Consultazione delle Definizioni degli interventi norme urbanistico edilizie di attuazione del PRGC
Sono gli interventi caratterizzati da trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, come elencati all'Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire del D.P.R. n. 380/2001. Il seguente prospetto fornisce indicazione degli interventi sottoposti a permesso di costruire; nella prima colonna è riportato il riferimento agli articoli del testo unico che definiscono le opere o i tipi di intervento:
10.1.a) (3.e.1) Nuova costruzione; ampliamento
(3.e.2) Urbanizzazione primaria e secondaria
(3.e.3) Realizzazione di infrastruttura o impianto
(3.e.4) Installazione di torri, tralicci, ripetitori
(3.e.5) Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, strutture in
genere su suolo privato atte a soddisfare esigenze non temporanee
(3.e.6) Realizzazione di intervento pertinenziale in area di pregio qualificato
dal PRG come nuova costruzione (3.e.6) Intervento pertinenziale che comporta
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale
(3.e.7) Realizzazione di depositi di merci o materiali, impianti per attività
produttive all'aperto cui consegue la trasformazione permanente del suolo
inedificato
10.1.c) Ristrutturazione edilizia con:
10.2 Ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"
22.7 Interventi sottoposti a d.i.a. ma presentati come permesso di costruire avvalendosi della facoltà di cui all'art. 22 comma 7 del T.U.E.
Con riferimento al punto "10.1.c) Ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso in zona omogenea A" va precisato che la zona omogenea A nel PRGC di Torino corrisponde alla zona urbana centale storica (z.u.c.s.)., come descritta all'art. 10 delle N.U.E.A.
Il cambiamento di destinazione d'uso degli immobili può essere sottoposto a permesso di costruire in particolari casi che possono essere verificati come illustrato nel seguito:
Il permesso di costruire è anche l'atto autorizzatorio finale di procedimenti complessi che si sono conclusi preventivamente con una delibera della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale quali:
i) lo Studio Unitario d'ambito
ii) il permesso di costruire convenzionato
iii) il permesso di costruire convenzionata con opere a scomputo
iv) il piano esecutivo convenzionato con opere a scomputo
v) il piano esecutivo convenzionato senza opere a scomputo
vi) lo Studio Unitario d'ambito con attuazione contestuale del Piano Esecutivo
Convenzionato o permesso d costruire convenzionato.
Art. 12 (L)- Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Per ottenere il permesso di costruire occorre presentare domanda in bollo all'Ufficio Protocollo edilizio del Comune di Torino compilando i relativi modelli (si veda la prossima sezione "Modulistica" con i link relativi):
135 giorni
(Art. 15(R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei
lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato (senza
più allegare documentazioni nel caso in cui la normativa sia rimasta
invariata), solo per fatti estranei alla volontà del titolare del
permesso. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo
di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio
Sono definite dai seguenti articoli:
Le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso sono applicabili anche ai casi delle denunce di inizio attività presentate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 comma 3.
Prospetto riepilogativo sanzioni permesso di costruire
I permessi di costruire devono essere presentati al Comune di Torino - Sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica - Ufficio Protocollo Edilizio - Piazza S. Giovanni 5.
Al fine di razionalizzare la presentazione delle pratiche edilizie per le quali sono richieste più articolate verifiche in fase di accettazione e che hanno generato nel passato tempi più lunghi di attesa per la protocollazione, è stata introdotta con D.S. n° 2/2010 l’esclusiva modalità di accettazione di alcune pratiche tramite appuntamento; pertanto la prenotazione obbligatoria di appuntamento riguarda anche la presentazione di permessi di costruire.
La prenotazione può essere effettuata come di consueto dal portale Torino facile – Prenotazione appuntamenti agli sportelli dell'edilizia privata selezionando: EDILIZIA PRIVATA - PROTOCOLLO EDILIZIO – NUOVI PERMESSI, AGIBILITA’, CEMENTO ARMATO E PIU’ DI 3 OPERAZIONI.
L’utente prenotato, ai fini di notificare agli sportelli il proprio arrivo ed essere indirizzato con priorità al primo sportello libero, deve prelevare il ticket dall’apposito distributore selezionando la voce “P - Utenti prenotati protocollo”.