N. 388

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO, O PRIVATO AD USO PUBBLICO, ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI A LOCALI Dl PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00672/134 e allegato 1 e 2bis) esecutiva dal 5 agosto 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 aprile 2020 (mecc. 2020 00924/016) IE-esecutiva dal 4 maggio 2020, 11 aprile 2022 (n. DEL 228/2022 e allegato), IE-esecutiva dal 24 aprile 2022, e 3 aprile 2023 (n. DEL 162/2023 e allegato), esecutiva dal 16 aprile 2023, 23 ottobre 2023 (n. DEL 643/2023 e allegato), esecutiva dal 6 novembre 2023, e 11 dicembre 2023 (n. DEL 802/2023), esecutiva dal 24 dicembre 2023.

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INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE
Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - TIPI Dl ALLESTIMENTO Dl SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE
CAPO I - DEHORS (D)
Articolo 3 - Classificazione e caratteristiche
Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con dehors (D)
Articolo 5 - Durata della concessione
CAPO II - PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE (P)
Articolo 6 - Caratteristiche
Articolo 7 - Condizioni e modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove installazioni

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI
Articolo 8 - Progetti Integrati d'Ambito
Articolo 9 - Soluzioni progettuali alternative in deroga
Articolo 10 - Prescrizioni generali
Articolo 11 - Orario
Articolo 12 - Danni ed interventi sostitutivi
Articolo 13 - Sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata
Articolo 14 - Revoca delle concessioni
Articolo 15 - Sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Articolo 16 - Norme transitorie specifiche
Articolo 17 - Entrata in vigore


TITOLO I - PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1.   Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".

2.   La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.

3.   Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4.   Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.

Articolo 2 - Definizioni

1.   Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde. Nel caso di suolo pubblico trattato a verde si rimanda alla specifica regolamentazione in materia.

2.   Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche. Di seguito denominato "dehors (D)" se non diversamente specificato in base alle caratteristiche.

3.   Per "padiglione" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente e determinano aumento della superficie di somministrazione. Di seguito denominato "padiglione (P)" se non diversamente specificato in base alle caratteristiche.

TITOLO II - TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO Dl ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I - DEHORS (D)

Articolo 3 - Classificazione e caratteristiche

1.   I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
-    TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti o fioriere. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
-    TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
-    TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima centimetri 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione potrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di metri 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti, con identiche caratteristiche e allestimenti dei D1 senza pedana o D2 su pedana.

2.   Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1, D2 e D3, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A al presente Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con dehors (D)

1.   1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehors (D) su suolo pubblico deve ottenere preventivamente un provvedimento di concessione, rilasciato dagli uffici comunali competenti.

2.   A tale fine, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, sul portale telematico della Camera di Commercio "impresainungiorno", corredata di dichiarazione di conformità a tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche per tipologia di occupazione scelta (D1/D2/D3), contenute nel Regolamento e nell'allegato A "Norme tecniche" e dovrà altresì contenere tutte le ricevute dei pagamenti così come determinati dal richiedente relativi a COSAP, TARI e TEFA.

3.   Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.

4.   Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione le cui specifiche sono espressamente indicate nelle Linee guida approvate con apposita determinazione dirigenziale e dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'occupazione richiesta.

5.   L'istanza presentata, le certificazioni allegate nonché l'allestimento e collocazione dei dehors saranno sottoposti, mediante controllo a campione, a verifica da parte dei Servizi comunali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni in zone soggette a vincolo. Tale verifica è applicata a tutte le tipologie di istanza (nuova installazione/proroga/rinnovo/voltura).

Articolo 5 - Durata della concessione

1.   La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D) è temporanea, con durata massima di un anno e valida dalla data del rilascio. Prima della scadenza della concessione è possibile richiederne la proroga per un periodo non superiore all'anno. E' altresì possibile, in assenza di continuità nell'occupazione, richiedere il rinnovo di una concessione scaduta. L'istanza di proroga o rinnovo dovrà essere corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica, che attesti la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. In caso di modifica dell'allestimento invece dovrà essere presentata preventivamente una nuova istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nelle Linee guida approvate con determinazione dirigenziale.

2.   Costituisce causa di diniego al rilascio, proroga o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

CAPO II - PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE (P)

Articolo 6 - Caratteristiche

1.   Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in::
-    TIPO P1 APERTO SU UN LATO;
-    TIPO P2 CHIUSO.

2.   Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento.

3.   La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio.

4.   Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la relativa monetizzazione troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione in precario edilizio dal Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.

Articolo 7 - Condizioni e modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove installazioni

1.   I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

2.   Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le indicazioni specifiche sulle modalità di presentazione sono contenute nelle Linee guida approvate con apposita Determinazione Dirigenziale e pubblicate sul sito Web della Città.

3.   Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Il permesso di costruire e la relativa concessione per occupazione del suolo pubblico potranno essere rilasciati solo nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti libera e sgombera dai eventuali precedenti occupazioni.

4.   Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e contenute nelle Linee guida pubblicate sul sito web della Città.

5.   I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti e, qualora ricadenti in aree soggette a vincolo, anche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e/o di altri Enti / Autorità competenti per materia, e saranno valutati in sede di apposita Conferenza di Servizi.

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 8 - Progetti Integrati d'Ambito

1.   Il Progetto Integrato d'Ambito (P.I.A.) è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso dello spazio pubblico di un definito ambito e/o di luoghi ritenuti rilevanti per valori storici-ambientali o per promozione turistica e commerciale all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors, dei padiglioni e dei relativi arredi e costituisce uno dei mezzi per poter ottenere il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, nonché un buon risultato della qualità dello spazio pubblico.

2.   La Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti, ovvero le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può approvare progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors ovvero dei padiglioni.

3.   (annullato)

4.   Nel caso di Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) approvati dalla Giunta, ai sensi del precedente comma 2, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute sono da intendersi prevalenti sulle norme tecniche di carattere generale dell'allegato A "Norme Tecniche".

5.   Nel caso di progetti integrati d'ambito in zone da valorizzare e/o particolarmente disagiate, possono essere previste riduzioni del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti dei pubblici esercizi aderenti al progetto.

6.   In caso di approvazione di Progetti Integrati d'Ambito, i titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto entro e non oltre il termine di 36 mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento. Durante la fase di studio e fino all'approvazione dei PIA, in un determinato spazio pubblico, varranno, se esistenti, i precedenti Progetti Integrati d'Ambito diversamente dovranno essere applicate le norme dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Articolo 9 - Soluzioni progettuali alternative in deroga

1.   Con Determinazione Dirigenziale, previo parere dei Servizi competenti per materia e degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative, anche di carattere dimensionale, alle Norme Tecniche allegate al presente Regolamento.
2.   Al fine della deroga di cui al punto precedente l'interessato potrà presentare istanza corredata da proposta progettuale al Servizio competente. A seguito dell'ottenimento della deroga, l'interessato, dovrà presentare istanza sul portale telematico "impresainungiorno" per il rilascio della Concessione.

Articolo 10 - Prescrizioni generali

1.   I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto asseverato presentato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente manutenuti e potati.

2.   È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.

3.   La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.

4.   Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico e/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi ai sensi dei Regolamenti Comunali in materia di verde pubblico e sedimi stradali secondo le indicazioni della Città.

5.   Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.

6.   Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

7.   Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

8.   Le aree concesse ai sensi del presente Regolamento non possono essere utilizzate per attività, usi ed eventi di natura diversa da quelli per cui sono state concesse.

9.   E' fatto obbligo ai titolari di apporre in modo visibile all'ingresso dell'attività, l'indicazione della capienza massima consentita all'interno dei dehors o dei padiglioni.

Articolo 11 - Orario

1.   Il dehors o il padiglione osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors e padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.

2.   I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00.

3.   L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

4.   La Giunta Comunale può individuare con apposita deliberazione specifiche aree interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone, ove gli orari di cessazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere anticipati sino alle ore 22.00, anche in modo differenziato all'interno della medesima area, quando tale misura sia effettivamente funzionale - in esito all'analisi dei dati rilevabili dalle attività di monitoraggio - alla necessità di riportare entro i limiti della soglia di tollerabilità notturna le emissioni delle fonti di rumore.

5.   Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors (D) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio. Nel caso di dehors di tipo D1/D3 (senza pedana), è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

Articolo 12 - Danni ed interventi sostitutivi

1.   Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (D) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione.

2.   In caso di revoca o decadenza della concessione ai sensi del successivo articolo 14, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata

1.   Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.

2.   La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente competente nei seguenti casi:
a.   qualora nella località interessata debbano essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
b.   qualora si rendano necessari di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la società competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati a rimuovere le strutture;
c.   ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.

3.   Nei casi di sospensione della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.

4.   Nel caso di sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

5.   Per tutto quanto non previsto restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 14 - Revoca delle concessioni

1.   Fatte salve le disposizioni in materia previste dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione è revocata, previa contestazione dell'Organo preposto alla vigilanza, con provvedimento motivato dal soggetto che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:
a)   quando ricorrono tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
b)   quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa;
c)   quando gli elementi che compongono i dehors (D) e i padiglioni (P) siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
d)   quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
e)   in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors (D) o dei padiglioni (P);
f)   qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
g)   in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
h)   in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

2.   La concessione decade:
a)   nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
b)   in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

3.   Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2. il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.

Articolo 15 - Sanzioni

1.   Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché ai precetti contenuti nelle Norme Tecniche, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia e dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.

2.   Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors (D) o padiglioni (P) annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto asseverato presentato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dall'articolo 30 del Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.   Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 16 - Norme transitorie specifiche

1.   Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla data del 31 dicembre 2024, qualora venga approvata con legge dello Stato la proroga di un ulteriore anno del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico attualmente in essere, demandando ai competenti organi dell'Amministrazione l'accertamento dell'effettiva entrata in vigore delle modifiche legislative, la decorrenza e la portata delle medesime, nonché la conseguente determinazione di proroga.

2.   Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1.   Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.