N. 329
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 2009 (mecc. 2008 00988/016) esecutiva dal 9 marzo 2009.
Articolo
1 - Oggetto dell'attività
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attività escluse
Articolo 4 - Requisiti soggettivi
di accesso all'attività
Articolo 5 - Delegato
Articolo 6 - Tipologie degli esercizi
Articolo 7 - Programmazione delle
attività di somministrazione
Articolo 8 - Attività accessorie
Articolo 9 - Attività non
soggette a programmazione
Articolo 10 - Autorizzazioni temporanee
Articolo 11 - Validità delle autorizzazioni
Articolo
12 - Procedimento per le autorizzazioni
Articolo 13 - Procedimento per le dichiarazioni
di inizio attività
Articolo 14 - Modifiche societarie
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Reintestazione
Articolo 17 - Modifica della superficie di somministrazione
o della tipologia igienico-sanitaria dell'attività
Articolo 18 - Autorizzazione amministrativa
Articolo 19 - Modulistica e allegati
Articolo 20 - Diritti di istruttoria
Articolo
21 - Orari
Articolo 22 - Prezzi
Articolo
23 - Sospensione volontaria dell'attività
Articolo 24 - Sospensione dell'attività
per carenza dei requisiti di sorvegliabilità
Articolo 25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento
dell'attività e revoca dell'autorizzazione
Articolo 26 - Rilascio di autorizzazioni prima
dell'adozione dei nuovi criteri regionali
Articolo 27 - Modifiche dei procedimenti.
1. Il presente regolamento, in esecuzione delle vigenti disposizioni regionali approvate con Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., disciplina i procedimenti amministrativi dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Torino.
2. Nel rispetto delle norme generali che disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo Statuto della Città di Torino, il presente regolamento detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Torino.
1.
Ai fini della presente regolamentazione si intende:
a) per "somministrazione di alimenti e bevande":
la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti
di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a determinate
cerchie di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali
dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per "servizio assistito": la preparazione
di cibi e/o bevande ed il servizio effettuato dal titolare o dai
suoi dipendenti agli avventori al banco, al tavolo ovvero la predisposizione
dei locali per il servizio "self-service" mediante tutti
i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di
alimenti e bevande nei locali dell'esercizio pubblico quali tavoli,
sedie, le stoviglie non a perdere;
c) per "locali attrezzati": quelli in cui
sono presenti impianti o attrezzature che consentono agli acquirenti
di consumare sul posto i prodotti somministrati, con esclusione
dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli
alimenti, cucine, uffici e servizi;
d) per "somministrazione al domicilio del consumatore":
l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di
somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari
ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore
s'intende il locale in cui il consumatore si trovi occasionalmente
per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni,
congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;
e) per "attività di somministrazione di
alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività
di intrattenimento e svago": l'attività di somministrazione
funzionalmente e logisticamente collegata all'attività
principale che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto
all'attività prevalente;
f) per "mensa aziendale": uno o più
locali ubicati all'interno dell'impresa, destinati all'esercizio
dell'attività di somministrazione, aperti solo ai dipendenti
ed a coloro che si trovano nell'impresa stessa o nell'ente per
motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata
con altre imprese. Il gestore della mensa aziendale può
somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita
tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
g) per "mensa interaziendale": una struttura
comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate,
destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione
nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano nelle
imprese per motivi di lavoro. Detta struttura deve risultare priva
di qualsiasi elemento tipico degli esercizi di somministrazione
rivolti ad un pubblico indifferenziato (a titolo esemplificativo
ma non esaustivo tutti gli elementi tipici dell'attività
di somministrazione quali: insegne luminose e non, cartelli riportanti
il menù, posti all'esterno della struttura,
). Il
gestore della mensa interaziendale può somministrare esclusivamente
agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge
fornito dalle imprese convenzionate;
h) per "mensa scolastica": uno o più
locali ubicati all'interno di istituti scolastici, asili nido,
scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a coloro che si
trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero
di assistenza all'infanzia;
i) per "associazioni e circoli privati":
le associazioni esercenti la somministrazione presso la sede in
cui viene svolta l'attività istituzionale ed in locali
in cui l'accesso è riservato ai rispettivi associati;
j) per "superficie di somministrazione":
l'area privata a disposizione dell'operatore, attrezzata per essere
utilizzata per la somministrazione;
k) per "locale di somministrazione": il
locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con
altri esercizi;
l) per "requisiti di sorvegliabilità":
i requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992
n. 564 modificato dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.
1.
Il presente regolamento non si applica:
a) alla somministrazione effettuata in forma occasionale
e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato
dal venditore a fini promozionali o di scelta fatto salvo quanto
previsto al successivo articolo 10 (Autorizzazioni temporanee);
b) attività di somministrazione effettuata
negli agriturismo, disciplinata dalla Legge Regionale 23 marzo
1995, n. 38 (Disciplina dell'Agriturismo);
c) attività di somministrazione effettuata
nei complessi ricettivi alberghieri, disciplinata dalla Legge
Regionale 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale
del turismo) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;
d) attività di somministrazione effettuata
nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla
Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;
e) attività di somministrazione effettuata
da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio
su area pubblica disciplinata dalla Legge Regionale 12 novembre
1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio
in Piemonte) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
f) attività di vendita di prodotti al dettaglio
mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale
ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo
17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio), purché non
attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita.
Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri
dell'esercizio cui sono annessi e non possono vendere bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari effettuato negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e nelle attività artigiane di produzione pane per la vendita di prodotti di propria produzione a condizione che vengano utilizzati esclusivamente i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito e di somministrazione. (1)
3. Gli arredi e le attrezzature dell'azienda utilizzati per l'attività di cui al comma 2 non possono essere costituiti dalle strutture e dalle attrezzature tipiche delle attività di somministrazione, fra i quali, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, macchine per il caffè/cappuccino, stoviglie non a perdere, ecc..
(1) vedi articolo 3 comma 1 lettera f) bis e articolo 4 comma 2bis della Legge 248/2006.
1. I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dagli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i..
2. I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229.
1. Le società, associazioni od organismi collettivi titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il rispettivo legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i., quale "delegato" allo svolgimento dell'attività.
2. In caso di associazione in partecipazione, come disciplinata dall'articolo 2549 Codice Civile, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 è soddisfatto anche nel caso risulti in capo all'associato, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.
3. Qualora un'impresa sia titolare di più esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti professionali le cui generalità devono essere indicate dal Comune nell'autorizzazione/denuncia di inizio attività.
4. Qualora venga revocato o cessi l'incarico del delegato, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo delegato.
5. La nomina o la cessazione del delegato devono essere comunicate al competente Settore Comunale a cura del legale rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.
6. Per le attività di catering e le attività di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e similari, la presenza del delegato è necessaria nei locali ove avviene la preparazione degli stessi.
1. Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sono formulati riportando la dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.
2. I titolari di autorizzazione di tipo a), b) o d) rilasciata ai sensi della Legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.
3. A partire dal 5 maggio 2007 i titolari di due autorizzazioni riferite allo stesso locale ovvero di autorizzazione unica riportante più tipologie in base alla Legge 287/1991 che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 27 comma 3 della Legge Regionale 38/2006, sono decaduti dal diritto di trasferire in un'altra sede o di cedere a terzi separatamente i rami d'azienda.
4. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione, autorizzati ai sensi della Legge 287/1991, hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie entro il 31 gennaio 2010.
5. In caso di subingresso, il subentrante deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile l'attività posta in essere.
1. La programmazione degli insediamenti delle attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. L'atto di programmazione è approvato mediante apposita delibera della Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
3.
Non è assoggettato alla sussistenza di contingente numerico
il rilascio di:
a) nei centri commerciali: numero una autorizzazione
ogni 4.000 metri quadri di area di vendita;
b) per ogni albergo a 3, 4 e 5 stelle: numero una
autorizzazione;
c) nelle sale cinematografiche con esclusione delle
multisala ubicate all'interno di centri/piattaforme commerciali
e/o polifunzionali: numero una autorizzazione;
d) nei complessi museali: numero una autorizzazione;
e) autorizzazioni in riferimento a specifici progetti
finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi generali di
riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la
formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale,
previo parere delle associazioni di categoria;
f) le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività
di somministrazione nelle aree di trasformazione urbana in base
a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale del
14 giugno 2005 (mecc. 2005 04421/122), e nei centri polifunzionali
in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale
del 19 aprile 2006 (mecc. 2006 03250/016).
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente punto 3 non sono trasferibili in altra sede.
1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di trattenimenti di cui all'articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 38/2006.
2.
Le attività accessorie di cui al precedente
punto 1 sono ammesse a condizione che:
- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare
a quella prevalente di somministrazione;
- nel locale non vi siano spazi espressamente
destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista
da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato
rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- venga rispettata la normativa vigente in materia
di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
4. L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo parere delle Associazioni di Categoria e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.
1.
Non sono soggette a programmazione comunale le attività
di somministrazione esercitate:
a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività
di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente
rispetto a quella di somministrazione. L'attività si intende
prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo
svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie
complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli
uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande
è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce
a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non
costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo
la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande
o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni
rese agli alloggiati;
c) negli esercizi situati all'interno delle aree di
servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui
mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi
di trasporto pubblico;
d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti
stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività
sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con
l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza
di esercizio per la vendita di carburanti;
e) al domicilio del consumatore;
f) nelle mense aziendali, interaziendali, a favore
dei lavoratori dell'azienda;
g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od
organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo
2 del D.P.R. 235/2001;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose,
stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture di accoglienza
per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza
o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
i) all'interno di sale cinematografiche, musei,
teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente
ai fruitori delle attività stesse;
j) negli esercizi situati in immobili aventi
caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti
pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio
enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di
tali esercizi è affidata direttamente all'ente proprietario
dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali
previsti dalla normativa vigente;
k) negli altri casi disposti dalla Giunta Regionale
di cui all'articolo 8 comma 6 lettera k) della Legge Regionale
38/2006.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'articolo 21, comma 2, le disposizioni in materia di orari previste dall'articolo 21 non si applicano alle attività di somministrazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzati.
1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel perimetro urbano della città.
2. Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione. Il richiedente o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente Regolamento.
3. L'attività di somministrazione effettuata nell'ambito di fiere o altri eventi che hanno lo scopo di promuovere prodotti enogastronomici è disciplinata dalla specifica normativa di settore relativa alle manifestazioni fieristiche. L'attività di somministrazione deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
4. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.
5. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
6. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
7. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 non si applicano.
1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività si riferiscono esclusivamente ai locali e/o aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.
2. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività hanno validità permanente, fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli 6, 7 e 9 e successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento in merito alla decadenza e trasferibilità degli esercizi.
3. La validità delle autorizzazioni temporanee è limitata alla durata della manifestazione cui sono collegate.
1. L'assegnazione delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, ovvero per il trasferimento da una zona all'altra della Città, avviene a seguito di emissione di apposito bando pubblico.
2. L'avviso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 è approvato con apposito atto dirigenziale, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città.
3. I criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni sono stabiliti dalle deliberazioni della Giunta Municipale del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06772/016).
4.
Le autorizzazioni assegnate con modalità e procedure diverse
da quelle indicate ai commi precedenti, devono essere richieste
utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Città
di Torino, pubblicati sul sito internet ed altresì disponibili
presso l'ufficio informazioni del competente Settore, firmate
dalla persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere
l'autorizzazione e devono essere corredate della documentazione
e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione
o atto di notorietà attestante il possesso:
a) dei requisiti morali e professionali di cui al
precedente articolo 4 - Requisiti di accesso all'attività;
b) dei requisiti di idoneità dei locali rispetto
alle norme edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi,
di sicurezza e di sorvegliabilità. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9 comma 3 della Legge Regionale 38/2006
ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.
5. A seguito della presentazione della domanda, è consegnata ricevuta di presentazione con la quale viene data comunicazione dell'avvio del procedimento indicando: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, il settore e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della domanda al competente Ufficio del Comune.
7. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è archiviata.
8. La domanda è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. In tale caso la domanda è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra domanda.
9. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
10. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata.
11. In caso di esito favorevole, il Comune rilascia l'autorizzazione amministrativa e la consegna della stessa è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti igienico-sanitari attestati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.
12. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto e al Questore.
1. La presentazione al Comune della dichiarazione/denuncia di inizio attività abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti, ad intraprendere l'attività, fatto salvo il rispetto dei termini procedimentali previsto da altre disposizioni che disciplinano la materia.
2. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della denuncia al competente ufficio del Comune.
3. Qualora la dichiarazione non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissando il termine per la presentazione. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, è disposta l'interruzione dell'attività.
4. La dichiarazione è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. La dichiarazione in tal caso è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra denuncia.
5. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede a richiederli. Il termine di sessanta giorni di cui al successivo comma 6 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
6. Il responsabile del procedimento in base alle previste procedure di controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione regolare e completa anche degli eventuali documenti richiesti ai sensi del precedente comma 3.
7. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato ed è disposta l'interruzione dell'attività nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale.
1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune.
2. Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006.
3. E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del delegato di cui al precedente articolo 5.
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 (ovvero 6, nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei), della Legge Regionale 38/2006.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio attività.
3. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 38/2006 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.
4. Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.
5. La comunicazione di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.
6.
Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale
38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare
di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza
dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 della citata
legge, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita
dichiarazione al Comune, possono continuare l'attività
del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo
proroga in comprovati casi di forza maggiore.
Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare
l'attività, gli eredi devono perfezionare la dichiarazione
di cui al comma 1 dimostrando il possesso dei requisiti.
7. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.
9. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio attività.
10. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.
11. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.
1. Al termine del rapporto contrattuale di gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di domanda per la reintestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 ovvero 6 (nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei) della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i..
2. La presentazione della domanda consente l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti relativi ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.
3. Qualora l'interessato non presenti la domanda di cui al precedente comma 1 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi l'autorizzazione.
4. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 38/2006.
5. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adìta.
1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione può essere effettuato previa presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato. Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa del Comune o alla presentazione di dichiarazione di inizio attività.
2.
Sono soggette ad autorizzazione amministrativa:
a) l'apertura di nuovi esercizi di cui al precedente
articolo 7 - Programmazione delle attività di somministrazione;
b) i trasferimenti degli esercizi già esistenti
da una zona commerciale ad un'altra;
c) le autorizzazioni di cui al precedente articolo
10 - Autorizzazioni temporanee;
d) le autorizzazioni di cui al precedente articolo
16 - Reintestazione dell'autorizzazione.
3.
E' soggetta ad autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio
l'attività di somministrazione effettuata da associazioni
o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di
volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità
particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno
il biglietto d'ingresso;
b) pubblicità dell'attività di somministrazione
o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali,
manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto
o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività
tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad
un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti
e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra
l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da
pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività
di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà
della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
d) rilevante numero di persone che accedono ai locali
del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali
e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali
di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro
dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti
e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.
4.
Sono soggette a dichiarazione di inizio attività:
a) le attività di cui al precedente articolo
9 - Attività non soggette a programmazione;
b) i subingressi di cui al precedente articolo 15;
c) i trasferimenti degli esercizi nell'ambito della
stessa zona commerciale;
d) la modifica dei locali compresi gli ampliamenti/riduzioni
della superficie di somministrazione.
1.
Le domande, dichiarazioni e comunicazioni previste
dal presente Regolamento devono essere redatte utilizzando l'apposita
modulistica approvata dal Comune sulla base delle disposizioni
regionali.
L'eventuale documentazione da allegare ad ogni singola pratica
è dettagliatamente specificata in calce ad ogni modulo.
1. I procedimenti amministrativi relativi all'attivazione o modifica degli esercizi pubblici, se sono istruiti nell'ambito delle procedure di sportello unico, sono assoggettate ai diritti d'istruttoria, la cui entità è determinata nel relativo regolamento Comunale.
1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente nel rispetto dei limiti stabiliti dal successivo punto 2.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previo confronto con le organizzazioni di categoria nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, stabilisce con apposita ordinanza sindacale i casi di limitazione dell'orario, di apertura al pubblico degli esercizi, necessari per la salvaguardia dell'interesse pubblico.
3. Il titolare dell'esercizio deve comunicare al Comune l'orario adottato che può anche essere differenziato per giorni della settimana, deve rispettare tale orario e deve provvedere a pubblicizzarlo mediante l'apposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, anche durante l'orario di apertura.
4. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario prescelto, nonché di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di 2 ore consecutive.
5. L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e le giornate di chiusura possono essere modificati previa comunicazione da far pervenire al Comune almeno due giorni prima dell'adozione del nuovo orario. Per le comunicazioni inviate a mezzo posta farà fede la data di ricevimento da parte del Comune.
6. Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale.
7. Non è consentito presentare comunicazione di modifica dell'orario di apertura agli esercizi nei confronti dei quali sono stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti restrittivi dell'orario da parte della Città e/o degli organi competenti in materia.
8. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali stabiliti per ciascuna attività. Le attività artigianali che effettuano attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione devono osservare l'orario stabilito per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa come stabilito dal Decreto Legislativo 114/1998, con facoltà di apertura nei giorni domenicali e festivi e senza l'obbligo di chiusura infrasettimanale.
9. L'eventuale modifica dell'orario di apertura è previamente comunicata al Comune.
10. La programmazione degli orari di apertura obbligatoria durante il periodo estivo è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale. Durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minimo di apertura non deve essere inferiore a ore 6 (sei).
1. I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente punto 1.
3.
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione
dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande: con
l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
b) per quanto concerne la ristorazione: con
l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura dell'esercizio
della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio,
e comunque in luogo leggibile all'esterno.
Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende
la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice
o complessa.
4. Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
5. Le previsioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle mense aziendali ed alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.
6. Nei circoli privati in cui è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in base alla vigente normativa, deve essere esposto, nel locale adibito alla somministrazione, in luogo ben visibile ed in modo chiaro ben leggibile, cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, recante la tabella dei prezzi praticati degli alimenti e/o bevande oggetto dell'attività di somministrazione.
1. Il titolare dell'esercizio deve comunicare la chiusura dell'esercizio solo se la sospensione è superiore a giorni trenta.
2. La sospensione può avere una durata massima di 12 mesi, alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità. Lo stato di malattia costituisce motivo di proroga della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, decorso il quale, anche in caso di ditta individuale, l'attività dovrà essere riattivata senza possibilità di ulteriore proroga.
1. Il Comune può ordinare la sospensione dell'autorizzazione, e quindi, la sospensione dal diritto di esercitare l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal Decreto Ministeriale 564/1992 e s.m.i..
2.
La sospensione di cui al precedente punto 1. è
imposta per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore
a novanta giorni, salvo domanda di proroga in caso di comprovata
necessità.
Decorso il termine minimo di sospensione (tre giorni) il titolare
dell'esercizio, qualora dimostri di aver ripristinato i requisiti
di sorvegliabilità, anche con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, può riprendere l'attività
anche prima della scadenza del termine fissato.
1.
Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli 6,
8, 15 e 16, costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione
e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti
casi:
a) qualora l'attività non venga iniziata nel
termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) qualora venga sospesa l'attività, già
iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga
in caso di comprovata necessità;
c) per la perdita dei requisiti morali e/o professionali
di cui ai precedenti articoli 4 e 5, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 5 riguardante la cessazione del delegato;
d) qualora il titolare dell'autorizzazione non rispetti
l'obbligo di formazione in corso dell'attività previsto
dall'articolo 5 comma 3 della Legge Regionale 38/2006;
e) qualora decorsi novanta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento di sospensione dell'attività, il titolare
non abbia provveduto a dimostrare l'avvenuto ripristino dei requisiti
di sorvegliabilità dei locali di cui all'articolo 27 commi
1 e 2 del presente regolamento;
f) qualora, in caso di subingresso per atto fra vivi,
il cessionario non avvii l'attività entro mesi dodici dalla
data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà
o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
g) qualora, in caso di subingresso per causa di morte,
l'erede che, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale
38/2006, ha proseguito l'attività a nome del de cuius,
non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività
entro mesi diciotto dalla data della morte del titolare, salvo
proroga in caso di comprovata necessità;
h) qualora, in caso di subingresso per causa di morte
l'erede che, ai sensi dell'articolo 19 comma 7 del presente regolamento
abbia sospeso l'attività, non abbia ceduto l'azienda a
terzi entro il termine di mesi dodici dalla morte del titolare,
salvo proroga in caso di comprovata necessità.
1. Fino all'emanazione dei criteri comunali da adottare sulla base degli indirizzi regionali, si applicano le disposizioni approvate con deliberazioni della Giunta Municipale 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06772/016).
1. La modifica dei procedimenti ovvero il recepimento di aspetti tecnici relativi alle disposizioni igienico-sanitarie, urbanistiche, dettate da modifiche normative, sono approvati con deliberazione della Giunta Municipale.