Città di Torino > Tasse e Tributi > Imposta di soggiorno
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Torino (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), decorre dal 2 aprile 2012.
Per legge l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
La brochure riassuntiva è scaricabile dalla sezione "Materiale informativo" .
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Torino, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo e richiamate nell’art.1 del Regolamento.
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Torino e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Torino, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate.
La misura dell'imposta è applicata fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure:
| Modulazione della tariffa | |
|---|---|
| Tipologia struttura | Tariffa di soggiorno (€) |
| Albergo 1 stella | 1,30 |
| Albergo 2 stelle | 1,80 |
| Albergo 3 stelle | 2,30 |
| Albergo 4 stelle | 3,20 |
| Albergo 5 stelle | 4,90 |
| Albergo 5 stelle lusso | 5,00 |
| Albergo residenziale 2 stelle | 1,80 |
| Albergo residenziale 3 stelle | 2,30 |
| Albergo residenziale 4 stelle | 3,20 |
| Case per ferie | 1,30 |
| Affittacamere | 1,30 |
| Ostelli/campeggio | 1,00 |
| B&B 1 stella | 1,30 |
| B&B 2 stelle | 1,80 |
| B&B 3 stelle | 2,30 |
| B&B 4 stelle | 3,20 |
| Cav e residence | 2,30 |
Sono esenti:
Le esenzioni previste ai punti "2" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo - un autista e un accompagnatore ogni 20 partecipanti) e le esenzioni previste al punto “4”( le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura della dichiarazione utilizzando il Modulo B allegato.
Le esenzioni previste ai punti “5” e “6” sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il MODULO C allegato.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
Il Comune di Torino, attraverso la società di riscossione Soris S.p.A., mette a disposizione apposito applicativo attraverso il quale sarà possibile inviare le comunicazioni trimestrali , effettuare o registrare il pagamento, controllare la serie storica delle comunicazioni inoltrate.
La dichiarazione può essere altresì presentata su modulo cartaceo ( COMUNICAZIONE TRIMESTRALE) , con le seguenti modalità:
Vversare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
Per l’anno di imposta 2012 le scadenze sono:
Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore potrà, procedere al riversamento attivando i seguenti canali di pagamento:
Per ottenere informazioni relative all'utilizzo del sistema via web della dichiarazione e/o versamento on-line e su tutti gli altri canali di pagamento è possibile contattare il seguente indirizzo mail : info@soris.torino.it o telefonare al numero 848 800 141.
I gestori delle strutture ricettive, titolari di licenza, potranno inizialmente accedere al portale di accreditamento di SORIS S.P.A mediante il proprio codice fiscale e digitando una password provvisoria.
La procedura di accreditamento sarà completata a seguito dell’inserimento di un codice di perfezionamento della password che sarà loro comunicato da Soris con lettera.
Le violazioni relative ai versamenti da parte del soggetto passivo che pernotta nella struttura sono punite con la sanzione del 30% del dovuto (omesso, parziale e o tardivo versamento).
Le violazioni relative alle dichiarazioni da parte del gestore della struttura sono punite con la sanzione da 25 a 500 euro (omessa, incompleta o infedele dichiarazione).
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato, previa comunicazione a Soris S.P.A., mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2500,00 occorre preventivamente contattare il n. tel. 011 4424665 per la preventiva autorizzazione. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
Ultimo aggiornamento: 12 Luglio, 2012
Ufficio Imposta di soggiorno
Corso Racconigi 49 10139 Torino
telefono 011 4424877
impostadisoggiorno@comune.torino.it
sportelli SORIS S.P.A.:
orario di ricevimento al pubblico:
lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 13:30 sabato chiuso
e-mail: info@soris.torino.it