Trasporto aereo

Il Regolamento CEE 261/2004, in applicazione dal 26 luglio 2008, stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
In particolare, la normativa garantisce pari trattamento ai passeggeri con mobilità ridotta imponendo l’obbligo alla compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) di accettarne la prenotazione o di imbarcarli da e per un aeroporto dell’Unione Europea, sempre che l’utente sia in possesso di un biglietto e di una prenotazione.

Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi.

Al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo.

Il Regolamento si applica a:

  • tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario;
  • tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.

Per approfondimenti vai al sito: Torino Caselle – servizi per le persone a mobilità ridotta (PRM)

Ulteriori Informazioni vai al sito: aereporto.net