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Imposta di soggiorno

Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Torino (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), decorre dal 2 aprile 2012.

Per legge l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

La brochure riassuntiva è scaricabile dalla sezione "Materiale informativo" .

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Torino, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo e richiamate nell’art.1 del Regolamento.

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Cos'è e dove si applica

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Torino e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Torino, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate.

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Quanto si paga

La misura dell'imposta è applicata fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa
Tipologia struttura Tariffa di soggiorno (€)
Albergo 1 stella1,30
Albergo 2 stelle1,80
Albergo 3 stelle2,30
Albergo 4 stelle3,20
Albergo 5 stelle4,90
Albergo 5 stelle lusso5,00
Albergo residenziale 2 stelle1,80
Albergo residenziale 3 stelle2,30
Albergo residenziale 4 stelle3,20
Case per ferie1,30
Affittacamere1,30
Ostelli/campeggio1,00
B&B 1 stella1,30
B&B 2 stelle1,80
B&B 3 stelle2,30
B&B 4 stelle3,20
Cav e residence2,30

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Esenzioni

Sono esenti:

  1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  3. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente” (Modulo A allegato);
  4. le scolaresche; gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte;
  5. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  6. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

Le esenzioni previste ai punti "2" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo - un autista e un accompagnatore ogni 20 partecipanti) e le esenzioni previste al punto “4”( le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura della dichiarazione utilizzando il Modulo B allegato.

Le esenzioni previste ai punti “5” e “6” sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il MODULO C allegato.

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Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

  • informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno. A tal fine viene distribuito idoneo materiale informativo, volantini e brochure, che può essere ritirato anche presso l’URP e l’ATL;
  • riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva". Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e consegnarla all’ufficio Imposta di soggiorno di corso Racconigi 49. ( Modulo D cliente, Modulo D gruppi ) Nel caso l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente. ( Modulo E)
  • conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, …) per almeno 5 anni.
  • effettuare l'invio telematico della dichiarazione dell'imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare comunicando:
  • il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente (soggetti passivi) con espressa indicazione di quelli esenti ( autisti, accompagnatori, minori, malati……).
  • Il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente

La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Il Comune di Torino, attraverso la società di riscossione Soris S.p.A., mette a disposizione apposito applicativo attraverso il quale sarà possibile inviare le comunicazioni trimestrali , effettuare o registrare il pagamento, controllare la serie storica delle comunicazioni inoltrate.

La dichiarazione può essere altresì presentata su modulo cartaceo ( COMUNICAZIONE TRIMESTRALE) , con le seguenti modalità:

  1. al n° di fax 011 4432789.
  2. tramite servizio postale con raccomandata A/R indirizzata a SORIS S.P.A. Via Vigone 80 10139 Torino;
  3. con consegna a mano agli sportelli SORIS negli orari di apertura al pubblico sotto indicati;

Vversare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Per l’anno di imposta 2012 le scadenze sono:

  • 15 luglio 2012
  • 15 ottobre 2012
  • 15 gennaio 2013

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Modalità di versamento dell'imposta

Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore potrà, procedere al riversamento attivando i seguenti canali di pagamento:

  • mediante le procedure di pagamento on-line disponibili sul sito SORIS S.P.A
  • presso gli sportelli delle banche convenzionate reperibili al medesimo indirizzo;
  • con pagamento mediante c/c postale n. 001004604102 intestato a SORIS SPA-Imposta di soggiorno

Per ottenere informazioni relative all'utilizzo del sistema via web della dichiarazione e/o versamento on-line e su tutti gli altri canali di pagamento è possibile contattare il seguente indirizzo mail : info@soris.torino.it o telefonare al numero 848 800 141.

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Modalità di accreditamento al sistema

I gestori delle strutture ricettive, titolari di licenza, potranno inizialmente accedere al portale di accreditamento di SORIS S.P.A  mediante il proprio codice fiscale e digitando una password provvisoria.

La procedura di accreditamento sarà completata a seguito dell’inserimento di un codice di perfezionamento della password che sarà loro comunicato da Soris con lettera.

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Sanzioni

Le violazioni relative ai versamenti da parte del soggetto passivo che pernotta nella struttura sono punite con la sanzione del 30% del dovuto (omesso, parziale e o tardivo versamento).

Le violazioni relative alle dichiarazioni da parte del gestore della struttura sono punite con la sanzione da 25 a 500 euro (omessa, incompleta o infedele dichiarazione).

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Versamenti in eccedenza

Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato, previa comunicazione a Soris S.P.A., mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2500,00 occorre preventivamente contattare il n. tel. 011 4424665 per la preventiva autorizzazione. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

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Modulistica

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Normativa di riferimento

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Materiale informativo

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Ultimo aggiornamento: 12 Luglio, 2012

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Informazioni

Ufficio Imposta di soggiorno
Corso Racconigi 49 10139 Torino
telefono 011 4424877
impostadisoggiorno@comune.torino.it

sportelli SORIS S.P.A.:
orario di ricevimento al pubblico:
lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 13:30 sabato chiuso
e-mail: info@soris.torino.it

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