N. 283

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 (mecc. 2002 06294/016) esecutiva dal 30 dicembre 2002.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Composizione

Articolo 4 - Piazza della Repubblica

Articolo 5 - Elezioni

Articolo 6 - Comitato Elettorale

Articolo 7 - Modalità

Articolo 8 - Validità dell'elezione

Articolo 9 - Durata

Articolo 10 - Sostituzioni

Articolo 11 - Funzionamento

Articolo 12 - Norma transitoria.


ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

1.  Le Commissioni di Mercato sono organismi elettivi dei titolari di concessioni di posteggio, istituite in ogni singolo mercato della Città.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI

1.  La Commissione di Mercato ha il compito di collaborare, con funzioni consultive, con la Pubblica Amministrazione per agevolare quegli interventi necessari a migliorare il funzionamento dell'area di mercato.

2.  La Commissione di Mercato è chiamata ad esprimere pareri su:
- la ristrutturazione del mercato e dei relativi posteggi;
- le attività promozionali;
- le modifiche dell'orario di vendita;
- i provvedimenti di viabilità e sosta relativi alla zona di mercato e sue pertinenze;
- le proposte di modifiche e miglioramenti da apportare alle strutture, alle attrezzature, ai servizi del mercato.

3.  Agli incontri tra la Pubblica Amministrazione e le Commissioni di mercato partecipano invitate le Associazioni di Categoria.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1.  In ogni mercato è istituita una commissione composta da:
- 3 componenti nei mercati con numero di posteggi non superiore a 50;
- 5 componenti nei mercati con numero di posteggi da 51 a 100;
- 7 componenti nei mercati con numero di posteggi da 101 a 200;
- 9 componenti nei mercati con numero di posteggi oltre 200.

2.  I Componenti della Commissione, di cui al precedente comma 1, devono rappresentare in modo proporzionale la composizione del mercato nei suoi diversi settori merceologici di seguito riportati:
- ALIMENTARE
- NON ALIMENTARE
- PRODUTTORI.

3.  In ogni provvedimento di reistituzione o istituzione di un mercato deve essere definita la rappresentanza dei componenti della Commissione di Mercato tra i diversi settori merceologici, con le modalità di cui al precedente comma 2.

4.  Qualora il numero dei concessionari di posteggio di un settore merceologico sia inferiore a due la rappresentanza di tale settore verrà accorpata al settore maggiormente omogeneo.

5.  Per i due mercati turnanti sono istituite due Commissioni, elette con le stesse modalità. Sarà cura delle due commissioni dei mercati turnanti nominare un loro specifico rappresentante per le Commissioni di ogni singolo mercato della Città, ove la categoria sia presente.

ARTICOLO 4 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA

1.  Ai soli fini dell'elezione della Commissione di Mercato il mercato di piazza della Repubblica viene suddiviso in settori omogenei per merceologia o per area di occupazione. E precisamente: il settore extralimentare perimetrale mercato ittico e piazza mercato ittico (4 rappresentanti); mercato extralimentare p.tte Milano (3 rappresentanti); mercato extralimentare calzature (1 rappresentante); mercato extralimentare casalinghi (1 rappresentante); Alimentare (5 rappresentanti); produttori (3 rappresentanti).

ARTICOLO 5 - ELEZIONI

1.  Tutti gli operatori commerciali, concessionari di almeno un posto fisso giornaliero sul mercato, hanno diritto di voto e la possibilità di candidarsi alla nomina di Commissario nel settore di appartenenza. Qualora lo stesso soggetto fisico o giuridico sia titolare, sullo stesso mercato, di più concessioni può esprimere un solo voto, salvo che le concessioni in suo possesso corrispondano a settori merceologici differenti.

2.  Il gerente può esercitare il diritto di votare e di candidarsi alla nomina di Commissario, qualora sia stato delegato con atto formale dal titolare della concessione del posteggio. In tal caso il titolare della concessione del posteggio, avendo delegato il gerente, non potrà a sua volta votare o candidarsi.

3.  Le date e la sede di svolgimento delle elezioni saranno comunicate con notificazione agli operatori commerciali interessati al voto e alle Circoscrizioni dal Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio almeno 15 giorni prima.

4.  Nella comunicazione agli operatori per l'elezione delle Commissioni di Mercato, si deve prevedere una prima ed una seconda convocazione per le votazioni nei successivi 10 giorni lavorativi. Per i "quorum" e la validità delle elezioni è fatto rinvio al successivo articolo 8.

5.  La sede della votazione è il mercato. Le operazioni di voto possono riguardare contemporaneamente più mercati.

ARTICOLO 6 - COMITATO ELETTORALE

1.  Per l'elezione di ogni Commissione di Mercato o di più Commissioni, è insediato un comitato elettorale, composto da:
- 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale del Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio in qualità di Presidente;
- 1 rappresentante per ognuna delle Associazioni di Categoria riconosciute dalla Pubblica Amministrazione, che ne facciano richiesta;
- 1 rappresentante degli operatori commerciali, che siano elettori, sorteggiati tra coloro che ne faranno richiesta;
- 1 rappresentante amministrativo della Circoscrizione sul cui territorio di riferimento si trova il mercato interessato al voto, cioè un dipendente comunale in servizio presso la Circoscrizione.

2.  Funzioni del Comitato Elettorale:
- partecipa a tutte la attività preliminari all'elezione;
- assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e compila il relativo verbale nel quale viene dato atto dei risultati ottenuti;
- compila l'elenco dei votati in ordine decrescente ai voti ottenuti e procede alla proclamazione degli eletti.

ARTICOLO 7 - MODALITA'

1.  I Candidati devono presentare domanda al Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio non oltre il quindicesimo giorno antecedente la votazione; i loro nomi vengono inseriti, suddivisi nei diversi settori merceologici di appartenenza, in appositi elenchi, in ordine alfabetico, da affiggere nel seggio.

2.  Presso il seggio viene esposto l'elenco aggiornato dei titolari di concessione di ciascun mercato, suddiviso per i settori merceologici di cui all'art. 3. Analogo elenco è fornito al Comitato Elettorale per la registrazione dell'avvenuta votazione.

3.  Ogni elettore, per essere ammesso al voto, dovrà esibire la propria autorizzazione commerciale o documento equipollente e documento d'identità. Il gerente, nel caso previsto dall'art.5, comma 2, dovrà esibire anche apposita delega scritta e fotocopia del documento di identità del titolare concessionario del posteggio.

4.  Ad ogni elettore viene consegnata una scheda di colore riferito al settore merceologico di appartenenza, precedentemente siglata da almeno due componenti il Comitato Elettorale.

5.  Le preferenze, sino ad un massimo di tre, si esprimono scrivendo negli appositi spazi il Cognome e il Nome dei colleghi che si intendono eleggere o il numero attribuito nell'elenco dei Candidati esposto. Qualora vengano indicate più preferenze il voto è nullo.

6.  Si possono votare solo i colleghi appartenenti al proprio settore merceologico (o in accorpamento degli stessi). È altresì nullo il voto relativo a nominativi non compresi nell'elenco dei Candidati o appartenenti ad un settore merceologico diverso dal proprio o appartenenti a mercati diversi, o non identificabili per omonimia o altro.

7.  Risulta eletto l'operatore commerciale che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto l'operatore con maggiore anzianità di concessione del posteggio nell'area mercatale interessata.

8.  Eventuali contestazioni, formulate per iscritto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, saranno esaminate dal Direttore della Divisione competente, sentito il Comitato Elettorale, nei successivi trenta giorni.

9.  Le schede verranno sigillate e conservate per un periodo non inferiore ai sessanta giorni dalla data dello scrutinio presso il Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio.

10.  Tutte le norme del presente capo valgono anche per il procedimento elettorale dei rappresentanti dei battitori.

ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELL'ELEZIONE

1.  L'elezione dei membri della Commissione di Mercato è valida solo qualora abbia partecipato al voto un numero di titolari aventi diritto, corrispondente alla maggioranza assoluta dei posti giornalieri attivi nella data di svolgimento delle elezioni.

2.  Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum nella prima data di convocazione, le votazioni dovranno essere nuovamente effettuate nella seconda data prevista dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 5. In tal caso è necessario che abbia partecipato al voto il 40% dei concessionari dei posti giornalmente attivi nella data dello svolgimento delle elezioni.

3.  Nel caso in cui non vengano raggiunti i suddetti quorum, sarà formato per iniziativa e con atto dell'Assessore al Commercio un Comitato Referente composto da sette membri e precisamente:
- tre candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti in assoluto in qualsiasi delle due votazioni, purché non appartenenti tutti allo stesso settore merceologico; in tal caso, tra questi, il candidato con minor numero di voti sarà sostituito con il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti nel settore merceologico mancante;
- tre membri designati dalle Associazioni di Categoria;
- Assessore al Commercio o suo delegato con funzioni di Presidente.

4.  Tale Comitato rimarrà in carica per la durata di nove mesi, al termine del quale saranno indette nuove elezioni.

ARTICOLO 9 - DURATA

1.  La Commissione di Mercato rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 10 - SOSTITUZIONI

1.  In caso di dimissioni dalla Commissione di Mercato, decesso, cessione o revoca della concessione, il Commissario sarà sostituito dal primo dei non eletti del proprio settore merceologico.

2.  Nel caso in cui venga eletto Commissario un operatore concessionario di posteggio in qualità di gerente, lo stesso decadrà da tale carica con lo scadere del contratto, salvo i casi di rinnovo tacito, e sarà sostituito dal primo non eletto del proprio settore merceologico.

3.  L'elenco dei componenti le diverse Commissioni di Mercato, a cura del Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio, sarà tenuto a disposizione delle Circoscrizioni, delle Sezioni della Polizia Municipale, delle Associazioni di Categoria e dei Coordinatori delle stesse Commissioni.

ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO

1.  Entro trenta giorni dalla nomina, ogni Commissione di Mercato si dovrà riunire per eleggere il Coordinatore ed il suo Vice (appartenenti a due settori merceologici diversi), scelti a maggioranza qualificata dei due terzi dei Commissari.

2.  Il Coordinatore, entro quindici giorni, dovrà comunicare al Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio un recapito postale e telefonico a cui faranno capo le convocazioni e le comunicazioni dell'Amministrazione.

3.  Il Coordinatore potrà inoltrare richiesta al Presidente della Circoscrizione in cui è situato il mercato, per ottenere un locale a uso gratuito ove periodicamente si possa riunire la Commissione.

4.  Il Coordinatore dovrà essere convocato ai lavori delle Commissioni Permanenti della Circoscrizione quando all'ordine del giorno vi siano argomenti inerenti l'area di mercato.

5.  Le riunioni convocate dal Coordinatore sono valide solo se sono presenti il 50% più uno dei Commissari.

  6.I Commissari possono assentarsi dal proprio posteggio o dal mercato per motivi inerenti la loro funzione, dandone comunicazione al servizio di vigilanza.

7.  La partecipazione alle Commissioni di Mercato è effettuata a titolo gratuito.

ARTICOLO 12 - NORMA TRANSITORIA

1.  Fino a quando non verrà emanato apposito provvedimento di reistituzione dei mercati, la ripartizione dei componenti delle Commissioni di Mercato tra i diversi settori merceologici dovrà essere definita in proporzione alla suddivisione merceologica dei posteggi attivi riscontrati, secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 2 e dall'art. 4 del presente Regolamento.

2.  Nel caso in cui il numero totale dei posteggi attivi sia inferiore a dieci, non è prevista l'elezione della Commissione di Mercato. La rappresentanza verrà garantita da un soggetto designato dagli stessi concessionari di posteggio.