N. 221

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17) esecutiva dal 26 aprile 1996, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 22 febbraio 1999 (mecc. 9811244/17) esecutiva dal 29 marzo 1999, 25 luglio 2002 (mecc. 2002 04090/052) esecutiva dal 9 agosto 2002, 28 aprile 2003 (mecc. 2003 01831/048) esecutiva dal 11 maggio 2003, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 06167/115) esecutiva dal 9 agosto 2004, 4 ottobre 2004 (mecc. 2004 03428/048) esecutiva dal 18 ottobre 2004, 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 04833/006) esecutiva dal 1 novembre 2004, 11 aprile 2006 (mecc. 2006 02004/048) esecutiva dal 29 aprile 2006, 2 aprile 2004 (mecc. 2007 09629/103 e mecc. 2007 09636/103) esecutive dal 15 aprile 2008, 18 gennaio 2010 (mecc. 2009 08695/048) esecutiva dal 1 febbraio 2010, 5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048) IE-esecutiva dal 19 luglio 2010, 29 luglio 2013 (mecc. 2013 02281/017) IE-esecutiva dal 12 agosto 2013, 31 marzo 2016 (mecc. 2016 00694/002) esecutiva dal 15 aprile 2016, 18 giugno 2018 (mecc. 2018 01485/017 e 2018 01316/095) esecutive dal 2 luglio 2018, 19 dicembre 2022 (DEL 873/2022 e allegato) esecutiva dal 2 gennaio 2023, 9 ottobre 2023 (DEL 613/2023 e allegato) esecutiva dal 21 ottobre 2023 e 15 aprile 2024 (DEL 201/2024) esecutiva dal 29 aprile 2024.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo  1        Finalita'
Articolo  2        Oggetto e applicazione
Articolo  3        Definizioni
Articolo  4        Concessioni e autorizzazioni
Articolo  5        Vigilanza
Articolo  6        Sanzioni
Articolo  6 bis   Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo  7        Comportamenti vietati
Articolo  8        Altre attivita' vietate
Articolo  8 bis   Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo
Articolo  9        Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10       Rifiuti
Articolo 10 bis  Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Articolo 11       Sgombero neve

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 12       Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 13       Tende su facciate di edifici
Articolo 13 bis  Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Articolo 13 ter  Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile
Articolo 14       Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 15       Divieti
Articolo 16       Attivita' particolari consentite in parchi pubblici
Articolo 17       Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 18       Disposizioni generali
Articolo 19       Attivita' di servizio
Articolo 20       Commercio itinerante
Articolo 21       Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali
Articolo 22       Operatori del proprio ingegno
Articolo 23       Attivita' economiche occasionali non professionali
Articolo 24       Attivita' artistiche di strada
Articoli 25-35 
[soppressi]

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Sezione I - Disposizioni sulla baneazione e sulla navigazione

Articolo 36       Balneazione        
Articolo 37       Navigazione fluviale
Articolo 38       Modelli navali

Sezione II - Disposizioni sulla attivita' di noleggio imbarcazioni

Articolo 39       Noleggio di imbarcazioni a remi
Articolo 40       Licenza comunale per l'esercizio del noleggio
Articolo 41       Prescrizioni di esercizio

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42       Disposizioni generali
Articolo 43       Lavoro notturno
Articolo 44       Tutela della tranquillità pubblica
Articolo 44 bis  Tutela della convivenza civile
Articolo 44 ter  Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone
Articolo 45        Circoli privati
Articolo 45 bis  Servizi di pubblico interesse
Articolo 46        Abitazioni private
Articolo 47        Strumenti musicali
Articolo 48        Dispositivi acustici antifurto
Articolo 48 bis   Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

Articolo 48 ter   Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articoli 49-55   [soppressi]

TITOLI VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 56       Esposizione dei prezzi
Articolo 57       Servizi igienici
Articolo 58       Amministrazione degli stabili

TITOLI VII BIS - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 58 bis  Disposizioni generali
Articolo 58 ter  Accordi e patti

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59       Competenze decentrate
Articolo 60       Disposizioni transitorie
Articolo 61       Abrogazioni
Articolo 62       Norma di rinvio


SANZIONI AMMINISTRATIVE


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalita'

1.    Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalita' dello Statuto della Citta', comportamenti ed attivita' comunque influenti sulla vita della comunita' cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilita' dei beni comuni e di tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1.    Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a)     sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
b)     occupazione di aree e spazi pubblici;
c)     acque interne;
d)     quiete pubblica e privata;
e)     protezione e tutela degli animali;
f)     esercizi pubblici.

2.    Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3.    Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1.    Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a)    il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprieta' privata non recintate in conformita' al Regolamento Edilizio;
b)    i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c)    le acque interne;
d)    i monumenti e le fontane monumentali;
e)    le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f)    gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2.    Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3.    Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1.    Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, secondo le rispettive competenze.

2.    L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3.    Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4.    L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5.    Le concessioni e le autorizzazioni hanno validita' non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6.    Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Circoscrizionale possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1.    Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Citta', personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2.    Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3.    All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresi' procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

3 bis. All'accertamento delle occupazioni abusive con veicoli, da parte di terzi non autorizzati, delle aree riservate alla sosta delle autovetture di "Car Sharing", in violazione dell'articolo 28, comma 1, del presente regolamento (*), puo' procedere, altresi', il personale dipendente GTT, abilitato ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/1997.

(*) con deliberazione n. 35 del Consiglio Comunale del 2 aprile 2008 (mecc. 2007 09629/103) l'articolo è stato trasferito nel regolamento COSAP

Articolo 6 - Sanzioni

1.     La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2.     Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3.     Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attivita' abusiva.

4.     L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa puo' comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravita' dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5.     Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6.     Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gravera' su chi esercita la potesta' parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilita' sostitutiva e solidale.

7.     In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attivita' illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procedera' all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 6 bis - Ottemperanza

1.    Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Citta' devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1.     A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Citta' e' vietato:
a)     manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b)     imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
c)     rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilita';
d)     arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonche' legarsi o incatenarsi ad essi;
e)     collocare, affiggere o appendere alcunche' su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprieta';
f)     praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
g)     utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di eta' stabilito con ordinanza del Sindaco;
h)     lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
i)     compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
l)     immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
m)     sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
n)     spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
o)     ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonche' versarvi solidi o liquidi;
p)     ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonche' impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
q)     compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonche' soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a cio' destinati;
r)     accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
s)     
[soppresso]
t)     affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario e' ritenuto obbligato in solido;
u)     depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalita' self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, rispondera' in solido il legale rappresentante della Societa' redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicita';
v)      fumare in ogni caso in presenza di bambini o di donne in gravidanza e in ogni luogo all'aperto ad una distanza inferiore di cinque metri da altre persone, senza il loro esplicito consenso; il divieto di fumare riguarda le sigarette, il sigaro, la pipa, il tabacco riscaldato, ogni prodotto a combustione e le sigarette elettroniche.

Articolo 8 - Altre attivita' vietate

1.     A tutela della incolumita' e della igiene pubblica e' vietato:
a)     ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
b)     utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile;
c)     collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d)     procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
e)     procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2.     Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone della Citta' il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3.     A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, e' vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facolta' di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

Articolo 8 bis - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo

1.     Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.

2.     Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o ad entrambe le suddette attività - nei confronti dei soli soci è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma che precede, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

3.     Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.

4.     Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.

5.     Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici - o metallo.

6.     E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta - previa informazione alla competente Commissione Consiliare - anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

7.     E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti, di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 che operino in zone determinate della città, tenute a utilizzare contenitori non idonei all'offesa monouso personalizzati o, in loro vece, contenitori non idonei all'offesa riutilizzabili assoggettati a cauzione per effettuare la vendita per asporto o per consumo sul posto al di fuori degli spazi di somministrazione autorizzati o per effettuare la cessione a qualsiasi titolo di bevande.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1.     Fatta salva l'applicabilita' di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.

2.     E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3.     Quando l'attivita' di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacita' non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4.     L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attivita', anche temporanea.

5.     E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6.    I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7.    I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8.    I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9.    I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10.    I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformita' del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11.    Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12.    Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 10 - Rifiuti

1.    A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.

2.    Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3.    In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4.    I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresi' essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5.    E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonche' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.

6.    E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7.    Oltre al divieto di cui all'articolo 9, comma 12, e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 10 bis - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1.    Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

Articolo 11 - Sgombero neve

1.    Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2.    I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonche' tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3.    Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4.    I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5.    E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6.    Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7.    L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8.    I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1.    A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2.    Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

1.     Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, e' consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.

2.     Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico-ambientali (ZUSA), e' possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

3.     Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. La Citta' si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

4.     Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, e' consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

5.     Il Sindaco con proprie ordinanze puo' individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6.     La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 13 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1.     Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2.     Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3.     Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4.     Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5.     Per l'installazione valgono le seguenti norme:
a)     tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
b)     la loro installazione non e' soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
c)     in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unita' abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
d)     particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
e)     le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
f)     i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
g)     in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
h)     qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potra' essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
i)     nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovra' essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilita' delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
l)     le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potra' essere maggiore di cm. 50;
m)     le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto piu' alto del tetto (colmo) per piu' di cm. 100;
n)     per i tetti piani l'altezza massima ammessa e' determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
o)     per ogni condominio possono essere installate piu' antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
p)     la distribuzione alle singole unita' interne degli edifici dovra' avvenire attraverso canalizzazioni interne;
q)     e' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprieta' dovra' ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
r)     le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6.     Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
a)     le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
b)     i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
c)     ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
d)     la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformita' rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 13 ter - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1.     Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonche' depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorita' Comunale.

2.     Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciu', gomme elastiche, plastiche e derivati.

3.     I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

4.     I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

5.     Per i depositi e magazzini di minore entita' e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

6.     Nei sotterranei di case di abitazione sara' concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

7.     È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantita' superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8.     Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, cosi' da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

9.     Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10.     Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

11.     Nelle case di civile abitazione e' consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacita' complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacita' complessiva pari a kg. 15.

Articolo 14 - Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale

1.    A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformita' a quanto previsto dalla legge:
a)     la zona delimitata da corso Castelfidardo, corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, piazza Maria Ausiliatrice, via Maria Ausiliatrice, via Cigna, fiume Dora Riparia, ponte Bologna, lungo Dora Savona, Giardini Schiapparelli, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, ponte Regina Margherita, piazza Borromini, corso Casale, piazza Gran Madre di Dio, corso Moncalieri, via Gioanetti, via Giardino, corso Moncalieri, ponte Principessa Isabella, corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo d'Azeglio, corso Marconi, via Nizza, sottopassaggio pedonale fra le vie Nizza e Sacchi, corso Stati Uniti, corso Re Umberto, corso Einaudi. L'area interdetta si estende sino ai limiti esterni dei confini suindicati;
b)     il piazzale antistante la Basilica di Superga.

2.    Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.

2 bis.    Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1, lettera a), gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero per i quali rimane interdetto l'esercizio dell'attività solamente in piazza Carlo Felice, piazza Solferino e nella zona delimitata da piazza Emanuele Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via della Basilica lato SUD; via Porta Palatina lato OVEST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Rossini lato OVEST; via Verdi lato NORD; via Fratelli Vasco lato OVEST; via San Francesco da Paola lato OVEST; via Maria Vittoria lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Giolitti lato SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; piazzetta degli Angeli lati OVEST e SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Gramsci lato SUD; via Roma lato EST; piazza Carlo Felice lati NORD, NORD/OVEST e OVEST; piazza Paleocapa lato NORD; via XX Settembre lato EST; corso Matteotti lato NORD; via Don Minzoni lato EST; via Biancamano lati SUD, EST e NORD; via Don Minzoni lato EST; via Arcivescovado lato NORD; via San Francesco d'Assisi lato EST; via Lascaris lato NORD; piazza Solferino lato EST; via Santa Teresa lato NORD; piazza Solferino lato NORD; via Cernaia lato NORD; corso Siccardi lato EST; piazza Arbarello lati EST e NORD; via della Consolata lato EST; piazza Savoia lati SUD, EST e NORD; via della Consolata lato EST; via San Domenico lato SUD; via della Consolata lato EST; via Santa Chiara lato SUD; via delle Orfane lato EST.

3.    Nelle aree antistanti la Cattedrale, le Basiliche, i Santuari e le altre chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purche' con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.
In occasione di particolari festivita', e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

4.    Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione puo' consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purche' nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

5.    Le attivita' a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1, lettera a), ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purche' nei termini temporali indicati nell'articolo 60 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonche' della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6.    L'interdizione stabilita al comma 1 non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui puo' essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunita' e compatibilita' ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 - Divieti

1.    Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonche' nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
a)     danneggiare la vegetazione;
b)     procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
c)     circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
d)     calpestare le aiuole;
e)     calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2.    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresi' nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3.    Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attivita' autorizzate.

Articolo 16 - Attivita' particolari consentite in parchi pubblici

1.    Nei parchi pubblici aperti, purche' dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, puo' consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
a)    l'attivita' di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
b)    l'attivita' di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
c)    l'attivita' di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2.    Nessuna delle attivita' di cui al comma 1 puo' in alcun modo interessare zone prative.

3.    Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) e' fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed e' fatto divieto di gareggiare in velocita'.

4.    Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonche' di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5.    Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attivita' e ricoverate in luoghi opportuni.

6.    E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7.    Oltre a quanto previsto al comma 1 puo' consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purche' chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8.    In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attivita' di cui al presente articolo e' subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio e' demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attivita' di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9.    Le attivita' di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

10.    Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11.    La Civica Amministrazione puo' sospendere, anche temporaneamente, le attivita', in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

1.    In conformita' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprieta' privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimita' di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2.    Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprieta' privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosita' delle strade stesse e della loro ridotta sezione, puo' compromettere la visibilita' e cosi' costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3.    E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4.    Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 18 - Disposizioni generali

1.     L'esercizio dei mestieri di strada e' consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilita', quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2.     Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Amministrativa, per l'esercizio dei mestieri di strada e' subordinato all'assenza di morosita' da parte del richiedente nei confronti della Citta', per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attivita' stessa.

3.     Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

4.     Ogni attivita' consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

5.     Il Sindaco, con propria ordinanza, potra' vietare temporaneamente le attivita' oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 19 - Attivita' di servizio

1.     Le piccole attivita' di servizio e le attivita' di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.

2.     Tali attivita' non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attivita' stessa ed e' esercitato:
-     in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
-     nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attivita' dovra' essere spostata di almeno trecento metri lineari;
-     nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilita', sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilita' determinato da attivita' quali, ad esempio, quella di lavavetri.

3.     Tali attivita' non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

4.     A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attivita' non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

5.     Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attivita' di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.

Articolo 20 - Commercio itinerante

1.     L'esercizio di attivita' di commercio su area pubblica in forma ambulante e' subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.

2.     Lo svolgimento delle attivita' di commercio itinerante non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:
-     nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attivita' dovra' essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
-     nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilita', sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

3.     Tali attivita' non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

4.     A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

5.     A tutela della igienicita' dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumita' personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimita' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosita' o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attivita' non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

6.     Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attivita' di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.

Articolo 21 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1.     L'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, e' subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.

2.     La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste e' subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione decennale di posteggio ed e' disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

Articolo 22 - Operatori del proprio ingegno

1.     Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
-     disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
-     monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
-     scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2.     Per l'esercizio di dette attivita' deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non e' necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3.     Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalita' di assegnazione dei posteggi.

4.     Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

5.     Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

6.     Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulita' o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Articolo 23 - Attivita' economiche occasionali non professionali

1.     Nell'ambito di manifestazioni tradizionali (Balon) e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, e' consentita l'attivita' di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalita' di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2.     Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attivita' di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attivita' occasionali di vendita di oggetti di modico valore, cosi' come definito con provvedimento della Giunta Comunale, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

3.     Tali attivita' non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.

4.     Tali attivita' non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

Articolo 24 - Attivita' artistiche di strada

1.     Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attivita' in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso piu' ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.

2.     L'esercizio dell'attivita' artistica di strada non e' soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando e' esercitata:
-     nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovra' avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
-     senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attivita' stessa;
-     con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
-     nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilita', sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3.     Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.

3 bis.   L'esercizio dell'attività artistica di strada con l'utilizzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica e/o impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria è consentito dalle ore 10:00 alle ore 22:00, fatte salve le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale, in ciascuna delle quali tali attività potranno svolgersi esclusivamente in orari e spazi specifici e con modalità individuate dal medesimo provvedimento che prevedano l'invio delle informazioni sulle singole esibizioni.

4.     Le attivita' di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

5.     Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalita' diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

6.     L'esercizio delle attivita' artistiche di strada non e' consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

7.     Al fine di valorizzare tali attivita' potra' essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.

8.     I soggetti di cui al precedente primo comma adottano in relazione al contesto ambientale, e comunque su richiesta della Polizia Municipale, gli accorgimenti e le misure affinché sia escluso pregiudizio alla quiete. Opportune indicazioni operative in merito alle modalità di accertamento della violazione alla presente disposizione sono precisate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

9.     In caso di reiterata violazione delle disposizioni del presente articolo, la Polizia Municipale ha facoltà di disporre il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione.

Articoli 25 - 35 [soppressi]

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Articolo 36 - Balneazione

1.    Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti e' disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2.    Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri.

Articolo 37 - Navigazione fluviale

1.    Sul fiume Po, nel tratto a monte del ponte Vittorio Emanuele I:
a)    e' consentita la navigazione da diporto esclusivamente con imbarcazioni a remi;
b)    i servizi pubblici di trasporto ed i servizi di vigilanza e di soccorso possono utilizzare imbarcazioni a motore;
c)    le associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi hanno facolta' di accompagnare gli allenamenti degli equipaggi con imbarcazioni a motore, soltanto se siano dotate di dispositivi idonei ad evitare l'inquinamento acustico e delle acque.

2.    Sul fiume Po, nel tratto a valle del ponte Vittorio Emanuele I e' vietata la navigazione. In casi eccezionali essa puo' essere consentita, con imbarcazione a remi, mediante specifica autorizzazione. In ogni caso, nessuna imbarcazione puo' essere messa in acqua nei giorni di apertura della diga del Pascolo.

3.    Sul fiume Stura di Lanzo e' vietata la navigazione. Essa puo' essere consentita, con imbarcazioni a remi e finalizzata alla pratica delle specifiche attivita' sportive, alle associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi. Nessuna imbarcazione puo' essere messa in acqua nei giorni di apertura della diga del Pascolo.

4.    La navigazione deve essere dovunque sospesa durante i periodi di piena, e non puo' essere ripresa sino alla cessazione della medesima.

5.    Sui fiumi Dora Riparia e Sangone la navigazione e' vietata.

6.    Sul bacino lacustre artificiale sito nel parco Corpo Italiano di Liberazione l'Amministrazione Comunale puo' autorizzare le associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi a svolgere addestramento per adolescenti all'esercizio di attivita' remiere.

Articolo 38 - Modelli navali

1.    Le esibizioni e le prove di modelli navali in scala sono consentite esclusivamente sul bacino lacustre artificiale sito nel giardino Corpo Italiano di Liberazione, sempre che il lago medesimo non sia temporaneamente utilizzato per altri scopi.

2.    Quando i modelli navali in scala sono azionati da motore, comunque alimentato, le esibizioni e le prove non sono consentite qualora i modelli non siano dotati di idoneo silenziatore.

3.    Le esibizioni e le prove sono consentite esclusivamente tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 15 e le ore 19.

4.    Qualora le esibizioni di modelli navali in scala rientrino nell'ambito di mostre o gare od altre simili manifestazioni opportunamente organizzate, i promotori devono indirizzare al Sindaco formale istanza con la indicazione dei giorni e degli orari, nonche' di tutte le modalita' della manifestazione. Se i competenti uffici comunali esprimono parere favorevole, puo' autorizzarsi la manifestazione anche in deroga agli orari stabiliti nel comma 3.

5.    I proprietari dei modelli ovvero i promotori delle manifestazioni sono responsabili dei danni eventualmente cagionati sia al bacino lacustre sia alle zone circostanti. A tal fine l'autorizzazione per le manifestazioni e' subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SULLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI

Articolo 39 - Noleggio imbarcazioni a remi

1.    Sul fiume Po, nel tratto a monte del Ponte Vittorio Emanuele I, puo' essere consentita l'attivita' di noleggio di imbarcazioni a remi.

2.    Chi intende esercitare l'attivita' di noleggio di imbarcazioni a remi deve preventivamente conseguire specifica licenza comunale. L'attivita' non e' soggetta ad alcuna delle licenze previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3.    L'attivita' di noleggio di imbarcazioni a remi, quando sia stata ottenuta la prescritta licenza comunale, si configura come esercizio pubblico ed e' pertanto obbligatoria.

Articolo 40 - Licenza comunale per l'esercizio del noleggio

1.    Chi intende esercitare l'attivita' di noleggio di imbarcazioni a remi deve indirizzare formale istanza, in regola con la legge sul bollo, al Sindaco, corredata di :
a)    documentazione comprovante la titolarita' di idoneo imbarcadero, autorizzato dal competente ufficio della Regione Piemonte e del Magistrato del Po;
b)    documentazione comprovante la disponibilita' delle imbarcazioni, preliminarmente approvate dal competente servizio comunale e recanti sullo scafo la sigla di identificazione ed il numero progressivo, nonche' di idoneo locale per il loro ricovero.

2.    Chi intende esercitare l'attivita' di noleggio di imbarcazioni a remi deve dimostrare, mediante idonea documentazione, di possedere le specifiche capacita' professionali, nonche' di aver conseguito il brevetto di salvamento. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche dal personale dipendente o collaboratore.

3.    La licenza e' negata a chi abbia riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione, nonche' a chi sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale.

4.    La licenza puo' essere negata a chi abbia riportato condanne per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita'.

5.    La licenza non puo' essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, contro la sanita' pubblica, o per giochi d'azzardo.

6.    L'attivita' di cui al presente articolo deve essere esercitata direttamente dal titolare della licenza, senza possibilita' di rappresentanza.

Articolo 41 - Prescrizioni di esercizio

1.    Chi abbia ottenuto la licenza comunale per l'esercizio del noleggio di imbarcazioni a remi e' tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)    prima dell'inizio della attivita' tutte le imbarcazioni devono essere controllate dal Corpo di Polizia Municipale, per accertare che le medesime rispondano ai requisiti di solidita' e di sicurezza e siano dotate delle attrezzature prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di navigazione. Il controllo e' ripetuto prima del rinnovo annuale della licenza, nonche' ogni qualvolta il Corpo di Polizia Municipale lo ritenga necessario ai fini della salvaguardia della incolumita';
b)    salvo siano accompagnati da personale dipendente o collaborante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente, non e' consentito il noleggio di imbarcazioni a minori di anni sedici che non possano validamente dimostrare di possedere esperienza e capacita' remiere sufficienti;
c)    e' fatto divieto di noleggiare imbarcazioni a chi palesemente risulti in stato di ebbrezza da alcool o da sostanze stupefacenti;
d)    e' fatto obbligo al titolare della licenza di essere presente durante l'orario di esercizio o, quanto meno, di garantire la costante presenza di personale dipendente o collaborante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente;
e)    e' fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, la tabella degli orari di servizio e le tariffe praticate vistate dal competente ufficio comunale, nonche' della licenza di esercizio e del testo del presente articolo;
f)    l'attivita' non puo' avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 21 nel periodo da maggio a settembre, e prima delle ore 10 e dopo le ore 17 nel periodo da ottobre ad aprile.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42 - Disposizioni generali

1.     Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2.     I Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i piu' idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3.     Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4.     E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5.     La Citta' di Torino riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attivita' ricreative proprie della loro eta'.

6.     Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio puo' disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

Articolo 43 - Lavoro notturno

1.    Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attivita' lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2.    L'autorizzazione ad esercitare attivita' lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unita' Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3.    Quando, per la natura delle attivita', o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo piu' ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 44 - Tutela della tranquillità pubblica

1.    Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:
a)    nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;
b)    nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori. Sono fatte salve le attività artistiche di strada, se esercitate con le modalità e i limiti previsti nell'articolo 24 del presente Regolamento, nonché i casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione del Comune.

2.    Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati,  nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3.    In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.

4.    I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:
a)    sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze   di questi,   evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
b)    esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi   cartelli informativi circa   l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispone le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.

5.    La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Articolo 44 bis - Tutela della convivenza civile

1.    Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.

2.    Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:
a)    l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e l'uscita indiscriminati delle persone nel e dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
b)    l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente articolo;
c)    la collaborazione con le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;
d)    l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo.

3.    Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo, conformemente al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione:
a)    la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;
b)    l'utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.

4.    E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate della città, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabili, a:
a)    invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del presente articolo;
b)    concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.

5.    La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Articolo 44 ter - Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone

1.    A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute (ivi incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti), la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, può, anche su segnalazione della Circoscrizione interessata o degli organi di Polizia, individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a)    tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
b)    tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
c)    tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
d)    tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
e)    gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007.
2.    Agli esercizi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche a condizione che la bevanda sia venduta esclusivamente in abbinamento con alimenti preparati in loco da asporto, in quantità non eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica) e sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati.
3.    Agli esercizi di cui alla lettera a) è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche, racchiuse in contenitori opportunamente confezionati, agli avventori che abbiano fruito del servizio di ristorazione. In tali casi, il corrispettivo per la vendita di dette bevande deve essere chiaramente indicato nella documentazione fiscale rilasciata in occasione dell'effettuazione del servizio di ristorazione.
4.    Il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche abbinate ad alimenti preparati per il consumo diretto con le modalità indicate nel comma precedente, effettuato in proprio o con l'ausilio di personale con rapporto di lavoro subordinato o, attraverso i "food delivery", da terzi, può essere effettuato entro le ore 23,00.
5.    Tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale.

Articolo 45 - Circoli privati

1.    Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 44, commi 1 e 2.

Articolo 45 bis - Servizi di pubblico interesse

1.    Tutte le tipologie di attivita' che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2.    Gli esercenti delle attivita' di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3.    Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni e' disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall’organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

Articolo 46 - Abitazioni private

1.    Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2.    Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3.    Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4.    Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purche' siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 47 - Strumenti musicali

1.    Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2.    Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Articolo 48 - Dispositivi acustici antifurto

1.    Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinche' il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorche' sia intermittente.

2.    La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non puo', in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 48 bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1.     Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 48 ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1.     E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
a)     in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
b)     all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunita' varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonche' entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c)     in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2.     La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalita' stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che puo' essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravita' dell'infrazione, potra' disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3.     In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare e' tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4.     Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalita' di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita e' subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 49 - Tutela degli animali domestici 
Articolo 50 - Protezione della fauna selvatica 
Articolo 51 - Divieti specifici 
Articolo 52 - Animali molesti
Articolo 53 - Mantenimento dei cani
 
Articolo 54 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
Articolo 55 - Animali liberi
[soppressi]

Materia disciplinata dal Regolamento per la Tutela ed il benessere degli Animali in Città n. 320

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 56 - Esposizione dei prezzi

1.    I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Articolo 57 - Servizi igienici

1.    Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 58 - Amministrazione degli stabili

1.    Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII BIS - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 58 bis - Disposizioni generali

1.    La Città di Torino, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.

2.    La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.

3.    La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.

4.    La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Articolo 58 ter - Accordi e patti

1.    In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.
L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

2.    Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.
Il "patto di bar" di cui sopra stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.

3.    Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

4.    La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

5.    L'estinzione di cui al precedente comma rimane in ogni caso subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti e verbalizzati nell'ambito dell'accordo.

6.    In caso di mancato adempimento si procederà all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, il mancato adempimento comporterà l'autonoma sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

7.    Fino a che non si sia perfezionato l'accertamento di una violazione amministrativa la Polizia Municipale promuove tentativi di ricomposizione.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 - Competenze decentrate

1.    Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione quadro, attribuisce alle Circoscrizioni Amministrative le competenze relative alle autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 60 - Disposizioni transitorie

1.    L'adeguamento delle strutture di cui all'articolo 14, comma 5, deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2.    Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalita' e le procedure previste dall'articolo 20.

Articolo 61 - Abrogazioni

1.    Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 20 dicembre 1938 e le sue successive modificazioni, nonche' tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 62 - Norma di rinvio

1.    Ogni esplicito rinvio agli articoli del Titolo VI del presente Regolamento, contenuto in altri Regolamenti della Città, è da intendersi riferito alle disposizioni analoghe espresse dal vigente Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città n. 320.