N. 305
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Fonti normative
Articolo 3 - Definizioni
TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE
AREE MERCATALI
Articolo 4 - Classificazione delle aree mercatali
Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali
Articolo 6 - Reistituzione dei mercati esistenti
Articolo 7 - Articolazioni merceologiche
Articolo 8 - Modificazione delle aree mercatali
e delle disposizioni del Piano dei Mercati
Articolo 9 - Affidamento in gestione delle aree
mercatali
TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI
POSTEGGI
CAPO I - GENERALITA
Articolo 10 - Modalità ordinarie di
concessione dei posteggi
Articolo 11 - Modalità di assegnazione
dei posteggi giornalieri liberi
Articolo 12 - Occupazione del posteggio da parte
dei titolari di concessione
CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI
Articolo 13 - Scambio dei posteggi
Articolo 14 - Incentivi agli spostamenti in altre
aree mercatali
Articolo 15 - Ampliamento dei posteggi
Articolo 16 - Decadenza e revoca della concessione
di posteggio
Articolo 17 - Scadenza e rinuncia della concessione
di posteggio
Articolo 18 - Modalità di riallocazione
dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione
e reistituzione dei mercati
CAPO III - AREE SPECIALI
Articolo 19 - Aree assegnate ai produttori
e criteri per lassegnazione
Articolo 20 - Aree destinate agli operatori turnanti
e criteri per l'utilizzo dei posteggi
Articolo 21 - Aree di utilizzo istituzionale
CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI
Articolo 22 - Canone, tasse e tributi comunali
TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Articolo 23 - Procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni di tipo A
Articolo 24 - Procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni di tipo B
Articolo 25 - Subingresso nelle autorizzazioni
di tipo A
Articolo 26 - Subingresso nelle autorizzazioni
di tipo B
Articolo 27 - Procedimento per la concessione
di miglioria
Articolo 28 - Cambi di residenza
Articolo 29 - Fondo per la restituzione delle
autorizzazioni
Articolo 30 - Decadenza, revoca o sospensione
delle autorizzazioni e concessioni
Articolo 31 - Collaborazione con le Circoscrizioni
e le Associazioni di Categoria nella gestione dellattività
amministrativa
TITOLO V - MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DELLE AREE MERCATALI
Articolo 32 - Orari
Articolo 33 - Modalità di accesso degli
operatori alle aree mercatali
Articolo 34 - Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 35 - Attrezzature di vendita
Articolo 36 - Norme igienico sanitarie
Articolo 37 - Vendita di animali destinati allalimentazione
Articolo 38 - Divieti
Articolo 39 - Obblighi
Articolo 40 - Furti danneggiamenti ed incendi
Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti del
mercato
TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI
MERCATI
CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI
Articolo 42 - Impianti elettrici
Articolo 43 - Servizi igienici
CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI
E SERVIZI COMPLEMENTARI
Articolo 44 - Pulizia delle aree mercatali
Articolo 45 - Spazi pubblicitari
Articolo 46 - Gestione ed Istituzione di servizi
complementari alla vendita
TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO
E REGIME SANZIONATORIO
Articolo 47 - Forme di rappresentanza degli
operatori
Articolo 48 - Vigilanza
Articolo 49 - Sanzioni
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E
FINALI
Articolo 50 - Norme transitorie e finali
1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili alluopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dellarticolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti amJmessi allattività occasionale di vendita.
2. Sarà possibile prevedere, sentita la commissione tecnica di cui allarticolo 47, per ogni area mercatale, in relazione ad esigenze specifiche degli utenti e degli operatori del mercato, disposizioni di dettaglio da adottarsi con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali contenuti nel presente regolamento.
3. Per le aree mercatali caratterizzate da spiccate atipicità
(Balön, Porta Palazzo, etc.) potranno essere previsti regolamenti
specifici espressamente calibrati alle esigenze che le caratterizzano.
4. Il presente regolamento si applica a tutte le attività
di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per
lesercizio del commercio su aree mercatali e su aree di
copertura di servizio.
1. Fonti normative:
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999;
Delibera del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo
2000;
Delibera della Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
1. Area mercatale è larea pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinata allesercizio dellattività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per lofferta di merci al dettaglio.
2. Area di copertura del servizio è larea allinterno della quale si garantisce alla popolazione laccesso ad un mercato cittadino.
3. Area di copertura a posteggi singoli è larea in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non esiste la copertura del servizio. In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.
4. Posteggio attrezzato è quello dotato degli impianti adeguati allattività di vendita quali: allacciamenti alle reti elettrica, idrica; di aree riservate alla sosta del mezzo col quale viene effettuata lattività di vendita, etc..
5. Autorizzazione di tipo a) è lautorizzazione rilasciata a soggetto titolare di concessione di posteggio su area mercatale, connessa al posteggio stesso, che lo abilita allesercizio del commercio su posto fisso.
6. Autorizzazione di tipo b) è lautorizzazione rilasciata a soggetto, non titolare di concessione di posteggio, che lo abilita al commercio in forma itinerante.
7. Concessione di posteggio è il provvedimento di assegnazione decennale di posteggio presso unarea mercatale o presso le aree di copertura del servizio previste per uno o più giorni della settimana.
8. Miglioria è la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale.
1. Le aree mercatali sono quelle classificate ed individuate nel Piano dei Mercati della Città di Torino che ne stabilisce localizzazioni, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura del servizio sono quelle allinterno delle quali viene garantito alla popolazione laccesso ad un mercato cittadino.
3. Le aree di copertura a posteggi singoli sono quelle aree in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio. In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.
1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio, non previste nel vigente Piano dei Mercati, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatici del citato Piano, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con la Circoscrizione interessata, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui allarticolo 47 del presente regolamento.
1. Si procede alla reistituzione delle aree mercatali esistenti allentrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642, secondo le tipologie individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n. 626-3799 o per listituzione della settorializzazione di cui allarticolo 7 del presente regolamento.
2. In caso di mutamenti di rilievo, quali lo spostamento o la modifica dellarea del mercato, non previsti dal Piano dei Mercati, il relativo provvedimento di approvazione è assunto con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità partecipative di cui al successivo comma 3.
3. La reistituzione dei mercati secondo il Piano dei Mercati avviene mediante deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione con le Circoscrizioni interessate, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui al successivo articolo 47, integrata dai componenti della Commissione di Mercato interessato.
4. Nel procedere alla reistituzione delle singole aree, sono preservate le situazioni giuridiche soggettive dei titolari di concessione di posteggio, fatte salve le esigenze di carattere igienico-sanitarie e di interesse pubblico prevalenti. In tal caso lAmministrazione, previa consultazione la Commissione Tecnica, la Commissione di Mercato, sentiti i diretti interessati, definisce soluzioni alternative.
1. Per assicurare lequilibrio della distribuzione
in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali
sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo
per i relativi posteggi:
a) alimentari;
b) prodotti ittici;
c) fiori;
d) non alimentari;
e) oggetti usati;
f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda
allarea mercatale.
Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati
dopo lentrata in vigore del D.Lgs. 114/1998.
2. Le aree mercatali possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.
3. Sui posteggi ricompresi nellambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena lapplicazione della sanzione pecuniaria prevista dallarticolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.
4. La vendita di merce usata può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati e con le modalità di cui allarticolo 39, comma 4. Su tali aree può essere effettuata anche la vendita di merce non usata.
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione
delle Circoscrizioni interessate, della Commissione Consultiva
Tecnica nonché delle Commissioni dei mercati oggetto di
intervento, possono essere disposti i seguenti interventi modificativi
non previsti nel Piano dei mercati:
a) soppressioni;
b) trasferimenti definitivi;
c) ampliamenti dellarea complessiva;
d) modifiche delle aree merceologiche;
e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone laccesso e lutilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per la modifiche temporanee dellarea mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare landamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere della Circoscrizione di riferimento, della Commissione Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato interessato, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria rappresentate allinterno della Commissione Consultiva Tecnica.
1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva Tecnica, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sullevidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e laffidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30 anni.
1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi. Latto amministrativo di concessione e autorizzazione potrà essere rilasciato su supporto magnetico contenente anche la foto dellinteressato.
2. La cessione dellazienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto al successivo articolo 19.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, lAmministrazione Comunale, effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dellattività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è lassenza di debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché lassenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sullesercizio dellattività commerciale.
1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per lassegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dellorario previsto per le operazioni di spunta.
2. Lassegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune. Lassegnazione è effettuata nel rispetto dellapposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite allautorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dellattività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dellautorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, al settore amministrativo titolare del relativo procedimento ai fini della formulazione delle sopra richiamate graduatorie che vengono aggiornate, almeno mensilmente, per ogni singolo giorno della settimana in cui si tiene il mercato.
3. Nei mercati di nuova istituzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, lassegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dellattività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dellautorizzazione commerciale esibita allatto della spunta. Decorso il predetto periodo, lassegnazione giornaliera avviene come indicato nel precedente comma.
4. Negli eventuali mercati a cadenza ultramensile lassegnazione
dei posteggi disponibili, avviene privilegiando coloro che, pur
avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto
il posteggio per carenza di disponibilità, sulla base dei
seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato di
cui trattasi con riferimento allautorizzazione esibita per
la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
b) maggiore anzianità nellesercizio dellattività
del commercio su area pubblica del soggetto titolare dellautorizzazione
esibita ai fini della partecipazione, così come risultante
dal registro imprese;
c) maggiore anzianità dellautorizzazione esibita.
5. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5,
nello stesso mercato un medesimo soggetto giuridico, titolare
di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente,
sia a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:
a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati
con più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati
con trenta posteggi o inferiori.
La sostituzione del titolare dellautorizzazione, deve avvenire
nel rispetto delle disposizioni indicate nellallegato A
della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I
punto 4, ed i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente
comunicati al Settore Attività Economiche e di Servizio.
Lattività non può essere esercitata su un
posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo
diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni
di spunta.
7. Lassegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata allesibizione di attestazione davvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per lesercizio dellattività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati o carte elettroniche definite dalla Civica Amministrazione.
8. Sul posteggio assegnato in "spunta" loperatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 7 e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
9. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dellapposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dellattività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
10. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dellattività di vendita.
1. Loperatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al successivo articolo 16, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dellorario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro lora di apertura del mercato al pubblico. E considerato assente anche loperatore concessionario del posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione dellattività di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo allesenzione dal versamento del Canone di occupazione di suolo pubblico.
3. Lattività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale ed il titolare della concessione, può farsi sostituire nei limiti e con le modalità indicate nellallegato A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I punto 4, ed i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Settore Attività Economiche e di Servizio.
1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Nel caso di mercati articolati ai sensi del precedente articolo 7, lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente lespressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
4. Laccoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU nonché allassenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni dovrà essere comprovata dai concessionari richiedenti. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati. Sulle domande è sentita la commissione del mercato interessato.
5. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 4, non venga comunicato il diniego agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
6. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio che accettano spostamenti da mercati sovrannumerati a mercati sotto dimensionati o di nuova istituzione, in attuazione di quanto previsto dal Piano territoriale dei mercati, potranno usufruire di riduzioni del canone di occupazione del posteggio e contribuzioni che saranno valutate in relazione alleventuale disagio sostenuto, derivante dallo spostamento stesso ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
1. Il Comune può autorizzare lampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per larea del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dellarea lo consentano.
2. Gli operatori che intendono esercitare lattività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e lorganizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dellassenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario richiedente.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso durate il periodo degli accertamenti tecnici operati dagli organi di controllo.
1. Costituisce causa di decadenza della concessione, lassenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dellassenza, comunicazione scritta al Settore Comunale competente.
3. Non verranno computate, ai fini delle assenze di cui al 1 comma, quelle per le categorie dei fiorai e dei venditori di prodotti ittici relativamente al giorno del lunedì, essendo per loro impossibile lapprovvigionamento alla domenica.
4. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.
5. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione,
le assenze effettuate per:
a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi,
prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello
previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente
e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione
medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della
madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni
trenta nellarco dellanno;
d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative
quali richiami per servizio militare obblighi elettorali.
6. Qualora loperatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri 6 mesi.
7. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate allUfficio Comunale competente prima del loro verificarsi e debitamente documentate.
8. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione postuma, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
9. In caso di società lassenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dellattività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
10. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora loperatore non ceda la titolarità o la gestione dellazienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.
11. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dallattività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
12. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.
13. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle
somme dovute secondo un piano rateale predisposto dallufficio
e firmato per accettazione dallinteressato che si impegna
a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro lultimo
giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere
allegata lultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato
di tre punti percentuali, su base annua purché non superiore
al 5%.
La rateazione non è consentita se limporto complessivamente
dovuto è inferiore a Euro 260,00.
La durata del piano rateale non può eccedere i due anni
e lammontare di ogni rata non può essere inferiore
a Euro 150,00.
Qualora le somme rateizzate superino limporto di Euro 5.165,00
è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo
vantato dallAmministrazione.
Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza
stabilita nel piano di rateazione, linteressato cade dal
beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione
della concessione per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione
debitoria, la revoca della concessione di posteggio e della correlativa
autorizzazione.
Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
14. Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato, della Commissione Consultiva Tecnica e sentiti i diretti interessati.
1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nellatto del rilascio, salvo rinnovo così come previsto dal precedente articolo 10.
2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.
1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, lorganico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile, sentita la Commissione di Mercato interessata e la Commissione Consultiva Tecnica, loriginario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. Nelle ipotesi di reistituzione del mercato, la riassegnazione
dei posteggi avviene previa consultazione della Commissione Consultiva
Tecnica, della Commissione del Mercato interessato ed in base
allaccordo tra tutti gli operatori dello stesso settore
merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene
sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla
concessione di posteggio originaria;
b) maggiore anzianità nellattività di
commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal
R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Qualora sullarea mercatale oggetto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o reistituzione vi siano titolari di concessione di posteggio che presentano un grado di inabilità fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative vigenti, previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal Settore attività economiche e di servizio nonché dalla commissione di mercato, per valutare eventuali esigenze dettate dallo stato di inabilità.
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e lautocertificazione dei requisiti morali previsti dallarticolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.
2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati allesercizio dellattività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare lattività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per lassegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
3. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione di cui al comma 1 al competente settore Attività Economiche e di Servizio e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare lattività.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento
della titolarità o della gestione dellimpresa agricola
di cui al successivo comma 6, lassegnazione in concessione
decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene
sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto
dalla vigente normativa.
5. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
6. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dellazienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
7. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nellarco dellanno per differenti periodi.
8. Sui mercati cittadini, al fine di consentire la continuità dellofferta commerciale, lo stesso posteggio può essere assegnato a due produttori, la cui azienda agricola non sia costituita sotto forma di società. In tal caso i produttori dovranno, senza soluzione di continuità, avvicendarsi nellintero arco dellorario di apertura del mercato. Al fine del rilascio delle concessioni, tra i produttori che si succedono nel medesimo posteggio durante la stessa giornata, deve essere sottoscritto apposito accordo, prodotto allAmministrazione che acconsente solo dopo le opportune verifiche atte ad accertare che lavvicendamento non crei disturbo allordine del mercato. Rimane fermo in capo ai concessionari del posteggio lobbligo, di cui al successivo articolo 39 comma 2, di occupare il posteggio stesso, ciascuno per il proprio arco di tempo, per tutta la durata della giornata.
9. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente
disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera
su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:
a) aziende con il maggior numero di presenze;
b) aziende aventi sede nel comune di Torino;
c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti
dellagricoltura biologica e che esibiscano le relative certificazioni
di legge;
d) aziende aventi sede nella provincia di Torino;
e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione
Piemonte;
f) aziende aventi sede nelle restanti località del
territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.
10. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato.
11. Lattività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
1. Presso ogni mercato sono individuate aree destinate allesercizio dellattività di vendita degli operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti esercitano lattività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito, dal Comune in base allanzianità maturata, sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti.
3. Lordine di turnazione di ciascun operatore, trascritto su apposito atto, costituisce parte integrante dellautorizzazione di cui allarticolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. Lordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
5. Lassegnazione in concessione decennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi comunali.
6. I posteggi a turno non occupati entro lorario indicato allarticolo 11 comma 1 del presente regolamento sono assegnati giornalmente in spunta.
7. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza lausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono, illustrare ad alta voce le qualità, lutilità e la convenienza delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.
8. Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in riferimento alle presenze che loperatore è tenuto ad effettuare secondo lordine di turnazione suddiviso per giornate qualunque sia larea mercatale.
9. I posteggi non occupati per 4 mesi da nessun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato o dismessi.
1. Presso le aree mercatali possono essere individuate e successivamente istituite, compatibilmente con la conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica ecc. delle aree di utilizzo istituzionale, previo parere della Commissione Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato.
2. Per lutilizzo delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata dagli enti interessati apposita richiesta per il rilascio della concessione alloccupazione delle stesse per lo svolgimento di attività istituzionali.
1. E istituito il canone di occupazione del posteggio attrezzato (c.o.p.a.).
2. Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione
del suolo pubblico sulle aree mercatali e ricomprende:
a) il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con
riferimento al mercato ed alla merceologia, per cui il posteggio
è concesso;
b) la fornitura di energia elettrica secondo la potenza
prevista e la manutenzione ordinaria del relativo impianto;
c) leventuale fornitura di acqua potabile e la manutenzione
ordinaria e straordinaria del relativo impianto;
d) il canone per larea di sosta del veicolo utilizzato
a ridosso del posteggio (ove ciò sia possibile) o nelle
aree pertinenziali situate nelle immediate adiacenze;
e) il costo di eventuali e ulteriori servizi aggiuntivi.
Il canone non è comprensivo degli eventuali danni causati
da negligenza e/o utilizzo non corretto delle attrezzature del
posteggio. In tali casi lAmministrazione si rivarrà
sul responsabile del danno.
Con specifici atti esecutivi è determinata lentità
del canone, in relazione ad ogni singolo mercato, sentita la Commissione
Tecnica Consultiva.
3. Oltre al canone di occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento per lapplicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione ed in proporzione della quantità di raccolta differenziata attuata presso i mercati.
4. Il mancato pagamento del canone e/o degli eventuali danni di cui al comma 2 e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, dovuti per lanno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse lesistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
6. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dalleffettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo 16 e anche nel caso in cui questultimo ceda in affitto lazienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dellavvenuto pagamento.
8. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio su quel mercato.
9. Per i mercati i cui posteggi non sono ancora attrezzati, il canone di posteggio comprende il solo canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre le utenze elettriche ed idriche, verranno regolamentate dai contratti con gli enti fornitori, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.
10. Il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché lassenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme relative allesercizio dellattività di vendita su area pubblica, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti scambi, migliorie ed accorpamenti.
11. In caso di cessione di azienda relativa ad autorizzazione con posteggio il cedente, concessionario del posteggio, è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto al Comune - Settore Divisione Commercio, al fine dellaggiornamento degli archivi copa-cosap indicando il nominativo e i dati del cessionario. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 6 comma 3 del vigente regolamento cosap, la mancata comunicazione da parte del cedente comporta laddebito in capo allo stesso del canone copa - cosap fino a quando non perviene al Comune - settore attività economiche e di servizio - la comunicazione del cessionario subentrante ai sensi del successivo articolo 25 comma 2.
1. Lesercizio dellattività di vendita sulle aree pubbliche mediante lutilizzo di un posteggio dato in concessione nellambito territoriale del Comune di Torino è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata, su domanda dellinteressato, dai competenti uffici del Comune di Torino contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Lautorizzazione di tipo A oltre allesercizio dellattività con lutilizzo del relativo posteggio, consente lattività in forma itinerante e, limitatamente ai giorni in cui il titolare non risulta assegnatario di alcuna concessione di posteggio decennale, consente la partecipazione alla spunta sui mercati cittadini per lassegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
3. Lautorizzazione è rilasciata su domanda dellinteressato presentata in base ad apposito bando comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa lAmministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine nel procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dallAmministrazione esclusivamente per la richiesta allinteressato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Lautorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere lindicazione dellarea mercatale o extramercatale, il numero del posteggio, e la relativa cadenza settimanale, il settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate in specializzazioni merceologiche vincolate di cui al precedente articolo 7, lautorizzazione deve contenere lindicazione della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.
1. Lesercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dellautorizzazione di tipo B, rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. Lautorizzazione consente al titolare, oltre al commercio in forma itinerante, lesercizio dellattività nellambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro cura, intrattenimento e svago, lesercizio nelle aree di sosta prolungate ove, previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di unautorizzazione fatti salvi i diritti acquisiti prima dellentrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e delle disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché lacquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. Lautorizzazione è rilasciata su domanda dellinteressato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali. Il procedimento di rilascio si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Lautorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere lindicazione del settore o i settori merceologici autorizzati.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dellazienda o del ramo dazienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dellevento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dellattività. Essa deve contenere lautocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per lesercizio dellattività, gli estremi del contratto di cessione o lindicazione dellevento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dellautorizzazione del cedente, nonché la documentazione di cui allarticolo 22, comma 10, attestante lavvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per lutilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli ultimi due anni.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, lerede che non sia in possesso, al momento dellevento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nellesercizio dellattività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. Lacquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che lerede abbia provveduto a cedere lazienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, lautorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dallerede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente articolo 16 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo A, i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo allazienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dellanzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dellazienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dellazienda o del ramo dazienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del de cuius.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dellattività. Essa deve contenere lautocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per lesercizio dellattività, gli estremi del contratto di cessione o lindicazione dellevento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dellautorizzazione del dante causa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, lerede che non sia in possesso, al momento dellevento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nellesercizio dellattività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dallautorizzazione in originale. Lacquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che lerede abbia provveduto a cedere lazienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, lAmministrazione procede a dichiarare la decadenza dellautorizzazione.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo allazienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dellanzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 24 che nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio comunale rilascia allatto della presentazione della comunicazione una ricevuta che, unitamente al titolo autorizzativo in originale del cedente, è documento idoneo a consentire lesercizio dellattività fino al rilascio di autorizzazione intestata al subentrante. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da copia dellautorizzazione del cedente, loperatore potrà esercitare lattività munito dellautorizzazione del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, lufficio comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette allavente titolo, la ricevuta.
7. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei per lesercizio dellattività.
8. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dellazienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata.
1. Chi ne abbia interesse, può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e semprechè il posteggio richiesto in miglioria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dell'istanza.
2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione
dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede allesame
delle istanze pervenute e alleffettuazione della migliorie
ferma restando la verifica della regolarità della posizione
del concessionario in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e
dellassenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a
sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattività.
La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu relativa
agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione
con il procedimento di miglioria.
3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio
richiesto in miglioria e secondo lordine dei seguenti criteri:
a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con
raccomandata A/R della domanda;
b) maggiore anzianità di concessione di posteggio
o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle
ditte ora R.E.A., riferita allattivazione dellimpresa
cui fa capo lautorizzazione in base alla quale è
esercitata lattività sul mercato;
d) a parità di condizioni di cui alle precedenti
lettere a), b) e c) età dellintestatario dellautorizzazione
se ditta individuale o del rappresentante della società
al quale è intestata lautorizzazione, dando la precedenza
al più anziano.
4. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sullatto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa. La data di conclusione del procedimento è di 45 giorni.
1. Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dellazienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 30 giorni dallavvenuto trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.
2. Il titolare di autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica che trasferisca, da altro Comune, rispettivamente la residenza o la sede legale nel Comune di Torino, deve darne comunicazione entro 30 giorni dallavvenuto trasferimento. Lufficio competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi dellautorizzazione precedente e delleventuale autorizzazione originaria.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere inoltrata al Comune sia a mani mediante consegna al personale dellufficio personale del Settore Commercio, che tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere allegata copia fotostatica dellautorizzazione.
4. Linteressato, allatto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare loriginale dellautorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al Comune di provenienza.
1. In attuazione del piano mercati viene istituito il Fondo per la restituzione delle autorizzazioni relative a posteggio assegnato in concessione. La restituzione delle autorizzazioni può derivare anche dallaccorpamento di più concessioni, in tal caso lestensione lineare del posteggio non può essere superiore a 10 metri. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Tecnica e la Commissione di Mercato sono individuate le priorità relative alle aree ammesse al beneficio. Lammontare dello stesso sarà previsto nel bilancio del Comune.
1. Lautorizzazione è dichiarata decaduta
nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei
legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona
preposta allattività commerciale, dei requisiti soggettivi
necessari per il rilascio dellautorizzazione, previsti dallarticolo
5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
b) mancato inizio dellattività entro 6 mesi
dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato
per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da
impedimento fisico dellintestatario dellautorizzazione
e adeguatamente documentata.
2. Lautorizzazione di tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 16.
3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dellavente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.
4. Lautorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento Cosap e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D. Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Lautorizzazione, inoltre, può essere
sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare
gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel
caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione
mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria
principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni
relative a:
a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese
le disposizioni sulla raccolta differenziata;
b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore
merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture
degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quantaltro
costituisca attrezzatura del mercato.
6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.
7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto allinteressato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dallavvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dellautorizzazione o con la sospensione dellesercizio dellattività oppure con atto di archiviazione.
8. Lesercizio dellattività è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza di cui al comma 2 del precedente articolo 27, fino a quando linteressato non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione. In caso di irreperibilità il provvedimento di sospensione è notificato nelle forme di legge.
1. La Città promuove, dintesa con le Associazioni di categoria, del commercio e degli agricoltori maggiormente rappresentative, forme di collaborazione dellattività di accettazione delle pratiche necessarie per lo svolgimento dellattività di vendita su area pubblica.
2. La Città promuove analoghe iniziative con le Circoscrizioni cittadine.
1. Gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio dei mercati sono stabiliti, nellambito della vigente normativa statale e regionale, dal Sindaco con Ordinanza sentite la Commissione Consultiva Tecnica, le Associazioni di Categoria del commercio fisso, le Associazioni dei consumatori e le singole Commissioni di Mercato. Con tale ordinanza possono essere previsti orari e giornate differenziate di esercizio tra i diversi mercati. I trasgressori sono soggetti alla sanzione prevista dal D.Lgs. 114/1998 articolo 29 comma 2.
2. Per i mercati che non si svolgono in tutte le giornate infrasettimanali, qualora la giornata di svolgimento del mercato risulti coincidere con una festività, se non sussistono preminenti motivi di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato è anticipato al giorno precedente o successivo, purché questi ultimi non ricadano già nel calendario settimanale delle giornate di mercato.
3. I concessionari di posteggio settorializzati per la vendita dei fiori, possono esercitare lattività anche nelle giornate domenicali, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore attività economiche e di servizio. Nella richiesta di autorizzazione può essere indicato anche un posteggio diverso da quello ottenuto in concessione, purché facente parte dello stesso mercato. Lautorizzazione ha validità annuale. Il pagamento dei canoni e tasse dovuti, è effettuato mediante lutilizzo dei biglietti prepagati.
4. Sentiti i soggetti di cui al comma 1, può essere
autorizzato nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative
vigenti:
a) il prolungamento o lestensione giornaliera dellorario
dellattività di mercato, anche coordinandolo con
gli orari dei negozi in sede fissa;
b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali
o festive, in coincidenza con le feste di via o con le aperture
in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa. Le richieste
devono essere avanzate con il consenso unanime della Commissione
di mercato interessata, entro 30 giorni dalla data richiesta per
lo svolgimento del mercato. I competenti uffici devono comunicare
lesito entro 10 giorni prima dello svolgimento. Decorso
tale termine senza che sia stato adottato atto di diniego, la
richiesta è da considerarsi accolta.
5. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista unapertura dellattività di vendita superiore alle 11 ore giornaliere.
1. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita loccupazione del posteggio in concessione, unora e mezza prima dellorario di inizio dellattività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dellattività di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dellattività di vendita.
2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per lattività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato.
3. Nellimpossibilità di poter concedere le aree di sosta come previsto dal precedente comma, nellorario di svolgimento dellattività di vendita sarà consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nelle aree pertinenziali adibite a tale scopo.
4. Nellipotesi di cui al precedente comma lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato. I banchi mobili, i carretti a mano e in ogni caso tutti i veicoli a braccia usati sui mercati, devono essere contrassegnati con targhette metalliche, applicate a cura dei titolari, contenenti il nome e lindirizzo del proprietario. Tali targhette saranno distribuite dal competente ufficio comunale che terrà il relativo registro.
5. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire con le modalità previste agli articoli 11 e 12 e nel rispetto degli orari previsti nellordinanza adottata ai sensi dellarticolo 32 comma 1.
6. Sullarea meritale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
1. Negli orari di svolgimento dellattività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal presente Regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato, la Circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli Automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dellarea, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
2. Negli orari di svolgimento dellattività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
3. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Durante le ore di apertura del mercato anche sulle aree pertinenziali o di servizio vige il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.
1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad unaltezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dallarea delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura larea disponibile.
3. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi, non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
4. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
6. LAmministrazione può concedere nel momento della ristrutturazione dei mercati, in ragione della copertura economica prevista, contributi agli operatori, eventualmente raggruppati in consorzi, per incentivarli e favorire la sostituzione delle loro attrezzature di vendita quali banchi, tende ed ombrelloni, soprattutto nei casi di evidenti condizioni di degrado, al fine di ottenere una maggiore qualificazione dal punto di vista espositivo e commerciale, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 15 comma 2.
1. Lesercizio dellattività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive modificazioni ed integrazioni.
1. Agli operatori è vietato:
a) lasciare incustodito il posteggio durante lorario
di mercato;
b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per lamplificazione
e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi
e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario
alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare
disturbo alle attività limitrofe;
c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni,
urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere
fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas,
utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica
fornita.
1. Laddove non è possibile applicare quanto previsto dal successivo articolo 44, relativamente alla pulizia dei mercati e dei principi della raccolta differenziata in esso enunciati, gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti durante lesercizio della loro attività in appositi sacchi che dovranno essere rimossi al termine dellattività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità, e fatto salvo quanto previsto per i produttori agricoli dallarticolo 19 comma 7.
3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito allunità di misura, mediante luso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.
4. Fermo restando il vincolo di cui al precedente articolo 7, comma 4, in caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO".
5. Durante lesercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa autorizzazione amministrativa in originale; inoltre loperatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti allanno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.
6. Il subentrante fino al rilascio della autorizzazione deve, ai fini dellesercizio dellattività, essere munito della ricevuta originale di presentazione della comunicazione di subingresso di cui al precedente articolo 25 comma 6, e delloriginale dellautorizzazione del cedente che devono essere tenute esposte come previsto dal comma precedente.
7. Non è consentito lesercizio dellattività sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché autenticata, dei documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.
1. Lamministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
1. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso le aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche il cui uso non ne dovrà comunque comprometterne il regolare funzionamento; è comunque vietato ingombrare lo spazio ad essi adiacenti.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.
1. Gli impianti elettrici necessari per lilluminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a cura e spese dellAmministrazione.
2. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo.
3. LAmministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
4. LAmministrazione concede luso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dalluso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
5. E fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dellenergia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.
6. Tale onere, sarà ricompreso nel canone per loccupazione del posteggio attrezzato di cui allarticolo 22 del presente regolamento.
1. I servizi igienici necessari ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente sono realizzati a cura e spese dellAmministrazione.
2. Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato specifico, devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche. Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza del pubblico e una di pertinenza esclusiva degli operatori mercatali.
3. LAmministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei servizi igienici.
4. Lorario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi sono ubicati, quelli destinati al pubblico potranno avere unestensione oraria superiore compatibilmente con lassegnazione della gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.
1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali enunciati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti, prodotti durante lesercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dellarea del mercato.
4. Al termine dellattività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare larea in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Entro 45 minuti dallora di cessazione dellattività di vendita, gli operatori devono pulire larea del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per lesercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti 45 minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.
6. Nel caso la pulizia del mercato sia effettuata in autogestione da parte degli operatori o comunque da soggetto diverso da quello a cui è affidata la gestione generale della raccolta rifiuti, il contraente dovrà predisporre un idoneo progetto, basato sui principi delleconomicità, efficienza ed innovazione rispetto alla metodologia di raccolta differenziata, che costituirà il titolo valutativo per laffidamento del servizio.
1. In deroga al piano comunale sugli impianti pubblicitari, sulle aree mercatali è possibile prevedere impianti adibiti per comunicazioni dellAmministrazione Comunale agli operatori mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie. Gli introiti derivanti saranno destinati alla gestione ed al miglioramento dei servizi.
2. Tali impianti sono collocabili sulle strutture fisse o su spazi non specificatamente destinati alla vendita, alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati e tipi di impianti debbono essere compatibili con quelli previsti dal regolamento Comunale sugli Impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti pubblicitari previsti sulle strutture fisse del mercato o su strutture apposite collocate sul mercato stesso, dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinate alla promozione dellidentità del mercato stesso.
5. Laffidamento in gestione di tali spazi, deve essere connesso alla gestione degli altri servizi presenti sul mercato.
1. Nei mercati possono essere previsti, anche su iniziativa degli operatori del mercato, servizi volti al miglioramento della fruizione del mercato.
2. La realizzazione di qualunque opera deve essere autorizzata dai Settori Comunali competenti e non potrà comportare la possibilità, per gli affidatari, di utilizzare spazi destinati alla vendita o al passaggio del pubblico.
3. Nel caso tali servizi comportino la realizzazione di manufatti edili, essi debbono rispettare le indicazioni tipologiche e di arredo stabilite dallAssessorato al Commercio di concerto con gli altri Assessorati competenti.
4. Laffidamento in gestione dei menzionati servizi avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
5. La Città di Torino promuove laffidamento dei servizi presenti sulle aree mercatali in autogestione degli operatori o tramite altri soggetti giuridici tra cui le organizzazioni di categoria degli operatori di mercato.
1. La rappresentanza degli operatori è riconosciuta alle Commissioni di Mercato ed alla Commissione Consultiva Tecnica.
2. La Commissione Consultiva Tecnica è composta
da:
- assessore o suo delegato - Presidente;
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Attività Economiche e
di Servizio o suo delegato.
Da numero 1 rappresentante per ogni Associazione di Categoria
aderente a Confederazioni Nazionali o Associazioni Nazionali firmatarie
di Contratti Collettivi di Lavoro presenti nel C.N.E.L..
Da numero 1 rappresentante per ogni associazione di categoria
provinciale con un numero di iscritti non inferiore al 10% da
calcolare sulla base del numero dei posteggi decennali attivi
nel Comune di Torino.
Da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui
alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23.
3. Le Commissioni di Mercato svolgono le funzioni di cui al comma 1 esclusivamente presso i mercati in cui sono state elette ed esprimono pareri secondo quanto stabilito allarticolo 2, comma 2, del Regolamento delle Commissioni di Mercato.
4. La Commissione Consultiva Tecnica è sentita nei casi previsti dal presente regolamento, e per la programmazione generale attinente lattività del commercio su area pubblica.
1. Lattività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dallAzienda Sanitaria Locale ed eventualmente, da personale comunale addetto al mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dalla civica amministrazione.
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della Legge 241/1990.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 prevista dallarticolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Chiunque esercita lattività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dallautorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dallarticolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998. Lattività di vendita esercitata senza il titolo originale dellautorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dellarticolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Comune Settore Regolamentazione Sanità Contenzioso e Sanzioni competente anche per lapplicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.
1. La durata delle concessioni di posteggio in atto
è di anni dieci, decorrenti dalla data di esecutività
del presente regolamento.
In caso di subingresso il periodo di durata della concessione
prosegue in capo al subentrante senza soluzione di continuità.
2. Il piano dei mercati ha una funzione programmatica e non pregiudica i diritti dei titolari di concessioni di posteggi attivi.
3. La tendenziale riduzione del numero dei posteggi prevista nel Piano è riferita al naturale andamento commerciale delle aree mercatali, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17, 20 e 29.
4. Le previsioni tendenziali del Piano, decorsi 3 anni dalla data di approvazione, sono riesaminate per allinearle con le eventuali sopravvenute modifiche dellandamento economico dei mercati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i concessionari di posteggio che vendono prodotti appartenenti a due o più settori fra quelli indicati dallarticolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono limitare la vendita ad uno solo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito ai titolari di posteggio, o ai loro aventi causa nellipotesi di subingresso, porre in vendita prodotti diversi da quelli del settore di appartenenza come definito in base allarticolo 7, comma 1.
7. Il regolamento comunale per lesercizio dei mercati rionali a posti liberi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 maggio 1988 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
8. Con apposito provvedimento, sentita la commissione di mercato e la commissione consultiva, saranno definite le specializzazioni merceologiche del mercato di Piazza della Repubblica e nelle more di definizione dello stesso continua ad applicarsi la suddivisione merceologica come stabilita dalla normativa previgente.