N. 257
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13) esecutiva dal 4 gennaio 1999; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 (mecc. 9909914/13) esecutiva dal 31 gennaio 2000, 7 febbraio 2000 (mecc. 2000 00275/13) esecutiva dal 13 marzo 2000, 5 marzo 2001 (mecc. 2001 00571/13) esecutiva dal 19 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00276/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01582/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00443/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004, 7 marzo 2005 (mecc. 2005 00223/013) esecutiva dal 21 marzo 2005, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01313/013) esecutiva dal 13 aprile 2007, 2 aprile 2008 (mecc. 2007 09629/103) esecutiva dal 15 aprile 2008, 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013) esecutiva dal 6 aprile 2009, 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013) esecutiva dal 10 maggio 2010, 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/013) esecutiva dal 4 aprile 2011, 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02259/103) esecutiva dal 25 giugno 2012, 22 ottobre 2013 (mecc. 2013 04166/103) esecutiva dal 5 novembre 2013, 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03087/103) esecutiva dal 6 ottobre 2014, 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02976/103) esecutiva dal 10 agosto 2015, 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002) esecutiva dal 2 novembre 2015, 30 marzo 2017 (mecc. 2017 01006/001) esecutiva dal 15 aprile 2017 e 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00836/013) esecutiva dall'8 aprile 2019, 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05002/013) esecutiva dal 31 dicembre 2019 e 2 novembre 2020 (mecc. 2020 01732/070) esecutiva dal 16 novembre 2020.
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni
abusive
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità
del canone
Articolo 4 - Tipi di occupazione
TITOLO II - CANONE E SANZIONI
Articolo 5 - Rilascio delle concessioni
Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni
Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o
ridotto utilizzo e proroga della concessione
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della
tariffa del canone
Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree
e spazi pubblici
Articolo 10 - Determinazione della tariffa
Articolo 11 - Determinazione del canone
Articolo 11 bis - Durata dell'occupazione
Articolo 11 ter - Dimensione dell'occupazione
Articolo 12 - Modalità e termini per il
pagamento del canone
Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al
canone
Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni
particolari
Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei
pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere
di preminente interesse generale
Articolo 16 - Versamenti e rimborsi
Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione
del pagamento
Articolo 18 - Sanzioni e indennità per
occupazioni abusive
Articolo 19 - Sanzioni accessorie
Articolo 20 - Autotutela
Articolo 21 - Attività di verifica e controllo
TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 22 - Passi carrabili
Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi
Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale
Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione,
divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di
beneficenza
Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta
firme
Articolo 27 [abrogato]
Articolo 28 - Attività cinematografiche,
televisive e fotografiche
Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività
commerciali e di servizio
Articolo 30 - Spettacoli viaggianti
Articolo 31 - Attività artistiche di strada
Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno
Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati
periodici tematici
Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio
in aree mercatali
Articolo 35 - Feste di via
Articolo 36 - Promozioni commerciali
Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea
accessoria a manifestazioni
Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione
con concessione di posteggio fuori area mercatale
Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti
stagionali
Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante
Articolo 41 - Occupazioni per piccole attivita'
di servizio
Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo
Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio
Articolo 44 - Occupazioni con dehors (D1 e D2),
tavolini e sedie
Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo
Articolo 47 - Occupazioni per traslochi
Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili
Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con
posa di ponteggi e steccati
Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi
stradali
Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica
utilità ed urgenza
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione
carburante
Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie
a titolo precario
Articolo 54 - Occupazione con chioschi
Articolo 55 - Occupazione con padiglioni (P1
e P2)
Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei
pubblici servizi
Articolo 57 - Occupazioni di altra natura
Articolo 58 - Disposizioni finali
Allegato 'A' - Determinazione della tariffa ordinaria
Allegato 'C' - Determinazione delle fasce di valore economico dei mercati
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (1), contiene i princìpi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio della Città e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, i criteri per la determinazione e applicazione del canone di occupazione nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
3. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Torino che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (2), dal canone di occupazione.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva
concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì
abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di
scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione,
ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della
concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento
di concessione.
Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante
di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività
di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità
e del canone.
4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.
5. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell' osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.
11. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
12. La Città non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione secondo quanto previsto dal comma 2. In mancanza, il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto previsto dallo stesso comma 2. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.
2. La concessione può essere richiesta:
a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro
diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o
dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta
per le occupazioni permanenti;
b) dal responsabile dell'attività oggetto della
richiesta per le occupazioni temporanee;
c) dal concessionario del servizio pubblico per le
occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti
o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici
servizi;
d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario
muniti di delega della società di leasing;
e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione
finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo
del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R.
285/1992;
f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising
e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del
soggetto proprietario dell'immobile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge (3).
6. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto della Città di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono
essere di due tipi:
a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a
tempo indeterminato di carattere precario che devono, perlopiù,
essere autorizzate con un titolo edilizio abitativo. Per tali
occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata
la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere
conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista
per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni;
sono altresì considerate permanenti le occupazioni, effettuate
a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque,
durata superiore all'anno;
b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse
con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste
la possibilità di richiedere una proroga.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, mesi o anni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.
1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (4) e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (5).
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
4. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione nei casi di occupazione temporanea. Nei casi di occupazione permanente, anche se l'occupazione è soggettivamente esente dal pagamento del canone, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2, l'occupante deve inviare regolare comunicazione prima di occupare il suolo pubblico; in assenza di diniego esplicito ricevuto entro trenta giorni, l'occupazione si intende autorizzata.
5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7. La Civica Amministrazione, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
8. Le concessioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge (3).
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.
1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
3 bis. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.
4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.
1 . Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
a) se non è stato corrisposto il canone previsto
per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di
quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso
in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità
della concessione;
c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi
da quelli per il quale esso è stato concesso;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per
la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte
del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la
concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto),
il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone
versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza
altro onere o indennità a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area
da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti
ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area
non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento
o sospensione della concessione dal semestre solare successivo
alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo
dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi
ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino
del suolo, qualora necessario;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area
deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
1) per le concessioni
permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione
risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso
del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà
all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
2) per le concessioni
temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al
periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché
essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione
e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente
cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione
venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone
sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della
comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se
la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno,
rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di
attività, il canone non è dovuto con decorrenza
dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione
dell'occupazione.
4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.
1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio
Comunale sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati
o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione all'attività
esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto
alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso
pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone COSAP viene effettuato su base giornaliera. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore si applica un moltiplicatore di 0,75 sull'importo giornaliero.
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili,
scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone
viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non
direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico
ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi
si applica il canone relativo all'occupazione principale.
1. Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno:
- il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente
al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza
della stessa;
- qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà
facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione;
- la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta
o mediante la Società incaricata della riscossione. Il
pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero
tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso
le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero
nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Concessioni di durata superiore all'anno:
- il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione
deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma
precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato,
completato entro la fine dell'anno;
- il canone relativo agli anni successivi è riscosso
dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso;
- la riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori
è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.
3. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.
1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione
del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti
tipologie di occupazione:
a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in
genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro,
previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica
autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale
e i gradini;
b) le occupazioni di aree cimiteriali;
c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso
e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti
portatori di handicap;
d) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati
e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione
di servizi pubblici;
f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il
dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
g) la bocca di lupo se complessicamente inferiore a 0,50
mq., la copertura bealera;
h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per
carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per
tale operazione;
i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada
nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi
natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore
a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi,
aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi,
tende e loro proiezione al suolo;
n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito
di veicoli a due ruote;
o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione
della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga
svolto da azienda su concessione del Comune;
p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di
riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni
con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica
nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali,
singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo
soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
q) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese
le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere
di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture
di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga
contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione
è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo
pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è
concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo
coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione
dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed
accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere, salvo
che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti
Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone
COSAP sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
r) i primi due giorni continuativi di occupazione temporanea
per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto
l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale,
sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono
eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate
per attività economiche per le quali il canone è
applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività,
in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree
mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere
dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
s) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento
di iniziative di carattere politico o sindacale, purché
l'area non superi i quaranta metri quadrati.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione
del canone:
a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province,
Città Metropolitane, enti religiosi per l'esercizio dei
culti ammessi dallo Stato. Per questi ultimi l'esenzione si applica
solo agli interventi sui luoghi di culto, escluse le eventuali
pertinenze. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi
rilevanza economica e/o commerciale;
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla
Città di Torino per attività di pubblico interesse;
c) [abrogato]
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento della Città.
1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone,
l'Amministrazione può:
a) in presenza di una utilità sociale,
o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute
positive per la Città, approvare con deliberazione della
Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del
canone;
b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale
la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone
dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità,
in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale;
c) in presenza di più richieste di occupazione
dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario
da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario
con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla
base dell'offerta più vantaggiosa;
d) approvare annualmente con deliberazione della Giunta
Comunale l'esenzione temporanea del canone per aree svantaggiate,
appositamente individuate dopo l'individuazione da parte della
Giunta Comunale di criteri chiari e oggettivi per la definizione
delle stesse approvati in apposito atto al fine di incentivare
la realizzazione di attività di animazione del territorio.
Tale provvedimento è applicabile a manifestazioni ed iniziative
aventi carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso,
politico e/o sindacale indipendentemente dalla loro durata. Parimenti
sarà esentata la parte commerciale annessa, che non potrà
eccedere la misura massima del 25% della superficie complessivamente
occupata dall'evento.
Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo
concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato
dal Servizio che conclude la convenzione allo specifico capitolo
di bilancio del Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo
Pubblico della Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico.
1 bis. Nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale e di particolare interesse per la
promozione turistica della Città, con occupazioni di suolo
pubblico superiori ai 1.000 metri quadrati, potrà essere
stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale, un canone
forfettario determinato sulla base di stima che tenga conto dei
corrispettivi richiesti per aree e strutture private equivalenti
e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio pubblico non
attrezzato.
In tali casi potranno essere autorizzate concessioni della durata
biennale con possibile proroga di un ulteriore anno ed a condizione
che la durata delle occupazioni non sia superiore a 45 giorni
nell'anno solare. Nel caso di proroga si dovrà procedere
a revisione del canone di concessione.
2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal
Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali,
tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali
di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali
generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà
a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate
in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale
per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato
dalla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate
da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici
di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei
passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse
al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera
a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo
cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla
diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali
di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra
sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo
172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle
tariffe).
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale,
ove non trovino applicazione i coefficienti moltiplicatori di
cui ai punti 5, 5 bis, 5 ter, 7 e 7 ter di cui alla lettera B
dell'Allegato A al presente Regolamento, la tariffa ordinaria
del canone è aumentata:
a) del 30% se viene occupata un'area parcheggio, una
corsia di marcia ovvero un controviale;
b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia;
c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della
strada;
d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio
a rotazione:
a) se l'area è recintata il canone dovuto è
quello previsto nell'atto di concessione;
b) se l'area concessa è quella stradale il canone
è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato
all'intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni
giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema
di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa
prevista nell'allegato "A" è
applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno.
Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili
che tengono conto del variare della superficie e dell'applicazione
eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa
in corso d'anno o negli anni successivi, determina l'applicazione
di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell'incidenza
della variazione sul gettito complessivo del canone.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree e per le aree di copertura commerciale si applica la categoria prevista.
10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi.
L'occupazione del suolo pubblico con dehors (D1 e D2) e con Padiglioni (P1 e P2) è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento (n. 388) che disciplina l'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e secondo il canone previsto nel presente Regolamento
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco, iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle concessioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di due giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis della lettera B dell'allegato "A" del presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore non è ammessa per le occupazioni temporanee ove trovino applicazione i coefficienti moltiplicatori di cui ai punti 5, 5 bis, 5 ter, 7 e 7 ter di cui alla lettera B dell'allegato "A" al presente Regolamento.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato "A" lettera B punto 4) bis del presente regolamento - Euro (tariffe categorie viarie) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni di occupazione, senza le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 5, del presente Regolamento. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 100,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.
1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Torino o nelle altre forme di pagamento comunicate dalla Città alle suddette aziende.
3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.
1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 30,00 per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
a) quando è iniziata la procedura esecutiva
coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero
con il fermo amministrativo;
b) quando il richiedente risulta moroso relativamente
a precedenti rateazioni o dilazioni;
c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 300,00;
d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte
derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. (soppresso)
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo/ingiunzione maggiorato di spese di riscossione.
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del
presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni
e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e
s.m.i. ) e precisamente:
a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al
50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni
abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente
pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le
occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno,
sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente
più breve;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né
superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite
dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
(6).
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 (7) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 18 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.
1. Per passo carrabile si intende quel manufatto
costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale
o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,
da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso
dei veicoli alla proprietà privata.
Nella zona antistante i passi carrabili, denominati in genere,
come definiti al punto precedente, ex articolo 44 comma 4 del
decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, vige il divieto di
sosta, segnalato con l'apposito segnale. Nel caso di passi carrabili
a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto
di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati
alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del
soggetto passivo del canone.
2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
3. Nuovi passi carrabili possono essere previsti previo parere degli Uffici competenti comprendente l'accertamento sul luogo.
4. L'autorizzazione è rilasciata dalla competente Circoscrizione. I termini del procedimento sono stabiliti in 45 giorni. I pareri di cui al comma 3 sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.
5. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico proporzionale alla lunghezza dell'accesso carrabile.
1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno quaranta giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.
3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.
7. Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 50 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche.
1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
4. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.
1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.
5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività
spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo
di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo
o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla
legge (8) ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile,
atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature
mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un
tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente
da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati
e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di
copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti
specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate
dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività
singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di
otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo
di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui
al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà
degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper,
autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada
non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione
di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due
ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà
avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a
non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il
pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività
stessa;
c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area
superiore a metri quadrati quattro;
d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della
strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità,
sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.
1. Nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree e gli spazi destinati alle occupazioni finalizzate alla vendita beni realizzati personalmente dagli operatori del proprio ingegno mediante la propria abilità, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
2. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate esclusivamente alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo: bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.
3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno, con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.
1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.
1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via delle Circoscrizioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale competente nel rispetto dei principi e delle direttive stabiliti dall'Amministrazione comunale.
2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via verranno consentite al massimo cinque attrazioni.
1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.
1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.
2. Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
3. Con apposita deliberazione sono definiti le aree, gli spazi destinati e le attrezzature consentite.
1. L'occupazione per vendita di prodotti stagionali quali, a titolo esemplificativo, cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, frutti di stagione e caldarroste, è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio decennale.
2. Tale attività è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.
1. Lo svolgimento delle attività di commercio
itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana,
non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione
di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività
non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti
tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora,
trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata
di almeno cinquecento metri lineari;
b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della
strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza
stradale, circolazione veicolare e pedonale.
2. Con apposita deliberazione, oltre che con le procedure di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
1. Le piccole attività di servizio, esercitate
in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta
di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni
in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio
del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli
strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:
a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due
ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere
spostata di almeno trecento metri lineari;
c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della
strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza
stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.
2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
4. In ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.
1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
7. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali della ZUCS, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4 bis. Nelle aree porticate ed in quelle pedonali della ZUCS dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizione di fiori e libri.
5. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
6. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.
2. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli
elementi che lo compongono in:
- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il
consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni
fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti.
Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali
arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta
menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali
coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali
apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento
alla rete;
- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il
consumo di alimenti e bevande sa pedana e perimetrato necessariamente
da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza
di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo,
o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte
a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito
da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di
servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali
coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana,
relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente,
fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra
e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi
Illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento
alla rete.
3. Per occupare il suolo pubblico con dehors (D1 e D2), è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione avente durata massima di un anno decorrente dalla stessa.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente regolamento si rimanda al vigente regolamento
n. 388.
1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti.
1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone
limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza
tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura
e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione
all'area oggetto del cantiere deve:
a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto
al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati
dal transito dei veicoli;
c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri
e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone
limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza
tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura
e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione
all'area oggetto del cantiere deve:
a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto
al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati
dal transito dei veicoli;
c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri
e danni a persone e beni.
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 14 comma 1.
1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.
1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione, presentando istanza all'ufficio comunale competente.
1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
1. Nel rispetto dei piani e programmi della Città, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
4 bis. Il possesso della concessione di suolo pubblico per la posa in opera di un chiosco destinato alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande costituisce condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale corrispondente, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di settore.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.
1. Per padiglione ad uso ristoro si intende la struttura
attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che
costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte,
annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo
abilitativo edilizio a sensi della normativa vigente. I padiglioni
vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono
in:
- TIPO P1 APERTO SU UN LATO;
- TIPO P2 CHIUSO.
Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, devono
rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche
che costituiscono parte integrante del regolamento n. 388 (allegato A).
2. L'installazione di Padiglioni (P1 e P2) è subordinata al rilascio del permesso di costruire e della concessione che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
3. La concessione è valida per cinque anni decorrenti dalla data del rilascio.
1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.
1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
NOTE:
(1) D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali"):
Articolo 52. 'Potestà regolamentare delle province e
dei comuni':
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno
successivo. (omississ).
(2) Articolo 63 'Canone
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche' - D.Lgs. 446/1997:
1. [omissis] I comuni e le province possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione,
sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati,
sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte
del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può
essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree
comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati
con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili
a norma dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 285/1992.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la
revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree
e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base
della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità
dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore
economico della disponibilità dell'area nonché del
sacrificio imposto alla collettività, con previsione di
coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del
canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute
di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle
aventi finalità politiche ed istituzionali;
[omissis]
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di
cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e
può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati
oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del
suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già
posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui
alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura
complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1
va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni
di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima
occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
(3) Legge 16 gennaio 2003,
n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
- Art. 16, che aggiunge l'art. 7-bis al T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000:
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre
1981, n. 689.
(4) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada". Art. 20: occupazione della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza per le autorizzazioni e le concessioni; art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
(5) D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 114 ("Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo
1997, n. 59").
Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni";
art. 28: "Esercizio dell'attività".
(6) Articolo 20. 'Occupazione
della sede stradale' - D.Lgs. 285/1992:
[
]
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri
abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal
regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti
di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni
può essere consentita fino ad un massimo della metà
della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati
e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni
larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere
all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni,
di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche
della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità
motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 148 a Euro 594.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(7) Legge 24 novembre 1981,
n. 689 "Modifiche al sistema penale":
Art. 19. Sequestro.
1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono,
anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità
indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da
bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza
motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione.
Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione
si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione
della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia,
a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti
di cose soggette a confisca obbligatoria.
3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata,
il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione
di pagamento o se non è disposta la confisca entro due
mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque,
entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
(8) Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".
A - TARIFFA ORDINARIA
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.
B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli con riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25della tariffa ordinaria.
2 bis. [abrogato]
2 ter. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia.
2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita
di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della
tariffa ordinaria.
La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la
determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi
edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione
della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti
nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative
commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale.
Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette
a vincoli o in ambiti centrali non compresi nella ZUCS, è
applicata la categoria viaria II.
2 quinquies. Occupazioni con "Dehors (D1 e D2)"e
con "Padiglioni (P1 e P2)" annessi ad esercizi pubblici
di somministrazione: dal 1 gennaio 2020, data di entrata in vigore
del Regolamento n. 388, per le nuove istanze di occupazione del
suolo pubblico con Dehors (D1 e D2) e con Padiglioni (P1 e P2)
sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:
Tipologia | parametro |
Dehors di tipo "D1" | 1,045 |
Dehors di tipo "D2" | 1,09 |
Padiglioni P1 | 1,60 |
Padiglioni P2 | 1,88 |
Verande o Padiglioni, secondo la vecchia normativa regolamentare, ed annessi attività di somministrazione, con caratteristiche diverse dalla tipologia P2 | 1,88 |
2 sexies. NORMATIVA TRANSITORIA
In attuazione dell'articolo 16 ad oggetto "Norme transitorie
specifiche" di cui al Regolamento n. 388, ed esclusivamente
nei seguenti casi:
a) le concessioni quinquennali, di cui al comma 1 del
predetto articolo 16, che alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina regolamentare proseguono la loro durata sino
alla scadenza naturale indicata nella concessione stessa;
b) le concessioni continuative, rilasciate secondo
la vecchia disciplina, scadenti nel 2020, anno di entrata in vigore
della nuova disciplina regolamentare, che sono prorogate d'ufficio
per 2 anni a decorrere dalla rispettiva data di scadenza;
c) le nuove concessioni continuative o quelle rinnovate
nel periodo dal 23 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 e realizzate
secondo la precedente normativa regolamentare. per le quali è
consentito la prosecuzione temporale delle stesse per 3 anni a
far data dal giorno del rilascio;
viene applicata la tariffa annualmente determinata, mentre rimangono
invariati, esclusivamente per i periodi transitori di cui sopra,
i coefficienti moltiplicatori previgenti di cui al punto B dell'allegato
(A) che qui vengono richiamati:
Tipologia | parametro |
dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone | 1,045 |
dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli | 1,09 |
dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza superiore a centimetri 160 | 1,38 |
2 septies. Occupazioni permanenti con:
- strutture di rete per la ricarica di veicoli
elettrici e ibridi con relativo stallo:
coefficiente moltiplicatore 0,20
- impianto per la ricarica di veicoli elettrici
e ibridi, inteso come colonnina e relativi armadi di servizio,
nonché le aree di cantiere interessate per l'installazione
e gli allacci dei manufatti:
coefficiente moltiplicatore 1.
3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.
4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.
4 bis. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 3,00.
5. Occupazioni temporanee e permanenti nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento, con coefficiente moltiplicatore dell'1,7 quando l'attività di vendita è solo antimeridiana, dello 0,8 quando l'attività di vendita è solo pomeridiana e del 2,5 quando l'attività di vendita si svolga per tutta la giornata (antimeridiana e pomeridiana).
5 bis. Occupazioni temporanee e permanenti nelle Aree Mercatali: oltre ai coefficienti di cui al punto 5, si applica, con esclusione dei mercati coperti, un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 1,01 per i mercati compresi nella fascia A di cui all'allegato C, pari ad 1,00 per i mercati compresi nella fascia B di cui all'allegato C, e pari a 0,90 per i mercati compresi nella fascia C di cui all'allegato C.
5 ter. Occupazioni temporanee e permanenti nelle Aree di copertura commerciale: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento con coefficiente moltiplicatore dell'1,7 quando l'attività di vendita è solo antimeridiana, dello 0,8 quando l'attività di vendita è solo pomeridiana e del 2,5 quando l'attività di vendita si svolga per tutta la giornata (antimeridiana e pomeridiana). Oltre ai coefficienti di cui in precedenza, si applica un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 0,70.
6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.
6 bis. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle strutture autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,8 della tariffa ordinaria.
7. Occupazioni temporanee e permanenti per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici, anche straordinari, in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, anche straordinari, e in occasione delle Feste di Via: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni temporanee o permanenti su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria.
7 bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 43 qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
7 ter. Occupazioni effettuate in occasione di riunioni straordinarie di persone da operatori ai quali sono rilasciati titoli temporanei abilitativi all'esercizio del commercio e all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente moltiplicatore 3,5 della tariffa ordinaria.
8. Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo
viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici
dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della
III categoria articolata in 3fasce di superficie:
Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50
della tariffa ordinaria;
Occupazioni da 101 a 1.000 mq. nonché i mezzi abitativi
e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni
delle aree agli spettacoli viaggianti vigente: coefficiente
0,25 della tariffa ordinaria;
Occupazioni oltre i 1.000 mq.: coefficiente 0,10 della
tariffa ordinaria.
8 bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal terzo giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
9. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.
10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7. e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.
11. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi nelle piazze San Carlo, Castello e Vittorio Veneto con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa ordinaria.
C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
Categoria | coefficiente al 31 dicembre 2018 | coefficiente dal 1 gennaio 2019 |
I | 1,25 | 1,30 |
II | 0,95 | 1,00 |
III | 0,75 | 0,75 |
IV | 0,60 | 0,60 |
V | 0,45 | 0,45 |
I mercati cittadini sono annualmente suddivisi in Fascia A
(mercati di maggior valore economico), Fascia B (mercati medi),
Fascia C (mercati di minor valore economico). Le fasce sono determinate
tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto
a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:
1. rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali disponibili;
2. rapporto tra cessazioni di attività e posteggi impegnati;
3. presenze medie in spunta e posteggi liberi;
4. rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi impegnati.
I mercati vengono classificati in base ai dati riferiti a ciascuno
dei criteri sopra riportati; si attribuisce il massimo del punteggio
al primo classificato ed un punteggio in ordine decrescente ai
restanti mercati. Infine, si sommano i punteggi ottenuti per ciascun
criterio e si ottiene la classificazione complessiva.
Effettuata la classificazione complessiva, a ciascun mercato situato
in un'area caratterizzata dalla presenza di cantieri che durano
da più di cinque anni viene attribuita la fascia immediatamente
inferiore, se prevista. Parimenti si procede in caso di mercati
delocalizzati in sede provvisoria a causa della presenza di cantieri
che durano più di cinque anni.
Annualmente nella deliberazione di Consiglio Comunale che stabilisce
l'entità dei tributi locali, tariffe, rette e canoni, si
procede con l'attribuzione per ciascun parametro dei relativi
dati nonché con la formazione delle fasce mercatali.