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Reddito d'Inclusione (ReI)

A decorrere dal 1 marzo 2019, il Reddito di Inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal mese di aprile non è più riconosciuto/rinnovato. Per coloro ai quali il REI sia stato riconosciuto prima, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di richiedere il Reddito di Cittadinanza nelle modalità previste dal Decreto-Legge 4 del 2019.

COS'È IL REI ?

Il Rei è una misura di contrasto alla povertà condizionata alla valutazione della condizione economica, familiare e anagrafica. Si compone di:

  • un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI)
  • un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, realizzato insieme agli operatori del Comune di Torino.

DA CHI E' GESTITO ?

Gli Enti coinvolti nella gestione del ReI sono:

  • l'INPS, che riceve le domande, ne determina l'accoglimento o il respingimento e, nel primo caso, l'importo, effettua le verifiche mese dopo mese, e invia gli ordini di pagamento a Poste
  • le Poste, che gestiscono materialmente le carte ReI (emissione, ricariche, estratti conto, eccetera)
  • il Comune, che raccoglie le domande dei cittadini (a Torino questo avviene attraverso i CAF) e le inoltra ad INPS, e che attiva i progetti personalizzati

CHI PUÒ RICHIEDERLO ?

I requisiti per poter fare domanda sono riferiti a residenza e soggiorno, condizione economica e situazione familiare.
Residenza e soggiorno - il richiedente (la persona che presenta domanda e che, in caso di esito positivo, sarà titolare della carta) deve essere contemporaneamente:

  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni
  • cittadino dell'Unione Europea, oppure, se cittadino di paesi terzi, in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (se familiare di un cittadino UE, invece, è sufficiente il diritto di soggiorno)

Condizione economica - il nucleo familiare (nel suo complesso) deve avere contemporaneamente:

  • un valore ISEE non superiore a 6.000 euro
  • un valore ISRE (ovvero l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro
  • un valore del patrimonio mobiliare pari o inferiore a 6.000 euro per una persona sola, a 8.000 per due, e a 10.000 per nuclei di tre o più componenti

Che cos'è l'ISR?

L'ISR è l'Indicatore della Situazione Reddituale, e si calcola sottraendo ai redditi del nucleo:

  1. le spese per l'affitto fino a un massimo di 7.000 euro annui (questa soglia aumenta di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo)
  2. il 20% dei redditi annui da lavoro dipendente, fino a un massimo di 3.000 euro

Rappresenta quindi il reddito disponibile del nucleo. L'ISR diviso per la scala di equivalenza (al netto delle maggiorazioni) dà l'ISRE.

Veicoli - nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario (o avere piena disponibilità) di:

  • autoveicoli/motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi precedenti
  • navi e imbarcazioni da diporto

Situazione familiare - dal 1 luglio 2018, quindi per le domande presentate dal 1 giugno 2018, i requisiti familiari sono stati abrogati.

Si ricorda che in ogni caso la NASpI è incompatibile con il ReI, quindi non è possibile fare domanda di ReI fino a quando uno dei membri del nucleo la percepisce.

Che cosa si intende per "nucleo minori" e ISEE minori?
Se nel nucleo sono presenti minori, ai fini ReI occorre considerare il "nucleo minori" e l'ISEE minori, NON quello ordinario.
Nel "nucleo minori" rientrano, oltre ai membri del nucleo ordinario, anche i genitori NON coniugati e NON conviventi che hanno riconosciuto i figli (per brevità: GNC). Quindi, nell'ISEE minori rientreranno i redditi del (o dei) GNC.
Il GNC, per legge (DPCM 158/13 art. 7), non può essere "tolto", a meno che:

  1. non risulti coniugato con altra persona
  2. non risulti avere figli con altra persona
  3. non sia stato obbligato dall'autorità giudiziaria a versare assegni periodici di mantenimento dei figli
  4. non sia stato escluso dalla potestà sui figli o oggetto di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
  5. non ne sia stata accertata in sede giurisdizionale l'estraneità in termini affettivi ed economici

Quindi se sono presenti minori, i riquadri da considerare ai fini ReI sono:

  • prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
  • modalità di calcolo ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo

Per informazioni più dettagliate rivolgersi al proprio CAF di fiducia.

DOVE SI FA DOMANDA?

Se si hanno i requisiti elencati sopra, si può presentare domanda prenotando esclusivamente presso uno dei CAF convenzionati. Sarà il CAF, una volta completato il caricamento della domanda con tutti i dati richiesti, e concluse le verifiche di cittadinanza e residenza, ad inviare direttamente la domanda ad INPS.
Si ricorda che questo servizio è totalmente gratuito. Si raccomanda ai cittadini di segnalarci ogni eventuale richiesta di denaro da parte dei CAF.

COSA SUCCEDE DOPO?

L'INPS, ricevuta la domanda, procede a tutte le verifiche (tranne cittadinanza e residenza, già controllate dal CAF) e quindi la accoglie oppure la respinge.
Determinato l'esito, l'INPS informa le Poste, le quali inviano una lettera al cittadino. In caso di esito negativo, la lettera riporterà i motivi del respingimento. In caso di esito positivo, saranno riportate invece le istruzioni per ritirare la carta ReI.
Per conoscere l'esito è anche possibile rivolgersi:

  • al CAF che ha inviato la domanda
  • al centralino ReI del Comune (011-01131536)
  • all'INPS (via XX Settembre 34 - Call Center - 06 164 164)

Verosimilmente l'informazione sarà disponibile dopo due/tre settimane dalla data di presentazione della domanda.

Ricevuta la lettera bisogna recarsi presso uno degli uffici postali abilitati a ritirare la Carta Rei. Chi già possiede la Carta SIA, e ha fatto il passaggio al ReI (vedi sotto), riceverà invece semplicemente i pagamenti ReI sulla stessa.
Se la lettera per qualche motivo tardasse ad arrivare, o non arrivasse, è comunque possibile informarsi sulla concreta disponibilità della carta chiamando il centralino ReI del Comune (011-01131536). Ottenuta conferma del fatto che la carta è stata creata, è possibile recarsi presso uno degli uffici postali abilitati e ritirarla. Non è obbligatorio mostrare la lettera delle Poste o conoscere alcun codice, basta fornire il proprio codice fiscale.

A QUANTO AMMONTA IL BENEFICIO?

Il beneficio economico varia in base ai componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Per una famiglia composta da un singolo componente il valore di riferimento per il calcolo del beneficio massimo è di 2250 euro all'anno e aumenta in base al numero dei componenti (va moltiplicato per la scala di equivalenza senza considerare le maggiorazioni - vedi tabella). Non può comunque superare il limite massimo che corrisponde al valore annuo dell'assegno sociale che è di euro 6.477,90 per il 2018.

Numero di persone Scala di equivalenza ISEE Massimale annuale Massimale mensile
1 1 2250 187,50
2 1,57 3532,50 294,50
3 2,04 4590 382,50
4 2,46 5535 461,25
5 2,85 6412,50 534,37
6 e più 3,20 6477,90 539,82

Dal contributo massimo mensile vanno sottratti:

  • i trattamenti assistenziali erogati da INPS e/o da altri Enti
  • in caso di percezione di redditi da parte dei componenti, l'ISR (al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi dell'indicatore)

In sostanza, il possesso dei requisiti per il diritto al ReI, non necessariamente dà diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall'ISR.

COSA FARE E COSA NON FARE

Il cittadino che ha ritirato la Carta REI potrà utilizzarla solo dopo avere ricevuto il PIN, che gli verrà recapitato all'indirizzo dichiarato nella domanda. In caso di mancato recapito, dopo due settimane il cittadino, potrà rivolgersi all'ufficio postale presso cui ha ritirato la carta per chiedere l'"invio del duplicato del PIN".
La creazione della carta e le ricariche sono ordinate da INPS e materialmente eseguite da Poste.

Cosa si può fare con la Carta ReI?
La Carta ReI funziona come una normale carta di pagamento elettronica e deve essere usata solo dal titolare. Può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile (commissione per ogni prelievo pari a 1,00 euro da ATM Postamat e 1,75 euro da altri circuiti bancari).
Sono consentiti acquisti nei supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati.
È consentito il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali.
Negli ATM Postamat è possibile controllare il saldo e la lista movimenti.

Durante l'erogazione:

  • evitare per quanto possibile variazioni del nucleo familiare (intese come variazioni del numero di componenti) che, tranne in caso di nascite e decessi, comportano la perdita del beneficio e la necessità di chiederlo nuovamente. In caso di nascite o decessi, occorre modificare la DSU (la dichiarazione compilata per avere l'ISEE) tassativamente entro due mesi
  • qualora si iniziasse un nuovo lavoro (o attività), chiamare immediatamente il centralino ReI e prendere appuntamento per compilare il "modulo ReIcom" entro 30 giorni dalla data di inizio del nuovo lavoro
  • quando si passa da un anno all'altro, ricordarsi di rinnovare l'ISEE entro il primo trimestre dell'anno nuovo (non è necessario ripresentare domanda)

Per quanto riguarda il progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, basterà attendere un contatto da parte del Comune.

CHI PERCEPISCE IL SIA PUÒ RICHIEDERE IL ReI?

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per il REI possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI. Il SIA ha una durata di un anno ed è su base bimestrale, il ReI dura invece 18 mesi ed è su base mensile. Di base, se il ReI sostituisce il SIA, copre il periodo rimanente fino ai 18 mesi. Quindi:

  • chi richiede il passaggio al ReI quando è all'ultimo bimestre di erogazione del SIA, riceverà 6 mesi di ReI (o comunque quelli che mancano per arrivare a 18)
  • chi ha avuto come ultimo bimestre di SIA settembre-ottobre e ha richiesto il ReI a dicembre, riceverà un bimestre "ponte" di SIA (novembre-dicembre) e poi quattro mesi di ReI
  • chi non ha ancora raggiunto il termine del periodo SIA e decide comunque di passare al ReI, riceverà le mensilità che mancano per arrivare a 18
  • chi ha già terminato il SIA e non ha fatto domanda ReI entro l'ultimo bimestre, può comunque farlo dopo e riceverà 6 mensilità (ci sarà quindi un periodo senza erogazioni)

È obbligatorio passare da SIA al ReI?
No. È possibile rimanere nel progetto SIA fino all'ultima erogazione.
Si ricorda che chi ha rinnovato l'ISEE dopo il 15 gennaio, riceverà il bimestre di gennaio-febbraio insieme al successivo (marzo-aprile). Verosimilmente il pagamento di entrambi avverrà a maggio.

LINK UTILI

CONTATTI

Città di Torino - Divisione Servizi Sociali - Polo Inclusione Sociale
E-mail: inclusion@comune.torino.it
Call Center INPS: 06-164164


Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 2019

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