   Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

    a) gli interventi di nuova costruzione;

    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

    c)  gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia che comportino aumento  di  unita'  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei  prospetti  o  delle  superfici,  ovvero  che, limitatamente agli immobili  compresi  nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

  2.  Le  regioni  stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti,  sono  subordinati  a  permesso  di  costruire o a denuncia di inizio attivita'.

  3.  Le  regioni  possono  altresi'  individuare con legge ulteriori interventi  che,  in  relazione  all'incidenza  sul  territorio e sul carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al  preventivo  rilascio  del permesso  di  costruire.  La  violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Sono gli interventi caratterizzati da trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, così come elencati nella sottostante


Il cambiamento di destinazione d'uso degli immobili può essere sottoposto a Permesso di Costruire al ricorrere delle sottoelencate condizioni:

- Occorre verificare che la nuova destinazione d'uso sia compatibile con le N.U.E.A (Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del PRG e/o strumenti esecutivi (Art. 48, comma 1 della L.R. n°56/77);

- Verificato che si possa chiedere la variazione di destinazione d'uso, è necessario richiedere il Permesso di Costruire per tutti gli immobili relativi ad unità di volume superiore a 700 metri cubi, con o senza la realizzazione di opere edilizie, fermo restando che in assenza di opere edilizie il cambio d'uso per immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi è sottoposto a C.I.L.A.

Il Permesso di Costruire è anche l'atto autorizzatorio finale di procedimenti complessi che si sono conclusi preventivamente con una deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale quali:

oppure in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n°380 del 6 giugno 2001:

Condizioni di applicabilità

Art. 12 (L) d.P.R. n°380/2001 - Presupposti per il rilascio del Permesso di Costruire

Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

Modalità di presentazione e Modulistica

Art. 20 (R) d.P.R. n°380/2001 - Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire

Per informazioni sulla presentazione del Permesso di Costruire è necessario prenotare un appuntamento utilizzando le agende web di Torinofacile.

Il Permesso di Costruire deve essere presentato esclusivamente in modalità digitale con istanza redatta sulla modulistica del MUDE Piemonte.

(Per gli interventi relativi alle attività produttive si consulti la sezione modulistica curata dal SUAP - Sportello unico per le attività produttive).

Tariffe

Per il calcolo dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione del Permesso di Costruire, si rimanda all'apposita sezione delle Tariffe.

Efficacia temporale (durata/proroghe) e decadenza del Permesso di Costruire

Art. 15 (R) d.P.R. n°380/2001 - Efficacia temporale e decadenza del Permesso di Costruire

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, presentando specifica richiesta prima della scadenza del Permesso di Costruire, con provvedimento motivato, unicamente per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso.
In considerazione del volume dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, può essere autorizzato un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori. Stessa modalità può essere attuata nel caso di realizzazione di opere pubbliche il cui finanziamento sia a carico di più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso di Costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 (L) d.P.R. 380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al nuovo calcolo del contributo di costruzione.

Il Permesso di Costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio lavori.

Sanzioni

Sono definite dai seguenti articoli del d.P.R. n°380/2001:

Le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire o in difformità da esso sono applicabili anche ai casi delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 22 (L) d.P.R. n°380/2001.

Faq


FAQ aggiornate a Dicembre 2022.

 



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