N. 388
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00672/134) esecutiva dal 5 agosto 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 aprile 2020 (mecc. 2020 00924/016) IE-esecutiva dal 4 maggio 2020, e 11 aprile 2022 (n. DEL 228/2022), IE-esecutiva dal 24 aprile 2022.
TITOLO I - PARTE GENERALE
Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Definizioni
TITOLO II - TIPI Dl ALLESTIMENTO
Dl SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE
CAPO I - DEHORS
Articolo 3 - Classificazione e caratteristiche
Articolo 4 - Modalità di presentazione
dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione
del suolo pubblico con dehors (D1/D2)
Articolo 5 - Durata della concessione
CAPO II - PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE
(P)
Articolo 6 - Caratteristiche
Articolo 7 - Condizioni e modalità di
presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo abilitativo
edilizio per nuove installazioni
TITOLO III - PRESCRIZIONI
GENERALI
Articolo 8 - Progetti Integrati d'Ambito
Articolo 9 - Soluzioni progettuali alternative
Articolo 10 - Prescrizioni generali
Articolo 11 - Orario
Articolo 12 - Danni ed interventi sostitutivi
Articolo 13 - Sospensione per motivi di interesse
pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata
Articolo 14 - Revoca delle concessioni
Articolo 15 - Sanzioni
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Articolo 16 - Norme transitorie specifiche
Articolo 17 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".
2. La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.
3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.
1. Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde. Nel caso di suolo pubblico trattato a verde si rimanda alla specifica regolamentazione in materia.
2. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.
3. Per "padiglione" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente e determinano aumento della superficie di somministrazione.
1. I dehors (D) vengono classificati a seconda
degli elementi che lo compongono in:
- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il
consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni
fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti
o fioriere. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie,
tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche,
lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali),
eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa),
eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino
di allacciamento alla rete;
- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il
consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente
da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza
di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo,
o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte
a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito
da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di
servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali
coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana,
relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente,
fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra
e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi
illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento
alla rete.
2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A al presente Regolamento.
3. (abrogato)
1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico deve richiedere preventivamente il provvedimento di concessione; tale concessione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
2. A tali fini, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, in formato cartaceo, ovvero anche in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.
3. Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.
4. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione le cui specifiche sono espressamente indicate nelle Linee guida approvate con apposita determinazione dirigenziale e dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'occupazione richiesta.
5. L'istanza presentata, le certificazioni allegate nonché l'allestimento e collocazione dei dehors saranno sottoposti, mediante controllo a campione, a verifica da parte dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo.
1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere rilasciata per la durata massima di un anno dalla data del rilascio della concessione. In data antecedente alla scadenza della stessa, qualora non vi sia alcuna modifica dell'allestimento, potrà essere presentata una istanza di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica, che attesti la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. In caso di modifica dell'allestimento dovrà essere presentata una nuova istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nelle Linee guida approvate con determinazione dirigenziale.
2. (abrogato)
3. Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di
alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi
che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione
e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di
una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è
unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono
classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
- TIPO P1 APERTO SU UN LATO;
- TIPO P2 CHIUSO.
2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento.
3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio.
4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la relativa monetizzazione troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione in precario edilizio dal Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.
1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Il permesso di costruire e la relativa concessione per occupazione del suolo pubblico potranno essere rilasciati solo nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti libera e sgombera dai eventuali precedenti occupazioni.
4. Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in formato cartaceo ovvero in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.
5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito tavolo tecnico.
1. Il Progetto Integrato d'Ambito (P.I.A.) è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso del suolo pubblico mirato ad un preciso ambito ovvero in luoghi ritenuti rilevanti all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors, dei padiglioni e dei relativi arredi e costituisce uno dei mezzi per poter ottenere il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, nonché un buon risultato della qualità dello spazio pubblico.
2. La Giunta Comunale ovvero le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti, nonché le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors ovvero dei padiglioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i Servizi competenti per indirizzare e migliorare eventuali proposte.
3. A loro volta, le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo, e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente a padiglioni e dehors alla Circoscrizione di riferimento, che li trasmette al Servizio competente per la relativa valutazione tecnica.
4. Nel caso in cui la Città disponga od approvi Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) in funzione dei valori storico-ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nell'allegato A "Norme Tecniche".
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani o dalle Circoscrizioni, possono essere previste riduzioni del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti dei pubblici esercizi aderenti al progetto.
6. In caso di approvazione di Progetti Integrati d'Ambito, i titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto entro e non oltre il termine di 36 mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.
1. In relazione a particolari esigenze di interesse
pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire
una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale,
di cui alle Norme Tecniche
allegate al presente Regolamento, con provvedimento motivato della
Giunta Comunale, previo parere dei Servizi competenti per materia
e degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni
progettuali alternative.
2. Al fine della deroga di cui al punto precedente
l'interessato potrà presentare istanza corredata da proposta
progettuale al competente Assessorato.
1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto asseverato presentato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente manutenuti e potati.
2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.
3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.
4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico c/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni della Città.
5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.
6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
1. Il dehors o il padiglione osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors e padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors (D1 e D2) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio. Nel caso di dehors di tipo D1 (senza pedana), è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (Dl e D2) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione.
2. In caso di revoca o decadenza della concessione ai sensi del successivo articolo 14, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D1, D2) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico
è sospesa con provvedimento del Dirigente competente nei
seguenti casi:
a. qualora nella località interessata debbano
essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico
interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi
di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non
realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha
sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto
al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare
al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso
libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.
Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione,
deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
b. qualora si rendano necessari di lavori di pronto
intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi,
la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente.
Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma
urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di
tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la società
competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati
a rimuovere le strutture;
c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle
Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione
preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e
non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso,
né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento,
ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.
3. Nei casi di sospensione della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.
4. Nel caso di sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
5. Per tutto quanto non previsto restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1. (abrogato)
2. Fatte salve le disposizioni in materia previste
dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione
ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione è
revocata, previa contestazione dell'Organo preposto alla vigilanza,
con provvedimento motivato dal soggetto che l'ha rilasciata, nei
seguenti casi:
a) quando ricorrono tre o più violazioni
nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità
di ulteriore rinnovo;
b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei
dehors (Dl e D2) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla
vigente normativa;
c) quando gli elementi che compongono i dehors e i
padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle
tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della
concessione di occupazione suolo pubblico;
d) quando le attività svolte siano causa di
disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità
competenti con più accertamenti di violazioni;
e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione
e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
f) qualora le strutture oggetto di concessione risultino
in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero
di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il
ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso
di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento
finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione
rilasciata;
h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi
locali dovuti.
3. La concessione decade:
a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti
previsti per esercitare l'attività;
b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata
entro 30 giorni dalla data del rilascio.
4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2. il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché ai precetti contenuti nelle Norme Tecniche, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste daldal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia e dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto asseverato presentato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dall'articolo 30 del Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle concessioni quinquennali già rilasciate, con il canone applicato secondo le tariffe annualmente determinate.
2. Le concessioni di cui al comma precedente rilasciate o rinnovate negli anni 2015, 2016 e 2017 sono prorogate, salvo rinuncia da parte del concessionario, fino alla data del 31 dicembre 2022. (proroga al 31 marzo 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 2022 n. DEL 876/2022)
3. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.
4. (abrogato)
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020; dalla medesima data, sono abrogati i Regolamenti comunali n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" e n. 293 "Disciplina dei padiglioni permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o suolo privato assoggettato ad uso pubblico".