N. 304

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 2005 (mecc. 2004 09075/002) esecutiva dal 21 febbraio 2005. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 aprile 2021 (DEL 304/2021 e allegato) esecutiva dal 3 maggio 2021 - in vigore dall'8 maggio 2021.

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INDICE

Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica
Articolo 2 - Composizione della Commissione
Articolo 3 - Convocazioni
Articolo 4 - Decisioni
Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa
Articolo 6 - Funzioni consultive
Articolo 7 - Registro delle denominazioni
Articolo 8 - Deroghe
Articolo 9 - Attuazione
Articolo 10 - Lapidi e Cippi
Articolo 11 - Edifici scolastici
Articolo 12 - Numerazione civica
Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie
Articolo 14 - Norme transitorie e finali


Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica

1.   Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto del Comune di Torino, la Conferenza dei/delle Capigruppo, integrata con le modalità stabilite dal Regolamento, svolge altresì le funzioni di Commissione Comunale per la Toponomastica. La Commissione esprime pareri vincolanti e proposte alla Giunta Comunale in merito alla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della Città, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2.   A tal fine la Commissione è periodicamente informata dal Servizio preposto in ordine alle strade, aree, edifici o altre strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

3.   La Commissione prende in esame le proposte di denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della città, privilegiando personalità/eventi legati alla città di Torino, o comunque universalmente riconosciuti come degni di essere celebrati e ricordati. Particolare attenzione verrà posta alle intitolazioni femminili, con lo scopo di colmare il gap di genere esistente nella toponomastica cittadina. Nell'ottica di ottenere un riequilibrio di genere, in conformità con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, a ogni gruppo di intitolazioni maschili dovrà corrispondere un gruppo di intitolazioni femminili superiore di almeno un'unità, riducendo gradualmente il divario.

4.   Relativamente ai sedimi stradali di recente/futura realizzazione, identificati o identificabili come "Interni di via/corso, eccetera", in ottemperanza alle norme dell'ISTAT in materia di Stradario Nazionale (ANNCSU), l'Ufficio competente procede a proporre la denominazione attingendo dal Registro di cui al successivo articolo 7, fermo restando il parere favorevole del/della Presidente della Commissione e del/della Presidente della Circoscrizione interessata.

5.   La Commissione esprime inoltre pareri vincolanti e proposte alla Giunta Comunale in merito alla collocazione di piccoli monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata prestando attenzione al riequilibrio di genere.

6.   Le denominazioni e le collocazioni di cui al presente articolo sono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 52 comma 5 dello Statuto del Comune di Torino.

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1.   La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei/delle Capigruppo del Consiglio Comunale, in riunioni appositamente convocate.
Fanno altresì parte della Commissione, a titolo consultivo, i seguenti soggetti:
-    il Rettore/la Rettrice dell'Università o suo/a designato/a;
-    il Rettore/la Rettrice del Politecnico o suo/a designato/a;
-    il/la Presidente dell'Accademia delle Scienze o suo/a designato/a;
-    il/la Presidente della Deputazione di Storia Patria o suo/a designato/a;
-    il Coordinatore/la Coordinatrice della Commissione Arte Pubblica o suo/a designato/a;
-    una componente della Società italiana delle storiche;
-    una componente della Società italiana delle letterate;
-    una componente del CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università;
-    una esperta di Toponomastica femminile;
per le denominazioni di cui al primo comma dell’articolo 5,
-    il/la Presidente della Circoscrizione interessata alla specifica intitolazione.

2.   Alle riunioni della Commissione partecipano il/la Segretario/a Generale o suo/a delegato/a, il/la Dirigente del Servizio preposto o suo/a delegato/a, il/la Dirigente dell'Archivio Storico o suo/a delegato/a.

3.   Alle riunioni della Commissione è invitato il/la Sindaco/a.

4.   Le funzioni di Segretario/a della Commissione sono svolte da un/una Funzionario/a del Servizio preposto.

Articolo 3 - Convocazioni

1.   La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

2.   Per la validità della riunione è richiesto il numero legale previsto per la validità delle sedute della Conferenza dei/delle Capigruppo.

Articolo 4 - Decisioni

1.   Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole di membri della Conferenza dei/delle Capigruppo i quali, in ragione della consistenza dei rispettivi Gruppi, rappresentino i tre quarti dei/delle Consiglieri/e Comunali assegnati/e.

2.   Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione ed i pareri espressi dai componenti esterni alla Conferenza dei/delle Capigruppo. Le proposte ed i pareri trasmessi alla Giunta devono essere corredati dal relativo verbale.

Articolo 5 - Funzioni d’iniziativa

1.   La Commissione può proporre alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.

2.   Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta, procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall’articolo 1.

3.   Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il/la Sindaco/a ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro il termine di venti giorni.

4.   Su tale ultima proposta la Giunta è tenuta a provvedere in conformità.

Articolo 6 - Funzioni consultive

1.   La Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle segnalazioni della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione, entro 45 giorni dalla segnalazione. Qualora la Commissione non provveda nei termini la Giunta procede autonomamente attingendo del Registro di cui al successivo articolo 7 ovvero attivando la procedura di cui al comma successivo.

2.   La Commissione è altresì, tenuta a pronunciarsi, entro novanta giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:
a)   il/la Presidente del Consiglio Comunale;
b)   il/la Sindaco/a;
c)   un/a componente del Consiglio Comunale;
d)   un/a componente della Giunta Comunale;
e)   un Consiglio di Circoscrizione;
f)    una Associazione iscritta nel Registro previsto dallo Statuto;
g)   almeno n. 300 firme di cittadini/e, con le modalità previste dallo Statuto per le petizioni al Consiglio Comunale.

3.   Le proposte devono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare e devono essere corredate dalla biografia della personalità o dalle notizie circa l'evento oggetto della proposta e, se trattasi di lapidi e/o piccoli manufatti, dalle relative specifiche tecniche.

4.   Il/la Presidente potrà comunque sottoporre alla Commissione le proposte avanzate da soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2, richiedendo il pronunciamento della Commissione stessa.

5.   La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi dei commi precedenti, può decidere:
-     l'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza;
-     l'inserimento nel Registro di cui al successivo articolo 7;
-     il rigetto.

6.   Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta Comunale è data tempestiva comunicazione ai/alle proponenti.

7.   Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista dall’articolo 4 per l'accoglimento o l'inserimento nel Registro di cui all'articolo 7, la proposta si intende respinta.

Articolo 7 - Registro delle denominazioni

1.   E' istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo 6, comma 5.

Articolo 8 - Deroghe

1.   Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 9 - Attuazione

1.   Le intitolazioni, dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo la conclusione dei relativi adempimenti, sono attuate entro un congruo termine e compatibilmente con le risorse disponibili.

2.   Le inaugurazioni sono disposte dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale dandone comunicazione all'Assessore/a competente.

3.   La denominazione del protendimento di vie esistenti è disposta, sentito il parere del/della Presidente, dagli uffici competenti ed è successivamente comunicata alla Commissione.

Articolo 10 - Lapidi e Cippi

1.   I costi, oneri e spese relative alla fornitura, posa e successive manutenzioni ordinarie e straordinarie delle lapidi, cippi commemorativi, o analoghi manufatti posti a ricordo, saranno a totale carico dei richiedenti/promotori dell'iniziativa, tranne diversa decisione assunta dalla Giunta, su proposta della Commissione; inoltre se posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini devono essere comunque autorizzati dalla stessa Commissione Toponomastica.

2.   L'ubicazione e la tipologia sono concordate, a seconda dei casi, con il competente Servizio Arredo Urbano, con il Servizio Arti Visive, con il Servizio Suolo e Parcheggi, con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana, e con la Proprietà del suolo e/o dello stabile interessato.

Articolo 11 - Edifici scolastici

1.   Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica, ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313, è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa, fatte salve le modalità di cui alla deliberazione del 19 febbraio 2008 (mecc. 2008 00896/011).

Articolo 12 - Numerazione civica

1.   Preso atto di quanto previsto nell'articolo 42 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, l'apposizione della numerazione civica principale, secondaria e delle scale è disposta dal Servizio competente con apposito atto dirigenziale.

Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1.   Per l'inottemperanza di quanto disposto con atto dirigenziale emesso in attuazione dell'articolo 12 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 500,00 Euro ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'articolo 43 commi 1 e 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

2.   Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dai regolamenti per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

3.   Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo il Servizio competente segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di Polizia Municipale per l'applicazione delle misure sanzionatorie.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1.   La sanatoria per l'apposizione di lapidi e denominazioni di sedimi non autorizzate conformemente alle disposizioni regolamentari, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2.   Al fine di non generare confusione di sedimi sulla denominazione dei toponimi è vietata l'attribuzione di intitolazioni a personaggi il cui cognome sia già stato attribuito ad altro sedime viario ricordato nell'onomastica cittadina. In alternativa può essere attribuito un sedime (giardini, parchi), che non comporti l'attribuzione di numerazione civica.

3.   I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi compresi dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Sono altresì sospesi in caso di turno elettorale per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la prima seduta del Consiglio medesimo.

4.   Le intitolazioni e le inaugurazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono sospese, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto.