N. 360

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO DEL CORPO DEI VIGILI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 dicembre 1979 (mecc. 7907915/04) esecutiva dal 3 marzo 1980, in vigore dal 23 giugno 1980.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1984 (mecc. 8401553/04) esec. 27 aprile 1984 e 12 maggio 1986 (mecc. 8602116/48) esec. 11 giugno 1986 e della Giunta Comunale in data 12 febbraio 2002 (mecc. 2002 00928/48) esec. 3 marzo 2002, 25 luglio 2002 (mecc. 2002 05956/048) esec. 13 agosto 2002, 18 dicembre 2002 (mecc. 2002 11470/048) esec. 6 gennaio 2003, 14 ottobre 2003 (mecc. 2003 08021/048) esec. 8 novembre 2003, 22 giugno 2004 (mecc. 2004 05020/048) esec. 10 luglio 2004, 23 novembre 2004 (mecc. 2004 10112/048) esec. 11 dicembre 2004, 19 giugno 2007 (mecc. 2007 03975/048) esec. 3 luglio 2007, 30 settembre 2008 (mecc. 2008 06016/048) esec. 14 ottobre 2008, 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06276/048) esec. 21 ottobre 2008, 20 ottobre 2009 (mecc. 2009 06675/048) esec. 6 novembre 2009, 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06549/048) esec. 19 novembre 2010, 25 ottobre 2011 (mecc. 2011 05650/048) esec. 8 novembre 2011 e 7 marzo 2012 (mecc. 2012 00934/048) esec. 20 marzo 2012.

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INDICE

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Dipendenza gerarchica e ordinamento
Articolo 3 - Assunzione dei Vigili
Articolo 4 - Direzione
Articolo 5 - Sezioni territoriali e di circoscrizione
Articolo 6 - Sezione "Palazzo Civico"
Articolo 7 - Disciplina e doveri generali degli appartenenti al Corpo
Articolo 8 - Denominazione di Vigile
Articolo 9 - Organico
Articolo 10 - Denominazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
Articolo 11 - Mansioni, declaratorie e organizzazione
Articolo 12 - Gerarchia - Anzianità
Articolo 13 - Orario di servizio
Articolo 14 - Programmazione del servizio per le manifestazioni a carattere ricorrente ed eccezionale
Articolo 15 - Segnalazione avvenimenti
Articolo 16 - Trasferimenti ed esame ricorsi relativi. Criteri per dispensa dall'indossare la divisa
Articolo 17 - Istanze e reclami
Articolo 18 - Prestazioni straordinarie
Articolo 19 - Esito dei verbali e dei rapporti
Articolo 20 - Corsi di formazione professionale
Articolo 21 - Collocamento a riposo
Articolo 21 bis - Impiego temporaneo in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali
Articolo 22 - Divisa
Articolo 23 - Armamento
Articolo 23 bis - Servizi da svolgersi con l'arma
Articolo 23 ter - Dotazioni e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela
Articolo 23 quater - Modalità di assegnazione custodia e gestione
Articolo 23 quinquies - Gestione e carico e scarico degli strumenti di autotutela
Articolo 23 sexies - Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione/detenzione dell'arma. Accertamento dei requisiti
Articolo 23 septies - Versamento cautelativo dell'arma
Articolo 24 - Uso dei mezzi motorizzati
Articolo 24 bis - Attività del Gruppo Sportivo del Corpo
Articolo 26 - Norma finale


Articolo 1 - Finalità

1.   Il Corpo dei Vigili Urbani è organo di polizia municipale e nella sfera delle proprie attribuzioni ha il compito di tutelare la sicurezza, l'ordine ed il decoro cittadino e di prestare opera di soccorso in occasione di pubblici o privati infortuni. Nell'ambito del territorio del Comune e per la parte devoluta alla competenza delle Autorità Municipali, al Corpo dei Vigili Urbani sono demandate in particolare le seguenti principali attribuzioni:
-   vigilare in ordine all'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia amministrativa, la polizia urbana e rurale, l'edilizia, l'igiene, l'annona, la circolazione stradale, la pubblicità, le affissioni, ecc.;
-   eseguire i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge ai Vigili Urbani;
-   concorrere nell'opera di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;
-   cooperare, per quanto di competenza, con le altre istituzioni dello Stato, al mantenimento della sicurezza pubblica per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone e delle proprietà;
-   il Corpo dei Vigili Urbani deve attendere inoltre ai servizi di informazione, di raccolta notizie di accertamento e di rilevazione riferite e strettamente legate ai compiti di istituto nonché alla distribuzione ed al recapito di atti e documenti a richiesta delle Autorità e dei servizi municipali;
-   curare il disimpegno dei servizi informativi di polizia tributaria anagrafica, di rilevazione statistiche ed effettuare gli accertamenti occorrenti per l'ammissione all'assistenza municipale;
-   vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio comunale;
-   raccogliere tutte le notizie utili per il miglior funzionamento dei pubblici servizi municipali e di riferire tramite la Direzione, ai servizi interessati, sulle deficienze e sugli inconvenienti che si verificano nell'andamento dei servizi pubblici medesimi;
-   curare l'ottemperanza delle Ordinanze della Città, nonché l'esecuzione d'ufficio delle medesime, anche attraverso l'attivazione delle Divisioni/Settori competenti sugli interventi necessari.

Articolo 2 - Dipendenza gerarchica e ordinamento

1.   Il Corpo dei Vigili Urbani esegue le direttive e gli ordini del Sindaco, o per esso di un Assessore delegato, i quali (dispongono gli ordini e le direttive) tramite il responsabile del servizio stesso. Quest'ultimo dipende gerarchicamente dal Segretario e dai Vice Segretari Generali.

2.   Le richieste degli uffici municipali devono essere rivolte alla Direzione del Corpo, mentre le richieste dei Consigli di Circoscrizione devono essere rivolte al responsabile della Sezione di circoscrizione, il quale dopo averle valutate sotto il profilo della legittimità e del merito, impartisce le opportune disposizioni al personale dipendente dandone immediata notizia alla Direzione.

3.   Agli agenti è vietato corrispondere alle richieste dirette salvo nei casi di assoluta urgenza.

4.   L'agente che ha ricevuto ordini urgenti, non per via gerarchica, è tenuto a darne notizie, il più presto possibile, al responsabile della Sezione di appartenenza.

5.   I Vigili non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, se non in via del tutto temporanea e per motivi di carattere eccezionale.

6.   In ogni caso la diversa destinazione deve essere disposta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Nessun appartenente al Corpo può ricusarsi di essere temporaneamente destinato a servizi diversi da quelli istituzionali o, eccezionalmente, di svolgere in caso di necessità mansioni o funzioni diverse da quelle del suo grado.

7.   La dipendenza del Corpo da Autorità diverse da quelle municipali è quella stabilita dalle leggi vigenti.

8.   I compiti di istituto del Corpo Vigili Urbani sono disimpegnati attraverso i seguenti organi:
-    Direzione del Corpo Vigili Urbani;
-    Sezioni Territoriali di Circoscrizione;
-    Sezione "Palazzo Civico".

Articolo 3 - Assunzione dei Vigili

1.   L'assunzione dei Vigili avviene tramite concorso pubblico con le modalità previste dagli allegati. (1)

Articolo 4 - Direzione

1.   La Direzione è organo centralizzato del Corpo Vigili Urbani alle dirette dipendenze del responsabile di area, coadiuvato dai responsabili di coordinamento di obiettivo, dai responsabili di nucleo operativo, di settore, dai vigili di Quartiere, dai Vigili (2), nonché da altro personale del Comune.

2.   La Direzione ha il compito di mantenere i rapporti con le Autorità e gli altri Servizi Municipali, di corrispondere alle richieste e di provvedere alle incombenze di carattere tecnico e amministrativo di sua competenza.

3  . La Direzione, avvalendosi dei vari uffici alle sue dipendenze, provvede a tutti i compiti di carattere tecnico-amministrativo ad essa devoluti, all'emanazione di direttive attraverso ordini del giorno, ordini di servizio, circolari e fonogrammi (3) che devono essere affissi nell'albo delle sezioni e conservati in archivio.

4.   La Direzione comprende i seguenti Uffici (4)(5):
1. SEGRETERIA: alle dirette dipendenze del responsabile di area, provvede alle comunicazioni di carattere generale ai Vigili mediante ordini del giorno, ordini di servizio e circolari firmate dal responsabile di area o da chi ne fa le veci.
Tali provvedimenti devono essere affissi negli albi delle Sezioni e Uffici e conservati in archivio per essere consultati ogni qualvolta ve ne sia bisogno.
2. PROTOCOLLO E PERSONALE: l'ufficio, oltre a provvedere al regolare smistamento della posta in arrivo e partenza, provvede a comunicare giornalmente alla Ripartizione personale la situazione delle presenze ed assenze di tutto il personale in forza.
3. ARCHIVIO E VERBALI: oltre alla tenuta delle pratiche di archivio, l'ufficio provvede al regolare espletamento di tutti i rapporti e processi verbali di contravvenzione rilevati dagli appartenenti al Corpo, seguendo lo sviluppo di tali pratiche fino al loro inoltro all'Autorità Giudiziaria e/o alle Autorità Amministrative competenti.
4. STUDI E RELAZIONI PUBBLICHE: all'ufficio, coordinato da un responsabile, collaborano tutti i funzionari del Corpo, per le materie di loro competenza; svolge studi e ricerche, disposte dalla direzione, sviluppa attività di pubbliche relazioni e cura la gestione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo.
5. INFORTUNISTICA STRADALE: l'ufficio infortunistica comprende il laboratorio per lo sviluppo fotografico, l'ufficio disegnatori, l'archivio delle pratiche inerenti ai sinistri stradali; evade le richieste inoltrate dalle Autorità competenti all'Amministrazione comunale.
6. RIMOZIONE VEICOLI: l'ufficio provvede all'organizzazione degli interventi, alla gestione ed alla custodia della depositeria auto rimosse. Con provvedimento dell'Amministrazione Civica, la gestione e la custodia potranno essere affidate ad altro soggetto.
7. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI: l'ufficio Gestione Approvvigionamenti provvede all'amministrazione della fornitura di materiali stampati, di cancelleria, di armamento, di buffetterie e di tutti i materiali generalmente in uso agli appartenenti al Corpo. Provvede inoltre all'amministrazione del vestiario, di locali, dei veicoli, alla regolare tenuta degli inventari, alle richieste di lavori e provviste ed a tutti gli incombenti riguardanti l'amministrazione viva dei mobili e dei materiali.
8. CENTRALE OPERATIVA: la Centrale Operativa provvede a corrispondere alle richieste della cittadinanza e degli appartenenti al Corpo; coordina le operazioni di servizio.
9. CASSA.
10. SERVIZI.

Articolo 5 - Sezioni territoriali e di circoscrizione

1.   Le Sezioni territoriali coincidono con le Circoscrizioni ed espletano, nell'ambito della propria giurisdizione, tutti i servizi di istituto.

2.   Le Sezioni territoriali di Circoscrizione sono suddivise operativamente in rioni, in rapporto alla superficie, al numero degli abitanti, ai servizi sociali, ecc..

3.   Il servizio è espletato, con opportuna rotazione, da tutto il personale delle singole Sezioni.

4.   L'attività della Sezione di Circoscrizione deve sempre uniformarsi alle direttive di carattere generale impartite dalla Direzione nonché alle scelte ed agli indirizzi, deliberati dagli organi competenti dei Consigli di Circoscrizione.

5.   Ad ogni Sezione territoriale di Circoscrizione sono assegnati, con adeguata autonomia di gestione, personale e mezzi per garantire in tutto il territorio della Sezione la presenza operativa dei vigili.

6.   La dotazione di uomini e mezzi sarà proporzionata alle esigenze del rispettivo territorio e stabilita dalla Direzione.

7.   Alle Sezione territoriali di Circoscrizione è demandato il controllo degli impianti semaforici sul territorio.

Articolo 6 - Sezione "Palazzo Civico"

1.  Presso il Palazzo Civico ha sede un servizio della Polizia Municipale, il quale coordina i servizi di vigilanza della Casa Comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e degli Organi Istituzionali se da questi richiesti, effettua la vigilanza nelle aree perimetrali del Palazzo Comunale compresa quella relativa alla circolazione stradale.

2.  Esegue, inoltre, le attività di rappresentanza e d'onore nell'ambito del Palazzo Comunale, disposte dal Comandante del Corpo o dal Dirigente competente.

Articolo 7 - Disciplina e doveri generali degli appartenenti al Corpo

1.   La buona organizzazione ed il miglior funzionamento ha per base un fermo senso di disciplina che obbliga tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani al costante e diligente adempimento dei doveri della propria qualifica, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni ricevute, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono ad ogni cittadino ed in particolare ai dipendenti della pubblica amministrazione.
a)   Tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco e vistata dall'Autorità competente, che debbono portare sempre con sé ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare la propria qualifica.
Lo smarrimento della tessera personale deve essere immediatamente denunciato.
b)   Tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani:
      -   hanno l'obbligo di presentarsi in servizio presso la Sezione o uffici di appartenenza, oppure sul luogo ove debbono svolgere la loro prestazione, secondo orari prestabiliti ed in divisa;
      -   sono tenuti, in caso di assenza o di impossibilità di recarsi sul luogo comandato, ad avvisare immediatamente la propria Sezione di appartenenza;
      -   sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio;
      -   debbono osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
      -   debbono in servizio tenere un contegno e modi corretti e tali da ispirare fiducia e rispetto sia verso i cittadini sia verso i colleghi;
      -   non debbono fumare in pubblico in momenti particolari del servizio;
      -   sono tenuti, alla ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza, a prendere subito conoscenza delle disposizioni nel frattempo emanate.
c)   Gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani sono tenuti a salutare:
      -   i cittadini, ove ne vengano a contatto per ragioni di servizio;
      -   le Autorità civili, politiche, militari e religiose;
      -   i propri colleghi;
      inoltre, sia singolarmente, sia in formazione di reparto:
      -   il gonfalone della Città;
      -   il gonfalone dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valore;
      -   i personaggi ed i simboli cui sono dovuti gli onori.
      Il Vigile fa il saluto secondo l'uso militare.

Articolo 8 - Denominazione di Vigile

1.   Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la denominazione di Vigile è riferita a tutti gli appartenenti al Corpo.

2.   A termine dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale (6), i vigili sono agenti di polizia giudiziaria, e con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge 31 agosto 1907, n. 690 e dell'articolo 126 del Regolamento alla Legge Comunale e Provinciale 12 febbraio 1911 n. 27 (7), possono ottenere il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

3.   I responsabili di area, di coordinamento per obiettivi, i responsabili di nucleo operativo o di settore ed i Vigili di quartiere, quali "ufficiali" e "sottoufficiali" questi ultimi sono anche ufficiali di Polizia Giudiziaria in base alle norme stabilite dal Codice della Strada.

4.   Ai Vigili possono essere attribuite le funzioni di Messo Comunale nei modi indicati dall'articolo 273 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 382 (8), nonché le funzioni di messo di conciliatura nei modi indicati dalle leggi vigenti.

Articolo 9 - Organico

1.   Il personale appartenente al Corpo dei Vigili Urbani è costituito secondo la pianta organica allegata (9), la quale forma parte integrante del presente Regolamento.

2.   Tutti gli appartenenti al Corpo a cura ed a carico della Civica Amministrazione sono assicurati presso l'INAIL.

Articolo 10 - Denominazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

1.   La denominazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è la seguente:
-    Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Direttore di Divisione
-    Vicario - Dirigente Coordinatore e Vicario del Direttore di Divisione
-    Dirigente di Polizia Municipale - Dirigente di Settore
-    Commissario Titolare di Posizione Organizzativa
-    Vice Commissario - Commissario
-    Ispettore - Ispettore Capo
-    Agente - Agente Scelto - Assistente.

2.   I distintivi di grado sono quelli individuati dalla normativa regionale vigente.

3.   I Vice Commissari si fregiano del distintivo di grado con "due stelle a sei punte", al momento del compimento del decimo anno di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Commissari" e si fregiano del distintivo di grado con "tre stelle a sei punte".

4.   Gli Ispettori si fregiano del distintivo di grado con "un rombo"; al momento del compimento del decimo anno di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Ispettori Capo" e si fregiano del distintivo di grado con "due rombi".

5.   Gli Agenti, al momento del compimento del decimo anno di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Agenti scelti" e si fregiano del distintivo di grado con "un baffo argentato", trascorsi 20 anni di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Assistenti" e si fregiano del distintivo di grado con "due baffi argentati".

Articolo 11 - Mansioni, declaratorie e organizzazione

1.   Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle responsabilità proprie del profilo professionale rivestito (Dirigente, Ufficiale, Sottufficiale ed Agente), analiticamente di seguito declinate, ed indipendentemente dalle specifiche attribuzioni di cui alla collocazione nella struttura organizzativa, assolvono all'espletamento dei servizi istituzionali di Polizia Locale a valenza generale di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 65/1986.
1) - "Dirigenti"
      1a) - "Comandante - Direttore della Divisione"
               E' responsabile dell'organizzazione e del coordinamento tecnico, amministrativo e disciplinare del Corpo; risponde del raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro degli indirizzi e del coordinamento generale di competenza del Sindaco e degli Assessori delegati in materia. Ha, inoltre, le attribuzioni ed i doveri di carattere generale stabiliti dall'articolo 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dal Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza.
      1b) - "Vicario - Dirigente Coordinatore e Vicario del Direttore di Divisione"
               Nell'ambito delle rispettive competenze e con l'osservanza delle disposizioni impartite dal Comandante è responsabile della realizzazione degli obiettivi assegnati, nonché dell'efficienza della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla struttura cui è preposto. Sovrintende al coordinamento tecnico, amministrativo di settori funzionalmente omogenei. Svolge, inoltre, le funzioni di Vicario del Direttore della Divisione ed ha le attribuzioni ed i doveri di carattere generale stabiliti dal Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza.
      1c) - "Dirigente di Polizia Municipale"
               Nell'ambito delle rispettive competenze e con l'osservanza delle disposizioni impartite dal Comandante è responsabile della realizzazione degli obiettivi assegnati, nonché dell'efficienza della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla struttura cui è preposto. Ha, inoltre, le attribuzioni ed i doveri di carattere generale stabiliti dal Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza.
2) - "Ufficiali"
      2a) - "Commissario Titolare di P.O."
               Provvede in relazione a quanto lui affidato dal Dirigente di Polizia Municipale competente per materia, ad emanare disposizioni alle rispettive Sezioni Territoriali di Circoscrizione, Nuclei, Reparti ed Uffici per l'opportuna uniformità di applicazione ed interpretazione di norme, coordina le operazioni in caso di manifestazioni eccezionali.
Cura il coordinamento delle attività del personale ed è responsabile degli strumenti operativi assegnati per l'espletamento di tutti i servizi d'istituto nella zona di giurisdizione.
Cura la conoscenza e la corretta applicazione delle norme relative al servizio emanate dalla Direzione.
Programma settimanalmente il servizio avendo cura di provvedere all'indispensabile avvicendamento del personale destinato ai vari rami e turni di servizio di istituto.
In caso di avvenimenti imprevisti i servizi già programmati possono essere modificati entro le ore 19 per il giorno successivo, apportando al memoriale le opportune modifiche. Per le necessità urgenti ed eccezionali valgono le disposizioni di cui agli articoli successivi.
Tutti i servizi devono essere registrati dal Commissario Titolare di P.O. su apposito registro di cui il sunto deve essere affisso nella sala riunioni.
E' responsabile della tenuta e della conservazione del registro del servizio, provvedendo alla compilazione giornaliera degli orari e delle zone di intervento in modo indelebile.
E' responsabile della cassa, dei locali e dei materiali in dotazione, cura ed aggiorna l'inventario.
Mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
E' responsabile del buon funzionamento della Sezione Territoriale di Circoscrizione, del Nucleo, Reparto o Ufficio affidatogli.
      2b) - "Vice Commissario - Commissario"
               Ha il compito, per quanto riguarda le zone e/o i settori assegnatogli (commercio, edilità, igiene, viabilità, ecc.), di mantenere il collegamento con il Dirigente, responsabile del medesimo settore e di curare l'informazione nei confronti degli appartenenti alla sezione.
Coadiuva il Commissario Titolare di P.O. e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o temporaneo impedimento.
Coordina il lavoro del personale affidato ai vari turni di servizio ed interviene con gli opportuni provvedimenti in tutti i casi in cui si riscontrano situazioni di carattere eccezionale.
3) - "Sottufficiali"
      "Ispettore - Ispettore Capo" - svolge attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale.
Coordina dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l'impiego tecnico-operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, si occupa dell'istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.
Svolge inoltre attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell'area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla Polizia Municipale e locale.
4) - "Agenti"
      "Agente - Agente Scelto - Assistente" - svolge i normali servizi di istituto.

2.   Tutto il personale, fatta eccezione di quello di cui al numero 4, riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'articolo 57 comma 3 del Decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 477.

Articolo 12 - Gerarchia - Anzianità

1.   La gerarchia tra i vigili è determinata dal livello funzionale e, nello stesso livello, dall'anzianità ai sensi del vigente Regolamento generale per il personale.

2.   Quando sono in servizio due o più vigili dello stesso livello il comando e la responsabilità spettano al più anziano.

Articolo 13 - Orario di servizio

1.   L'orario normale di servizio è quello stabilito dagli accordi sindacali con l'Amministrazione.

2.   Quando le necessità lo richiedono, i Vigili sono tenuti a prestare servizio per un numero superiore di ore ed in turni diversi da quelli normali, salvo il diritto al recupero o al compenso previsto per il lavoro straordinario.

3.   I servizi sono predisposti per turni nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno, domeniche ed altre festività comprese, e sono regolati in modo che quelli più gravosi siano equamente ripartiti fra tutti gli appartenenti al Corpo.

Articolo 14 - Programmazione del servizio per le manifestazioni a carattere ricorrente ed eccezionale

1.   Mensilmente o a causa di imprevedibili urgenti necessità per periodi più brevi, la Direzione darà alle Sezioni territoriali di Circoscrizione le direttive di massima al fine di permettere la programmazione del servizio, indicando la forza da mettere a disposizione per sopperire alle necessità per le manifestazioni a carattere ricorrente ed eccezionale (cortei, manifestazioni sportive, centro storico, ecc.).

2.   Nei casi di assoluta urgenza o di imprevedibilità, il responsabile di area è autorizzato a fare eseguire agli agenti prestazioni straordinarie nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze del servizio, riferendone subito all'Assessore ed alla Ripartizione Personale per la parte di competenza.

Articolo 15 - Segnalazione avvenimenti

1.   All'ora prescritta i responsabili di nucleo operativo trasmettono ogni mattina alla Direzione un succinto rapporto dei fatti avvenuti nelle ultime 24 ore. Dei fatti e degli avvenimenti più importanti deve essere data notizia al responsabile di area.

2.   In mancanza di disposizioni dalla Direzione, i responsabili ed i vigili in servizio adotteranno i provvedimenti più opportuni con i mezzi a disposizione.

3.   In ogni caso, gli appartenenti al Corpo devono dare immediata notizia alla Centrale operativa, nonché informare tempestivamente il Comando del Corpo, tramite dettagliata relazione, degli avvenimenti e situazioni di particolare rilevanza occorsi in occasione dei servizi espletati.

Articolo 16 - Trasferimenti ed esame ricorsi relativi. Criteri per dispensa dall'indossare la divisa
(abrogato)

Articolo 17 - Istanze e reclami

1.   Le domande, le istanze ed i reclami debbono essere presentati per iscritto seguendo la via gerarchica e non possono essere firmati che dai diretti interessati. I superiori non possono ricusare di controfirmare dopo aver espresso il proprio parere in merito, se prescritto, e trasmettere a chi di dovere i reclami e le istanze ricevute. Le risposte saranno comunicate per via gerarchica.

Articolo 18 - Prestazioni straordinarie

1.   Sono prestazioni straordinarie quelle imposte da circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile, con il compenso previsto dalle norme contrattuali per il lavoro straordinario, quando necessità immediate lo richiedono, gli agenti sono tenuti a prestare servizio per un numero superiore di ore.

2.   Non può essere chiesto prolungamento di orario al personale che abbia prestato servizio in ore notturne. E' compito del responsabile di nucleo operativo documentare esaurientemente le prestazioni di carattere straordinario effettuate dal personale.

3.   Appositi elenchi dovranno essere affissi nella bacheca di servizio.

Articolo 19 - Esito dei verbali e dei rapporti

1.   Gli agenti hanno facoltà di prendere visione e di richiedere per via gerarchica informazioni sull'esito dei verbali da loro redatti e dei loro rapporti di servizio.

Articolo 20 - Corsi di formazione professionale (10)

1.   L'Amministrazione della Città di Torino predispone, in base alla Legge Regionale sulla F.P., una scuola di Formazione Professionale, istituita e regolamentata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2.   L'Amministrazione comunale, con specifica deliberazione, nomina un Consiglio d'Istituto che sovraintende al corretto funzionamento ed espletamento dei Corsi di formazione professionale, provvedendo:
-   a promuovere ed approvare i programmi dei corsi;
-   a nominare o revocare il Direttore dei corsi, gli insegnanti, gli istruttori ed il personale necessario per la gestione dei corsi stessi;
-   ad esercitare l'attività di vigilanza sul funzionamento dei corsi.

3.   I corsi di formazione professionale per Vigili Urbani devono avvenire in tre diversi momenti di qualificazione:
A - Qualificazione Professionale per coloro che appena assunti debbono essere messi in grado di operare in modo autonomo ed autosufficiente per svolgere i normali servizi di istituto.
B - Aggiornamento Professionale che deve vedere coinvolti tutti gli appartenenti al Corpo ogni qualvolta vi sia necessità od in relazione a nuove disposizioni di leggi o regolamenti o per esigenze diverse.
C - Qualificazione superiore per quegli appartenenti al Corpo che debbono svolgere le mansioni di grado superiore.
1 - Corsi per gli agenti di prima nomina.
Gli agenti di prima nomina seguiranno un corso di istruzione professionale e di addestramento alternando periodi di teoria a periodi di pratica nelle sezioni territoriali.
2 - Corsi di aggiornamento professionale.
Periodicamente tutti gli appartenenti al Corpo parteciperanno ai corsi di aggiornamento professionale in modo da poter approfondire la conoscenza su tutte le materie di competenza degli stessi nello svolgimento delle proprie mansioni.
Detti corsi dovranno essere tenuti usando le ore previste nei contratti nazionali per l'aggiornamento professionale.
3 - Corsi di qualificazione professionale superiore.
Al fine di dare la possibilità a tutti gli appartenenti al Corpo di accedere al grado superiore saranno organizzati corsi a superamento. Detti corsi saranno tenuti fuori dall'orario e su adesione volontaria degli interessati.
Sarà cura del responsabile di area organizzare turni di lavoro per gli interessati, in modo da garantire la frequenza ai corsi.

Articolo 21 - Collocamento a riposo
(abrogato)

Articolo 21 bis - Impiego temporaneo in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali

1.   L'Amministrazione Comunale può altresì destinare temporaneamente a servizi amministrativi a sola rilevanza interna gli appartenenti al Corpo Vigili Urbani che siano destinatari di comunicazione giudiziaria o sottoposti a procedimento penale anche per uno dei reati di cui all'articolo 8 Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale (11) o altri che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici ovvero, previo parere della commissione di disciplina, che siano sottoposti a procedimento disciplinare per gravi infrazioni ai propri doveri.

2.   Agli stessi verrà inoltre inibito l'uso della divisa e verranno ritirate l'arma in dotazione e la tessera di riconoscimento come appartenente al Corpo, la quale sarà sostituita con la tessera propria di ogni dipendente comunale, ferma restando la contestuale richiesta alla Prefettura di revoca della qualifica di agenti ed ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Articolo 22 - Divisa

1.   La divisa degli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani è fornita dall'Amministrazione comunale con le caratteristiche e le modalità stabilite dal regolamento vestiario.

2.   E' fatto divieto di apportare modifiche alla divisa o indossare oggetti o indumenti non di prescrizione.

3.   In servizio si deve sempre indossare la divisa completa e si deve essere armati di pistola d'ordinanza qualora assegnata in dotazione.

4.   Eventuali casi eccezionali di dispensa dal vestire in servizio la divisa debbono essere autorizzati dal Comandante o dal Dirigente competente per il personale.

Articolo 23 - Armamento

1.   L'armamento individuale d'ordinanza consiste in una pistola oppure in un revolver, munito di relativa cintura e fondina, il cui tipo sia iscritto nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dalla legge.

2.   Agli agenti possono essere dati in consegna per ragioni inerenti alle lezioni ed esercitazioni di tiro e per la partecipazione alle gare sportive locali, nazionali ed internazionali, le armi il cui tipo sia iscritto nel predetto catalogo.

Articolo 23 bis - Servizi da svolgersi con l'arma

1.   In applicazione del combinato disposto degli articoli 2 e 20, comma 1, del Decreto Ministeriale 145/1987, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, del presente Regolamento, sono individuati quali servizi da svolgersi con l'arma i seguenti:
1)   servizi esterni di vigilanza;
2)   servizi di vigilanza e protezione della casa Comunale;
3)   servizi di vigilanza e protezione dell'armeria;
4)   servizi di pronto intervento e notturni.

2.   Ai sensi del punto 1) del comma che precede sono da considerarsi servizi esterni di vigilanza: i servizi di polizia stradale, i servizi ed attività di polizia giudiziaria, i servizi ed attività di polizia amministrativa locale (commerciale, annonaria, edilizia ed urbanistica ambientale, tributaria, sanitaria, ecc.), i servizi ed attività in concorso con Forze di Polizia dello Stato a mente dell'articolo 3 della Legge 65/1986 e s.m.i., nonché nell'effettuazione dei piani coordinati di controllo del territorio a mente dell'articolo 17 della Legge 128/2001 e s.m.i., i servizi di vigilanza, scorta e piantonamento di strutture e beni comunali, i servizi e attività per le quali sia comunque corrisposta la cosiddetta "indennità di ordine pubblico", così come individuata dall'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 222/1947 e s.m.i..

3.   Per i servizi di rappresentanza è prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche per una dotazione massima di 50 sciabole.

4.   I sotto elencati servizi e attività possono essere svolti anche senza arma purché con l'opportuna dotazione dei presidi di autotutela di cui al successivo articolo 23 ter:
1)   servizi di regolazione del traffico e della circolazione stradale;
2)   attività connesse alla rilevazione dei sinistri stradali;
3)   attività di accertamento di carattere amministrativo;
4)   attività di notificazione di atti;
5)   servizi volti al controllo dell'osservanza dei regolamenti comunali;
6)   servizi volti a favorire il mantenimento del decoro urbano.

5.   Il possesso e la permanenza dei requisiti psicofisici per l'assegnazione dell'arma è verificato tramite accertamenti sanitari presso le competenti strutture pubbliche.
Dopo la richiesta dell'accertamento sanitario ed in attesa dell'esito del medesimo, l'assegnazione dell'arma è sospesa tramite il versamento all'armeria, di cui all'articolo 10 del Decreto Ministeriale 145/1987.

6.   Il Comandante, con provvedimento motivato ai sensi del sopraccitato articolo 10, può disporre temporaneamente la sospensione dell'assegnazione dell'arma in relazione al verificarsi di particolari situazioni e/o eventi.

Articolo 23 ter - Dotazioni e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

1.   In esecuzione dell'articolo 4 del Regolamento Regionale di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 11/R del 1 luglio 2008, sono assegnati i seguenti strumenti di autotutela ai seguenti servizi:
-   spray irritante: assegnato a tutto il personale che sia adibito all'espletamento di servizi di cui all'articolo 23 bis;
-   manette: assegnato a tutto il personale che sia adibito all'espletamento di servizi di cui all'articolo 23 bis, fatte salve le attuali dotazioni individuali;
-   mazzetta segnaletica/sfollagente: assegnato a tutto il personale che sia adibito all'espletamento di servizi di cui all'articolo 23 bis;
-   tonfa: assegnato individualmente al personale dei reparti:
    1)   Nucleo Progetti e Servizi Mirati;
    2)   Squadre Nomadi presso le Sezioni Territoriali V e VI;
    3)   ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. n. 11/R del 1 luglio 2008, il Comandante può disporre l'assegnazione del tonfa per gli "specifici servizi che lo facciano ritenere necessario" nel rispetto dei requisiti individuali di cui all'articolo 6 del citato Regolamento Regionale.

Articolo 23 quater - Modalità di assegnazione custodia e gestione

1.   Le modalità di assegnazione, custodia e gestione dell'armamento della Polizia Municipale di cui all'articolo 23 ter sono disciplinate ai sensi di quanto disposto dal Capo III "Tenuta e custodia delle armi" del Decreto Ministeriale 145/1987.

2.   Agli addetti al servizio di Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di pubblica sicurezza, è assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 145/1987, per tutta la durata del rapporto di servizio, salvo che non intervengano:
a.   la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza;
b.   la sospensione della qualità di agente di pubblica sicurezza;
c.   la perdita dei requisiti psicofisici minimi e/o dei requisiti tecnici di cui all'articolo 23 sexies del presente Regolamento.

Articolo 23 quinquies - Gestione e carico e scarico degli strumenti di autotutela

1.   L'Ufficio Armeria avrà il compito della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 11/R del 1 luglio 2008.

Articolo 23 sexies - Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione/detenzione dell'arma. Accertamento dei requisiti

1.   L'assegnazione e la detenzione dell'arma da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale è subordinata al possesso dei requisiti psicofisici minimi e tecnici prescritti dal presente Regolamento e meglio specificati nei paragrafi seguenti:
1)   Requisiti visivi:
      a)   soggetti con visione binoculare:
             visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;
             visus corretto: 10/10 complessivi.
             E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.
             Per correzione si intende la correzione totale.
             Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto;
      b)   soggetti monocoli:
             visus naturale minimo: 1/10;
             visus corretto: 9/10.
             E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.
             Per correzione si intende la correzione totale.
             Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare.
       c)   senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
2)   Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20 dB nell'orecchio migliore (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
3)   Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
4)   Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
5)   Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
6)   Requisiti tecnici: aver effettuato il necessario addestramento ed aver conseguito e mantenuto l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma alla fine di un corso di lezioni regolamentari per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, presso la struttura del tiro a segno nazionale o altro Ente/Organismo abilitato.

2.   Il possesso dei requisiti psicofisici minimi sarà verificato in ambito medico legale prima dell'assegnazione al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino.

3.   La permanenza degli stessi sarà verificata tramite accertamenti sanitari presso apposita Commissione Medica Legale a seguito di una delle seguenti circostanze:
a)   quando si ravvisino, da parte dei soggetti indicati all'articolo 23 septies del presente Regolamento, situazioni di ragionevole dubbio sull'idoneità di detenzione dell'arma;
b)   specifica richiesta della Divisione Corpo di Polizia Municipale e/o del Servizio Centrale Risorse Umane, eventualmente anche su consiglio del Medico Competente;
c)   richiesta motivata di essere sottoposto ad accertamenti, da parte dell'operatore di Polizia Municipale.

4.   Le procedure e le modalità di effettuazione degli accertamenti volti alla verifica dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo sono disposte dalla Commissione Medica Legale.

5.   Qualora, dagli accertamenti diagnostici la detenzione dell'arma risulti incompatibile, in modo stabile e continuativo, il Comandante del Corpo dispone la revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

6.   Se, invece, dagli accertamenti diagnostici, risulti che non emergono elementi ostativi all'assegnazione dell'arma, il Comandante del Corpo provvede alla restituzione immediata della medesima.

Articolo 23 septies - Versamento cautelativo dell'arma

1.   Il Comandante, i Dirigenti ed, in caso d'urgenza, anche i Responsabili di Reparto, dispongono il versamento cautelare dell'arma d'ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio dell'assenza o compromissione dei requisiti di cui all'articolo 23 sexies, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

2.   Il Comandante od il Dirigente responsabile dell'armeria del Corpo di Polizia Municipale procedono al versamento cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. Al superamento delle prescritte prove, l'arma viene riconsegnata all'assegnatario a cura dell'Armeria del Corpo.

3.   Il versamento dell'arma d'ordinanza avviene ai sensi del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, con provvedimento motivato. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Comandante, qualora non sia stato adottato dal medesimo. Il versamento dell'arma d'ordinanza avviene qualora non siano rispettati i requisiti previsti nell'articolo 23 sexies del presente Regolamento.

4.   In caso di urgenza e/o di stato di necessità, il versamento può essere disposto, sotto la propria responsabilità, dal superiore gerarchico, qualora sia venuto a conoscenza di situazioni pregiudizievoli riconducibili ad una delle fattispecie previste nell'articolo 23 sexies del presente Regolamento. Il superiore gerarchico è, ad ogni modo, tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile di Reparto che deve provvedere tempestivamente all'eventuale conferma della disposizione informando il proprio Dirigente di riferimento.

5.   Sempre, quando l'arma viene versata, deve essere immediatamente consegnata al Consegnatario dell'armeria che provvederà a custodire la medesima ed a rilasciare apposita ricevuta che verrà trattenuta dal Dirigente che ha proceduto al ritiro. Contestualmente al versamento cautelare, o comunque nel più breve tempo possibile, i Dirigenti/Responsabili devono attivare immediatamente le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari secondo le modalità indicate nell'articolo 23 sexies del presente Regolamento.

6.   A seguito del versamento dell'arma d'ordinanza per qualunque motivo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, il dipendente viene avviato a visita presso la Commissione Medica Legale, su sua richiesta o d'ufficio.

Articolo 24 - Uso dei mezzi motorizzati

1.   Tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani debbono essere in possesso della patente di guida per autoveicoli e sono tenuti ad usare i mezzi in dotazione del Servizio.

2.   A cura dell'Amministrazione comunale verranno sviluppati programmi di esercitazione alla guida della motocicletta per quegli agenti che dovranno svolgere servizi in motociclo.

3.   I mezzi di trasporto di qualsiasi tipo in dotazione non possono essere usati che per ragioni di servizio ed in circostanze nelle quali sia giustificato il loro impiego.

4.   In casi eccezionali ed urgenti il responsabile di area può autorizzare l'impiego dei mezzi in dotazione anche fuori dal territorio comunale.

5.   Per ogni servizio motorizzato dovrà essere compilato l'apposito modulo del libretto di macchina o di motocicletta da trasmettere alla Ripartizione competente tramite la Direzione, la quale trascriverà i dati nel registro permanente di macchina.

6.   Per la pulizia e la manutenzione dei veicoli in dotazione al Servizio provvederà la Ripartizione competente.

Articolo 24 bis - Attività del Gruppo Sportivo del Corpo

1.   La partecipazione della delegazione del "Gruppo Sportivo Vigili Urbani di Torino" (costituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 ottobre 1985 - mecc. 8509513/48 - e disciplinato dal relativo statuto associativo) alle competizioni sportive di categoria, all'interno o all'esterno del territorio comunale, è favorita dall'Amministrazione Comunale nei limiti e modi seguenti:
a)   ciascuna disciplina sportiva del Gruppo è ammessa a partecipare, al corrispondente campionato nazionale annuale di Polizia Municipale A.S.P.M.I. (Associazione Sportiva Polizia Municipale d'Italia), e comunque in misura complessiva non superiore a 12 campionati nazionali A.S.P.M.I. nel corso dello stesso anno solare;
b)   gli atleti iscritti alle gare di cui alla lettera a) accompagnati da un responsabile tecnico, sono considerati in servizio ordinario nelle giornate di svolgimento effettivo della rispettiva manifestazione sportiva. La selezione meritocratica di detti atleti è fatta in base alle accertate competenze sportive o ai risultati agonistici conseguiti singolarmente ed in squadra, in relazione alle necessità numeriche obiettive di ciascuna disciplina. In nessun caso potrà essere autorizzata l'effettuazione di dette attività in servizio straordinario;
c)   alla delegazione sportiva del Gruppo è riconosciuto l'uso dei veicoli dell'Amministrazione eventualmente necessari al trasporto degli atleti e delle attrezzature sportive al seguito, compatibilmente alle esigenze di servizio e fatta salva la disponibilità degli stessi, comprensivo dei connessi oneri assicurativi, di carburante e di pedaggio stradale. I mezzi di trasporto sono condotti da un componente della delegazione sportiva, limitatamente al tempo d'impiego per il viaggio e per le eventuali esigenze sportive o di collegamento;
d)   il gruppo sportivo provvede con propri fondi autonomamente gestiti, a carico dei partecipanti, a sostenere le spese relative al vitto, all'alloggio e trasporto con altri mezzi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per le competizioni sportive di cui alla lettera a) per le quali richieda l'autorizzazione alla partecipazione dei suoi aderenti;
e)   fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera d), e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, per le competizioni sportive di cui al presente articolo, non è corrisposto alcun rimborso o competenza accessoria, ad eccezione dell'eventuale indennità di trasferta;
f)   la partecipazione di delegazioni del Gruppo ad altre competizioni sportive, nazionali ed internazionali, può essere concessa, nei modi e limiti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), dal Comandante del Corpo su motivata richiesta del Presidente del Gruppo e parere del Dirigente delegato;
g)   al Gruppo Sportivo del Corpo è attribuito un numero complessivo annuo di 200 giornate lavorative ordinarie, destinate a consentire agli atleti, designati dal Presidente del Gruppo ai sensi della lettera b), ed ai relativi accompagnatori lo svolgimento delle attività di cui al presente comma in normale orario di servizio.

2.   Al fine di promuovere l'attività sportiva di cui al comma precedente, la Divisione Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Sport e Tempo Libero potranno annualmente prevedere forme di contribuzione sia in beni e servizi, sia in forma finanziaria a favore dell'Associazione Gruppo Sportivo per le attività sportive di cui al precedente comma.

3.   La spesa complessiva conseguente all'applicazione dei commi precedenti, è sostenuta congiuntamente dalla Divisione Corpo di Polizia Municipale e dalla Direzione Sport e Tempo Libero, che la prevederanno nell'ambito delle risorse di Bilancio ad essi assegnate.

(12)

Articolo 26 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del regolamento generale per il personale del Comune e della Legge Comunale e Provinciale nonché le disposizioni via via emanate dall'Amministrazione Comunale.


Annotazioni dell'Ufficio Studi e Formazione del Settore Servizi Integrati

(1) Gli allegati a cui fa riferimento l'articolo 3 non sono stati reperiti e, comunque, si ritengono superati.

(2) Le qualifiche degli appartenenti al Corpo vanno lette in relazione alle nuove denominazioni assunte con deliberazione mecc. 2002 11470/048 del 18 dicembre 2002 - vedasi articolo 10 del regolamento.

(3) I fonogrammi non sono attualmente previsti - vedasi circolari n. 8/2001 e 27/2007.

(4) La denominazione di alcuni uffici non è più attuale in relazione a diversi Ordini del Giorno sopravvenuti nel tempo.

(5) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 1988 (mecc. 8805457/48) è stato istituito il Reparto di Viabilità (successivamente denominato Viabilità centralizzata ed ora Nucleo Mobile) preposto alla vigilanza nella parte centrale della città e la cui attività deve esplicarsi anche in altre parti del territorio cittadino. I servizi riguardano: viabilità - emergenze ecologiche - rimozioni lavori stradali - protezione civile - manifestazioni varie - ordine pubblico - vigilanza uffici giudiziari - fiere - esposizioni - ricorrenze - pulizia meccanizzata ed altri analoghi.

(6) Il richiamo all'articolo 221 del Codice di Procedura Penale è ora intendersi riferito all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale in vigore dall'ottobre 1989.

(7) Il richiamo all'articolo 18 della Legge 690/1907 è ora da intendersi riferito all'articolo 5 delle Legge 26 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale.

(8) Abrogata dal Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico sugli enti locali".

(9) L'allegato cui fa riferimento l'articolo 9 non è stato reperito.

(10) Vedasi deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2116 del 29 gennaio 2001 in relazione alla Legge Regionale n. 58/1987.

(11) Norma abrogata dal Decreto Legislativo 267/2000. L'articolo 8 così recitava:
"Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:
1. coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
2. i commercianti falliti, finché duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
3. coloro che siano ricoverati negli ospizi di carità e coloro che siano abitualmente a carico della congregazione di carità ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficienza;
4. i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia;
5. i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;
6. i condannati alla degradazione;
7. 1 condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la libertà individuale, prevista dagli articoli da 600 a 607 del Codice Penale, per peculato, concussione e corruzione, associazione a delinquere prevista dall'articolo 416 del Codice Penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsto negli articoli 381, 382 e 383 del Codice Penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4, del Codice Penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dall'articolo 583 del Codice Penale, procurato aborto, furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del Codice Penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
8. i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
9. coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubriachezza ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontato o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;
10. i condannati per mendicità;
11, coloro che siano stati condannati a termine degli articoli 108, 109 e 118 della Legge elettorale politica, Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993;
12. gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione;
13. gli esercenti locali di meretricio.
Sono eccettuati i condannati riabilitati.".

(12) Non è stato reperito l'articolo 25.