N. 297

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 ottobre 2004 (mecc. 2004 07377/002) esecutiva dall'8 novembre 2004.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 01114/002) esecutiva dal 24 aprile 2006, 24 febbraio 2014 (mecc. 2012 00205/002) esecutiva dal 10 marzo 2014 e 16 gennaio 2017 (mecc. 2016 04069/002) IE esecutiva dal 30 gennaio 2017, 17 luglio 2017 (mecc. 2017 01976/002) esecutiva dal 31 luglio 2017, 26 febbraio 2018 (mecc. 2017 03735/002) esecutiva dal 12 marzo 2018 e 26 luglio 2021 (DEL 667/2021) esecutiva dal 29 agosto 2021.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Oggetto del testo unico

TITOLO II - MODALITÀ PROCEDURALI PER ISTANZE, PETIZIONI, INTERPELLANZE DEL CITTADINO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Articolo 3 - Soggetti presentatori e sottoscrittori
Articolo 4 - Sottoscrizioni, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni
Articolo 5 - Sottoscrizioni, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione
Articolo 6 - Modalità di raccolta delle sottoscrizioni in calce a petizioni e proposte di deliberazione
Articolo 7 - Modalità di presentazione

CAPO II - ESITI
Articolo 8 - Risposta alle istanze e alle petizioni del Sindaco
Articolo 9 - Esito delle petizioni al Consiglio Comunale
Articolo 10 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare
Articolo 11 - Diritto di tribuna

CAPO III - INTERPELLANZE DEL CITTADINO
Articolo 11 bis - Interpellanze del cittadino

TITOLO III - REFERENDUM COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 12 - Oggetto del Regolamento
Articolo 13 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali
Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali
Articolo 15 - Data di effettuazione dei Referendum
Articolo 16 - Disciplina della propaganda referendaria

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO
Articolo 17 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo
Articolo 18 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO E PROPOSITIVO
Articolo 19 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 20 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee
Articolo 20 bis - Modalità di raccolta delle sottoscrizioni telematiche
Articolo 21 - Raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 23 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni
Articolo 24 - Commissione per il Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 26 - Raccolta delle sottoscrizioni dopo la presentazione della richiesta
Articolo 27 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni
Articolo 28 - Data di svolgimento del Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo o propositivo
Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario

CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA
Articolo 31 - Indizione del Referendum
Articolo 31 bis - Commissione comunale per il voto telematico
Articolo 32 - Individuazione delle modalità di voto e delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo
Articolo 33 - Avvisi di convocazione
Articolo 34 - Uffici di Sezione
Articolo 35 - Nomina dei componenti degli uffici di sezione ordinaria
Articolo 36 - Schede per il referendum
Articolo 37 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali delle sezioni ordinarie
Articolo 38 - Costituzione del seggio
Articolo 39 - Disciplina della votazione
Articolo 39 bis - Disciplina specifica della votazione telematica
Articolo 40 - Scrutinio dei voti delle sezioni ordinarie
Articolo 40 bis - Scrutinio dei voti della sezione telematica unica
Articolo 41 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
Articolo 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum
Articolo 43 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

CAPO V - NORME FINALI
Articolo 44 - Norma di rinvio

TITOLO IV - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI È IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE
CAPO I - NORME GENERALI
Articolo 45 - Oggetto
Articolo 46 - Soggetti
Articolo 47 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

CAPO II - ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 48 - Responsabile del procedimento di accesso
Articolo 49 - Termini del procedimento
Articolo 50 - Casi di esclusione
Articolo 51 - Differimento
Articolo 52 - Ricorsi
Articolo 53 - Accesso informale
Articolo 54 - Procedimento di accesso formale
Articolo 55 - Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta, via fax o telematica
Articolo 56 - Esercizio del diritto di accesso
Articolo 57 - Visione dei documenti
Articolo 58 - Rilascio di copie non autenticate
Articolo 59 - Tariffe e modalità di pagamento
Articolo 60 - Rilascio di copie autenticate
Articolo 61 - Rilascio di copie in bollo

CAPO III -ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Articolo 62 - Accesso alle informazioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
Articolo 64 - Disposizioni speciali

TITOLO V - I TERMINI ED I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MEDESIMI
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 65 - Ambito di applicazione

CAPO II - TERMINI DEI PROCEDIMENTI
Articolo 66 - Termine iniziale e finale dei procedimenti
Articolo 67 - Sospensione dei termini

CAPO III - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 68 - Soggetti responsabili
Articolo 69 - Attribuzioni

CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Articolo 70 - Comunicazioni
Articolo 71 - Partecipazione volontaria al procedimento
Articolo 72 - Diritti dei partecipanti
Articolo 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Articolo 73 - Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento finale

TITOLO VI - LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 74 - Oggetto
Articolo 75 - Ambito di applicazione

CAPO II - ISTANZE
Articolo 76 - Modalità di presentazione delle istanze
Articolo 77 - Impedimenti alla sottoscrizione o alla dichiarazione

CAPO III - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 78 - Dichiarazioni sostitutive
Articolo 79 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC)
Articolo 80 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)
Articolo 81 - Disposizioni comuni alle DSC e DSAN
Articolo 82 - Modulistica

CAPO IV - CONTROLLI
Articolo 83 - Principi generali
Articolo 84 - Tipologia dei controlli
Articolo 85 - Controllo a campione
Articolo 86 - Controllo puntuale
Articolo 87 - Controllo generale
Articolo 88 - Controlli diretti
Articolo 89 - Controlli indiretti
Articolo 90 - Regolarizzazione
Articolo 91 - Controlli effettuati come amministrazione certificante

CAPO V -ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 92 - Certificazioni
Articolo 93 - Esibizione
Articolo 94 - Copie autentiche
Articolo 95 - Acquisizione d'ufficio

CAPO VI- SANZIONI
Articolo 96 - Responsabilità del dichiarante
Articolo 97 - Decadenza dal beneficio
Articolo 98 - Responsabilità del dipendente

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 99 - Istanze e DSAN da produrre a soggetti privati
Articolo 100 - Norme applicabili

TITOLO VII - IL DIFENSORE CIVICO
Articolo 101 - Istituzione, sede e durata in carica
Articolo 102 - Funzioni del Difensore Civico
Articolo 103 - Requisiti per la elezione
Articolo 104 - Incompatibilità con altre attività
Articolo 105 - Decadenza, revoca, dimissioni
Articolo 106 - Modalità di elezione
Articolo 107 - Modalità di intervento
Articolo 108 - Partecipazione alle Commissioni
Articolo 109 - Doveri
Articolo 110 - Relazione annuale
Articolo 111 - Trattamento economico
Articolo 112 - Organizzazione dell'ufficio

TITOLO VIII - NORME FINALI
Articolo 113 - Norme di rinvio e revoche
Articolo 114 - Adeguamento normativo automatico

Allegato A - Documenti per i quali l'accesso è differito


TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Finalità

1.  In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto della Città e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, l'amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2.  In particolare, sono garantiti i diritti:
a)  di partecipazione alle scelte politiche e amministrative;
b)  alla trasparenza dell'attività amministrativa;
c)  di informazione sul funzionamento dell'amministrazione, ed alle informazioni comunque in possesso dell'amministrazione medesima;
d)  dei cittadini - utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento e di semplificazione dell'attività amministrativa;
e)  di partecipazione al procedimento amministrativo;
f)  di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

Articolo 2 - Oggetto del testo unico

1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente testo unico disciplina:
a)  le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
b)  i referendum consultivo, abrogativo e propositivo;
c)  il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni delle quali è in possesso l'amministrazione;
d)  i termini ed i responsabili dei procedimenti, nonché le modalità di partecipazione ai medesimi;
e)  la semplificazione della documentazione amministrativa;
f)  il Difensore civico.

TITOLO II - MODALITÀ PROCEDURALI PER ISTANZE, PETIZIONI, INTERPELLANZE DEL CITTADINO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Articolo 3 - Soggetti presentatori e sottoscrittori

1.   Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto.

2.   Ai fini del presente Regolamento, si intende:
a)   per sottoscrizione cartacea, l'apposizione manuale di una firma personale su un foglio di carta; tale sottoscrizione, ove previsto, può venire autenticata secondo le modalità previste per legge;
b)   per sottoscrizione telematica, l'espressione della volontà di sottoscrivere un atto tramite l'uso di una apposita funzionalità della piattaforma telematica comunale di partecipazione, alla quale ciascun cittadino può accedere soltanto previa verifica di proprie credenziali di accesso personali, riservate e univocamente associate alla sua identità, la cui creazione è avvenuta in seguito alla verifica dell'identità stessa da parte della Città o di una autorità accreditata all'emissione di identità digitali legalmente valide;
c)   per sottoscrizione, una qualsiasi tra la sottoscrizione cartacea, autenticata o meno, e la sottoscrizione telematica;
d)   per sottoscrizione autenticata, una qualsiasi tra la sottoscrizione cartacea autenticata e la sottoscrizione telematica.

Articolo 4 - Sottoscrizioni, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni

1.   Ai sensi dello Statuto della Città:
a)   le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate da un titolare dei diritti di partecipazione con le modalità previste dal successivo articolo 7, comma 5;
b)   le petizioni al Sindaco sono sottoscritte da una pluralità di titolari dei diritti di partecipazione, due dei quali devono sottoscriverle in modo autenticato e presentarle con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 5.

2.   Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto (che prevede il diritto di partecipare alla discussione della petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione Consiliare Competente), devono essere sottoscritte:
-   da almeno trecento [cento *] titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico;
-   da almeno ottocento [duecentosessantasette *] titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale.

* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

3.   Tre presentatori devono sottoscrivere le petizioni di cui al precedente comma 2 in modo autenticato, sottoscrivendo la dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità dell'autenticità delle eventuali sottoscrizioni cartacee. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.

Articolo 5 - Sottoscrizioni, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione

1.   Le proposte di deliberazione d'iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, e da almeno cinquemila per le proposte di modifica allo Statuto.

2.   Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta in modo autenticato e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre sottoscrizioni necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale.

3.   Successivamente a tale verifica, può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta in modo autenticato dai dieci presentatori, con la quale, per le sole sottoscrizioni cartacee, essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.

Articolo 6 - Modalità di raccolta delle sottoscrizioni in calce a petizioni e proposte di deliberazione

1.   Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le sottoscrizioni necessarie, raccolte mediante sottoscrizione cartacea non autenticata su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione, oppure raccolte mediante sottoscrizione telematica, previa visione del testo della petizione o dell'oggetto e del testo della proposta di deliberazione.

2.   Ogni sottoscrizione cartacea deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti. Per le sottoscrizioni telematiche, le medesime informazioni sulle generalità della persona saranno estratte automaticamente dai dati personali del titolare dell'account dal quale si è provveduto alla sottoscrizione.

3.   Allo scopo di permettere a tutti i titolari dei diritti di partecipazione la possibilità di sottoscrivere telematicamente le petizioni e le proposte di deliberazione, esse vengono pubblicate in una apposita sezione della piattaforma telematica comunale di partecipazione; nel caso delle proposte di deliberazione, la pubblicazione avviene dopo l'esito positivo della verifica di cui all'articolo 5 comma 2. Il numero di cittadini che hanno già sottoscritto telematicamente ciascuna petizione o proposta di deliberazione è pubblico e viene indicato sulla stessa piattaforma. Su richiesta dei presentatori, oppure, qualora previsto, allo scadere del termine concesso dal presente Regolamento per la raccolta delle sottoscrizioni, la Città provvede a chiudere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche e a estrarre l'elenco dei cittadini che hanno effettuato la sottoscrizione telematica, aggiungendoli alle sottoscrizioni cartacee eventualmente consegnate dai presentatori.

Articolo 7 - Modalità di presentazione

1.   Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale, devono pervenire all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso.

2.   Il personale dell'Ufficio è autorizzato alle autenticazioni di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede di consegna diretta.

3.   La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è gratuita, fatto salvo l'eventuale pagamento di imposte o altri importi dovuti per legge.

4.   Le petizioni al Consiglio Comunale possono essere anche inviate a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

5.   Ai sensi del precedente articolo 4, le istanze e le petizioni al Sindaco sono presentate rispettivamente da uno e due titolari dei diritti di partecipazione
-    sottoscrivendole presso l'URP in presenza di un dipendente addetto all'ufficio;
-    a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
-    inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
-    sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per via telematica, ovvero con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
-    inviandole tramite la piattaforma telematica comunale di partecipazione, sottoscrivendole telematicamente.

6.   Le proposte di deliberazione sono consegnate all'URP in entrambe le fasi previste dallo Statuto e dal presente titolo.

7.  L'Ufficio Protocollo Generale e i vari Protocolli settoriali trasmettono all'URP le istanze, le petizioni, e le proposte di deliberazione eventualmente ad essi erroneamente inoltrate.

8.  Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dall'URP agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.

CAPO II - ESITI

Articolo 8 - Risposta alle istanze e alle petizioni del Sindaco

1.   Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Sindaco, ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato, risponde alle istanze e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione.

2.   La risposta alle istanze dovrà essere inviata al presentatore con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.

3.   La risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi due presentatori con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.

Articolo 9 - Esito delle petizioni al Consiglio Comunale

1.   Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l'ammissibilità delle petizioni organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e comunica in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto la petizione in modo autenticato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente.

2.   Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 10 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare

1.   Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.

2.   Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori.

3.   Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista dallo Statuto.

4.   Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi, e gli otto mesi successivi per le proposte di modifica dello Statuto, possono procedere alla raccolta delle sottoscrizioni previste dallo Statuto.

5.   Successivamente alla presentazione all'URP delle altre sottoscrizioni necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e ha inizio la procedura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti stabiliti dallo Statuto.

Articolo 11 - Diritto di tribuna

1.   Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e 10, consiste nell'assicurare opportuna pubblicità alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio Comunale.

2.   Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nella Città.

3.   L'incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve svolgersi previa verifica dell'esistenza dei requisiti formali necessari e delle sottoscrizioni richieste, prioritariamente all'esame che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari competenti, ovvero dal Consiglio Comunale.

4.   Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.

CAPO III - INTERPELLANZE DEL CITTADINO

Articolo 11 bis - Interpellanze del cittadino

1.   I cittadini, come individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto della Città, ed i residenti che abbiano compito il sedicesimo anno di età, ad eccezione dei cittadini che ricoprono cariche elettive e cariche negli organi esecutivi di livello nazionale, regionale e locale, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco e alla Giunta Comunale interpellanze volte a conoscere le motivazioni dell'azione dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale o collettivo, ovvero le posizioni della medesima su argomenti di rilievo cittadino.

2.   Le interpellanze sono presentate in forma scritta, devono consistere in una sola domanda - se necessario articolata, purché logicamente unitaria nel suo insieme - formulata in modo chiaro e conciso. Possono essere inviate tramite posta elettronica certificata al Presidente del Consiglio Comunale, oppure consegnate in forma cartacea presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3.   Non sono ammesse interpellanze riguardanti questioni specifiche oggetto di procedimenti amministrativi rispetto ai quali sia individuabile un interesse meramente personale ed individuale dei presentatori, a tutela del quale siano esperibili rimedi idonei quali reclami o ricorsi.

4.   Ogni cittadino può presentare sino ad un massimo di quattro interpellanze per anno solare.

5.   L'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale decide motivatamente in merito all'ammissibilità delle interpellanze presentate e ne programma la discussione seguendo preferibilmente l'ordine cronologico di presentazione, salvo particolari esigenze istruttorie. L'ufficio di Presidenza dà comunicazione ai Consiglieri Comunali delle interpellanze presentate dai cittadini, delle dichiarazioni di inammissibilità, nonché della programmazione della discussione delle stesse.

6.   Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a dare comunicazione scritta al cittadino interessato dell'eventuale inammissibilità dell'interpellanza.

7.   Il Presidente del Consiglio Comunale provvede altresì a comunicare al cittadino interessato, con congruo anticipo, la calendarizzazione dell'interpellanza presentata.

8.   Il cittadino che ha promosso il quesito deve necessariamente essere presente quando è prevista la discussione dell'interpellanza presentata per procedere all'illustrazione.

9.   Una volta al mese la risposta alle interpellanze è fornita verbalmente nell'aula in cui si riunisce il Consiglio Comunale, dal Sindaco o dall'Assessore competente, in un tempo appositamente dedicato, complessivamente non superiore ai 50 minuti, antecedenti l'ora di convocazione del Consiglio Comunale. Non si procede alla trattazione di interpellanze del cittadino nel periodo dell'anno dedicato alle sessioni di bilancio e del rendiconto.

10.   Alla discussione di ogni interpellanza è dedicato un tempo massimo di 10 minuti così suddivisi:
-      3 minuti all'interpellante per l'illustrazione del quesito
-      5 minuti al Sindaco o all'Assessore competente per la risposta
-      2 minuti all'interpellante per dichiarare la propria soddisfazione/insoddisfazione in merito alla risposta ricevuta.

11.   Nel caso di interpellanze sottoscritte da più cittadini, soltanto uno di essi può intervenire per l'illustrazione e per la replica.

12.   Nel caso di interpellanze aventi lo stesso contenuto si procederà alla trattazione congiunta con un'unica illustrazione ed un'unica risposta. I cittadini interessati decidono quale dei presentatori debba procedere all'illustrazione (in caso di mancata indicazione procederà all'illustrazione il presentatore dell'interpellanza pervenuta per prima tra quelle da discutere). Un presentatore per ciascuna delle interpellanza in discussione ha facoltà di intervenire in fase di replica per dichiararsi soddisfatto/non soddisfatto della risposta dell'Amministrazione.

13.   Non si darà luogo alla programmazione della discussione di interpellanze aventi lo stesso contenuto di interpellanze già trattate nei quattro mesi precedenti, salvo mutamenti sostanziali della situazione di fatto.

14.   Qualora venga presentata un'interpellanza avente lo stesso contenuto di altra interpellanza già discussa nei quattro mesi precedenti, verranno indicate all'interpellante le modalità per consultare la risposta già fornita disponibile su sito istituzionale.

15.   Le interpellanze presentate dai cittadini e le relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

TITOLO III - REFERENDUM COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 12 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II dello Statuto.

Articolo 13 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1.   A norma degli articoli 16, 17 e 17 bis dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, abrogativi e propositivi.

2.   I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto possono:
a)   con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
b)   con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo;
c)   con il referendum propositivo, esprimere una proposta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.

3.   I Referendum consultivo, abrogativo e propositivo non possono essere indetti qualora sussistano le cause di inammissibilità indicate, rispettivamente, negli articoli 16, 17 e 17 bis dello Statuto.

Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1.   Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2.   Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato:
-    per i sottoscrittori di cui agli articoli 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, alla data di sottoscrizione della richiesta di Referendum;
-    per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum.

Articolo 15 - Data di effettuazione dei Referendum

1.   I referendum comunali devono svolgersi annualmente in una sola tornata.

2.   Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Città altre operazioni elettorali di qualsiasi livello, i referendum comunali, salvo impedimenti particolari, devono tenersi in coincidenza con una di esse. Altrimenti, essi devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno o nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.

Articolo 16 - Disciplina della propaganda referendaria

1.   La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.

2.   La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.

3.   Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.

4.   Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5.   Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 17 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

1.   A norma dell'articolo 16 comma 2 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

2.   Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso.

3.   Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

Articolo 18 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

1.   Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15 del presente titolo. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.

CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO E PROPOSITIVO

Articolo 19 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo o propositivo

1.   A norma degli articoli 17 comma 1 e 17 bis comma 1 dello Statuto, il Referendum abrogativo o propositivo può essere promosso con richiesta presentata da almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione popolare.

2.   I soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di sottoscrizioni per la presentazione di richieste di Referendum abrogativo o propositivo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo.

3.   Le sottoscrizioni a sostegno della richiesta devono essere raccolte in forma cartacea, in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 20, oppure in forma telematica, secondo le modalità previste dal successivo articolo 20 bis.

Articolo 20 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee

1.   Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto" o "Richiesta di referendum propositivo comunale ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto"; l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione, della proposta o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; per il referendum abrogativo, gli estremi formali della loro precisa identificazione; ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.

2.   Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 20 bis - Modalità di raccolta delle sottoscrizioni telematiche

1.    Il Comitato Promotore del referendum, contestualmente alla richiesta di vidimazione dei fogli di cui all'articolo 20, può richiedere alla Segreteria Generale del Comune di attivare la modalità di raccolta telematica delle sottoscrizioni, sia nella fase di raccolta delle prime mille sottoscrizioni previste dall'articolo 21, sia nella fase di successiva raccolta delle rimanenti sottoscrizioni di cui all'articolo 26.

2.   Allo scopo di permettere a tutti i titolari dei diritti di partecipazione la possibilità di sottoscrivere telematicamente le richieste di referendum, esse vengono pubblicate in una apposita sezione della piattaforma telematica comunale di partecipazione; per ciascuna richiesta di referendum, vengono pubblicate le informazioni previste all'articolo 20 comma 1, ad eccezione dello spazio per la vidimazione. Il numero di cittadini che hanno già sottoscritto telematicamente ciascuna richiesta di referendum è pubblico e viene indicato sulla stessa piattaforma. Su richiesta del Comitato Promotore, oppure, qualora previsto, allo scadere del termine concesso dal presente Regolamento per la raccolta delle sottoscrizioni in ciascuna delle due fasi di raccolta, la Città provvede a chiudere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche e a estrarre l'elenco dei cittadini che hanno effettuato la sottoscrizione telematica, aggiungendoli alle sottoscrizioni cartacee eventualmente consegnate dai presentatori.

Articolo 21 - Raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo

1.   Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Promotore del referendum provvede alla raccolta di almeno mille [trecentotrentaquattro *] sottoscrizioni valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La sottoscrizione cartacea deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore; per le sottoscrizioni telematiche, tali informazioni vengono aggiunte automaticamente dalla Città nella fase conclusiva di estrazione dell'elenco dei sottoscrittori. Qualora vengano apposte più sottoscrizioni da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.

* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

2.   La raccolta delle sottoscrizioni cartacee deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.

3.   Le sottoscrizioni cartacee devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo

1.   Il Presidente del Comitato Promotore del referendum, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.

2.   All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno mille [trecentotrentaquattro *] sottoscrizioni valide, cartacee o telematiche, di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta di referendum.

* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

3.   Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall'articolo 8 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun sottoscrittore; per le sottoscrizioni telematiche, tale attestazione viene verificata e rilasciata automaticamente dalla Città durante la fase conclusiva di estrazione dell'elenco dei sottoscrittori. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.

4.   La richiesta di referendum, unitamente alle sottoscrizioni cartacee prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine, il Dirigente responsabile della piattaforma comunale di partecipazione provvede all'estrazione dell'elenco dei sottoscrittori telematici e alla sua trasmissione al Dirigente del Settore Servizi Demografici. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo.


Articolo 23 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1.   Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle sottoscrizioni valide prodotte dal Comitato Promotore.

2.   Qualora le sottoscrizioni valide raccolte fossero inferiori a mille, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 18 comma 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 24 - Commissione per il Referendum abrogativo o propositivo

1.   A norma dell'articolo 18 dello Statuto, l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.

2.   La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa.

3.   Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo

1.   La Commissione per il Referendum:
a)   giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo o propositivo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
b)   formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
c)   comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.

2.   Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

3.   Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

4.   Qualora la richiesta di Referendum abrogativo o propositivo venga presentata dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 26 - Raccolta delle sottoscrizioni dopo la presentazione della richiesta

1.   Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 dello Statuto le ulteriori sottoscrizioni necessarie al raggiungimento del quorum minimo delle diecimila sottoscrizioni valide devono essere raccolte dopo l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 25, comma 1, lettera c).

2.   Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 20 bis e 21 comma 3 del presente titolo.


Articolo 27 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1.   Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni cartacee di cui all'articolo 17 comma 1 o 17 bis comma 1 dello Statuto, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente; ed entro lo stesso termine richiede alla Città di concludere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche.

2.   Le sottoscrizioni cartacee devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento. Entro lo stesso termine, il Dirigente responsabile della piattaforma comunale di partecipazione provvede all'estrazione dell'elenco dei sottoscrittori telematici e alla sua trasmissione al Dirigente del Settore Servizi Demografici.

3.   Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni comunque raccolte. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.

4.   Qualora le sottoscrizioni valide raccolte fossero inferiori al numero prescritto dall'articolo 17 comma 1 o 17 bis comma 1 dello Statuto, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 28 - Data di svolgimento del Referendum abrogativo o propositivo

1. Il Referendum abrogativo o propositivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15 del presente titolo, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 27 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo o propositivo

1.   Il Referendum abrogativo non ha luogo qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio espresso dalla Commissione per il Referendum previo consenso da parte del Comitato Promotore, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.

2.   Il Referendum propositivo non ha luogo qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento deliberativo cui consegua, a giudizio espresso dalla Commissione per il Referendum previo consenso da parte del Comitato Promotore, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.

3.   Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.

4.   La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.

5.   La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario

1.   Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum abrogativo, e sentito il Comitato Promotore, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.

2.   Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum propositivo, e sentito il Comitato Promotore, ritenga non integralmente e sostanzialmente accolta la proposta sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.

3.   A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.

4.   Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.

5.   La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.

6.   L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Articolo 31 - Indizione del Referendum

1.   Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 17, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 25, e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui agli articoli 23 e 27 del presente titolo, in caso di Referendum abrogativo o propositivo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione secondo quanto previsto al precedente articolo 15. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni elettorali, le date e gli orari di apertura dei seggi sono i medesimi previsti per tali consultazioni; in caso contrario, esso si svolge dalle ore 7 alle ore 22 di una domenica.

2.   Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 18 e 28 del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.

3.   In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.

4.   Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

5.   Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 17 o 17 bis dello Statuto è rinviato a data successiva.

Articolo 31 bis - Commissione comunale per il voto telematico

1.   Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 dello Statuto, la Città permette ai cittadini l'espressione del voto nei referendum comunali anche per via telematica, con le modalità di cui al successivo articolo 32 comma 1. L'effettiva messa a disposizione ai cittadini di tale possibilità è subordinata alla concreta realizzazione da parte della Città di una piattaforma di voto telematico compatibile con le previsioni del presente Regolamento.

2.   Allo scopo di promuovere la corretta realizzazione di tale piattaforma e di monitorare la sua adozione e il suo funzionamento, è costituita una Commissione comunale per il voto telematico, composta di tre membri esperti in materia di procedure elettorali, di voto elettronico o di piattaforme telematiche, così nominati:
a)   uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Sindaco secondo le procedure del Regolamento per le nomine dei rappresentanti della Città;
b)   uno nominato dal Politecnico di Torino;
c)   uno nominato dall'Università di Torino.
Partecipa inoltre alle riunioni della Commissione, in qualità di segretario, il Dirigente dell'Area Servizi Civici, o suo delegato.
La durata delle nomine è di tre anni e la nomina è rinnovabile.

3.   In fase di prima attuazione delle presenti disposizioni, la Commissione interagisce con le strutture competenti dell'Amministrazione e con il Consiglio Comunale per progettare e realizzare la piattaforma di voto telematico in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. La Commissione esprime inoltre un parere su qualsiasi proposta di modifica delle disposizioni del presente Regolamento relative al voto telematico.

4.   In occasione di ciascuna consultazione referendaria, la Commissione assume le funzioni dell'Ufficio della sezione elettorale telematica previsto dal successivo articolo 34.

5.   Transitoriamente, per un massimo di due anni dalla prima attivazione della piattaforma, la Commissione può porre un limite massimo al numero di cittadini che possono optare per il voto telematico, allo scopo di consentire una sperimentazione su scala ridotta della piattaforma stessa.

Articolo 32 - Individuazione delle modalità di voto e delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1.   La piattaforma telematica comunale di partecipazione permette a ciascuno dei titolari dei diritti di cui all'articolo 8 comma 1 dello Statuto di optare, se lo desidera, per l'espressione telematica del proprio voto in occasione dei Referendum comunali. L'opzione deve essere esercitata entro i sette giorni successivi all'affissione di cui al precedente articolo 31 comma 3 e si ritiene valida per tutti i Referendum comunali contemporanei e successivi, fino a quando non viene revocata dal cittadino con le stesse modalità.

2.   Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede a ripartire gli aventi titolo al voto tra quelli che, avendo esercitato l'opzione, esprimeranno il proprio voto in forma telematica, e tutti gli altri, che lo esprimeranno in forma cartacea.

3.   Successivamente a tale ripartizione il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, assegna gli aventi titolo al voto che hanno optato per il voto telematico alla sezione elettorale telematica unica, ripartisce ulteriormente gli aventi titolo al voto che non hanno optato per il voto telematico in sezioni elettorali ordinarie, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

4.   Nel caso in cui il referendum comunale sia contestuale ad altra consultazione elettorale, le determinazioni di cui al comma precedente vengono assunte in modo da permettere a ciascun elettore di espletare il voto per i referendum e per le altre consultazioni nella stessa sezione elettorale.

Articolo 33 - Avvisi di convocazione

1.   Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto il giorno e l'orario della votazione, il quesito referendario e, per i referendum abrogativi o propositivi, l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione, della proposta o delle disposizioni particolari sottoposte a referendum, mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione. Nel medesimo avviso, il Sindaco comunica, per i votanti che non hanno optato per il voto telematico, la sede e il numero della sezione elettorale a cui sono assegnati; o, per i votanti che hanno optato per il voto telematico, le istruzioni per l'espressione del voto tramite la piattaforma telematica comunale di partecipazione.

2.   Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.

3.   I votanti che hanno optato per il voto telematico possono anche optare tramite la piattaforma comunale di partecipazione, se lo desiderano, per ricevere l'avviso di comunicazione tramite canali telematici certificati anziché a mezzo postale.

Articolo 34 - Uffici di Sezione

1.   Per ciascuna sezione elettorale ordinaria viene nominato un Ufficio di Sezione. Per la sezione elettorale telematica unica, la funzione di Ufficio di Sezione viene assunta dalla Commissione comunale per il voto telematico di cui all'articolo 31 bis.

2.   Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario. Per le sezioni elettorali ordinarie, il segretario è scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

3.   Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 35 - Nomina dei componenti degli uffici di sezione ordinaria

1.   I componenti di ciascun Ufficio di Sezione ordinaria sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.

2.   A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
a)   al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni ordinarie individuate ai sensi del precedente articolo 34;

b)   alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.

3.   La Commissione Elettorale Comunale istituita ai sensi dell'articolo 4 bis del D.P.R. 223/1967 può deliberare di dare priorità nelle nomine degli scrutatori di seggio a specifiche categorie svantaggiate, in modo automatico o previa domanda da parte degli interessati. In tal caso, i sorteggi di cui al comma precedente si svolgono prima tra gli iscritti all'albo che appartengono a tali categorie e che, se richiesto, hanno presentato la domanda, e poi, soltanto dopo avere esaurito il primo gruppo, tra gli altri iscritti all'albo.

4.   Sulla base delle graduatorie di cui ai precedenti commi, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.

5.   Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 36 - Schede per il referendum

1.   Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.

2.   Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 17 comma 1, 25 comma 1 e 30 commi 1 e 4 del presente titolo, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3.   Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso. Qualora i referendum comunali si svolgano contestualmente ad altre consultazioni elettorali, le schede devono avere colore diverso da quelle utilizzate per le altre consultazioni elettorali.

4.   Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune. Qualora i referendum comunali si svolgano contestualmente ad altre consultazioni elettorali, gli scrutini dei referendum comunali si svolgono successivamente a quelli delle altre consultazioni elettorali.

Articolo 37 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali delle sezioni ordinarie

1.   Ogni seggio elettorale di sezione ordinaria è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.

2.   Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

3.   Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

Articolo 38 - Costituzione del seggio

1.   Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 35, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2.   I componenti di seggio elettorale delle sezioni ordinarie provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.

3.   I componenti dell'Ufficio elettorale della sezione telematica unica provvedono quindi a verificare la funzionalità della piattaforma di voto, anche tramite una apposita funzionalità di prova ove disponibile, controllandone la compatibilità con i requisiti di cui al successivo articolo 39 bis e verificando la corrispondenza tra il codice installato sulla piattaforma e quello pubblicato.

4.   Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

5.   Gli orari di cui al presente articolo possono essere modificati, per decisione del Sindaco, qualora le consultazioni referendarie si svolgano contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali, adattandosi agli orari previsti per tali consultazioni.

Articolo 39 - Disciplina della votazione

1.   Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini che possiedono alla data della consultazione i requisiti specificati all'articolo 14 del presente Regolamento.

2.   La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3.   Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

4.   Le operazioni di voto si svolgono nelle date e negli orari determinati dal Sindaco secondo quanto previsto al precedente articolo 31 comma 1.

Articolo 39 bis - Disciplina specifica della votazione telematica

1.   La piattaforma di voto telematico è realizzata con strumenti software a codice aperto e rilasciati con licenze di tipo libero; essa adotta strumenti di crittografia e altre soluzioni di sicurezza informatica e organizzativa per garantire l'integrità e la segretezza delle comunicazioni telematiche tra essa e il cittadino, la riservatezza dei dati memorizzati al suo interno e delle operazioni compiute dai suoi utenti, e l'integrità della piattaforma stessa rispetto a possibili tentativi di intrusione e di manomissione. Il codice sorgente della piattaforma di voto è reso disponibile al pubblico sulla piattaforma stessa.

2.   La piattaforma di voto telematico è integrata con la piattaforma telematica comunale di partecipazione e verifica l'identità personale dei votanti tramite le medesime credenziali di accesso. Essa, verificata l'identità del votante, gli presenta per ciascun referendum un facsimile della scheda di cui all'articolo 36, permettendogli di esprimere una scelta per una delle opzioni disponibili sulla scheda o di lasciarla bianca. Prima di accettare l'espressione di voto, la piattaforma ricapitola il voto espresso per ciascuna consultazione referendaria e chiede una conferma definitiva, successivamente alla quale il voto non è modificabile né revocabile.

3.   Al momento dell'espressione del voto, la piattaforma di voto telematico genera un codice univoco, anonimo e casuale che viene associato al voto espresso; essa, per garantire la segretezza del voto, non memorizza l'associazione tra votante e voto espresso, ma solo tra il voto espresso e il codice univoco. Essa rilascia al cittadino una ricevuta elettronica personale e riservata contenente il voto espresso e il codice univoco ad esso associato, e ne invia una ulteriore copia al cittadino per posta elettronica o altro canale di comunicazione telematico da esso specificato; la ricevuta è firmata digitalmente dalla Città con una firma univoca per ciascuna consultazione, e, se possibile, è controfirmata digitalmente dal cittadino. Essa memorizza inoltre in un elenco separato l'identità del votante che ha già espresso il proprio voto, per evitare la possibilità di voti multipli.

4.   Durante le operazioni di voto, nonché all'interno delle ricevute di voto, la piattaforma indica chiaramente al votante le modalità per proporre in via telematica un reclamo o segnalare problemi nel funzionamento della piattaforma. Tali reclami e segnalazioni sono immediatamente comunicati ad una apposita Commissione Tecnica costituita da tre membri, composta dal Vice Direttore Generale, che la presiede, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dal Responsabile della Commissione Elettorale Circondariale. Inoltre, durante le operazioni di voto i componenti dell'Ufficio della sezione telematica, nonché gli altri partecipanti alle operazioni di tale seggio ai sensi dell'articolo 41, hanno diritto di accedere ai calcolatori sui quali opera la piattaforma di voto telematico, allo scopo di osservarne e verificarne il comportamento tecnico, senza possibilità di modificarlo.

5.   Al termine delle operazioni di voto, la piattaforma di voto telematico genera un elenco nominativo di tutti gli elettori della sezione telematica unica che hanno effettivamente espresso il proprio voto, e un elenco dei voti espressi, ciascuno associato al proprio codice univoco; e calcola il totale dei votanti effettivi e dei voti espressi per ciascuna delle opzioni disponibili.

6.   Al fine di consentire una ulteriore verifica da parte del personale del Servizio Elettorale della Città, gli elenchi vengono approvati, con idoneo verbale di approvazione allegato e pubblicato, dalla Commissione Tecnica di cui al precedente comma 4.

Articolo 40 - Scrutinio dei voti delle sezioni ordinarie

1.   Terminate le votazioni, e salva la necessità di procedere prioritariamente allo spoglio di altre consultazioni elettorali contemporanee, il Presidente del seggio fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.

2.   Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.

3.   Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.

4.   A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 42, i plichi contenenti:
-    le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
-    le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
-    le schede valide;
-    una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.
L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella Segreteria del Comune.

Articolo 40 bis - Scrutinio dei voti della sezione telematica unica

1.   Terminate le votazioni, e salva la necessità di procedere prioritariamente allo spoglio di altre consultazioni elettorali contemporanee, il Presidente dell'Ufficio della sezione telematica unica acquisisce i risultati generati dalla piattaforma telematica di voto, di cui all'articolo 39 bis comma 4. Successivamente, il Presidente e gli scrutatori, anche avvalendosi di strumenti informatici indipendenti dalla piattaforma, verificano la coerenza tra l'elenco dei votanti, l'elenco dei voti memorizzati e i totali calcolati dalla piattaforma, e analizzano gli eventuali reclami e segnalazioni ricevuti durante lo svolgimento delle operazioni di voto telematico e le relative conclusioni della Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 39 bis comma 4.

2.   Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.

3.   A scrutinio ultimato, il Presidente provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 42, gli elenchi definitivi dei votanti e dei voti espressi, ciascuno associato al proprio codice univoco, nonché una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Articolo 41 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1.   Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
-    i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
-    un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1.   Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.

2.   L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.

3.   L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.

4.   Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.

5.   L'Ufficio Centrale, allo scopo di permettere a ciascun cittadino la verifica del corretto conteggio del proprio voto telematico, provvede alla pubblicazione sulla piattaforma comunale telematica di partecipazione dell'elenco dei voti ritenuti validi, ciascuno associato al proprio codice univoco.

6.   I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.

Articolo 43 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1.   L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.

2.   Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, e sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'articolo 20 comma 1 dello Statuto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiarano l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera in questione.

3.   L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 20 comma 5 dello Statuto.

4.   Qualora il risultato del Referendum propositivo sia favorevole alla proposta e sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'articolo 20 comma 2 dello Statuto, il Sindaco, per quanto di competenza della Giunta Comunale, e il Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di competenza del Consiglio Comunale, con la collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione competenti per materia e previo consenso da parte del Comitato Promotore del referendum, provvedono a presentare alla Giunta o al Consiglio, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, una proposta di deliberazione che provveda ad applicare quanto deciso dal referendum, e a garantirne l'iter di discussione in modo che l'organo comunale da loro presieduto possa deliberare sulla proposta entro il termine di novanta giorni prescritto dall'articolo 20 comma 3 dello Statuto. I termini di cui al presente comma possono essere prorogati di un periodo non superiore a tre mesi qualora il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 20 comma 5 dello Statuto.

5.   Qualora il risultato del Referendum propositivo non sia favorevole alla proposta o non sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'articolo 20 comma 2 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a convocare, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del risultato, la seduta del Consiglio Comunale prevista dall'articolo 20 comma 4 dello Statuto, ponendo in discussione in tale seduta l'esito referendario nonché eventuali proposte di deliberazione, mozione o ordine del giorno relative all'argomento oggetto del referendum.

6.   In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato le conseguenti motivate deliberazioni.

CAPO V - NORME FINALI
Articolo 44 - Norma di rinvio

1.   Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

TITOLO IV- DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI È IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 45 - Oggetto

1.  Per "accesso" si intende il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2.  Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.  Per "atto amministrativo" si intende qualunque atto, anche interno, facente parte dei procedimenti amministrativi emanato da organi della Città.
4.  Per "informazione" si intende ogni fatto o notizia in possesso del Comune e dallo stesso utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, nello stato in cui lo stesso si trova, senza alcuna specifica elaborazione eventualmente richiesta dall'interessato.

Articolo 46 - Soggetti

1.  Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati.
2.  Il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale.
3.  Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4.  E' comunque riconosciuto l'accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
-  deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
-  determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
-  contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
-  scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
-  ordinanze;
-  documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.

1. E' istituito l'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, il cui sportello svolge i seguenti compiti:
- essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri diritti di accesso e di partecipazione e l'Amministrazione;
- formulare proposte all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici per migliorare il rapporto con l'utenza.
2. Con riguardo al diritto di accesso, l'URP provvede a:
- fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
- ricevere le richieste di accesso ai documenti amministrativi, agli atti e alle informazioni, per l'avvio del procedimento informale o formale, trasmettendole immediatamente, anche tramite fax o via telematica, ai Settori competenti, ovvero soddisfare le richieste accoglibili presso l'Ufficio stesso;
- curare direttamente i procedimenti di accesso formale che potranno essere attribuiti dall'Amministrazione alla sua competenza;
- fornire informazioni sugli uffici, i servizi, e sul loro funzionamento e modalità di fruizione, ovvero orientare il cittadino verso gli uffici di riferimento;
- fornire informazioni sullo stato delle pratiche e dei procedimenti che riguardino il cittadino richiedente, ovvero indirizzarlo ai settori competenti;
- accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli Uffici;
- curare rilevazioni statistiche inerenti all'esercizio del diritto di accesso anche al fine di realizzare l'archivio previsto dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione adotta tutte le misure idonee per l'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti con particolare riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche e attraverso l'utilizzo e lo sviluppo di servizi telematici.
4. L'Amministrazione predispone e divulga, aggiornandolo periodicamente, un elenco ufficiale degli Uffici presso i quali è esercitabile il diritto di accesso alle informazioni ed alle varie categorie di documenti amministrativi e di atti e dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico.

CAPO II - ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 48 - Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente del Settore o della Circoscrizione depositari dell'originale della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi designato.
2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'URP responsabile è il soggetto preposto all'Ufficio stesso.

Articolo 49 - Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, questa si intende respinta.

Articolo 50 - Casi di esclusione

1.  Sono esclusi dall'accesso tutti gli atti o documenti, o categorie di documenti o di atti, la cui esclusione sia prevista dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, nonché da disposizioni speciali vigenti, ovvero dai relativi regolamenti attuativi.
2.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti che abbiano un interesse personale, concreto e attuale l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. In tali casi il diritto d'accesso è consentito nei limiti della pertinenza e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela dello specifico interesse giuridico che viene in considerazione, con omissione delle informazioni a tal fine non utili; se i dati concernono lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi rispetto al richiedente, l'accesso è consentito se necessario a tutelare diritti di rango almeno pari a quelli dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3.  Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici comunali.
4.  Copia di tutti i provvedimenti di diniego dell'accesso dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al Presidente della Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso di cui all'articolo 63 del presente titolo.

Articolo 51 - Differimento

1. L'accesso ai documenti richiesti è differito sino a quando la conoscenza di essi può impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2.  In particolare l'accesso è differito:
-  ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
-  in luogo dell'esclusione in tutti i casi in cui le esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'articolo precedente possano essere efficacemente conseguite in tal modo, fatti salvi i documenti e gli atti per i quali il segreto o il divieto di divulgazione è stabilito dalla legge o da regolamenti.
3.  Salvo deroghe previste in relazione a casi specifici al fine di conseguire esigenze di partecipazione ed informazione, è altresì differito l'accesso, sino alla conclusione dei relativi procedimenti, agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4.  E' sempre disposto il differimento per le categorie di atti indicati nell'allegato A facente parte integrante del presente Testo Unico, nei limiti dallo stesso indicati.
5. Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere durata determinata.

Articolo 52 - Ricorsi

1. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la legge e il Regolamento attribuiscono al Difensore Civico, avverso i provvedimenti di diniego sia del Sindaco sia del responsabile del procedimento, avverso i provvedimenti di differimento nonché nei casi di cui all'articolo 49, comma 2 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

Articolo 53 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'Ufficio che detiene l'atto o il documento oggetto della richiesta stessa ovvero all'URP di cui al precedente articolo 47 che, qualora non sia in possesso degli elementi richiesti, indirizzerà l'interessato all'Ufficio competente.
2. La richiesta deve essere motivata, eventualmente anche con riferimento all'interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza il documento o l'atto oggetto dell'accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L'interessato deve documentare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri di rappresentanza.
3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso è disposto senza ulteriori formalità.

Articolo 54 - Procedimento di accesso formale

1. Qualora non si possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento o dell'atto, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Salvi i casi previsti dagli articoli 60 e 61, la richiesta formale è redatta in carta libera, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia dall'Amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta informale. E' fatta salva la regolarizzazione della domanda, a norma delle disposizioni in materia di bollo. Una delle copie è inviata all'URP per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un'altra copia è restituita al richiedente quale ricevuta.
3. In relazione a documentati motivi d'urgenza, la domanda potrà indicare il termine massimo per l'accesso utile all'interesse del richiedente. Il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione del termine dovrà comunque essere motivato in forma scritta da parte del responsabile del procedimento di accesso.
4. L'Ufficio responsabile del procedimento di accesso indica sulla copia della domanda a disposizione del richiedente la data in cui verrà soddisfatte la richiesta ovvero ne verrà comunicato all'interessato il rifiuto o il differimento. Su tale copia dovranno altresì essere annotati di volta in volta gli eventuali rinvii nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di rifiuto o di differimento.
5. Il Responsabile del procedimento comunica all'URP l'esito del procedimento di accesso formale.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Ufficio competente a riceverla è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente, e comunque entro la data di cui al precedente comma 4. Il termine del procedimento, di cui all'articolo 49, ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Articolo 55 - Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta, via fax o telematica

1. La richiesta a mezzo posta, fax o telematica può essere indirizzata all'Ufficio che detiene l'atto o il documento, ovvero all'URP.
2. La richiesta indirizzata a Settore diverso da quello competente viene trasmessa direttamente da questo all'URP per il successivo corretto inoltro della pratica.
3. L'Ufficio che detiene l'atto o il documento, o l'URP provvedono ad inviare al richiedente quale risposta una comunicazione scritta, contenente l'indicazione dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti ovvero, qualora siano richieste copie, la data in cui le stesse saranno disponibili ed i relativi costi, ovvero la notificazione del diniego o del differimento.
4. Su esplicita richiesta dell'interessato, la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato, con addebito delle relative spese postali, previo pagamento delle somme dovute.
5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, l'Ufficio di cui al precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari ed i termini di cui al precedente articolo 49 ricominciano a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata.

Articolo 56 - Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, così come stabilito dal precedente articolo 47, comma 1, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 50, l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.
3. Nel caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all'articolo 49 decorrono dalla nuova richiesta.
4. L'esame ed il rilascio di copie dei documenti e degli atti avviene presso l'Ufficio depositario dell'atto ovvero, ove possibile, presso l'URP durante i giorni e le ore di apertura degli stessi al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

Articolo 57 - Visione dei documenti

1. La visione dei documenti e degli atti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente.
2. L'esame è effettuato dall'interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. L'interessato ha facoltà di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti e gli atti presi in visione, ma non può asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, ne' tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l'applicazione delle norme penali.

    Articolo 58 - Rilascio di copie non autenticate

1. Il rilascio di copie può avvenire sia in forma cartacea sia con strumenti informatici laddove disponibili.
2. Sia il rilascio cartaceo che quello su supporto informatico sono soggetti al rimborso del costo di riproduzione ed ai diritti di ricerca. La trasmissione in via telematica, di documenti e atti già esistenti su supporto informatico è esentata dai rimborsi di cui sopra.

    Articolo 59 - Tariffe e modalità di pagamento

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti e degli atti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento anche anticipato della somme dovute (11).

    Articolo 60 - Rilascio di copie autenticate

1. L'interessato, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo.
2. Ai fini del rilascio di copie autenticate, oltre alle norme del presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 (12), in quanto compatibili con le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
3. I dirigenti autenticano le copie degli atti e dei documenti i cui originali sono depositati presso il loro Ufficio.

    Articolo 61 - Rilascio di copie in bollo

1. Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare all'istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.

    CAPO III -ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

    Articolo 62 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni in possesso del Comune è garantito mediante:
- l'informazione e la diffusione di notizie a mezzi di comunicazione di massa nel rispetto delle leggi in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- la comunicazione diretta ai cittadini effettuata con ogni modalità tecnica ed organizzativa, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica;
- l'istituzione e l'attività dell'Ufficio per i rapporti con il pubblico di cui al precedente articolo 47;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- la presentazione di istanze e petizioni al Sindaco secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, da intendersi quale modalità per l'accesso formale alle informazioni;
- la possibilità di richiedere informalmente l'accesso all'Ufficio per rapporti con il pubblico, ovvero all'ufficio competente per materia, con le modalità previste dal precedente articolo 53.
2. Qualora la richiesta di informazioni comporti la necessità di garantire l'accesso ad atti o a documenti amministrativi, si applica quanto previsto in materia dal presente regolamento.
3. I precedenti articoli 50 e 51 del presente titolo, inerenti l'esclusione e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, si applicano anche alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

    CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 63 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso

1. La Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente titolo e promuove ogni altra iniziativa utile al più corretto esercizio del diritto di accesso.
2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o suo delegato.
3. Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.
4. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente ovvero del Difensore Civico.

    Articolo 64 - Disposizioni speciali

1. Sono fatte salve le speciali disposizioni che regolano l'accesso agli atti conservati presso l'Archivio Storico.

    TITOLO V - I TERMINI ED I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MEDESIMI

    CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Articolo 65 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, attribuiti alla competenza del Comune che obbligatoriamente conseguano ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

    CAPO II - TERMINI DEI PROCEDIMENTI

    Articolo 66 - Termine iniziale e finale dei procedimenti

1.  Il termine iniziale del procedimento decorre:
-  nei procedimenti ad iniziativa di parte, dalla data in cui la domanda, regolarmente presentata, è pervenuta al protocollo del Comune che provvede, nel più breve termine possibile, ad inoltrarla all'ufficio competente, che deve trasmetterla al responsabile del procedimento entro i cinque giorni successivi;
-  nei procedimenti d'ufficio, dalla conoscenza da parte del responsabile del presupposto da cui sorge l'obbligo a procedere.
2.  Il termine iniziale si interrompe, per una sola volta, qualora il responsabile del procedimento debba richiedere la necessaria documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, assegnando all'interessato un termine per provvedere, variabile a seconda dell'entità e della complessità dei documenti da produrre, fatto salvo il caso in cui il termine suddetto non sia già previsto dalla legge. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la documentazione integrativa perviene al protocollo generale o al protocollo dell'ufficio competente, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
3.  Nel caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, il responsabile dispone l'archiviazione della domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4.  I procedimenti devono concludersi con l'adozione del provvedimento finale, ovvero - se ricettizi - con la ricezione da parte del destinatario entro i termini massimi previsti dalle schede dei procedimenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
5.  Per i procedimenti non inclusi nelle schede di cui sopra, che non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, vale il termine conclusivo di trenta giorni.

Articolo 67 - Sospensione dei termini

1. I termini rimangono sospesi nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, per il periodo prefissato da disposizioni legislative o regolamentari per l'espressione del parere da parte dell'organo consultivo, ovvero - in mancanza di queste - per la durata di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta del parere da parte dell'organo adito. Decorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. I termini rimangono sospesi nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri enti od organi, per il periodo prefissato da disposizioni legislative o regolamentari per il rilascio di tali valutazioni, ovvero - in mancanza - per la durata di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'organo adito. Decorso tale termine senza che l'organo adito abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui i pareri o le valutazioni tecniche debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini (13). In tali casi, i termini rimangono sospesi fino all'acquisizione di tali pareri o valutazioni tecniche.
4. I termini rimangono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione di atti o documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, richiesti ad altre amministrazioni o a soggetti privati in relazione ad effettive esigenze del singolo procedimento.
5. I termini rimangono sospesi nei casi in cui l'adozione di provvedimenti è subordinata all'introito del controvalore di trasferimenti dello Stato, della Regione, della Cassa Depositi e Prestiti, di altri Istituti di credito, nonché di ogni pubblica amministrazione o ente pubblico.

    CAPO III - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

    Articolo 68 - Soggetti responsabili

1. Il responsabile del procedimento è titolare delle competenze di cui all'articolo 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., che possono essere delegate secondo la normativa vigente, ferma restando la competenza dirigenziale in ordine all'adozione del provvedimento finale.
2. Nei procedimenti che si esauriscono nell'ambito di un'unità organizzativa settoriale, responsabile del procedimento è il Dirigente preposto al Settore o suo sostituto o delegato.
3. Nei procedimenti plurisettoriali nell'ambito della stessa Direzione, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore competente all'adozione del provvedimento finale o suo sostituto o delegato.
4. Nei procedimenti che coinvolgano più Divisioni o Servizi Centrali, il responsabile del procedimento è il Direttore della Divisione o Servizio Centrale, o suo sostituto o delegato, che adotta il provvedimento finale.

    Articolo 69 - Attribuzioni

1. Il responsabile del procedimento esamina gli atti secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo deroghe eccezionali debitamente motivate, curando tutti gli adempimenti previsti dalla legge e procedendo agli accertamenti d'ufficio, alle certificazioni, alle comunicazioni, alle valutazioni e ad ogni altra attività utile all'esito

    CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

    Articolo 70 - Comunicazioni

1.  L'avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del medesimo, è comunicato:
-  ai soggetti richiedenti nel caso di procedimento ad iniziativa di parte. In caso di presentazione diretta della domanda la comunicazione potrà avvenire contestualmente al rilascio della relativa ricevuta;
-  ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nel caso del procedimento d'ufficio;
-  ai soggetti che pur non essendo diretti destinatari del provvedimento, ove individuati o facilmente individuabili, siano titolari di posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate;
-  ai soggetti che per legge devono intervenirvi.
2.  La comunicazione iniziale deve indicare:
a)  l'Amministrazione competente;
b)  l'oggetto del procedimento;
c)  l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento;
d)  la data entro la quale deve concludersi il procedimento, secondo i termini previsti dal precedente articolo 66, commi 4 e 5, ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
e)  nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
f)  l'ufficio e l'orario in cui si può prendere visione degli atti.
3.  Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento, la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono essere motivatamente disposte tramite affissione all'albo pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione pubblica.

    Articolo 71 - Partecipazione volontaria al procedimento

1. Qualunque soggetto, diverso da quelli indicati nell'articolo 70, comma 1 portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. L'intervento deve essere presentato dai soggetti di cui al precedente comma in forma scritta e contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio o sede dell'interveniente.
3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente articolo 70, comma 2; in caso negativo, deve comunicare le ragioni ostative all'intervento.

    Articolo 72 - Diritti dei partecipanti

1. I soggetti di cui agli articoli 70, comma 1, e 71 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dalla disciplina sul diritto d'accesso;
b) di presentare memorie scritte e documenti;
c) di partecipare ad eventuali audizioni.
2. Il responsabile del procedimento è obbligato a valutare le memorie scritte, i documenti e i verbali delle audizioni quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1.  Con l'eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell'eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.

    Articolo 73 - Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento finale

1.  In accoglimento delle osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 72, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo.
2.  Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto e ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3.  Gli accordi sostitutivi sono assoggettati ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono.
4.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, il cui ammontare deve essere espressamente previsto nel testo dell'accordo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi di cui al precedente comma 1, deve essere preceduta da un'apposita determinazione, o deliberazione, dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

    TITOLO VI - LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

    CAPO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 74 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la produzione e il controllo degli atti e documenti rivolti agli organi della amministrazione comunale.

    Articolo 75 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, pubbliche e private, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Per i cittadini non appartenenti a Stati dell'Unione europea si applicano le norme vigenti in materia (14).
3. Le norme previste nel presente titolo non si applicano ai procedimenti elettorali ed ai procedimenti disciplinari.

    CAPO II - ISTANZE

    Articolo 76 - Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze da produrre all'amministrazione comunale sono presentate nei seguenti modi:
a) sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente;
b) sottoscritte e presentate, anche a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo;
c) sottoscritte e inviate per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore;
d) sottoscritte mediante la firma digitale (15), se inviate per via telematica, ovvero con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
2. La sottoscrizione dell'istanza presentata all'amministrazione comunale non è soggetta ad autenticazione di firma salvo il caso di cui al comma 3.
3. E' soggetta ad autenticazione di firma la sottoscrizione di un'istanza, presentata all'amministrazione comunale, finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. L'autenticazione è soggetta all'imposta di bollo secondo le disposizioni di legge.

    Articolo 77 - Impedimenti alla sottoscrizione o alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
3. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso di un'istanza presentata all'amministrazione comunale finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

CAPO III - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 78 - Dichiarazioni sostitutive

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 92 comma 2, qualunque stato, qualità personale e fatto può essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, resa nell'interesse del dichiarante.
2. E' consentita la dichiarazione sostitutiva resa nell'interesse di terzi:
a) in caso di incapacità legale del soggetto nel cui interesse la dichiarazione è resa, secondo le modalità di presentazione previste dall'articolo 77 comma 2;
b) in caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, del soggetto nel cui interesse la dichiarazione è resa, secondo le modalità di presentazione previste dall'articolo 77 comma 3.

Articolo 79 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC)

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione (di seguito denominata DSC) è la dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle certificazioni relative agli stati, qualità personali e fatti elencati nella normativa vigente (16).

Articolo 80 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di seguito denominata DSAN), sottoscritta dall'interessato con le modalità previste dall'articolo 76 comma 1 per l'istanza, concerne:
a) stati, qualità personali e fatti del dichiarante non oggetto di DSC di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza;
b) stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti diversi dal dichiarante di cui egli abbia diretta conoscenza;
c) la conformità all'originale della copia di un atto o di un documento, conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio;
d) la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la DSAN può anche essere apposta in calce alla copia stessa.
3. La DSAN non è soggetta ad autenticazione di firma, salvo nel caso previsto per istanza dall'articolo 76 comma 3.
4. La disposizione di cui all'articolo 77 comma 3 non si applica nel caso di una DSAN presentata all'amministrazione comunale finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Articolo 81 - Disposizioni comuni alle DSC e DSAN)

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall'imposta di bollo.
3. In caso di impedimento alla sottoscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 77.

Articolo 82 - Modulistica

1. Per ciascun procedimento il Dirigente di settore predispone apposita modulistica contenente le dichiarazioni sostitutive relative agli stati, qualità personali e fatti strettamente necessari all'adozione del provvedimento finale.
2. Il modulo, corredato da apposite note esplicative, deve essere redatto nel rispetto dei principi di semplificazione e chiarezza.
3. Nel modulo sono inseriti:
a) il riferimento all'obbligo dell'amministrazione procedente di effettuare i controlli;
b) il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi delle falsità in atti e dichiarazioni mendaci (17);
c) il richiamo alla decadenza dal beneficio eventualmente conseguito nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione;
d) l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (18).
4. E' comunque facoltà del cittadino di presentare le dichiarazioni sostitutive in forma libera. In tal caso l'addetto al ricevimento della documentazione provvede ad informare il dichiarante di quanto previsto al comma 3.

CAPO IV - CONTROLLI

Articolo 83 - Principi generali

1. Il Comune, in qualità di amministrazione che riceve le DSC e DSAN (amministrazione procedente), è tenuto ad effettuare idonei controlli.
2. L'amministrazione utilizza gli strumenti più idonei ad assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di controllo privilegiando a tal fine l'utilizzo del fax, di strumenti telematici o informatici.
3. I controlli devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione sostitutiva e sono preventivi rispetto all'adozione del provvedimento, salvo che il controllo comporti oneri o ritardi nei tempi di conclusione del procedimento. In tal caso, il provvedimento deve essere adottato ed il controllo interviene successivamente all'erogazione del beneficio.
4. L'amministrazione effettua il controllo per tutti i procedimenti di sua competenza e in particolare modo verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione nonché nell'ambito delle procedure di gara.
5. I controlli hanno ad oggetto prioritariamente:
a) i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio;
b) gli elementi per la quantificazione del beneficio.
6. Gli esiti dei controlli sono resi pubblici e comunicati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 84 - Tipologia dei controlli

1. Il controllo può essere:
a) a campione, su una percentuale periodicamente predeterminata di dichiarazioni rispetto ai procedimenti complessivamente avviati;
b) puntuale, su singoli casi quando sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
c) generale, su tutte le dichiarazioni presentate.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere diretti o indiretti.

Articolo 85 - Controllo a campione

1. I controlli a campione sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni che, in difetto della predeterminazione di cui al comma 2 lett. b, non deve essere inferiore al 10% delle dichiarazioni ricevute.
2. Con determinazione del Direttore della Divisione o Servizio centrale sono individuati:
a) la scelta delle modalità di controllo di cui al comma 4;
b) la percentuale di DSC e DSAN da sottoporre a controllo per categorie di procedimenti;
c) i tempi entro cui deve avvenire il controllo, ferma restando l'osservanza del termine conclusivo per l'adozione del provvedimento finale.
3. Le misure organizzative e le modalità di esecuzione dei controlli adottate con la determinazione di cui al comma 2 devono essere rese note con mezzi idonei.
4. La scelta delle DSC e DSAN da sottoporre a controllo avviene:
a) con sorteggio casuale;
b) con sorteggio definito su base numeriche (ad esempio, individuato un numero in modo casuale, il controllo viene effettuato sulle dichiarazioni sostitutive corrispondenti ai multipli di quel numero);
c) sottoponendo a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in un determinato giorno e mese scelto in modo casuale;
d) sottoponendo a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti ammessi al beneficio.

Articolo 86 - Controllo puntuale

1. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati in tutti i casi in cui il responsabile del procedimento ha un fondato dubbio sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con particolare riguardo per le dichiarazioni dalle quali emergano:
a) elementi di incoerenza palese desunti dal testo della stessa dichiarazione o dal raffronto con dati già conosciuti dall'amministrazione;
b) inattendibilità evidente dei dati dichiarati;
c) imprecisioni nella compilazione della dichiarazione;
d) l'indeterminatezza della situazione descritta.

Articolo 87 - Controllo generale

1. Il controllo su tutte le dichiarazioni presentate avviene per espressa scelta del Direttore della Divisione o Servizio centrale motivata con particolare riferimento:
a) alla complessità e rilevanza dei procedimenti;
b) all'esito negativo dei controlli precedentemente effettuati nell'ambito del medesimo procedimento.

Articolo 88 - Controlli diretti

1. Sono diretti i controlli effettuati dall'amministrazione comunale consultando direttamente gli archivi delle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi competenti a certificare o attestare il dato oggetto di controllo (amministrazione certificante).
2. In tutti i casi in cui l'amministrazione comunale procedente ai sensi del precedente articolo 83 comma 1, acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (amministrazione procedente).

Articolo 89 - Controlli indiretti

1. Sono indiretti i controlli effettuati dal Comune richiedendo al soggetto competente, anche attraverso strumenti informatici, telematici o per fax, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questi custoditi.
2. Per i controlli indiretti sulle DSAN relative a stati, qualità personali e fatti non oggetto di certificazione o attestazione da parte di pubbliche amministrazioni, l'amministrazione comunale può richiedere l'effettuazione del controllo ispettivo ad organi di polizia. Resta salva la facoltà del cittadino di produrre la documentazione comprovante il dato non certificabile.

Articolo 90 - Regolarizzazione

1. Qualora dai controlli si rilevino errori materiali, omissioni e/o imprecisioni di immediata evidenza, che non costituiscono falsità, il responsabile del procedimento invita i soggetti interessati a integrare o a rettificare le dichiarazioni entro un termine stabilito in ragione dello stato di attuazione del procedimento.
2. Dalla data di invio della richiesta di cui al comma 1, i termini del procedimento sono sospesi fino alla regolarizzazione della dichiarazione da parte dell'interessato.
3. In caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione nei termini di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica all'interessato che il procedimento non ha seguito.

Articolo 91 - Controlli effettuati come amministrazione certificante

1. Il Comune, in qualità di amministrazione certificante, è tenuto a svolgere, senza oneri per l'amministrazione procedente e previa adozione di appositi protocolli d'intesa e delle misure tecnico-organizzative necessarie, controlli indiretti di dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi nonché ad agevolare controlli diretti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
2. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l'amministrazione comunale, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire - su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante - conferma scritta, anche attraverso l'uso di fax, strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
3. Le comunicazioni di conferma scritta, da inviare nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esito del controllo;
b) l'ufficio controllante;
c) il responsabile del procedimento;
d) la data.

CAPO V - ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 92 - Certificazioni

1. E' fatto divieto di richiedere certificati attestanti stati, qualità personali o fatti, ad eccezione dei casi di cui al comma 2.
2. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.

Articolo 93 - Esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. In tali casi, il responsabile del procedimento provvede all'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso che provvede ad inserire nel fascicolo d'ufficio.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio.
3. Sono equipollenti al documento di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Articolo 94 - Copie autentiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 comma 1 lettere c) e d), nei casi in cui l'interessato debba presentare alla amministrazione comunale copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta:
a) dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
b) dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. L'autenticazione consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Articolo 95 - Acquisizione d'ufficio

1. Il Comune, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce d'ufficio, anche per fax e via telematica, i dati relativi agli stati, qualità personali e fatti che le pubbliche amministrazioni sono tenute a certificare o attestare, previa indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento inserisce nel fascicolo d'ufficio copia del dato acquisito.
3. In caso di richiesta da parte di soggetti terzi dell'acquisizione d'ufficio di dati, che il Comune è tenuto a certificare o attestare, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 91.

CAPO VI - SANZIONI

Articolo 96 - Responsabilità del dichiarante

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1 e 2 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Articolo 97 - Decadenza dal beneficio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96 e salvo il disposto dell'articolo 90, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione ai fini dell'erogazione del beneficio:
a) nel caso di controllo preventivo, il dichiarante è escluso dal procedimento;
b) nel caso di controllo successivo, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento adotta formale provvedimento di esclusione o decadenza, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento.
3. Le prestazioni di carattere essenziale possono continuare ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi necessari per l'ottenimento del beneficio, in deroga al comma precedente, qualora siano necessari interventi indifferibili o urgenti con rischio di gravi pregiudizi per il dichiarante o per la collettività.
4. In ogni caso di erogazione di benefici economici sulla base di false dichiarazioni, l'amministrazione comunale provvede al recupero delle somme indebitamente percepite o alla richiesta di corresponsione delle somme dovute, comprensive degli interessi legali maturati.

Articolo 98 - Responsabilità del dipendente

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente titolo;
b) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
c) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
d) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
e) la mancata denuncia all'autorità giudiziaria della falsità riscontrata in conseguenza del controllo.
2. L'amministrazione comunale ed i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99 - Istanze e DSAN da produrre a soggetti privati

1. Il Comune è tenuto ad autenticare le sottoscrizioni di istanze e DSAN dirette a soggetti privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 comma 4.
2. Analogamente il Comune autentica copia di atti e documenti, anche di natura privatistica, rivolti ai privati.

Articolo 100 - Norme applicabili

1. Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari previste dalle specifiche normative di settore nonché la disciplina in materia di dichiarazione sostituiva unica per le prestazioni sociali agevolate (19).

TITOLO VII - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 101 - Istituzione, sede e durata in carica

1. L'ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi della vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali, e secondo le disposizioni dello Statuto della Città, ha sede presso gli Uffici Comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

Articolo 102 - Funzioni del Difensore Civico

1. Nell'ambito delle finalità indicate dallo Statuto a favore dei titolari dei diritti di partecipazione, il Difensore Civico svolge in particolare i seguenti compiti:
- interviene presso gli uffici interessati in riferimento ad abusi, disfunzioni, carenze, ritardi;
- presta assistenza nella tutela dei diritti e degli interessi, anche attraverso una specifica informazione sull'attività del Comune e sui tempi e modalità delle varie procedure;
- propone, in relazione ai problemi sottopostigli, le soluzioni che, nell'ambito dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ritenga più idonei e conformi alla correttezza ed efficienza dell'attività amministrativa;
- sorveglia sull'applicazione del diritto di accesso all'informazione e alla partecipazione;
- svolge le funzioni previste dalla legge in relazione alle istanze di riesame dei provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso.

Articolo 103 - Requisiti per la elezione

1. E' eleggibile a Difensore Civico chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
- abbia compiuto i cinquanta anni di età;
- sia munito di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio;
- dia ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa;
- sia immune dalle cause ostative previste dallo Statuto.

Articolo 104 - Incompatibilità con altre attività

1. Il Difensore Civico per tutta la durata dell'incarico non può, nell'ambito del Comune di Torino, assumere o esercitare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro, ed anche in quelle che non abbiano fine di lucro qualora si determinino conflitti di interessi.

Articolo 105 - Decadenza, revoca, dimissioni

1. Qualora, successivamente all'elezione del Difensore Civico, sia rilevata una causa di ineleggibilità o di incompatibilità essa viene contestata dal Sindaco al medesimo, che ha dieci giorni per rimuoverla, qualora sia possibile, o per formulare osservazioni.
2. Entro ulteriori dieci giorni il Consiglio Comunale delibera in merito, pronunciando la eventuale decadenza.
3. Il Consiglio Comunale, con motivata deliberazione che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, pronuncia la revoca del Difensore Civico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, o impedimento all'esercizio delle funzioni per un periodo superiore ai 120 giorni.
4. In caso di dimissioni, la eventuale permanenza in carica del Difensore Civico non può protrarsi oltre i 45 giorni previsti per la nomina del successore, a far tempo dalla data di presentazione delle stesse.
5. In caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o temporaneo, del Difensore Civico, le sue funzioni sono svolte dal Difensore Civico Provinciale, con le modalità previste da apposita convenzione.

Articolo 106 - Modalità di elezione

1. L'elezione del Difensore Civico avviene sulla base di candidature proposte da singoli, associazioni, Enti pubblici e privati rispettivamente residenti o aventi sede nel Comune di Torino, nonché dallo stesso interessato.
2. A tal fine l'Amministrazione procede mediante la pubblicazione di apposito avviso contenente l'indicazione:
- dei compiti inerenti la carica;
- del termine, non superiore ai dieci giorni in caso di vacanza dell'incarico e a venti giorni negli altri casi, per la presentazione delle candidature, nonché dei soggetti facoltizzati alla presentazione delle stesse e le relative modalità;
- dei requisiti richiesti;
- delle cause ostative;
- della durata della carica e del relativo trattamento economico.
3. Le proposte delle candidature dovranno essere corredate:
- da apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali del candidato e di quant'altro ritenuto utile per dare garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa;
- da una dichiarazione attestante:
a) l'inesistenza delle cause ostative previste dallo Statuto;
b) l'inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l'indicazione specifica delle stesse;
c) l'impegno ad osservare quanto disposto dall'articolo 104 del presente testo unico, pena la decadenza.
4. Le proposte di candidatura dovranno recare la sottoscrizione del proponente e, a titolo di assenso, quella del candidato, entrambe autenticate nelle forme di legge.
5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Conferenza dei Capigruppo procede all'esame formale delle stesse, verificando l'esistenza e la validità dei requisiti richiesti. I nominativi dei candidati in possesso di tali requisiti sono inseriti nella scheda di cui al successivo comma 7.
6. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, può proporre candidati alla carica di Difensore Civico, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta nella quale il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione.
7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, la votazione avviene in forma segreta, mediante apposita scheda, consegnata ad ogni Consigliere, sulla quale sono stampati i nomi dei candidati alla carica, di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. E' eletto Difensore Civico colui che ottiene la maggioranza prescritta dallo Statuto della Città.

Articolo 107 - Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico si attiva di propria iniziativa o su istanza di parte. Qualsiasi istanza rivolta al Difensore Civico deve essere redatta per iscritto con l'esatta individuazione del richiedente, dell'oggetto e dei motivi della richiesta.
2. Qualora da una preliminare istruttoria, da esaurirsi entro dieci giorni, il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia infondata o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento, ne dispone l'archiviazione informandone il reclamante.
3. Per contro, qualora il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia fondata, ne avvia l'istruttoria, dandone comunicazione all'Assessore interessato, al Segretario Generale ed al responsabile della struttura competente (Dirigente di settore per il Comune) che, entro cinque giorni, dovrà individuare ed a sua volta comunicare al Difensore Civico il funzionario tenuto ai successivi adempimenti collaborativi.
4. Salvo i casi più semplici e pertanto definibili in tempi brevi, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, per i casi proceduralmente più complessi, il termine di definizione della pratica è stabilito di volta in volta dal Difensore Civico d'intesa con il funzionario designato. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 90 giorni, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, per i quali sia necessario stabilire termini maggiori.
5. L'intesa stabilirà altresì le modalità che garantiscano il diritto del Difensore Civico ad ottenere tempestivamente copie di atti e documenti ed ogni notizia ritenuta utile, nonché ad intervenire efficacemente nel procedimento amministrativo, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
6. Determinati i tempi di definizione della pratica e concordati gli interventi, il Difensore Civico ne dà comunicazione, con i propri motivati rilievi qualora lo ritenga necessario, al reclamante, all'Assessore interessato, al Segretario Generale e al responsabile della struttura competente.
7. La procedura si esaurisce con la comunicazione da parte del responsabile della struttura competente al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica nel termine concordato.
8. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco qualsiasi inosservanza delle norme procedurali di cui sopra con l'indicazione del nominativo del funzionario o dei funzionari responsabili per i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.
9. La Conferenza dei Capigruppo, in quanto espressione del Consiglio Comunale, potrà in qualsiasi momento chiedere al Difensore Civico di presentare una relazione in ordine alle procedure aperte ed in corso di definizione, nonché di quelle definite.

Articolo 108 - Partecipazione alle Commissioni

1. Il Difensore Civico può partecipare, previa comunicazione al Presidente, alla discussione sugli argomenti, già alla sua attenzione per ragioni d'ufficio, iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali.
2. Al Difensore Civico debbono essere trasmessi tempestivamente gli ordini del giorno dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni comunali permanenti e speciali.

Articolo 109 - Doveri

1. Il Difensore Civico deve garantire la propria presenza almeno per due giornate la settimana.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete, o riservate, ai sensi di legge.

Articolo 110 - Relazione annuale

1. La relazione che il Difensore Civico, secondo quanto previsto dallo Statuto, ha l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio Comunale, deve essere articolata per settori di attività e per circoscrizioni, con riferimento alle problematiche di maggiore rilievo sociale.
2. Alla relazione deve essere data adeguata pubblicità.

Articolo 111 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità annua lorda non superiore al 45% dell'indennità di base prevista per il Sindaco dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, tabella A, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265".

Articolo 112 - Organizzazione dell'ufficio

1. La dotazione organica iniziale necessaria per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico è definita d'intesa con il Segretario Generale e il Direttore Generale, salvo successive revisioni sulla base delle risultanze delle relazioni annuali.
2. Il Regolamento sul Decentramento potrà prevedere un'articolazione dell'Ufficio del Difensore Civico a livello circoscrizionale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 113 - Norme di rinvio e revoche

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Testo Unico si fa rinvio, in quanto compatibile, alla normativa vigente.
2. Dall'entrata in vigore del presente Testo Unico sono revocati:
- il Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1994;
- il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003;
- il Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi (n. 200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994;
- il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi (n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 aprile 1995;
- il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989;
- il Regolamento sul Difensore civico (n. 194), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992.

Articolo 114 - Adeguamento normativo automatico

1. Le disposizioni legislative e statutarie indicate nel presente Testo Unico si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, con l'eventuale normativa sopravvenuta, salvo che quest'ultima comporti la necessità di modifica espressa onde evitare profili di incompatibilità, dubbi interpretativi o necessità e/o opportunità di raccordo con e/o tra le disposizioni del Testo Unico.


ALLEGATO A - DOCUMENTI PER I QUALI L'ACCESSO È DIFFERITO

E' differito l'accesso, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 del presente titolo, per le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini dell'attività amministrativa:
A)  Quando fanno parte del procedimento: denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali l'amministrazione abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero con l'archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominata, sia oggetto di informativa all'autorità giudiziaria, devono essere sottratti all'accesso tali atti propulsivi o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell'autorità giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati.
B)  Ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
1.  l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2.  l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
C)  I documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione delle singole fasi sub-procedimentali.
D)  Le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel corso di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni private, appalto-concorso e trattative private esperite dall'Amministrazione, nonché‚ i verbali delle Commissioni nominate per la valutazione di dette offerte, sino alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara o della fornitura.
E)  documenti ad accesso differito per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per fini di prevenzione e repressione della criminalità:
-  relazioni di servizio ed altri atti o documenti di polizia amministrativa e giudiziaria presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, ovvero inerenti all'attività di tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;
-  atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
-  documenti attinenti all'organizzazione e al funzionamento della polizia municipale, nonché all'impiego dei relativi addetti relativamente alla programmazione dell'attività di vigilanza e controllo ed alle operazioni da effettuare anche in collaborazione con altri organi di polizia;
-  elaborati tecnico-progettuali e connessa documentazione relativi ai lavori di installazione dei sistemi di sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici comunali;
-  documenti sottoposti a sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria.


Note:

(1) Cfr. articolo 9 dello Statuto della Città di Torino

(2) Cfr. articolo 13 comma 1 dello Statuto della Città di Torino

(3) Cfr. articolo 13 comma 1 dello Statuto della Città di Torino

(4) Cfr. articolo 13 comma 4 dello Statuto della Città di Torino

(5) Cfr. articolo 14 dello Statuto della Città di Torino

(6) Deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2001- mecc. 2001 10283/24

(7) Secondo le modalità previste dall'articolo 76 del presente T.U.

(8) Cfr. articolo 13 comma 2 dello Statuto della Città di Torino

(9) Cfr. articolo 13 comma 4 dello Statuto della Città di Torino

(10) Cfr. articolo 14 comma 3 dello Statuto della Città di Torino

(11) Deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 1994

(12) Cfr. articolo 94 del presente T.U.

(13) Ai sensi degli articoli 16 comma 3 e 17 comma 3 della Legge 241/1990.

(14) Cfr. articolo 3 D.P.R. 445/2000 qui di seguito riportato.
Soggetti.
1. Omissis
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

(15) Cfr. Articolo 23 del D.P.R. 445/2000, come modificato dal D.P.R. 137/2003.

(16) Ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 qui di seguito integralmente riportato.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

(17) Articolo 76 D.P.R. 445/2000.

(18) Articolo 13 D.P.R. 196/2003.

(19) D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2000 03943/66 del 12 giugno 2000.