N. 362

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013 (mecc. 2012 07672/115), esecutiva dal 1 aprile 2013.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 giugno 2014 (mecc. 2014 02662/070), esecutiva dal 29 giugno 2014, 27 aprile 2015 (mecc. 2015 00844/070), esecutiva dall'11 maggio 2015, e 13 maggio 2019 (mecc. 2018 003360/009), esecutiva dal 27 maggio 2019.

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INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E SOGGETTI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Concessione
Articolo 3 - Concessione all'occupazione del suolo pubblico
Articolo 4 - Organismi rappresentativi dell'area

TITOLO II - DEFINIZIONI SUPERFICI E STRUTTURE ESTERNE
Articolo 5 - Superfici di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors e superfici di rispetto
Articolo 6 - Strutture esterne per la somministrazione

TITOLO III - UTILIZZO STRUTTURE INTERNE
Articolo 7 - Utilizzo delle arcate
Articolo 8 - Interventi edilizi interni
Articolo 8 bis - Regolamentazione delle emissioni acustiche
Articolo 9 - Utilizzo di fonti di energia

TITOLO IV - SPECIFICHE PROGETTUALI

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 10 - Aspetti generali
Articolo 11 - Accessi alle arcate e alle strutture esterne
Articolo 11 bis - Strutture esterne ammissibili

CAPO 2 - STRUTTURE APERTE ESTERNE PER LA SOMMINISTRAZIONE VERSO LA FACCIATA DEI MURAZZI
Articolo 12 - Aspetti generali
Articolo 13 - Modulo strutturale
Articolo 14 - Pedane
Articolo 15 - Coperture
Articolo 16 - Delimitazioni
Articolo 17 - Attrezzature mobili
Articolo 18 - Insegne
Articolo 19 - Impianti elettrici, reti e canalizzazioni

CAPO 3 - STRUTTURE ESTERNE PER LA SOMMINISTRAZIONE VERSO ARGINE DEL FIUME
Articolo 20 - Aspetti generali
Articolo 21 - Aree dehors e pedane per l'allestimento di dehors
Articolo 22 - Delimitazioni area dehors
Articolo 23 - Coperture area dehors
Articolo 24 - Attrezzature mobili
Articolo 25 - Impianti elettrici, reti e canalizzazioni

CAPO 4 - STRUTTURE SU PEDANE GALLEGGIANTI E/O PONTILI SU PALAFITTA
Articolo 26 - Aspetti generali
Articolo 27 - Arredi su strutture galleggianti e/o pontili

TITOLO V - GESTIONE
Articolo 28 - Attività
Articolo 29 - Orario
Articolo 30 - Manutenzione delle strutture e dell'area occupata
Articolo 31 - Raccolta rifiuti
Articolo 32 - Controlli

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33 - Rimandi
Articolo 34 - Periodo transitorio
Articolo 35 - Norme e rimandi finali

Allegati:     Tavola 1     -     Tavola 2     -      Tavola 3


TITOLO I - PRINCIPI E SOGGETTI

Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento disciplina gli aspetti tecnico-formali relativi all'utilizzo delle superfici interne ed esterne del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO ai sensi del Piano Regolatore Generale della Città di Torino.

2.   In seguito all'approvazione del presente Piano Integrato d'Ambito, tutte le strutture autorizzate dovranno attenersi a quanto in esso indicato.

3.   Il presente regolamento ha la finalità di promuovere l'uso dell'area dei Murazzi da parte dei cittadini con particolare attenzione alle attività del tempo libero, siano esse a carattere economico e non, culturale, ricreativo e sportivo per tutto l'arco della giornata.

Articolo 2 - Concessione

1.   La Città di Torino si riserva la possibilità di concedere gli spazi interni e l'utilizzo del suolo pubblico a soggetti concessionari per svolgere le attività previste dal P.R.G. e meglio precisate nell'allegato tecnico (Tavola 1). I rapporti tra la Città di Torino e i concessionari sono contenuti nell'apposito disciplinare allegato al contratto di concessione.

Articolo 3 - Concessione all'occupazione del suolo pubblico

1.   Ogni attività operante nell'area del Complesso dei Murazzi del Po, previa acquisizione di idoneo titolo, ha la possibilità di occupare superfici di spazio pubblico per l'allestimento di strutture esterne per la somministrazione, collocandole solo nelle aree definite nell'allegato tecnico (Tavola 1).

2.   La concessione all'occupazione del suolo pubblico sarà subordinata, nel caso di progetti relativi alla collocazione di strutture esterne che prevedano ancoraggi al suolo o coperture rigide, al rilascio del permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

3.   La concessione all'occupazione del suolo pubblico nel caso di progetti relativi alla collocazione di pedane e aree dehors verso l'argine del fiume sarà sottoposta a parere della Commissione Tecnica prevista dall'articolo 6 comma 5 del Regolamento dehors della Città di Torino n. 287, integrata dal dirigente del servizio competente in materia di protezione civile o suo delegato nonché da rappresentanti di enti esterni che abbiano competenza in materia.

4.   Tutti gli interventi necessari all'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico dovranno essere corredati da opportuna relazione idraulica, che comprenda anche le eventuali opere provvisionali, al fine di essere sottoposto all'esame dell'autorità competente in materia idraulica al fino dell'ottenimento del relativo nulla-osta.

5.   Qualsiasi autorizzazione o concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto delle prescrizioni in materia di viabilità, idraulica e paesaggistica.

6.   Qualsiasi occupazione di suolo pubblico con strutture esterne è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 4 - Organismi rappresentativi dell'area

1.   Al fine di garantire il coordinamento tra le politiche pubbliche e le iniziative private sull'area, potranno essere definiti organismi composti da soggetti che rappresentino i diversi interessi presenti. Tali organismi verranno costituiti con atto formale della Pubblica Amministrazione.

2.   La Città si dota di uno tavolo tecnico-amministrativo di controllo dell'attuazione del piano, composto dai servizi competenti.

TITOLO II - DEFINIZIONI SUPERFICI E STRUTTURE ESTERNE

Articolo 5 - Superfici di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors e superfici di rispetto

1.   Per superficie di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors s'intende l'area collegabile a titolo di occupazione suolo pubblico alle attività così come stabilito all'articolo 3. Tali superfici possono consistere in:
-    superfici destinate a strutture esterne per la somministrazione verso la facciata dei Murazzi del Po;
-    superfici destinate ad area dehors su pedana, e non, verso l'argine del fiume.

2.   Sono da considerarsi assimilabili alle superfici di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors quelle realizzatesi per la presenza di pedane galleggianti e/o pontili su palafitta nei limiti di disponibilità dell'area di fiume antistante.

3.   Per superficie di rispetto s'intende l'area non occupabile ad alcun titolo. Tali superfici sono:
-    le superfici antistanti gli ingressi ai locali;
-    le superfici destinate alla viabilità;
-    le superfici di rispetto dell'argine del fiume ovvero banchina ed attracchi;
-    le superfici lungo la facciata e di accesso alle scale per una fascia di due metri.

4.   E' consentita, previa idonea autorizzazione, l'occupazione temporanea con strutture mobili e sedute delle superfici di rispetto destinate alla viabilità per attività di vendita, attrezzature per lo svago, il tempo libero, lo sport e altro.

5.   Le attrezzature per l'arredo urbano, per lo svolgimento di attività sportive e per il tempo libero, per il gioco, con particolare attenzione ai bambini, potranno essere collocate, oltre che nelle aree di cui al comma 1, anche nelle aree destinate alla viabilità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Articolo 6 - Strutture esterne per la somministrazione

1.   Le strutture esterne adibite a somministrazione possono essere ubicate secondo le aree individuate nell'allegato tecnico (Tavola 1): verso la facciata dei Murazzi, verso l'argine del fiume, nell'area delle esedre e nelle aree ricavate sulle strutture galleggianti, così come specificatamente descritte nei commi successivi.

2.   Le strutture aperte da collocarsi verso la facciata dei Murazzi poste sullo spazio pubblico e collocate in adiacenza ai locali sono da considerarsi annesse al locale di pubblico esercizio di somministrazione e costituiscono un volume aggiuntivo per il ristoro.

3.   Le pedane da collocarsi verso l'argine del fiume poste sullo spazio pubblico sono costituite da una pedana allestita con arredi fissi pubblici ed arredi mobili privati. La pedana serve come base per l'area dehors del locale collegato.

4.   Le attività possono dotarsi di pedane galleggianti e/o pontili su palafitta, collocando le attrezzature per la somministrazione sulle superfici ricavate, nei limiti di disponibilità dell'area di fiume antistante. Per tali strutture è comunque indispensabile l'assegnazione diretta ed esclusiva di una o più arcate. In assenza di tale disponibilità non è consentito l'ormeggio di tali strutture. Le strutture galleggianti dovranno essere opportunamente ormeggiate, o fissate all'alveo del fiume tramite pali, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per la sicurezza posti dagli enti competenti.

TITOLO III - UTILIZZO STRUTTURE INTERNE

Articolo 7 - Utilizzo delle arcate

1.   L'utilizzo delle arcate è destinato alle attività previste dall'allegato tecnico (Tavola 1). Per tale utilizzo esse possono essere date in concessione a soggetti privati. Tale concessione è subordinata all'accettazione di apposito disciplinare allegato al contratto di concessione, nel quale deve essere previsto il rispetto delle indicazioni di sicurezza degli enti competenti, nonché l'impegno a realizzare periodiche esercitazioni, con redazione di specifico verbale da produrre al Concedente.

Articolo 8 - Interventi edilizi interni

1.   Tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle attività devono ottenere specifico titolo edilizio.

2.   Al fine di garantire l'osservanza delle norme acustiche, i locali dovranno attuare tutti i possibili interventi, valutate le condizioni di fattibilità tecnico-economica, volti a migliorare l'isolamento acustico delle strutture, dimensionati sulla scorta di idonea documentazione acustica previsionale (relativamente all'impatto ed ai requisiti acustici passivi), da allegare alla richiesta di titolo edilizio.

Articolo 8 bis - Regolamentazione delle emissioni acustiche

1.   Al fine di garantire il contenimento complessivo delle emissioni sonore, per l'Area del Complesso dei Murazzi del Po, tutti i pubblici esercizi e i circoli privati in cui è effettuata attività di intrattenimento e svago dovranno predisporre idonea documentazione di impatto acustico, anche sulla scorta di collaudi acustici.

2.   Tutte le attività di cui al comma 1 dovranno inoltre essere dotate di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni sonore, secondo le specifiche tecniche individuate dalla Città, al fine di garantire, complessivamente, il rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora, quale obiettivo di qualità.

Articolo 9 - Utilizzo di fonti di energia

1.   È assolutamente vietato, per la realizzazione delle attività previste e con particolare riferimento alla preparazione di cibi e bevande e al riscaldamento, l'utilizzo di fiamme libere, fornelli a gas o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

TITOLO IV - SPECIFICHE PROGETTUALI

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 - Aspetti generali

1.   Le specifiche progettuali sono definite nel presente titolo e dall'allegato tecnico (Tavola 2), in cui si definiscono misure, ingombri, disposizione delle strutture sul suolo pubblico e schemi distributivi.

2.   Con provvedimento della Giunta Comunale verrà approvato specifico Piano del Colore dell'area del Complesso dei Murazzi del Po.

3.   Tutte le parti delle strutture (tamponamenti, sostegni mobili, arredi, attrezzature), con esclusione delle parti strutturali vincolate alle pedane, dovranno essere smontate integralmente in un massimo di sei ore secondo le procedure previste dalla Protezione Civile o dagli altri organi competenti. In particolare i progetti presentati dovranno prevedere e descrivere accuratamente le operazioni di messa in sicurezza delle strutture esterne nel caso di eventi alluvionali, operazioni recepite dal Piano di Emergenza dei Murazzi del Po di cui al comma seguente. Eventuali trasgressioni costituiranno motivo di immediata ed inderogabile cessazione di ogni uso concordato del suolo pubblico collegato all'attività responsabile. Per tale ragione la concessione è subordinata alla realizzazione di periodiche esercitazioni di smontaggio ed evacuazione dell'intera zona del complesso dei Murazzi del Po, di cui dovrà essere fornito apposito verbale alla Città.

4.   Per la pubblica e privata incolumità e per il mantenimento delle strutture esterne in occasione di eventi alluvionali la Città si dota di un Piano di Emergenza dei Murazzi del Po anche in relazione alla nuova configurazione d'uso dell'area da inserire nel Piano di Protezione Civile Comunale.

5. Durante il periodo di chiusura delle attività commerciali, qualora questo sia superiore alle dieci ore, il suolo pubblico dovrà essere libero da ogni elemento con l'eccezione delle pedane e delle strutture ad esse solidali.

Articolo 11 - Accessi alle arcate e alle strutture esterne

1.   Gli ingressi alle arcate costituiscono anche le uscite di sicurezza delle attività poste all'interno. Gli accessi alle strutture esterne dovranno favorire l'esodo ed essere in numero adeguato rispetto al numero delle arcate occupate dalle attività. E' obbligatorio che almeno un ingresso alle arcate e un ingresso alle strutture esterne sia realizzato senza barriere architettoniche.

Articolo 11 bis - Strutture esterne ammissibili

1.   In alternativa alle strutture descritte nei Capi 2 e 3 per i concessionari delle arcate è comunque ammissibile l'utilizzo di arredi mobili e attrezzature quali:
-    tavoli;
-    sedute;
-    elementi di copertura e riparo, che dovranno essere esclusivamente ombrelloni a sostegno centrale, di diametro o lato non superiore a metri 4.00, leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Detti elementi dovranno essere esclusivamente di colore chiaro;
-   cestini porta rifiuti.

2.   Tutti i manufatti andranno ricoverati in luogo chiuso durante la chiusura della attività.

3.   Le occupazioni dovranno essere autorizzate dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, in corrispondenza alle norme previste nei regolamenti comunali dehors e COSAP.

CAPO 2 - STRUTTURE APERTE ESTERNE PER LA SOMMINISTRAZIONE VERSO LA FACCIATA DEI MURAZZI

Articolo 12 - Aspetti generali

1.    Tutte le strutture necessitano di apposita concessione come previsto dai regolamenti vigenti. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile, idraulica e paesaggistica.

2.    Il disegno del modulo strutturale è codificato in geometria, dimensioni e materiali, tale da risultare identificativo di una tipologia precisa che, ripetuta per ogni singola attività, consentirà di creare un fronte uniforme per l'intero intervento lungo il complesso dei Murazzi. Tutte le strutture sono dotate di un modulo strutturale comprensivo di una pedana e una copertura fisse. Le strutture sono specificatamente descritte, in tutte le loro parti, negli articoli seguenti.

3.   Dette strutture per la somministrazione comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto devono essere progettate e costruite in conformità a quanto previsto dalle specifiche norme di prevenzione incendi.

Articolo 13 - Modulo strutturale

1.   Le strutture portanti devono essere uguali in tutti gli esercizi. In corrispondenza degli ingressi principali ai locali la struttura si diversifica per dimensione.

2.   Le dimensioni dei moduli sono definite per la larghezza dal ritmo delle aperture della facciata dei Murazzi, da interasse a interasse; la profondità varia da metri 5,00 a metri 6,20 in ragione della variazione dell'allineamento del filo fabbrica, in modo da mantenere un unico filo delle diverse pedane. In corrispondenza degli ingressi principali dei locali il modulo potrà avere un avanzamento di metri 1,30, nel quale sarà compresa la rampa di accesso. Nella parte iniziale dell'area a sud del ponte Vittorio Emanuele, prima della scala, la profondità di tutti i moduli è di metri 5,00, per consentire il passaggio dei mezzi.
Nell'area a nord del ponte Vittorio Emanuele, la profondità dei moduli varia da metri 1,50 a metri 2,60.

3.   I moduli strutturali sono totalmente autoportanti in quanto non è consentito fissare o ancorare alcun elemento alla facciata storica dei Murazzi del Po attraverso tasselli, tiranti o altro. Le strutture portanti dei moduli sono solidali con la pedana e con la copertura e garantiscono la staticità nel periodo di massimo evento alluvionale, con riferimento ad una portata di tempo di ritorno non inferiore a 500 anni.

4.   I moduli sono costituiti da profili a tubi rettangolari in acciaio finiti con verniciatura uniforme fluoridrica e/o zincatura a caldo e comprensivi di profili di aggancio e sostegno per le delimitazioni, che non risultino pericolosi in loro assenza.

Articolo 14 - Pedane

1.   Le pedane sono posate sul suolo su telaio strutturale autoportante sul quale viene posta una pavimentazione.

2.   La pavimentazione deve essere realizzata in maniera tale da consentire un agile smontaggio, al fine di garantire la pulizia degli elementi componenti la pedana a seguito dell'esondazione del fiume.

3.   Le pedane hanno funzione di:
-    controventatura e ancoraggio per altri elementi (delimitazioni, protezioni, ecc.);
-    delimitazione e occultamento del passaggio degli impianti;
-    realizzazione della planarità rispetto alla pendenza dell'area;
-    collegamento con la quota interna delle arcate.

4.   Le pedane dovranno essere strutturalmente predisposte per integrare gli elementi di delimitazione e di copertura.

5.   Le pedane dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
-    l'altezza della pedana è mediamente quantificabile in un intervallo compreso tra metri 0,20 fino ad un massimo di metri 0,30. Potrà essere derogata qualora il dislivello tra il piano di campagna e l'interno del locale sia superiore;
-    il piano di calpestio è realizzato in modo tale da garantire condizioni di sicurezza per l'appoggio delle sedute e per il passaggio dei fruitori, condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile manutenzione e pulizia;
-    la pavimentazione deve essere realizzata con moduli lineari in legno ad utilizzo nautico trattato con finitura naturale in modo da garantire resistenza all'umidità e una facile manutenzione o, in alternativa con moduli lineari precompressi costituiti da una miscela tipo Adaxite pigmentata in massa e rinforzata da un'anima di trecce in acciaio. La pavimentazione deve conservare nel tempo la finitura naturale, non essendo consentita la tinteggiatura con colori difformi;
-    la lunghezza e la larghezza della rampa di accesso sono determinate in ragione del dislivello da superare e in conformità con la Legge 13/1989. La rampa deve essere interna al perimetro della pedana;
-    la pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovrà essere realizzata con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Articolo 15 - Coperture

1.   Le coperture sono realizzate a falde con pendenza tale da permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche, eventualmente raccolte in canali di deflusso opportunamente dimensionati e occultati nella struttura portante.

2.   Le coperture sono posate su una sottostruttura in profili di acciaio opportunamente dimensionata in modo da resistere ai carichi permanenti ed accidentali.

3.   L'altezza del telaio su cui sono posate le coperture è definita dalla linea di imposta degli archi delle aperture e, precisamente, compresa tra l'intradosso all'altezza di circa metri 2,95 e l'estradosso all'altezza di circa metri 3,30.

4.   Tutti gli elementi funzionali o statici delle coperture non devono modificare il profilo delle strutture portanti.

5.   Le coperture possono essere rigide o non rigide:
-    le coperture di tipo rigido possono essere realizzate in materiale opaco o trasparente, anche con l'inserimento di pannelli fonoassorbenti, con il canale di gronda integrato;
-    le coperture di tipo non rigido possono essere realizzate con teli opportunamente tesi in tessuto poliestere PVC (polivinilcloruro), in fibra di vetro o in EFTE (tetrafluoretilene);
-    le coperture dovranno essere realizzate con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovranno essere realizzate con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Articolo 16 - Delimitazioni

1.   Le delimitazioni perimetrali delle aree definite dai moduli strutturali sono distinte in delimitazioni laterali, che svolgono la funzione di separare le attività contigue, e in delimitazioni frontali, che svolgono la funzione di parapetto, limitando gli accessi incontrollati e mantenendo gli avventori protetti da disturbi esterni all'area.

2.   Le delimitazioni perimetrali devono essere completamente smontabili e facilmente rimontabili. Non devono costituire barriera visiva e, pertanto, risultano esclusi tamponamenti ciechi continui e qualsiasi tipo di schermatura vegetale.

3.   Le delimitazioni perimetrali dovranno avere un disegno unitario, definito per dimensione, materiale e colore, come definito nel Piano del colore dell'area del Complesso dei Murazzi del Po di cui all'articolo 10 comma 2.

4.   Tutte le delimitazioni perimetrali dovranno essere collegate alla struttura del modulo e realizzate in modo tale da ottimizzare le operazioni di montaggio e smontaggio richieste quando la struttura non è utilizzata. Sono inoltre da prevedere opportuni accorgimenti affinché lo smontaggio possa avvenire facilmente solo se eseguito da addetti con specifiche attrezzature, per evitare l'uso improprio degli elementi costituenti (corpi contundenti, ecc.).

5.   L'altezza delle delimitazioni frontali è di metri 1,00 dal piano di calpestio della pedana. Nei moduli posti in corrispondenza degli ingressi principali dei locali possono essere previsti due panelli opachi a tutt'altezza, uno frontale di larghezza non superiore a metri 1,40 ed uno laterale di larghezza non superiore a metri 1,00. Tali pannelli sono destinati ad ospitare spazi per la comunicazione del locale. Negli altri moduli è possibile prevedere una tenda in PVC completamente trasparente a caduta. Il meccanismo di arrotolamento in fase di riposo dovrà essere completamente occultato nella struttura.

6.   Le delimitazioni frontali devono essere realizzate da ringhiere con telai rigidi modulari e cavetti e/o tondini di acciaio. Non sono ammessi tamponamenti.

7.   L'altezza delle delimitazioni laterali fra attività contigue può essere a tutta altezza. Devono essere comunque garantite le condizioni di smontabilità nei momenti di chiusura del locale.

8.   Le delimitazioni laterali devono essere realizzate con pannelli modulari a telaio rigido, tamponati con materiali trasparenti o traslucidi. Sono ammessi: policarbonato alveolare, PVC (polivinilcloruro), in fibra di vetro o in EFTE (tetrafluoretilene).

9.   Le delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovranno essere realizzate con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Articolo 17 - Attrezzature mobili

1.   All'interno dei moduli strutturali si possono prevedere arredi mobili, elementi indispensabili per il funzionamento di ogni struttura all'aperto.

2.   Tutte le attrezzature mobili dovranno essere definite formalmente e documentate nel progetto da sottoporre al parere della Commissione Tecnica di cui all'articolo 6, comma 5, del Regolamento dehors, al fine di controllare il risultato qualitativo in funzione dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area.

3.   Nel progetto potranno essere previsti e rappresentati in modo esaustivo:
-    tavoli;
-    sedute;
-    cestini porta rifiuti;
-    sistema ed apparecchi di illuminazione;
-    apparecchi per il riscaldamento;
-    pannelli per a comunicazione dei locali;
-    qualsiasi altro elemento di arredo.

4.   Ogni area esterna deve essere dotata di cestini portarifiuti ad uso della clientela.

5.   Le strutture esterne possono essere dotate di sistemi per il riscaldamento durante la stagione invernale.
Tali sistemi dovranno essere di tipo approvato e installate in conformità a quanto previsto dalle specifiche norme di prevenzione incendi.

6.   Tutti gli elementi, oltre che espletare le loro funzioni, contribuiscono anche alla qualità dell'immagine complessiva, pertanto tutte le attrezzature mobili devono essere scelte con cura in modo da risultare gradevoli e coerenti tra loro.

7.   Gli arredi e tutti gli elementi mobili, in orario di chiusura delle attività e nei periodi di inutilizzo, devono essere rimossi, con esclusione delle pedane e degli elementi di copertura. Il permanere, nelle strutture esterne, delle attrezzature è consentito solo negli orari di servizio delle attività o negli intervalli di chiusura così come definito all'articolo 29, comma 3.

8.   Le pedane potranno essere in parte attrezzate con arredo urbano fisso, che resterà a disposizione del pubblico durante gli orari e i periodi di non utilizzo delle strutture esterne da parte degli esercizi commerciali e concorrerà all'arredo privato dei dehors nei periodi di apertura dei locali. La loro collocazione dovrà rispettare le norme in materia di viabilità pedonale.

9.   Potranno essere collocate, in modo puntuale, fioriere. Queste non dovranno formare cortine che impediscano la visuale della facciata e dovranno comunque essere sempre rimosse, nei periodi di inutilizzo delle strutture esterne.

Articolo 18 - Insegne

1.   Sono consentite insegne e comunicazione pubblicitaria solo negli spazi definiti dai due pannelli opachi posti in corrispondenza degli ingressi principali dei locali, a condizione che gli elementi pubblicitari appartengano per dimensioni e caratteristiche ad una linea approvata dal Servizio Arredo Urbano.

2.   Non sono mai ammessi impianti pubblicitari a luminosità mobile e/o intermittente, né a filamento a neon.

Articolo 19 - Impianti elettrici, reti e canalizzazioni

1.   Non è consentita l'installazione di attrezzature fisse per la somministrazione e di conseguenza impianti di carico e scarico acqua.

2.   Non è consentita la collocazione di reti e canalizzazioni visibili sul fronte del complesso dei Murazzi del Po.

3.   Per le luci interne alle strutture potranno essere previsti sistemi ed apparecchi nel rispetto delle normative, sicuri e facilmente rimovibili nei tempi e secondo le procedure previste.

4.   Potranno essere previste corpi illuminanti orientati verso la strada e posti all'intradosso della copertura dei moduli strutturali. I corpi illuminanti dovranno avere disegno unitario con forme e dimensioni coerenti con la struttura portante.

5.   La posizione e l'inserimento dei contatori e dei quadri di alimentazione dovranno essere oggetto di un progetto unitario per tutta l'area, a carico dei gestori, che tenga conto anche della peculiarità dell'area con particolare riferimento alla possibilità di eventi alluvionali.

6.   Le reti di distribuzione per le strutture esterne devono essere previste al di sotto delle pedane e con terminali stagni.

7.   L'illuminazione dell'area e dei singoli spazi deve essere realizzata in modo da non aumentare il livello di inquinamento luminoso dell'ambiente circostante, anche in considerazione della collocazione degli edifici soprastanti. Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per eventi eccezionali e limitati nel tempo. Sono comunque vietati fasci luminosi e proiezioni verso l'alto.

CAPO 3 - STRUTTURE ESTERNE PER LA SOMMINISTRAZIONE VERSO ARGINE DEL FIUME

Articolo 20 - Aspetti generali

1.   Tutte le strutture necessitano di apposita concessione come previsto dai regolamenti vigenti. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile, idraulica e paesaggistica.

2.   Il disegno delle pedane è codificato in geometria, dimensioni e materiali. Le strutture sono specificatamente descritte, in tutte le loro parti, negli articoli seguenti.

3.   Dette strutture per la somministrazione comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto devono essere progettate e costruite in conformità a quanto previsto dalle specifiche norma di prevenzione incendi.

Articolo 21 - Aree dehors e pedane per l'allestimento di dehors

1.   Le aree per i dehors sono individuate nella parte di banchina verso il fiume con pedane attrezzate per l'allestimento di dehors con arredi e sistemi di ombreggiamento rimovibili e delimitazioni smontabili e nelle esedre con sedute, tavoli ed ombrelloni o coperture assimilabili.

2.   Non sono consentite strutture o arredi privati fissi sulle pedane o nelle esedre.

3.   Le pedane hanno funzione di:
-    controventatura e ancoraggio per altri elementi (delimitazioni, protezioni, ecc.);
-    delimitazione e occultamento del passaggio degli impianti;
-    realizzazione di planarità rispetto alla pendenza dell'area.

4.   Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
-    essere strutturalmente predisposte per integrare gli elementi di delimitazione e di copertura;
-    essere a sbalzo sul fiume per una lunghezza di metri 1.

5.   Dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche dimensionali e formali:
-    altezza della pedana: lungo l'argine deve essere a raso con il piano stradale in modo da realizzare un unico piano di calpestio;
-    piano di calpestio: tale da garantire condizioni di sicurezza per l'appoggio delle sedute e per il passaggio dei fruitori, condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile gestione e pulizia;
-    la pavimentazione deve essere realizzata in moduli lineari in legno ad utilizzo nautico trattato con finitura naturale per consentire resistenza all'umidità e una facile manutenzione e deve conservare nel tempo la finitura naturale, non essendo consentita la tinteggiatura con colori difformi;
-    la pavimentazione deve essere realizzata in maniera tale da consentire un agile smontaggio, al fine di garantire la pulizia degli elementi componenti la pedana a seguito dell'esondazione del fiume;
-    la pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovrà essere realizzata con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Articolo 22 - Delimitazioni area dehors

1.   Le delimitazioni dovranno avere un disegno unitario, coerente con le delimitazioni frontali delle strutture verso la facciata dei Murazzi, garantendo la massima leggerezza possibile. Esse dovranno essere strutturalmente collegate alla pedana, completamente rimovibili e realizzate in modo tale da ottimizzare le operazioni di montaggio e smontaggio richieste nei periodi di chiusura dei locali pertinenti.

2.   Sono, inoltre da prevedere opportuni accorgimenti affinché lo smontaggio possa avvenire facilmente solo se eseguito da addetti con specifiche attrezzature, per evitare l'uso improprio degli elementi costituenti (corpi contundenti, ecc.).

3.   L'altezza massima consentita è di metri 1,00 rispetto al piano della pedana.

4.   Nelle aree delle esedre non sono ammesse delimitazioni verticali.

Articolo 23 - Coperture area dehors

1.   Gli elementi di copertura e riparo delle aree dehors dovranno essere ombrelloni a sostegno centrale di diametro o lato non superiore a metri 2,5, leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Soluzioni diverse, con tipologia a vela o simili, potranno essere adottate previa autorizzazione del Servizio Arredo Urbano.

Articolo 24 - Attrezzature mobili

1.   Nelle aree dehors su pedana e nelle esedre si possono prevedere arredi mobili, elementi indispensabili per il funzionamento di ogni struttura all'aperto, che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax.

2.   Tutte le attrezzature mobili dovranno essere definite formalmente e documentate nel progetto da sottoporre al parere della Commissione Tecnica di cui all'articolo 6, comma 5, del Regolamento dehors, al fine di controllare il risultato qualitativo in funzione dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area.

3.   Nel progetto potranno essere previsti e rappresentati in modo esaustivo:
-    tavoli;
-    sedute;
-    cestini porta rifiuti;
-    qualsiasi altro elemento di arredo.

4.   Le attrezzature mobili quali supporto di pubblicità non possono essere utilizzate per l'area a meno che siano oggetto di un progetto di progetto unitario previa autorizzazione del Servizio Arredo Urbano.

5.   Tutti gli elementi, oltre che espletare le specifiche funzioni, devono contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva. I sopra citati arredi mobili devono essere quindi scelti con cura in modo da risultare gradevoli e coerenti tra loro. Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

6.   Gli arredi e tutti gli elementi mobili, in orario di chiusura delle attività e nei periodi di inutilizzo, devono essere rimossi, con esclusione delle pedane. Il permanere, nelle aree adibite a dehors, delle attrezzature è consentito solo negli orari di servizio delle attività o negli intervalli di chiusura così come definito all'articolo 29, comma 3.

7.   Le pedane sono in parte attrezzate con arredo urbano fisso che resterà a disposizione del pubblico durante gli orari e i periodi di non utilizzo del dehors da parte degli esercizi commerciali e concorrerà all'arredo privato dei dehors nei periodi di apertura dei locali.

Articolo 25 - Impianti elettrici, reti e canalizzazioni

1.   L'illuminazione dell'area e dei singoli spazi deve essere realizzata in modo da non aumentare il livello di inquinamento luminoso dell'ambiente circostante, anche in considerazione della collocazione degli edifici soprastanti. Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per eventi eccezionali e limitati nel tempo.

2.   È consentita l'illuminazione delle aree adibite a dehors tramite luci mobili autoalimentate o illuminazione a terra inserita nelle pedane, nei limiti consentiti per garantire livelli bassi di inquinamento luminoso e per non provocare fastidio.

3.   La posizione e l'inserimento dei contatori, dei quadri di dovranno essere oggetto di un progetto unitario per tutta l'area, a carico dei gestori.

4.   Le reti di distribuzione per le strutture esterne devono essere previste al di sotto delle pedane e con terminali stagni.

CAPO 4 - STRUTTURE SU PEDANE GALLEGGIANTI E/O PONTILI SU PALAFITTA

Articolo 26 - Aspetti generali

1.   Le pedane galleggianti e i pontili su palafitta possono essere collocati sulle aree di fiume non corrispondenti alla superficie di rispetto delle gradinate di accesso al fiume, previa verifiche sulle caratteristiche strutturali e idrauliche dei manufatti.

2.   Tutte le occupazioni dei beni del demanio idrico dovranno essere autorizzate e/o eseguite nel rispetto delle normativa regionale vigente in materia di navigazione e suo demanio.

Articolo 27 - Arredi su strutture galleggianti e/o pontili

1.   Le strutture galleggianti possono essere attrezzate con dehors dove si possono prevedere arredi mobili consistenti in:
-   delimitazioni perimetrali aventi funzione di ringhiera per un'altezza massima di metri 1,00 dal filo della pedana o del pontile;
-   elementi di copertura e riparo che dovranno essere esclusivamente ombrelloni a sostegno centrale (di diametro o lato non superiore a metri 2,50), leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Soluzioni diverse con tipologia a vela o simili, potranno essere adottate previa autorizzazione del servizio Arredo Urbano;
-   tavoli;
-   sedute;
-   cestini porta rifiuti.

2.   Con la realizzazione delle strutture galleggianti possono essere previste, su di esse, attrezzature per attività che si relazionino in modo diretto con l'acqua (piscine, sdraio, ecc.).

TITOLO V - GESTIONE

Articolo 28 - Attività

1.   Le strutture esterne di cui all'articolo 6 e le aree dehors su pedana lungo l'argine del fiume, di cui all'articolo 21, devono essere adibite all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2.   Nelle strutture esterne e nelle aree dehors sono vietati intrattenimenti musicali e di pubblico spettacolo, se non nei casi di interesse della Città, debitamente autorizzati, nel rispetto delle norme in materia di diffusione acustica e delle altre norme vigenti.

Articolo 29 - Orario

1.   Le strutture esterne osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nelle strutture esterne e nelle aree dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 3.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 4.00 del giorno successivo, e salvo normative di ordine superiore in materia di somministrazione della bevande alcoliche.

2.   Tutte le strutture, ivi comprese aree dehors su pedana, in orario di chiusura delle attività e nei periodi di inutilizzo, devono risultare sgombri dalle attrezzature, con esclusione delle pedane e degli elementi di copertura. Il permanere, nelle strutture esterne, delle attrezzature è consentito solo negli orari di servizio delle attività.

3.   È facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli attrezzature mobili allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che le attrezzature mobili rimangano collocate come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

4.   In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

5.   Non è consentita la chiusura della struttura con tenda in PVC trasparente nel periodo estivo e nei periodi di chiusura del locale. Le delimitazioni frontali a tutta altezza tramite tenda in PVC trasparente a caduta sono consentite esclusivamente nel periodo invernale, dal 15 ottobre al 15 aprile e negli orari di apertura del locale.

Articolo 30- Manutenzione delle strutture e dell'area occupata

1.   È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2.   Tutti gli elementi costituitivi le strutture esterne devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3.   L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Articolo 31 - Raccolta rifiuti

1.   Tutti i locali devono attrezzare con cestini portarifiuti distinti per la raccolta differenziata le strutture esterne e le aree per dehors sulle pedane.

2.   I cassonetti portarifiuti distinti per la raccolta differenziata dovranno essere collocati in un'arcata dedicata.

3.   I concessionari, in solido, o con eventuali loro organi rappresentativi, dovranno assicurare la costante pulizia dell'arcata dedicata di cui al comma precedente, ivi compresa la rimozione, ed i conseguenti costi di raccolta e smaltimento, di eventuali rifiuti sfusi e/o ingombranti depositati al di fuori dei cassonetti appositi.

Articolo 32 - Controlli

1.   La Città può disporre controlli periodici al fine di verificare e segnalare eventuali difformità dal progetto o irregolarità.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 - Rimandi

1.   Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si deve fare riferimento alle normative di ordine superiore, e particolarmente a quelle in materia di sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico, inquinamento acustico, e a tutti i regolamenti della Città di Torino.

Articolo 34 - Periodo transitorio
(abrogato)

Articolo 35 - Norme e rimandi finali

1.   A fronte della tutela monumentale e paesaggistica cui è sottoposto il complesso delle arcate dei Murazzi, i progetti degli interventi devono ottenere le autorizzazioni preventive previste dagli articoli 21 e 146 del Decreto Legislativo 42/2004 sulla base di elaborati progettuali di livello definitivo da sottoporsi alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Deve essere in ogni caso garantita la compatibilità con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 42/2004, parte II e III.

2.   Gli interventi sui Murazzi del Po, l'installazione di strutture esterne per la somministrazione verso la facciata dei Murazzi e l'allestimento di eventuali dehors, con il limite della banchina verso l'alveo di magra, sono subordinati al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni dell'Autorità Idraulica competente e degli Enti competenti in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico, igiene e salute.

3.   Considerate le diverse tipologie di attività che potranno essere ospitate nelle varie arcate, al fine di garantire il coordinamento tra i soggetti concessionari e gli altri soggetti aventi titolo all'utilizzo dell'area, per individuare e garantire le misure di Safety e Security in applicazione delle normative vigenti, nel seguito vengano indicate le prescrizioni, per quanta riguarda la gestione della sicurezza nell'area esterna comune, che i responsabili delle varie attività dovranno attivare durante le aperture dei vari locali.

4.   I gestori in funzione delle varie attività, dovranno garantire il rispetto delle normative vigenti e, in particolare, per le attività di pubblico spettacolo, il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 e la Circolare del Ministero degli Interni n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e s.m.i..

5.   Gli accessi e la percorribilità del complesso rispetto ad ostacoli fissi devono rispettare i parametri in analogia al punto 2.1.3 dell'allegato al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996.

6.   Inoltre i piani di gestione della sicurezza/emergenza di ogni singola attività dovranno essere integrati da prescrizioni minime di carattere generale riferite all'intera area esterna "via pubblica", che si elencano nel seguito:
a)   presenza (nell'area esterna), durante l'orario di apertura di ciascun locale, di un addetto all'emergenza che eviti gli assembramenti davanti al locale stesso, al fine di garantire il regolare esodo, in caso di emergenza, delle persone presenti nel locale;
b)   dotazione di radio almeno ad un addetto di ogni locale (agli addetti all'esterno), al fine di poter dare immediata segnalazione e condivisione delle eventuali problematiche, per una gestione degli esodi. In caso di manifestazioni di pubblico spettacolo sull'area esterna del Complesso Murazzi, il piano di emergenza specifico dovrà prevedere che il Responsabile dell'emergenza dell'evento coordini anche gli addetti di ogni locale dotati di radio, per una corretta e condivisa gestione dei flussi soprattutto in caso di emergenza;
c)   dotazione, per ogni attività, di due salvagenti e due giubbotti di salvataggio per un eventuale primo soccorso di persone accidentalmente cadute nel fiume;
d)   nel caso di manifestazioni di pubblico spettacolo nell'area esterna, i gestori delle varie attività dovranno garantire:
      -   sospensione delle attività di pubblico spettacolo in ogni locale ove necessario qualora in contrasto con la gestione della sicurezza;
      -   divieto di utilizzo di lattine-bicchieri e bottiglie di vetro su tutta l'area dei Murazzi.

7.   Dette prescrizioni minime potranno essere rivalutate in futuro a seguito di prescrizioni degli Enti preposti all'ordine pubblico o per modifiche degli aspetti normativi di settore.

8.   Per lo scenario dell'emergenza meteoidrologica, i soggetti concessionari e gli altri soggetti aventi titolo all'utilizzo dell'area devono redigere un "Piano Operativo" che contenga le procedure finalizzate a sgomberare l'area dal pubblico fruitore della medesima e a rimuovere le strutture e le attrezzature ivi presenti in caso di rischio idraulico, che, per il sito in oggetto, ubicato all'interno dell'alveo del fiume Po, deve essere determinato sulla base di uno studio idraulico di dettaglio che tenga conto delle indicazioni/previsioni del Centro Funzionale (Arpa Piemonte) in ordine alla gestione del rischio idraulico per le situazioni particolari lungo il Po cittadino, anche al di sotto dei livelli di criticità ordinaria, utilizzando altresì la correlazione del livelli di fiume ai Murazzi con i livelli rilevati dagli idrometri presenti a monte, fornendo chiara indicazione delle tempistiche previste, le quali potranno anche essere graduate in funzione dell'interferenza che i vari elementi potranno avere nei confronti delle dinamiche di piena della corrente idrica.

9.   La Città adeguerà, in funzione delle misure di Safety e di Security individuate, il "Piano di Emergenza Comunale" di Protezione Civile e, nello specifico, la sua appendice "Piano Emergenza Murazzi-Po".

10.  Le proposte per l'utilizzo delle aree esterne dei Murazzi del Po dovranno, inoltre, essere coordinate con le previsioni dei progetti "Torino Città d'Acque", "Corona Verde", "Biciplan", e di eventuali altri progetti di interesse della Città.

11.  Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori e diverse indicazioni progettuali da parte dell'Autorità Idraulica competente, degli Enti competenti per gli aspetti di pubblica sicurezza, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e dell'Azienda Sanitaria Locale competente, in quanto necessarie per il rilascio dei relativi nulla osta, autorizzazioni e altri atti equivalenti.