STATUTO DELLA CITTÀ DI TORINO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011.
Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 27 del 5 marzo 2012 (mecc. 2012 00570/002) esecutiva dall'8 aprile 2012,
n. 151 del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 01597/002) esecutiva dal 20 gennaio 2013,
n. 38 del 27 maggio 2013 (mecc. 2013 01985/002) esecutiva dal 30 giugno 2013,
n. 112 del 19 novembre 2015 (mecc. 2015 02366/002) esecutiva dal 21 dicembre 2015,
n. 12 del 1 febbraio 2016 (mecc. 2015 07322/002) esecutiva dal 6 marzo 2016,
n. 15 del 22 febbraio 2016 (mecc. 2015 05581/002) esecutiva dal 27 marzo 2016,
n. 27 del 7 marzo 2016 (mecc. 2015 04117/072) esecutiva dal 11 aprile 2016,
n. 55 dell'11 aprile 2016 (mecc. 2016 00384/002) esecutiva dal 15 maggio 2016,
n. 69 del 17 luglio 2017 (mecc. 2017 01446/002) esecutiva dal 20 agosto 2017,
n. 82 del 24 luglio 2017 (mecc. 2017 02069/002) esecutiva dal 27 agosto 2017,
n. 104 del 16 ottobre 2017 (mecc. 2017 02433/002) esecutiva dal 19 novembre 2017,
n. 29 dell'11 marzo 2019 (mecc. 2019 00123/002) esecutiva dal 14 aprile 2019,
n. 74 (mecc. 2020 00558/002) e n. 75 (mecc. 2020 01861/002) del 12 ottobre 2020 esecutive dal 15 ottobre 2020,
n. 577/2021 del 5 luglio 2021, esecutiva dal 7 agosto 2021,
n. 667/2021 del 26 luglio 2021, esecutiva dal 28 agosto 2021,
e n. 642/2023 del 23 ottobre 2023, esecutiva dal 26 novembre 2023.


INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Il Comune
Articolo 2 - Finalità del Comune
Articolo 3 - Criteri dell'azione del Comune
Articolo 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
Articolo 5 - Albo Pretorio
Articolo 6 - Archivio Storico
Articolo 7 - Cittadinanza Onoraria, Sigillo Civico, Civica Benemerenza e Cittadinanza Civica

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Articolo   8 - Titolari dei diritti di partecipazione
Articolo   9 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione
Articolo 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 11 - Forme e organismi di consultazione
Articolo 12 - Istanze e petizioni al Sindaco o alla Sindaca ed al Consiglio Comunale
Articolo 13 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
Articolo 14 - Diritto di tribuna
Articolo 15 - Definizione Referendum
Articolo 16 - Referendum consultivi
Articolo 17 - Referendum abrogativo
Articolo 17 bis - Referendum propositivo
Articolo 18 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo e propositivo
Articolo 19 - Inammissibilità sopravvenuta del referendum abrogativo e propositivo
Articolo 20 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo e propositivo
Articolo 21 - Diritto di informazione
Articolo 22 - Diritto di accesso
Articolo 23 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
Articolo 24 - Difesa civica

TITOLO III - IL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - AUTONOMIA, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 25 - Composizione, elezione, durata e scioglimento
Articolo 26 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio
Articolo 27 - Presidenza del Consiglio Comunale ed Ufficio di Presidenza
Articolo 28 - Presidente del Consiglio Comunale: funzioni
Articolo 29 - Sessioni del Consiglio Comunale
Articolo 30 - Gruppi Consiliari
Articolo 31 - Conferenza Capigruppo
Articolo 32 - Commissioni Consiliari
Articolo 33 - Tutela delle minoranze

CAPO II - DIRITTI, DOVERI E STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Articolo 34 - Diritti e doveri dei Consiglieri e delle Consigliere Comunali
Articolo 35 - Status delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali
Articolo 36 - Associazione Consiglieri e Consigliere Comunali emeriti

CAPO III - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 37 - Indirizzo e controllo
Articolo 38 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche
Articolo 39 - Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto
Articolo 40 - Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
Articolo 41 - Attività di programmazione
Articolo 42 - Forme associative
Articolo 43 - Organismi di decentramento e di partecipazione
Articolo 44 - Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali
Articolo 45 - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
Articolo 46 - Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
Articolo 47 - Contrazione di mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari
Articolo 48 - Patrimonio comunale. Appalti e concessioni

TITOLO IV - SINDACO O SINDACA E GIUNTA
CAPO I - SINDACA O SINDACO
Articolo 49 - Competenze e funzioni
Articolo 50 - Sostituzione
Articolo 51 - Nomine di rappresentanti del Comune

CAPO II - GIUNTA COMUNALE
Articolo 52 - Competenze
Articolo 53 - Composizione e funzionamento

TITOLO V - CIRCOSCRIZIONI
Articolo 54 - Territorio e Sede
Articolo 55 - Consiglio di Circoscrizione
Articolo 56 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale
Articolo 57 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione
Articolo 58 - Presidente della Circoscrizione
Articolo 59 - Giunta Circoscrizionale
Articolo 60 - Revoca componenti della Giunta Circoscrizionale
Articolo 61 - Competenze della Circoscrizione
Articolo 62 - Funzioni strumentali e personale
Articolo 63 - Pareri
Articolo 64 - Proposte di deliberazione, interpellanze ed ordini del giorno dei Consigli di Circoscrizione
Articolo 65 - Atti di programmazione e rendicontazione
Articolo 66 - Partecipazione
Articolo 67 - Informazione
Articolo 68 - Controlli

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Articolo 69 - Criteri e principi
Articolo 70 - Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione
Articolo 71 - Direzione Generale
Articolo 72 - Segreteria Generale
Articolo 73 - Direzione
Articolo 74 - Dirigenza
Articolo 75 - Comitato di Direzione
Articolo 76 - Incarichi di direzione
Articolo 77 - Copertura delle qualifiche dirigenziali
Articolo 78 - Controlli interni

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI
Articolo 79 - Principi generali
Articolo 80 - Servizio idrico integrato
Articolo 81 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali

TITOLO VIII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
CAPO I - REVISIONE DEI CONTI
Articolo 82 - Nomina, decadenza e surroga del Collegio dei Revisori e delle Revisore
Articolo 83 - Competenza del Collegio delle Revisore e dei Revisori
Articolo 84 - Funzionamento
Articolo 85 - Responsabilità

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
Articolo 86 - Contributi

TITOLO IX - REVISIONE DELLO STATUTO
Articolo 87 - Revisione e pubblicità dello Statuto

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 88 - Regolamenti


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

1.   Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

2.   Il Comune di Torino gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 - Finalità del Comune

1.   Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
a)   tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
b)   contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini e delle cittadine al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
c)   realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
d)   promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela delle persone minorenni ed anziane ed al diritto delle persone con disabilità ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta delle cittadine e dei cittadini e previa ampia consultazione;
e)   tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;
f)   agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;
g)   tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
h)   riconoscere la Cultura come bene primario e essenziale della comunità cittadina, fonte di sviluppo economico e benessere sociale psicofisico. Assicurare il diritto inalienabile ad accedere, praticare e produrre cultura. Valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
i)   valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
l)   operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione nella realtà torinese;
m)   contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche;
n)   assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo della cittadinanza alla risorsa;
o)   di promuovere l'attuazione del diritto a un cibo adeguato, inteso come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, nutriente, sano accettabile da un punto di vista culturale e religioso, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna;
p)   promuovere il valore della fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza e che ogni persona eletta in Consiglio Comunale è soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto ed è quindi chiamata ad anteporre il bene della propria comunità agli interessi di parte, sia personali, che di gruppo e di partito;
q)   riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali.

Articolo 3 - Criteri dell'azione del Comune

1.   Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti criteri:
a)   la programmazione delle proprie politiche ed il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;
b)   la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, l'informazione alla cittadinanza sul suo funzionamento, la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
c)   la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio Comunale;
d)   la tutela delle condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi nonché negli organi degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune in quanto partecipati o controllati dallo stesso;
e)   la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
f)   la cooperazione con enti pubblici e, riservando al Comune adeguati strumenti di indirizzo e controllo, con soggetti privati nell'esercizio di funzioni e servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali;
g)   la collaborazione e l'integrazione con i Comuni dell'Area Metropolitana torinese;
h)   il decentramento dell'amministrazione e della propria organizzazione, considerandone strumento privilegiato di attuazione le Circoscrizioni;
i)   il rispetto, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente, assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse, secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
l)   la cooperazione internazionale, le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali.

Articolo 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1.   Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti Comuni: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Mappano, San Mauro Torinese, Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Collegno.

2.   Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

3.   Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

4.   Nelle occasioni ufficiali, a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

5.   Il vessillo del Comune di Torino è la bandiera storica dell'assedio del 1706.

Articolo 5 - Albo Pretorio

1.   Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2.   E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.

Articolo 6 - Archivio Storico

1.   Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, la Sindaca o il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.

Articolo 7 - Cittadinanza Onoraria, Sigillo Civico, Civica Benemerenza e Cittadinanza Civica

1.   La Città di Torino può conferire speciali onorificenze a personalità illustri, italiane e straniere, che si siano distinte per la promozione e difesa dei diritti umani, per l'esempio di vita ispirata a principi di pace, giustizia, solidarietà, per il contributo al progresso sociale e culturale in ogni campo del sapere, per aver giovato a Torino ed al suo prestigio in ambito sociale, culturale, sportivo, religioso.

2.   A tal fine sono previste la Cittadinanza Onoraria, il Sigillo Civico e la Civica Benemerenza proposte, conferite e consegnate secondo modalità previste in specifico regolamento.

3.   Il conferimento della Cittadinanza Onoraria e del Sigillo Civico può essere attribuito a personalità, rispettivamente non residenti e residenti a Torino, ed è approvato dal Consiglio Comunale mediante mozione motivata, presentata da un quarto ed approvata da almeno tre quarti dell'insieme dei Consiglieri e delle Consigliere componenti l'Assemblea. Il conferimento della Civica Benemerenza è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dell'insieme dei Consiglieri e delle Consigliere componenti l'Assemblea.

4.   In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle Cittadinanze Onorarie, dei Sigilli Civici e delle Civiche Benemerenze conferite, con le relative motivazioni.

5.   Il Consiglio Comunale di Torino conferisce la Cittadinanza Civica a tutte le persone che sono nate a Torino e che non sono in possesso della cittadinanza italiana. La Cittadinanza Civica deve essere accettata dal soggetto interessato o da chi ne rappresenta la tutela legale. L'elenco di coloro che accettano la Cittadinanza Civica è conservato in apposito albo.

6.   La Città di Torino conferisce la Cittadinanza Civica ai minori residenti a Torino, non in possesso della Cittadinanza Italiana, che abbiano completato in Italia una delle due articolazioni del primo ciclo di istruzione (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) o il secondo ciclo di istruzione.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Articolo 8 - Titolari dei diritti di partecipazione

1.   I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutte le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Torino ovvero che siano iscritte da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2.   Il Regolamento sui diritti di partecipazione potrà prevedere forme di partecipazione per residenti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età. Il Consiglio Comunale potrà altresì prevedere specifiche consultazioni degli stessi soggetti e di altri i quali, pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto della consultazione per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.

3.   La Città di Torino, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

4.   La Città di Torino permette l'esercizio dei diritti di partecipazione anche in forma telematica, previa verifica dell'identità tramite opportune credenziali di accesso.

Articolo 9 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione

1.   Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini e cittadine, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.

2.   Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione a forme di autogestione ed auto-organizzazione di utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

3.   Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato da apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione, depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero delle adesioni.

Articolo 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1.   Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come immediata e facile controllabilità del suo svolgimento, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge e secondo modalità previste dal regolamento, la partecipazione effettiva dei soggetti interessati.

Articolo 11 - Forme e organismi di consultazione

1.   Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.

2.   Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione dei rispettivi Consigli, la consultazione delle persone residenti in parti della Città o appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione di provvedimenti che le riguardino.

3.   Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari.

4.   Il Comune si dota di una Consulta per le persone straniere ed apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti dalla legge i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del Comune.

Articolo 12 - Istanze e petizioni al Sindaco o alla Sindaca ed al Consiglio Comunale

1.   Uno o più soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte alla Sindaca o al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

2.   Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale.

3.   Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno trecento [cento *] titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
*  istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

4.   Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Articolo 13 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1.   I soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento [cinquecento *] titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquemila [milleseicentosessantasette *] qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.
*  istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

2.   Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento.

Articolo 14 - Diritto di tribuna

1.   Il o la Presidente del Consiglio Comunale organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna dei soggetti primi presentatori delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento per istanze, petizioni e proposte di deliberazione d'iniziativa popolare.

Articolo 15 - Definizione Referendum

1.   I soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono:
a)   con il referendum consultivo, esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
b)   con il referendum abrogativo, abrogare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo;
c)   con il referendum propositivo, esprimere una proposta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.

Articolo 16 - Referendum consultivi

1.   Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2.   Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

3.   Hanno diritto di voto i soggetti titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.

4.   Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa.

5.   Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.

Articolo 17 - Referendum abrogativo

1.   Almeno diecimila [tremilatrecentotrentaquattro *] titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.
*  istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

2.   Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
a)   deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
b)   bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c)   conti consuntivi;
d)   tributi e disciplina delle tariffe;
e)   regolamenti ad efficacia meramente interna;
f)   delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.

3.   Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a)   quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
b)   quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
c)   quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
d)   quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

Articolo 17 bis - Referendum propositivo

1.   Almeno diecimila [tremilatrecentotrentaquattro *] titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento referendum propositivi.
*  istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

2.   Non possono essere sottoposti a referendum propositivi:
a)   statuti di enti diversi dal Comune;
b)   bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c)   conti consuntivi;
d)   tributi e disciplina delle tariffe;
e)   regolamenti ad efficacia meramente interna;
f)   delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.

3.   Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a)   quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
b)   quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.

4.   Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.

Articolo 18 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo e propositivo

1.   Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 17 bis avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime mille [trecentotrentaquattro *] firme.
*  istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)

2.   Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.

3.   Il Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, le ulteriori competenze della Commissione, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.

Articolo 19 - Inammissibilità sopravvenuta del referendum abrogativo e propositivo

1.   Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma 3 dell'articolo 17 o al comma 4 dell'articolo 17 bis, si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione, di cui all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del quesito e dispone l'interruzione della procedura.

Articolo 20 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo e propositivo

1.   La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato la maggioranza delle persone aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.   La disposizione oggetto del referendum propositivo ha efficacia vincolante dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25% delle persone aventi diritto, e se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei voti validamente espressi.

3.   A seguito del referendum propositivo l'organo comunale competente è vincolato entro il termine perentorio di novanta (90) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, quando questo risulti favorevole, per deliberare o provvedere sull'oggetto del referendum in attuazione di, ed in conformità a, quanto stabilito dallo stesso. Le richieste di referendum il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, se approvati, dovranno trovare copertura finanziaria con un'apposita variazione di bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare compatibilmente con le modalità ed i termini previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.

4.   Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio Comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

5.   Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

Articolo 21 - Diritto di informazione

1.   Il Comune di Torino riconosce, garantisce e promuove il diritto della cittadinanza e delle associazioni ad essere informate in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, ivi compreso il bilancio annuale ed il bilancio sociale ed i suoi allegati, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica e degli strumenti multimediali.

2.   Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico, con i compiti previsti nel Regolamento.

Il Comune prevede altresì la costituzione di Uffici per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico presso le sedi delle Circoscrizioni.

3.   Il Comune di Torino, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, costituisce appositi uffici stampa, organizzati professionalmente ed operanti nel rispetto della disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

4.   I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata accessibilità alle cittadine e ai cittadini.

Articolo 22 - Diritto di accesso

1.   Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge.

2.   Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti amministrativi.

3.   È garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi delle Aziende, Enti, Istituzioni e dei soggetti concessionari di servizi comunali.

4.   Il Comune deve garantire all'insieme della cittadinanza e a chiunque sia residente, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

Articolo 23 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso

1.   È costituita la Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso, composta da: Presidente del Consiglio, che presiede la Commissione; Sindaco o Sindaca o, in sua assenza, un Assessore o una Assessora con delega; due componenti del Consiglio, che rappresentano rispettivamente la maggioranza e la minoranza; una persona in rappresentanza dell'Assemblea dei e delle Presidenti di Circoscrizione; Segretario o Segretaria Generale ovvero una persona sua delegata, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

2.   La Commissione vigila sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.

3.   La Commissione è convocata dal o dalla Presidente, che deve riunirla entro venti giorni dalla richiesta di una o un componente.

4.   La Commissione incontra, almeno una volta all'anno, le associazioni di cittadini e cittadine che ne facciano richiesta. La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.

Articolo 24 - Difesa civica

1.   Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e delle cittadine, possono essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore Civico o alla Difensora Civica regionale.

TITOLO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - AUTONOMIA, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 25 - Composizione, elezione, durata e scioglimento

1.   La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2.   Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.

3.   Le modalità di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge.

Articolo 26 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1.   Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento prevede la costituzione di apposita ed autonoma struttura, dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2.   Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi del totale delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.

3.   Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza Capigruppo.

4.   Il Consiglio Comunale è convocato dal o dalla Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato nella Conferenza Capigruppo.

5.   Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

6.   Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutte le persone titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

7.   Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

8.   Il Consiglio Comunale informa la cittadinanza della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

Articolo 27 - Presidenza del Consiglio Comunale ed Ufficio di Presidenza

1.   Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione, nel proprio seno, del o della Presidente e di due Vicepresidenti, che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

2.   Presidente e Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui competenze sono individuate dal Regolamento del Consiglio Comunale. La funzione di vicariato è attribuita alla minoranza.

3.   I o le Vicepresidenti sostituiscono il o la Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed esercitano le funzioni loro attribuite dal Regolamento del Consiglio Comunale. Nel caso di loro impossibilità, le funzioni sono esercitate da chi, componente del Consiglio, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge e così come previsto dall'articolo 34, comma 11, del presente Statuto.

4.   L'elezione del o della Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi del totale delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun soggetto candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletta la persona candidata che abbia ottenuto la maggioranza assoluta del totale delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun soggetto candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra le due persone candidate che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletta la persona che, tra le due, è più anziana di età.

5.   Ultimata l'elezione della o del Presidente, si procede immediatamente all'elezione dei o delle Vicepresidenti. Risultano eletti i soggetti candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due componenti del Consiglio che concorrono alla carica di Vicepresidente, entrambi in seconda posizione, è eletta la persona più anziana di età. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto.

6.   Il o la Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.

7.   Non può ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale chi già ricopra quella di Parlamentare o di componente del Consiglio Regionale o Provinciale. Qualora, nel corso del mandato, Presidente o Vicepresidenti del Consiglio Comunale vengano elette o eletti alla carica di Parlamentare o di componente il Consiglio Regionale o Metropolitano, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla convalida, provvede alla loro sostituzione.

8.   Presidente e Vicepresidenti del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi inerenti le loro funzioni, sono revocabili su proposta motivata e sottoscritta da un terzo del totale delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta del totale delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

9.   Le dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

10.   Presidente e Vicepresidenti non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta relativa alla loro revoca. Nel caso in cui entrambe le cariche siano sottoposte a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute da chi, componente del Consiglio, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge e così come previsto dall'articolo 34, comma 11, del presente Statuto.

Articolo 28 - Presidente del Consiglio Comunale: funzioni

1.   Il o la Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuite a tale ruolo dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2.   Convoca e presiede l'Assemblea delle e dei Presidenti delle Circoscrizioni, quando la stessa sia chiamata a decidere sulla richiesta di abbreviazione dei termini per l'espressione dei pareri su proposte di deliberazione da parte delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento del Decentramento, o quando sia convocata su richiesta del o della Presidente.

3.   Garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ad ogni Consigliera e Consigliere sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4.   Deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto del totale delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali oppure il Sindaco o la Sindaca, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5.   Riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno che deve iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, salvo diverso accordo con i soggetti proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge. Riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate da Consigliere e Consiglieri e le trasmette alla Sindaca o al Sindaco.

Articolo 29 - Sessioni del Consiglio Comunale

1.   L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, così come definito dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2.   Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie, programmate in sede di Conferenza Capigruppo.

3.   Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal o dalla Presidente per particolari ragioni d'urgenza, al di fuori della programmazione di cui al comma 2.

Articolo 30 - Gruppi Consiliari

1.   Ogni Consigliera e Consigliere appartiene ad un Gruppo Consiliare.

2.   I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri e delle Consigliere o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza delle Consigliere e dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.

3.   Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre aderenti. Possono essere costituiti da due componenti del Consiglio, se eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.

4.   Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 31 - Conferenza Capigruppo

1.   I e le Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal o dalla Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2.   La Conferenza Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente, con le modalità e nelle materie previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3.   La Conferenza Capigruppo, integrata con le modalità stabilite dal regolamento, svolge le funzioni di Commissione Comunale per la Toponomastica. La Commissione esprime pareri vincolanti e proposte alla Giunta Comunale in merito alla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della Città, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4.   La Conferenza Capigruppo collabora con la o il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ad ogni Consigliere e Consigliera sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.

5.   La Sindaca o il Sindaco, o in sua vece un Assessore o una Assessora con delega, partecipa ai lavori della Conferenza Capigruppo.

6.   Il o la Presidente convoca, entro cinque giorni, la Conferenza Capigruppo, ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o la Sindaca o almeno due Capigruppo.

7.   La Conferenza Capigruppo può chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, dei seguenti soggetti: Sindaco o Sindaca, Assessori e Assessore, Direttrice o Direttore Generale, Dirigenti e titolari di uffici comunali, amministratrici e amministratori di Enti, Istituzioni, Aziende e società a prevalente capitale comunale, e concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. La Conferenza Capigruppo deve sentire il Sindaco o la Sindaca e le o i componenti della Giunta, quando questi soggetti lo richiedano.

Articolo 32 - Commissioni Consiliari

1.   Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale che ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

1bis.   Ogni Consigliere e Consigliera Comunale non può ricoprire più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di Commissione consiliare permanente, e la carica di Presidente di Commissione consiliare permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo consiliare, con l'eccezione dei e delle Capigruppo dei Gruppi composti da un'unica persona.

2.   Le Commissioni Permanenti hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze e ogni altra attività prevista dal Regolamento del Consiglio Comunale, con le modalità previste dallo stesso.

3.   La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo della Gestione ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune ed alla loro qualità. È presieduta da un Consigliere o una Consigliera appartenente ai gruppi di opposizione.

4.   Il o la Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte l'anno la Conferenza dei e delle Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per raccordarne l'attività con quella del1'Assemblea.

5.   Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'insieme dei e delle componenti il Consiglio. Nel caso in cui la proposta di deliberazione di costituzione di Commissione di indagine sia sottoscritta da tutti i Consiglieri e tutte le Consigliere della minoranza, per l'istituzione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri presenti.

6.   E' istituita, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione Permanente "Diritti e Pari Opportunità", con compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento:

-   alla condizione femminile ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono una piena parità tra i generi, per garantire pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini;

-   alla necessità di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

7.   Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono promuovere la consultazione dei soggetti interessati, tenere audizioni conoscitive, invitare ai propri lavori rappresentanze di soggetti singoli o associati, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

8.   Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, dei seguenti soggetti: Sindaco o Sindaca, Assessori e Assessore, Direttrice o Direttore Generale, Dirigenti e titolari di uffici comunali, amministratrici e amministratori di Enti, Istituzioni, Aziende e società a prevalente capitale comunale, e concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco o la Sindaca e le o i componenti della Giunta, quando questi soggetti lo richiedano.

9.   Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.

Articolo 33 - Tutela delle minoranze

1.   Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione della Città, contribuendo a determinare le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio Comunale.

2.   Nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale, e ferme restando le prerogative ed i diritti assicurati ad ogni Consigliere e Consigliera Comunale, il Regolamento del Consiglio prevede ulteriori forme di garanzia per le minoranze consiliari.

3.   In particolare, il Regolamento prevede che:
-   durante ogni seduta del Consiglio Comunale sia iscritto all'ordine del giorno e discusso un numero adeguato di interpellanze sottoscritte da componenti delle minoranze consiliari;
-   sia disciplinata la programmazione e discussione di interpellanze a risposta immediata su iniziativa di Consigliere e Consiglieri delle minoranze;
-   la programmazione dei lavori consiliari, nel rispetto delle esigenze della Giunta e della maggioranza, tenga conto anche delle proposte e delle richieste delle minoranze;
-   siano fissati tempi certi per l'esame nelle Commissioni consiliari ed in Consiglio degli atti proposti dalle minoranze;
-   una parte dei lavori delle Commissioni consiliari sia dedicata ad argomenti e discussioni proposti dalle minoranze, e che le minoranze stesse possano comunque richiedere ed ottenere in tempi certi la convocazione di sedute delle Commissioni su argomenti specifici.

4.   Sono attribuiti a Consigliere e Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
-   Vicepresidente del Consiglio Comunale, se la carica di Presidente non sia già ricoperta da esponente delle medesime minoranze;
-   Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali esponenti delle medesime minoranze già non ricoprano la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri e le Consigliere di minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler rinunciare a tale facoltà. È comunque fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 32 comma 1bis;
-   Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
-   Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine.

5.   La deliberazione di indirizzi per le nomine può prevedere che, nel rispetto delle competenze del Sindaco o della Sindaca, alcune di queste siano espressione delle minoranze.

CAPO II - DIRITTI, DOVERI E STATUS DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 34 - Diritti e doveri dei Consiglieri e delle Consigliere Comunali

1.   I diritti ed i doveri delle Consigliere e dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge.

2.   Ogni Consigliera e Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, e presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3.   Consiglieri e Consigliere hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4.   Alle Consigliere e ai Consiglieri è trasmessa dai competenti uffici, copia, nel testo integrale, del Piano Esecutivo di Gestione.

5.   Gli statuti delle società, dei comitati, delle fondazioni, delle agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune, o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ad ogni Consigliere e Consigliera, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. L'adesione del Comune alle suddette società, comitati, fondazioni, agenzie, ed alle altre forme associative è subordinata al rispetto di tale prescrizione.

6.   I documenti e le informazioni in possesso dei soggetti incaricati di gestire i servizi pubblici locali devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ad ogni Consigliere e Consigliera con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7.   La norma di cui al comma precedente deve essere inserita negli statuti delle società e degli enti ovvero, nel caso in cui i soggetti gestori non siano partecipati dal Comune, nei contratti di servizio o nelle convenzioni regolanti i rapporti tra le parti.

8.   Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale delle persone candidate e delle liste alle elezioni locali.

9.   Ad ogni Consigliere e Consigliera compete la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri e le Consigliere che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza aver prodotto giustificati motivi decadono dalla carica a seguito dell'approvazione della deliberazione di dichiarazione di decadenza assunta a maggioranza dei due terzi dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri componenti dell'organo. Possono altresì decadere dalla carica, con la medesima maggioranza, i Consiglieri e le Consigliere che, per impedimenti indipendenti dalla propria volontà non abbiano partecipato ad alcuna seduta per dodici mesi continuativi. In tale caso dovrà essere inoltre accertato sulla base di elementi oggettivi che gli impedimenti che non hanno consentito la partecipazione non siano ragionevolmente destinati a cessare nell'arco della successiva sessione ordinaria di sedute dell'organo consiliare. In ogni caso la previsione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla comunicazione al soggetto interessato dell'inizio del relativo procedimento e tenendo conto delle giustificazioni e delle controdeduzioni eventualmente prodotte in esito a tale comunicazione.

10.   Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliera e Consigliere e la conseguente surroga sono disciplinate dalla legge.

11.   È Consigliere anziano, o Consigliera anziana, chi, componente del Consiglio, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione della neo eletta Sindaca, o del neo eletto Sindaco, e dei soggetti candidati a tale carica proclamati Consigliere e Consiglieri.

Articolo 35 - Status delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali

1.   Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge.

2.   Il Regolamento stabilisce termini e modalità della effettiva partecipazione delle Consigliere e dei Consiglieri al Consiglio ed alle Commissioni, necessaria per la corresponsione del relativo gettone di presenza.

Articolo 36 - Associazione Consiglieri e Consigliere Comunali emeriti

1.   I Consiglieri e le Consigliere Comunali già componenti il Consiglio Comunale possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha visti porsi al servizio della Città e della cittadinanza ed al fine di stimolare e facilitare i loro rapporti con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali.

2.   Il Comune garantirà all'Associazione idonea sede nel Palazzo di Città.

3.   Il Regolamento del Consiglio dovrà individuare le modalità di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione stessa.

CAPO III - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 37 - Indirizzo e controllo

1.   Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, stabilite dalla legge, con le modalità e le specificazioni contenute nel presente capo.

2.   Esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dalla Sindaca o dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni.

3.   A richiesta del Consiglio Comunale ovvero del o della Presidente, il Sindaco o la Sindaca deve riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

4.   Il Regolamento disciplina le modalità con le quali le Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale.

5.   Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di cui al successivo articolo 38, e degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano Esecutivo di Gestione.

6.   L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, su singola iniziativa di componenti del Consiglio, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7.   Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Articolo 38 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche

1.   Entro 20 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco o la Sindaca, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La presentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.

2.   Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per l'intero mandato amministrativo, articolate per i vari settori di attività e suddivise annualmente, nonché l'elenco delle principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel corso del mandato amministrativo. Le suddette linee programmatiche contengono, inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse finanziarie ed alle principali modalità con le quali s'intende reperirle.

3.   Le linee programmatiche s'intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

4.   Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio Comunale non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

5.   Gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate o adottate dagli organi di governo della Città non possono contenere indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio Comunale.

6.   Il Consiglio Comunale, almeno in occasione della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, di cui al successivo articolo 39, procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche. Tali adeguamenti sono approvati con le modalità previste dal precedente comma 3.

7.   Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, previste dal presente Statuto. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

8.   Al termine del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale, entro la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato.

9.   Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche.

10.   Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. In tale occasione, il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

Articolo 39 - Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto

1.   La Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo comprende le sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione.

2.   Nella Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche di cui al precedente articolo 38.

3.   Il Bilancio Preventivo e suoi allegati costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al precedente articolo 38 e non possono contrastare con le medesime.

4.   Il Consiglio Comunale, oltre agli allegati al Bilancio Preventivo previsti dalla legge, provvede altresì ad approvare:
a)   il Programma annuale dell'Amministrazione, contenente gli indirizzi programmatici e le più significative iniziative previste per i vari settori di attività, con puntuale riferimento alle previsioni di bilancio;
b)   la relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento;
c)   il Programma annuale delle Opere Pubbliche, contenente l'elenco delle opere che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, e l'elenco delle opere più significative di cui si intende avviare la progettazione preliminare. Tale Programma annuale concorre alla formazione del Programma triennale previsto dalla legge.

5.   Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.

6.   In particolare, la deliberazione di cui al comma precedente deve contenere le percentuali massime di aumento di tributi, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, nonché le eventuali eccezioni.
La Giunta delibera le determinazioni puntuali dei tributi e le determinazioni delle tariffe sulla base dei criteri approvati dal Consiglio.

7.   All'interno della Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, una o più sedute del Consiglio Comunale possono essere dedicate alla discussione della relazione tecnico-finanziaria e sull'operatività dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è predisposta dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, di cui al successivo articolo 81. In tali sedute, il Consiglio Comunale può approvare atti d'indirizzo.

8.   La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. Il Rendiconto del Comune è organizzato per Divisioni e Servizi Centrali.

9.   Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con le modalità previste dal comma 7 del precedente articolo 38.

10.   In allegato al Rendiconto, il Consiglio Comunale provvede ad approvare la Relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione, articolata per Settore, e lo stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, con riferimento alla situazione delle varie opere previste dal programma e la relazione sul risultato del Controllo di Gestione, di cui al successivo articolo 78.

11.   Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì essere presentate al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente, l'elenco di chi ha beneficiato dei contributi previsti dal successivo articolo 86 comma 6 e tutte le altre relazioni previste dal presente Statuto e da altre deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40 - Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1.   Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal suo insediamento, approva una deliberazione contenente i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.   Tale deliberazione deve contenere, in particolare:
a)   la struttura della macchina burocratica, prevedendo la sua articolazione per funzioni o per servizi erogati, nonché i requisiti qualitativi e quantitativi e le modalità da seguire per la costituzione degli uffici di staff e per l'attribuzione da parte del Sindaco o della Sindaca, di incarichi dirigenziali a termine;
b)   il numero massimo delle unità di vertice;
c)   la specificazione dei rapporti tra Segretario o Segretaria Generale, Direttore o Direttrice Generale e organi di governo;
d)   le modalità e le forme di autonomia funzionale ed organizzativa degli uffici a diretto servizio del Consiglio stesso.

3.   In caso di inerzia del Consiglio Comunale, alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, la Giunta può provvedere all'adozione di tutti gli atti di propria competenza, nel rispetto dei criteri adottati dal precedente Consiglio.

4.   Il Consiglio può comunque adottare i criteri generali di cui al presente articolo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.

Articolo 41 - Attività di programmazione

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale approva tutti i programmi ed i piani che la legge non attribuisce esplicitamente ad altri organi, che non abbiano mera rilevanza gestionale ovvero i cui contenuti essenziali non siano già previsti in altri atti fondamentali approvati dallo stesso Consiglio.

2.   Il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi sulla base dei quali la Sindaca o il Sindaco può promuovere od aderire ad un accordo di programma, se tale accordo riguarda materie di competenza consiliare, ovvero se contiene impegni che necessitino della successiva adozione di un provvedimento deliberativo da parte dell'organo assembleare o che, comunque, ne predetermino, anche solo in parte, il contenuto.

Articolo 42 - Forme associative

1.   Sono di competenza del Consiglio Comunale tutti i provvedimenti di costituzione e modificazione delle forme associative, comunque denominate, comportanti accordi ed azioni congiunte, ai quali aderiscano altri comuni o province, salvo che tali accordi non siano in esecuzione di atti di indirizzo già assunti precedentemente dall'assemblea, ovvero non si configurino quali meri atti gestionali.

2.   La Giunta, nel rispetto degli indirizzi e delle prerogative del Consiglio Comunale, delibera gli accordi, le convenzioni e l'adesione a forme associative che coinvolgono altri soggetti, pubblici o privati, diversi da comuni e province.

Articolo 43 - Organismi di decentramento e di partecipazione

1.   Il Regolamento sulla partecipazione prevede forme di coinvolgimento della cittadinanza nella discussione e predisposizione del bilancio annuale e degli strumenti urbanistici, anche attuativi, di particolare rilevanza.

2.   Le forme di partecipazione di cui al comma precedente sono attivate e coordinate dal Consiglio Comunale e dalle sue articolazioni, con le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 44 - Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali

1.   Il Consiglio Comunale delibera in merito a:
-     modalità e principi di organizzazione dei servizi pubblici, ivi compresi eventuali processi di esternalizzazione;
-     atti concessori per la gestione di servizi pubblici;
-     statuti delle società di capitali partecipate dal Comune;
-     contratti di servizio, e loro modifiche, regolanti i rapporti tra la Città ed i soggetti gestori i servizi pubblici locali;
-     convenzioni stipulate con ogni soggetto pubblico o privato allo scopo di attribuire al medesimo lo svolgimento di attività o servizi;
-     variazioni di partecipazione della Città in società di capitali anche conseguenti ad eventuali variazioni della consistenza del capitale sociale delle suddette società.

2.   Il Consiglio Comunale, congiuntamente al contratto di servizio, approva i contenuti fondamentali della carta di qualità che ogni gestore di servizio pubblico locale dovrà successivamente adottare.

Articolo 45 - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

1.   Il Consiglio Comunale approva periodicamente atti di indirizzo nei confronti delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza da parte della Città.

2.   Chi rappresenta la Città nelle aziende ed enti di cui al precedente comma si attiene agli indirizzi approvati dal Consiglio e riferisce in merito trasmettendo annualmente una relazione alla Sindaca o al Sindaco ed al o alla Presidente del Consiglio Comunale. Ogni rappresentante del Comune è convocabile al fine di relazionare nella Commissione competente per materia.

3.   Il Consiglio Comunale, con specifica deliberazione, può disciplinare ulteriori criteri e modalità di rapporto, anche attribuendo specifica competenza in merito alle Commissioni Consiliari, con le persone che rappresentano il Comune.

Articolo 46 - Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1.   Nel corso di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale delibera in merito agli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2.   Nel rispetto della legge e dello Statuto, la deliberazione contenente gli indirizzi di cui al comma precedente, disciplina, in particolare:
a)   le forme di pubblicità per le future nomine da parte del Sindaco o della Sindaca, e la relativa modalità di presentazione di domande da parte dei soggetti interessati;
b)   i requisiti richiesti;
c)   il rapporto tra soggetti nominati, Consiglio Comunale e sue articolazioni;
d)   l'attuazione delle norme sulle pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dal Comune secondo le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

3.   Fino all'assunzione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di cui al precedente comma 1, la Sindaca o il Sindaco provvede all'adozione di tutti gli atti di nomina e di designazione nel rispetto degli indirizzi adottati dal precedente Consiglio.

Articolo 47 - Contrazione di mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari

1.   Il Consiglio Comunale delibera la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali.

2.   Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, la contrazione di mutui e le aperture di credito debbono essere motivati, deve essere esplicitata la loro destinazione, e deve essere quantificato l'onere aggiuntivo gravante sull'ente.

3.   Il Consiglio delibera altresì in materia di emissione di prestiti obbligazionari, contrazione di aperture di credito, rilascio di fideiussioni.

Articolo 48 - Patrimonio comunale. Appalti e concessioni

1.   Il Consiglio Comunale delibera in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, della Segreteria Generale o di altro personale funzionario.

2.   Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, deve essere esplicitamente prevista la volontà di procedere ad eventuali acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni. Debbono altresì essere puntualmente evidenziati gli oggetti, le modalità di attuazione, l'entità economica dei beni, dei servizi o delle funzioni in questione.

TITOLO IV - SINDACO O SINDACA E GIUNTA

CAPO I - SINDACA O SINDACO

Articolo 49 - Competenze e funzioni

1.   Il Sindaco o la Sindaca è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

2.   L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ad ogni Assessora ed Assessore per le attività di natura politico-istituzionale ed ai e alle Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.

3.   La Sindaca o il Sindaco nomina Assessore ed Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più soggetti componenti la Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4.   Presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. È responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Direttore o alla Direttrice Generale, qualora tale incarico sia stato assegnato, ovvero alla Segretaria o al Segretario Generale.

5.   Deve rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o delegando componenti della Giunta, alle interrogazioni ed alle interpellanze.

6.   Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

7.   Con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, può nominare, con provvedimento motivato, la Direttrice o il Direttore Generale, a cui impartisce le direttive per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

8.   Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, ad Assessore ed Assessori, a Presidenti di Circoscrizione, al Direttore o alla Direttrice Generale, alla Segretaria o al Segretario Generale.

9.   Provvede alla nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

10.   Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

11.   L'esercizio della rappresentanza in giudizio, salvi i casi per i quali la legge consente la costituzione personale del Comune, spetta istituzionalmente all'Avvocatura Comunale ed è conferito dalla Sindaca o dal Sindaco, che dispone in ordine alla costituzione in giudizio. Per esigenze eccezionali, cui non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a personale professionista esterno.

Articolo 50 - Sostituzione

1.   In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni di Sindaco o Sindaca sono svolte dalla o dal Vicesindaco o dal o dalla Vicesindaca.

2.   La Sindaca o il Sindaco, in caso di assenza o impedimento contemporanei con Vicesindaca o Vicesindaco, può delegare altra persona componente di Giunta a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo.

Articolo 51 - Nomine di rappresentanti del Comune

1.   Le nomine e la revoca di rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco o alla Sindaca, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. La Sindaca o il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve garantire la presenza di entrambi i sessi nel rispetto della garanzia di parità di genere.

2.   Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.

3.   Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza delle persone nominate, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.

4.   La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

5.   Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività di chi rappresenta la Città durante l'espletamento del mandato.

6.   A tal fine, i soggetti nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco o alla Sindaca ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.

7.   Ogni rappresentante del Comune è inoltre convocabile, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto delle Consigliere e dei Consiglieri complessivamente considerati ovvero dalla Conferenza Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.

8.   Chi rappresenta il Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non può essere nominato o nominata nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

9.   Qualora il Comune aderisca ad enti senza fini di lucro o concorra ad istituirli, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, alla Sindaca o al Sindaco e ad Assessori e Assessore, della carica di Presidente o di Amministratore o Amministratrice, purché previsto espressamente dal loro statuto.

10.   Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, enti per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ad ogni rappresentante di nomina comunale presente in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Articolo 52 - Competenze

1.   La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuitele dalla legge, collabora con il Sindaco o la Sindaca nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.   Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso.

3.   Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

4.   La Giunta deve sempre essere rappresentata alle sedute del Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento disciplina altresì la partecipazione delle Assessore e degli Assessori alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio.

5.   La Giunta, su parere conforme o su proposta della Commissione comunale per la Toponomastica delibera sulla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della Città.

Articolo 53 - Composizione e funzionamento

1.   La Giunta Comunale è nominata dalla Sindaca o dal Sindaco, che la presiede, ed è composta da un numero complessivo di Assessore ed Assessori fino ad un massimo di 11 fra cui Vicesindaca o Vicesindaco.

2.   Il Sindaco o la Sindaca, nel nominare gli Assessori e le Assessore, deve garantire la presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità previsti dalla legge vigente.

3.   Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dell'insieme delle e dei componenti.

4.   Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dell'insieme dei e delle componenti presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

5.   I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica di singoli o singole componenti sono disciplinati dalla legge.

6.   Le dimissioni sono presentate alla Sindaca o al Sindaco ed hanno effetto immediato.

7.   Alla sostituzione degli Assessori e delle Assessore provvede il Sindaco o la Sindaca, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO V - CIRCOSCRIZIONI

Articolo 54 - Territorio e Sede

1.   Il Comune si articola in circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2.   Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale ed organizzativa nelle materie e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Decentramento.

3.   Il Regolamento del Decentramento determina l'estensione e la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni, tenendo conto della tradizionale presenza storica dei quartieri torinesi, e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

4.   La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione della cittadinanza per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione, nel rispetto dei principi dati dal Consiglio Comunale.

Articolo 55 - Consiglio di Circoscrizione

1.   Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.

2.   Esso è titolare, in via ordinaria, delle funzioni di indirizzo e controllo su tutte le materie di competenza delle circoscrizioni. Approva gli atti fondamentali della circoscrizione (bilancio, conto consuntivo), i provvedimenti di natura programmatoria circoscrizionale e tutti gli atti di indirizzo nonché i pareri richiesti alla circoscrizione dagli Assessorati centrali.

3.   Ai Consiglieri e alle Consigliere di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle rispettive competenze, le norme previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali dall'articolo 34, comma 3, nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza.

Articolo 56 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale

1.   Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 25 componenti e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità descritte nei commi successivi.

2.   I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'articolo 57, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3.   Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito alla persona che, candidata nella medesima lista, segua immediatamente l'ultima eletta. Le disposizioni ed i termini per la procedura di surroga sono disciplinati dal Regolamento per il Decentramento.

4.   L'elezione per il Consiglio Circoscrizionale si svolge nei giorni e con le modalità stabilite dalla legge.

5.   L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di persone candidate non superiore al numero complessivo di Consigliere e Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti del medesimo numero. Ai sensi della Legge 23 novembre 2012 n. 215 le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione di coloro che compongono gli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. Nelle liste delle persone candidate nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei soggetti candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi; ogni elettrice ed elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate a fianco il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due soggetti candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare persone candidate di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6.   Ciascuna lista deve indicare la persona scelta come candidata alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e presentare il programma amministrativo, da affiggere all'albo della Circoscrizione; più liste possono indicare la stessa persona candidata alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale con un programma comune. I nominativi di coloro che si candidano alla Presidenza sono stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi, ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.

7.   Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ogni elettore ed elettrice può esprimere il voto di preferenza per una delle persone candidate della lista votata, scrivendone il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

8.   Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti prioritariamente i soggetti candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, le persone candidate secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono proclamate elette le persone candidate che precedono nell'ordine di lista.

9.   Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme di liste apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti la metà più uno dei seggi. I seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento vincente e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.

10.   I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale di minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste e dagli apparentamenti non vincenti ed ai seggi da attribuire alla minoranza.

11.   Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare nella seconda domenica successiva. Chi vota ha diritto di scegliere per uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60% dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti nel primo turno.

12.   Le liste dei candidati e delle candidate per l'elezione di Consigliere e Consiglieri Circoscrizionali devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400 persone iscritte nelle liste elettorali della Circoscrizione, se essa ha fino a centomila abitanti, e da non meno di 300 a non più di 500 persone iscritte nelle liste elettorali della Circoscrizione, se essa ha più di centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno di una lista presentata per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale, essa deve essere sottoscritta da cinque persone iscritte nelle liste elettorali della Circoscrizione.

13.   Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 57 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione

1.   Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:
a)   per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento del Decentramento;
b)   per il venir meno della metà più uno dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, a causa di:
     -   cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
     -   decadenza o altre cause;
c)   per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga della metà dei e delle componenti del Consiglio complessivamente considerati;
d)   quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del o della Presidente entro trenta giorni a decorrere dalla notificazione della proclamazione delle elette e degli eletti alla Direzione della Circoscrizione o entro quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'articolo 58 comma 5 dello Statuto;
e)   per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie, per un periodo superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra, le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione di contributi.

2.   Lo scioglimento è disposto:
-   con provvedimento motivato della Sindaca o del Sindaco, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e).
    Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco o la Sindaca in via, ad ogni componente del Consiglio della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare entro il termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la Sindaca o il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione;
-   nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco o della Sindaca e con le modalità di seguito indicate.
    Nel caso di cui alla lettera a), la Sindaca o il Sindaco, con provvedimento motivato di contestazione, inviato ad ogni Consigliera e Consigliere della Circoscrizione interessata, invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate le giustificazioni addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di scioglimento nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni del Consiglio di Circoscrizione.

3.   L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve essere, entro tre giorni, comunicato al Prefetto o alla Prefetta.

4.   Fino alla elezione del nuovo Consiglio e della o del Presidente, le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco o dalla Sindaca  o da una Assessora o un Assessore o da un funzionario o una funzionaria comunale con specifica delega.

5.   Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, preferibilmente in concomitanza con altre consultazioni o comunque in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Articolo 58 - Presidente della Circoscrizione

1.   La o il Presidente:
a)   rappresenta la Circoscrizione;
b)   convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale;
c)   sovraintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione ed all'esecuzione degli atti;
d)   svolge le funzioni dal Sindaco o dalla Sindaca, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
e)   è titolare delle funzioni relative alla partecipazione e alle consulte di quartiere, ed è facoltà del o della Presidente delegare la partecipazione e il coordinamento delle consulte di quartiere ad una o più persone scelte tra le Coordinatrici e i Coordinatori, componenti della Giunta Circoscrizionale.

2.   Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

3.   Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la convalida delle elette e degli eletti, procede all'elezione del o della Presidente. In prima votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo della persona candidata alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta sottoscritta dallo stesso soggetto candidato alla Presidenza, gli indirizzi programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da quattro sei persone, le Coordinatrici e i Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di cui una con funzioni di Vicepresidente.

3bis.   La o il Presidente della Circoscrizione deve perseguire, in attuazione delle finalità dell'articolo 51 comma 1 della Costituzione, la parità di genere nella composizione della Giunta Circoscrizionale.

4.   La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del o della Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dalla Consigliera Anziana o dal Consigliere Anziano entro 5 giorni dalla notificazione della proclamazione delle elette e degli eletti alla Direzione della Circoscrizione e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo a tale notificazione o alla data in cui si sia verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva, la Sindaca o il Sindaco.

5.   L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dell'insieme dei Consiglieri e delle Consigliere assegnati - entro 30 giorni dalla data di notificazione della proclamazione delle elette e degli eletti alla Direzione della Circoscrizione utilizzando un numero massimo di tre votazioni. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, la o il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

6.   Se la persona candidata alla Presidenza non ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Circoscrizionale, vengono indette successive votazioni, da tenere in distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli non superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione della proclamazione delle elette e degli eletti alla Direzione della Circoscrizione, di cui allo stesso comma. Il Consigliere o la Consigliera che si candida alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto da almeno nove componenti del Consiglio; ogni Consigliera e Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico. Il documento, contenente gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione di sei componenti la Giunta Circoscrizionale, fra cui il o la Vicepresidente, deve essere depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri e delle Consigliere.

7.   E' possibile, qualora, nel corso del mandato, il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi, presentare, una volta soltanto e nella seconda metà del mandato, una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno tredici componenti del Consiglio, che dovrà recare il nuovo nome della o del Presidente.
In tal caso, la durata del Consiglio prosegue fino alla scadenza naturale del mandato, secondo il disposto della mozione approvata secondo quanto previsto al comma 7.

Articolo 59 - Giunta Circoscrizionale

1.   Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il o la Presidente e sei componenti che il Consiglio Circoscrizionale elegge tra Consiglieri e Consigliere in qualità di Coordinatori e Coordinatrici con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, tra cui il o la Vicepresidente, e nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'articolo precedente.

2.   Alla Giunta Circoscrizionale competono le funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione della Circoscrizione.

3.   Alle Coordinatrici e ai Coordinatori si applicano le disposizioni in materia di doveri, condizione giuridica, regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla legge per i Consiglieri e le Consigliere  Circoscrizionali.

4.   La Giunta di Circoscrizione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle Commissioni consiliari di lavoro, secondo le competenze descritte nel Regolamento del Decentramento.

Articolo 60 - Revoca componenti della Giunta Circoscrizionale

1.   Il Consiglio Circoscrizionale può revocare i Coordinatori e le Coordinatrici, anche singolarmente, con una mozione, presentata da almeno 13 componenti l'assemblea consiliare circoscrizionale, contenente la proposta di sostituzione.

2.   Tale mozione è discussa e votata con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento in merito alla mozione di sfiducia costruttiva.

Articolo 61 - Competenze della Circoscrizione

1.   Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione ed al territorio circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. Il Regolamento del Decentramento individua le competenze delle Circoscrizioni nei seguenti settori:
a)   sociale e sociosanitario;
b)   scolastico e parascolastico;
c)   sport;
d)   biblioteche decentrate;
e)   lavori pubblici;
f)   cultura e tempo libero;
g)   commercio;
h)   ambiente;
i)   viabilità e mobilità;
l)   gioventù;
m)   pianificazione territoriale;
n)   lavoro.

2.   Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti fondamentali aventi natura regolamentare deliberati dal Consiglio Comunale.
Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite delibere quadro può delegare alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio di ulteriori funzioni e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte le attuali competenze del Comune di Torino, ovvero disporre la gestione amministrativa decentrata di competenze e funzioni. Il Comune definisce contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro esercizio.

3.   Il Comune può, altresì, delegare specifici progetti a una o più Circoscrizioni.

Articolo 62 - Funzioni strumentali e personale

1.   Alle Circoscrizioni devono essere assegnate le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite. Ad esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.

2.   Ad ogni Circoscrizione è assegnato il personale numericamente e professionalmente adeguato allo svolgimento dei compiti.

3.   Il Regolamento del Decentramento disciplina i rapporti fra le Circoscrizioni e le Sezioni decentrate del Corpo della Polizia Municipale.

Articolo 63 - Pareri

1.   È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione interessati, con le modalità stabilite dal Regolamento, relativamente a:
a)   le deliberazioni di revisione dello Statuto di cui al successivo articolo 87;
b)   gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e pluriennali, predisposti dalla Giunta Comunale;
c)   gli atti previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore; l'atto di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e dei piani pluriennali: in caso di parere sfavorevole ai predetti atti urbanistici l'Amministrazione Centrale è tenuta a controdedurre per la successiva presa d'atto del Consiglio Circoscrizionale. Qualora entro 15 giorni - o in un minor termine fissato per ragioni d'urgenza secondo le modalità di cui all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento - il Consiglio Circoscrizionale non ne prenda atto (mutando il parere in favorevole) l'Amministrazione Centrale può procedere con l'approvazione degli atti in parola;
d)   l'atto di approvazione delle convenzioni urbanistiche di particolare rilievo.
E' altresì obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione sulle seguenti questioni:
1)   opere finanziate prevalentemente con fondi extra comunali straordinari;
2)   insediamenti infrastrutturali di varia natura con superficie territoriale occupata superiore a 20.000 metri quadrati.
Qualora, nelle fattispecie di cui ai numeri 1) e 2), l'Amministrazione Centrale non condivida il contenuto del parere espresso dal Consiglio Circoscrizionale, essa è tenuta a motivare in dettaglio le ragioni di pubblico interesse che non consentano l'adeguamento a tale parere ed a inviarle al Consiglio Circoscrizionale perché ne prenda atto, ovvero confermi il parere originario.
Qualora il Consiglio Circoscrizionale non si esprima in merito entro 15 giorni - o in un minor termine fissato per ragioni d'urgenza secondo le modalità di cui all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento - dalla ricezione delle controdeduzioni dell'Amministrazione Centrale, tale silenzio viene considerato come assenso alle medesime, liberando il provvedimento originario per il prosieguo del suo iter.

2.   Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, gli atti che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto discrezionale.

3.   Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali, relativamente agli oggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Comune prescinda dalla richiesta di parere per provvedimenti privi di rilevanza circoscrizionale.

4.   La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono inoltre richiedere il parere dei Consigli di Circoscrizione, in merito a propri provvedimenti, ogni qualvolta lo ritengano utile.

5.   I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dei commi precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere adeguatamente motivate le difformità.

6.   Il Regolamento determina i casi in cui, per il loro preminente interesse circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti difformi dal parere deve essere preceduto dalla discussione nella Commissione Consiliare Comunale competente, alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione interessata, in riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà, comunque, essere seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di indirizzo concernenti le competenze proprie delle Circoscrizioni.

Articolo 64 - Proposte di deliberazione, interpellanze ed ordini del giorno dei Consigli di Circoscrizione

1.   Un Consiglio di Circoscrizione può presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione che deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati all'organo. Il o la Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione. Le e i Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.

2.   Ogni Consiglio di Circoscrizione può presentare interpellanze all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento. Ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni.

3.   Ogni Consiglio di Circoscrizione, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti, può presentare ordini del giorno all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, da discutere in Commissione Consiliare Comunale con Assessori e Assessore competenti entro 90 giorni.

Articolo 65 - Atti di programmazione e rendicontazione

1.   Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di accompagnamento al Bilancio stesso.

2.   Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione viene annualmente approvato un piano preventivo di spesa nel quale vengono annualmente individuati le tipologie di spesa e i limiti di importo di acquisti, forniture e lavori di specifica competenza della Circoscrizione in relazione al normale funzionamento dei servizi.
La Circoscrizione redige inoltre un piano della spesa per investimenti eventualmente attribuitale.
In relazione ad acquisti di beni e forniture, necessari al normale funzionamento dell'attività delle Circoscrizioni, nel medesimo piano vengono promosse idonee iniziative e verifiche per evitare duplicazioni di procedure di spesa con l'amministrazione centrale.
Almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'approvazione del Rendiconto del Comune, la circoscrizione approva il proprio rendiconto delle attività svolte.

Articolo 66 - Partecipazione

1.   Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione dei soggetti aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi.

2.   Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della Circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella attività della Circoscrizione.
Le circoscrizioni utilizzano modalità di partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine per garantire, con le forme previste più dettagliatamente dal Regolamento del Decentramento, la loro partecipazione a livello informativo, consultivo e deliberativo, privilegiando le risorse interne e/o anche mediante il concorso e l'ausilio di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, prevedendo forme di convenzionamento volte alla sperimentazione di nuove progettualità, in attività quali le scelte di bilancio della Circoscrizione, od altre fondamentali per la vita e l'attività delle Circoscrizioni aventi impatto diretto su territorio e/o sulla cittadinanza.
Le circoscrizioni attuano forme di sussidiarietà con l'associazionismo presente sul loro territorio ai sensi del precedente articolo 54 comma 1.

3.   Sono istituite le Consulte di Quartiere (CdQ) allo scopo di assicurare una più larga ed incisiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini nella condivisione di problematiche di interesse pubblico locale.

Articolo 67 - Informazione

1.   In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni curano la più ampia informazione sui propri programmi ed attività e su quelli della Città.

2.   Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.

3.   I soggetti titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 del presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 68 - Controlli

1.   Le deliberazioni della Giunta Circoscrizionale e del Consiglio Circoscrizionale, attinenti alle competenze delle Circoscrizioni, sono esecutive l'undicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Città di Torino.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio le deliberazioni circoscrizionali sono comunicate alle e ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali, al o alla Presidente, ai e alle Capigruppo del Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.

1bis.   Il Consiglio Circoscrizionale può invitare la Giunta a revocare una deliberazione che preveda una spesa o altro onere finanziario, con proposta di mozione, motivata dalla non conformità della stessa agli indirizzi consiliari, sottoscritta da almeno cinque componenti del Consiglio. La proposta di mozione, che non è emendabile in Consiglio Circoscrizionale, deve essere depositata entro tre giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio e la o il Presidente deve a riunire il Consiglio sull'argomento nei successivi quindici giorni.
Le modalità di discussione della mozione sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo circoscrizionale.

2.   Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla Giunta Comunale; esse diventano a tutti gli effetti atti del Comune se, entro quindici giorni, la Giunta Comunale non le rinvia con osservazioni o le annulla con atto formale per illegittimità, per altre cause di irregolarità o per contrasto con gli atti del Consiglio o della Giunta.

3.   Il Regolamento del Decentramento disciplina modalità e procedure per l'espletamento dei controlli e per l'acquisizione dei pareri obbligatori, previsti dalla legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione dei Consigli Circoscrizionali e delle Giunte.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 69 - Criteri e principi

1.   Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti delle cittadine e dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

2.   Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

3.   Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale dipendente.

4.   Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

5.   Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea, è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spetta un ruolo propositivo, consultivo e di verifica.

6.   Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

Articolo 70 - Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione

1.   L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di Organizzazione.

2.   Il Regolamento di Organizzazione disciplina:
a)   l'assetto organizzativo dell'Ente, fino al livello di Divisione o Servizio Centrale;
b)   i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
c)   i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

3.   Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento di Organizzazione compete alla Giunta Comunale.

4.   La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.

5.   Il Sindaco o la Sindaca, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.

Articolo 71 - Direzione Generale

1.   Previa deliberazione della Giunta Comunale, la Sindaca o il Sindaco può nominare un Direttore o una Direttrice Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base della rilevanza dell'esperienza professionale specificamente rivolta alle attività direzionali, gestionali e organizzative e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, garantendo la trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione di tale figura.

2.   La Direttrice o il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai direttori e alle direttrici di riferimento, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite da Sindaco o Sindaca. Sovrintende la gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

3.   Il Direttore o la Direttrice Generale, su richiesta di Consigliere e Consiglieri, è convocabile in Commissione, o nella Conferenza Capigruppo, per riferire sull'attività svolta.

Articolo 72 - Segreteria Generale

1.   La Segretaria o il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2.   Sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale dirigente e ne coordina l'attività, quando la Sindaca o il Sindaco non abbia provveduto a nominare il Direttore o la Direttrice Generale.

3.   Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4.   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferita dal Sindaco o dalla Sindaca.

5.   La legge disciplina le modalità della sua nomina e della sua revoca.

6.   Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza può prevedere l'incarico di Vicesegretario o Vicesegretaria per coadiuvare e sostituire il Segretario o la Segretaria nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 73 - Direzione

1.   Ad ogni Divisione o Servizio Centrale è preposta o preposto una Direttrice o un Direttore, che svolge, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, compiti di programmazione, di coordinamento e di vigilanza sull'attività dirigenziale delle strutture di cui è competente, nonché, in generale, quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.

Articolo 74 - Dirigenza

1.   Secondo i generali principi di buon funzionamento dell'organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, il personale dirigente svolge tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'Ente.

2.   Ogni dirigente opera anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 75 - Comitato di Direzione

1.   L'Ente può essere dotato di un Comitato di Direzione, presieduto dal Direttore o dalla Direttrice Generale, e composto dalle figure dirigenziali individuate nel Regolamento di Organizzazione.

2.   Ha il compito di assicurare l'unitarietà dell'attività gestionale, e svolge attività propositiva e di collaborazione alla Sindaca o al Sindaco ed alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici.

Articolo 76 - Incarichi di direzione

1.   Il Sindaco o la Sindaca provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle competenze, dei risultati in precedenza conseguiti, e delle condizioni di pari opportunità, seguendo le modalità ed i criteri, di cui al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.

Articolo 77 - Copertura delle qualifiche dirigenziali

1.   La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, in misura complessivamente non superiore al 10% della dotazione organica della dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo della Sindaca o del Sindaco.

2.   Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

Articolo 78 - Controlli interni

1.   L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
a)   garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b)   verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)   valutare le prestazioni del personale;
d)   valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2.   Apposito Regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3.   Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 79 - Principi generali

1.   I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2.   Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino e ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3.   Il Comune assicura una costante verifica della qualità dei servizi erogati, anche individuando, nel contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi, standard qualitativi e quantitativi, determinati in modo da poter essere misurabili, sulla base dei quali svolgere attività di periodico monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale ne determina le modalità di attuazione e di pubblicità dei risultati.

4.   I rapporti tra la Città ed i soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto di servizio, approvato dal Consiglio Comunale.

5.   Il Comune garantisce, nell'attività di programmazione, erogazione e verifica della qualità e quantità dei servizi forniti, ivi comprese le attività di cui al precedente comma 3, la partecipazione individuale ed associata della popolazione, delle organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e delle Circoscrizioni di decentramento.

6.   Il Comune promuove, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, l'erogazione da parte dei soggetti gestori delle Carte di qualità dei servizi.

7.   Gli accordi tra più enti locali, ovvero gli statuti degli enti costituiti per la gestione di servizi pubblici a livello sovracomunale promossi dalla Città, od ai quali la stessa aderisce, devono prevedere la preventiva comunicazione al Comune degli atti fondamentali, ivi compresi le proposte di modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti di servizio. Deve altresì essere previsto un congruo termine entro il quale il Consiglio Comunale possa esprimere le proprie osservazioni in merito, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio stesso.

8.   Le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi pubblici locali devono preventivamente riferire al Consiglio Comunale in merito ad ogni rilevante iniziativa, ed in particolare in caso di decisione di partecipazione, sia direttamente sia mediante altre società od altri soggetti giuridici sui quali si eserciti un controllo, interno od esterno, di diritto o di fatto, a gare per l'affidamento di servizi fuori dall'ambito comunale.

9.   Le società di cui al comma precedente debbono trasmettere al Consiglio tutti gli atti fondamentali adottati, ed in particolare il budget, il piano industriale, il programma delle attività ed il bilancio.

Articolo 80 - Servizio idrico integrato

1.   Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.

2.   In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.

3.   Il Comune assicura alla propria popolazione, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

Articolo 81 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali

1.   L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è uno strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali.

2.   L'Agenzia è diretta da una Commissione amministratrice che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale ed è composta da cinque componenti che il Consiglio Comunale elegge tra persone individuate tramite apposito bando pubblico e dotate di riconosciuta competenza nelle materie dei servizi pubblici locali e nel rispetto delle condizioni di pari opportunità tra donne e uomini secondo quanto previsto dalle leggi in materia di accesso e dai regolamenti vigenti.

3.   (abrogato)

4.   (abrogato)

5.   L'Agenzia esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.

6.   L'Agenzia:
a)   predispone annualmente una relazione tecnico-finanziaria e sull'operatività degli enti e delle società incaricate di gestire i servizi pubblici locali;
b)   esprime parere preventivo sulle deliberazioni inerenti i servizi pubblici locali, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale;
c)   formula osservazioni e proposte al Consiglio Comunale su tutti gli aspetti dei servizi pubblici locali;
d)   organizza specifiche analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso sondaggi sulla soddisfazione dell'utenza, nonché con monitoraggi sulla qualità effettivamente erogata;
e)   svolge analisi e compiti specifici su incarico della Conferenza Capigruppo.
Ulteriori funzioni possono essere attribuite all'Agenzia con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

7.   Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia può:
a)   accedere a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune, nonché a tutti gli altri documenti e le informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione o dei soggetti gestori dei servizi;
b)   ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici.

8.   Il Consiglio Comunale approva lo Statuto dell'Agenzia che disciplina, tra l'altro, i rapporti dell'Agenzia medesima con il Consiglio Comunale e la Conferenza Capigruppo, le sue modalità di funzionamento, lo status dei e delle componenti la Commissione amministratrice, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

9.   Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale di una struttura tecnica composta da un Settore del Servizio Centrale Consiglio Comunale, diretto da una funzionaria o un funzionario con qualifica dirigenziale, e di un fondo annuale, gestito autonomamente nel rispetto delle regole previste per gli enti locali, da prevedersi nel Bilancio del Consiglio Comunale.

TITOLO VIII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I - REVISIONE DEI CONTI

Articolo 82 - Nomina, decadenza e surroga del Collegio dei Revisori e delle Revisore

1.   La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione di componenti del Collegio delle Revisore e dei Revisori sono disciplinate dalla legge.

2.   In caso di cessazione dalla carica di una o più persone componenti del Collegio, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al o alla Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 83 - Competenza del Collegio delle Revisore e dei Revisori

1.   Il Collegio dei Revisori e delle Revisore:
a)   svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b)   esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;

c)   esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d)   esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a soggetti terzi;

e)   riferisce immediatamente alla Sindaca o al Sindaco e al o alla Presidente del Consiglio che, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne informa il Consiglio Comunale;

f)   effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;

g)   esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.

2.   Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e trasmessa a Revisore e Revisori ed al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.

Articolo 84 - Funzionamento

1.   Il Collegio dei Revisori e delle Revisore deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga convocato dalla Sindaca o dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo delle Consigliere e dei Consiglieri complessivamente considerati, dal o dalla Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

2.   In occasione della discussione di determinati argomenti, il Sindaco o la Sindaca può invitare i Revisori e le Revisore ad assistere alle sedute della Giunta. Parimenti, la o il Presidente del Consiglio può invitare il Collegio ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il o la Presidente del Consiglio ha l'obbligo di invitare il Collegio, qualora lo richiedano la Sindaca o il Sindaco ovvero un terzo dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

3.   Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Chi dissente all'interno del Collegio deve far constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ogni Revisore e Revisora può operare verifiche e riscontri.

4.   Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco o alla Sindaca ed alla o al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 85 - Responsabilità

1.   I e le componenti il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

2.   I Revisori e le Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza di chi ha ricevuto il mandato.

3.   In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione al soggetto interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Articolo 86 - Contributi

1.   L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.

2.   Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti i soggetti aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.

3.   Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative, anche ai sensi dell'articolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.

4.   L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi di cui al precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di apposite delibere quadro settoriali.

5.   In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere erogati contributi a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, per concorrere all'organizzazione di specifiche iniziative di carattere culturale, purché sia esplicitamente previsto da apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e non si configurino le circostanze in cui le leggi prescrivono specifiche modalità di affidamento.

6.   I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei soggetti beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio tale elenco contestualmente al Rendiconto.

TITOLO IX - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 87 - Revisione e pubblicità dello Statuto

1.   Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di uno o più soggetti che lo compongono, di almeno tre Consigli Circoscrizionali o di cinquemila titolari dei diritti di partecipazione.

2.   Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.

3.   Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.

4.   L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.

5.   Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 88 - Regolamenti

1.   I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'operatività dello stesso.

2.   Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.

3.   Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti della Città, ove non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative. Gli stessi regolamenti disciplinano la procedura di contestazione e di esazione, nonché ogni altro aspetto procedurale.