Procedure edilizie - Denunce di costruzioni in conglomerato cementizio
armato, precompresso ed a struttura metallica
Normativa di riferimento
- Norme
nazionali
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
- DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia
- Norme
regionali
- Legge Regionale n. 44/2000 art. 68 comma 1 lettere b e c
- Regolamenti
Quando è necessario presentare
la denuncia
La denuncia dei lavori deve essere presentata in tutti i casi di realizzazione
di opere in oggetto.
Cosa occorre fare
Denuncia delle opere in c.a.
Il costruttore deve effettuare la denuncia delle opere prima dell'inizio
dei relativi lavori allo Sportello per l'edilizia.
Le denunce devono essere presentate in due copie entrambe in bollo, nelle
quali dovranno sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore,
secondo il modello reso disponibile
attraverso il sito web dello sportello.
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:
- due copie del progetto firmato dal progettista, dal quale risultino
in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione ed il tipo,
le dimensioni delle strutture e quant'altro occorra per definire l'opera,
sia nei riguardi dell'esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
- due copie della relazione illustrativa, firmate dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalle quali risultino le caratteristiche, le qualità
e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella costruzione;
- due copie della nomina del collaudatore scelto dal committente con
la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico. Si precisa
che il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli
ingegneri iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi professionali;
nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso,
egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e
degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali
scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione
ricevuta dagli Ordini professionali.
Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice
deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare
che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella
presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d'origine) e deve inoltre
corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle
sue caratteristiche di impiego. All'atto della presentazione della documentazione
sopraindicata lo Sportello per l'edilizia provvede alla restituzione al
costruttore di una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
Varianti in corso d'opera - Integrazioni
Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie
nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65 comma 1 del D.P.R. n.
380/2001 devono essere denunciate allo Sportello per l'Edilizia nella forma
e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti
di varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi
di protocollazione (anno, registro, numero).
Relazione a struttura ultimata
Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni,
deve essere depositata allo Sportello per l'edilizia in duplice copia e
in carta libera a cura del direttore dei lavori una relazione comprovante
l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del succitato Decreto, esponendo:
- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori
di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001;
- per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
Una copia della relazione verrà restituita al direttore dei lavori
con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Tale copia dovrà essere
consegnata al collaudatore unitamente alla restante documentazione relativa
alla denuncia presentata.
Collaudo Statico
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo,
a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il
collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato
di collaudo che dovrà essere consegnato allo Sportello per l'edilizia
in due copie, entrambe in bollo; una copia del collaudo verrà restituita
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Collaudo Parziale
Possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che
devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità
esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati allo Sportello
per l'edilizia in due copie entrambe in bollo; una copia del collaudo parziale
verròà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Tempi
Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture il direttore
dei lavori deve depositare allo Sportello per l'edilizia la relazione di
avvenuta ultimazione delle strutture la relazione finale.
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire
dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata
Oneri
- marche da bollo da €. 10,33 da applicarsi alla denuncia.
Sanzioni
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
- Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue
le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo
64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
- E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da
1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare
le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
- Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo
65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da
103 a 1.032 euro.
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
- Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
- Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda
la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione
indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
- Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67,
comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
- Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio
del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
- La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni,
deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello
in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata
ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente
sia iscritto l'imputato.
Dove rivolgersi
La denuncia deve essere presentata al Comune di Torino - Sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica - Ufficio Protocollo Edilizio - Piazza S. Giovanni 5.
Al fine di razionalizzare la presentazione delle pratiche edilizie per le quali sono richieste più articolate verifiche in fase di accettazione e che hanno generato nel passato tempi più lunghi di attesa per la protocollazione, è stata introdotta con D.S. n° 2/2010 l’esclusiva modalità di accettazione di alcune pratiche tramite appuntamento; pertanto la prenotazione obbligatoria di appuntamento riguarda anche la presentazione di denunce di cemento armato.
La prenotazione può essere effettuata come di consueto dal portale Torino facile – Prenotazione appuntamenti agli sportelli dell'edilizia privata selezionando: EDILIZIA PRIVATA - PROTOCOLLO EDILIZIO – NUOVI PERMESSI, AGIBILITA’, CEMENTO ARMATO E PIU’ DI 3 OPERAZIONI.
L’utente prenotato, ai fini di notificare agli sportelli il proprio arrivo ed essere indirizzato con priorità al primo sportello libero, deve prelevare il ticket dall’apposito distributore selezionando la voce “P - Utenti prenotati protocollo”.
Riferimenti legislativi
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma;
art. 3, primo e secondo comma)
- La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da
assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e
da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
- La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire
in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali
- L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
- Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
- Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
della qualità dei materiali impiegati, nonchè, per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione
a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)
- Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate
dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
- Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
- Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre
per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista
e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche,
le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa,
che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione
o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine
di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
- Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
- Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle
opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere
denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
- A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore
dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in
triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori
di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
- Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso
della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione
al competente ufficio tecnico regionale.
- Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente
alla restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
(Legge n. 1086 del 1971, art. 5)
- Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo
53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati
gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche
dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito
giornale dei lavori.
- Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile
il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto
a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo
statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
- Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere
sottoposte a collaudo statico.
- Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun
modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
- Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore
dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto
di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione
di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante
le condizioni di cui al comma 2.
- Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio,
è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla
presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale
degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna
di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
- Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore
dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore
che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
- In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati
da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera,
fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
- Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato
di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale
e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
- Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte,
occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato
di collaudo