N. 358

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2012 (mecc. 2011 08035/017), IE - esecutiva dal 22 ottobre 2012.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2017 (mecc. 2017 03812/017), IE - esecutiva dal 30 ottobre 2017.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE
Capo I - Procedimento di accertamento
Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria
Articolo 3 - Accertamento
Articolo 4 - Contestazione della violazione
Articolo 5 - Notificazione
Articolo 6 - Concorso di persone
Articolo 7 - Trasgressori incapaci
Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento
Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta
Articolo 9 - Scritti difensivi
Articolo 10 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento
Articolo 11 - Ordinanza-ingiunzione
Articolo 12 - Entità della sanzione
Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione
Articolo 14 - Autotutela
Articolo 15 - Opposizione all'ordinanza - ingiunzione
Articolo 16 - Esecuzione forzata
Articolo 17 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - richiesta di riesame

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI
Articolo 18 - Sequestro
Articolo 19 - Confisca
Articolo 20 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate
Articolo 21 - Sanzioni accessorie
Articolo 22 - Misure repressive non sanzionatorie
Articolo 23 - Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie, consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

2.   Fatta eccezione per gli articoli 22 e 23, esula dal presente regolamento la disciplina del procedimento per l'applicazione delle misure repressive non sanzionatorie. Esse si estrinsecano nei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari che, pur essendo successivi alla commissione di una violazione, mirano direttamente alla reintegrazione dell'interesse pubblico leso. In tal caso, il procedimento è retto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1.   Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25 a 500 Euro. Nel caso in cui le norme regolamentari del Comune costituiscano attuazione di disposizioni di legge, l'entità della sanzione pecuniaria è determinata in base a queste ultime.

2.   Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche in seguito all'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze assunte dal Sindaco o dai dirigenti in base alla legge o ai regolamenti. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi che specialmente dispongano per una determinata materia.

3.   La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con deliberazione consiliare entro un limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

4.   All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

5.   Il compimento degli atti di accertamento e di contestazione di cui agli articoli 13 e 14 è documentato in apposito processo verbale.

Articolo 3 - Accertamento

1.   L'accertamento delle violazioni punite con una sanzione amministrativa si estrinseca in un autonomo procedimento. Tale procedimento inizia con la constatazione dei fatti che possano costituire infrazione amministrativa, e termina nel momento in cui l'agente abbia piena cognizione degli elementi costitutivi dell'illecito, a seguito degli accertamenti e delle valutazioni che si rendessero necessari. Tale momento non coincide necessariamente con l'epoca della commissione del fatto illecito.

2.   Dell'avvenuto accertamento dell'illecito è redatto processo verbale, sottoscritto dall'agente accertatore, contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e, ove del caso, del responsabile per il fatto dell'incapace o del minore e dell'obbligato in solido, nonché le norme violate e l'entità della sanzione.

3.  Il processo verbale fornisce, inoltre, al trasgressore ragguagli circa le modalità ed il termine per addivenire, quando sia consentito, al pagamento in misura ridotta della sanzione, precisa l'ammontare della somma da pagare e fa menzione del termine e dell'autorità competente a decidere sugli eventuali scritti difensivi nonché della facoltà di chiedere l'audizione personale. Riporta, infine, le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chieda l'inserzione. La facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del versamento, salvo il differimento del termine entro il quale effettuarlo fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.

4.   Copia del processo verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

5.   Costituiscono mere irregolarità, emendabili in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, gli errori:
a)    meramente materiali contenuti nel processo verbale di accertamento in merito alle circostanze di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, che non ne cagionino l'incertezza assoluta;
b)    concernenti le generalità del responsabile, nel caso in cui sia possibile identificarlo in base ad altri elementi desumibili dall'attività di accertamento compiuta;
c)    circa la individuazione della norma violata, allorquando l'ordinanza ingiunzione sia emessa per fatti inclusi fra quelli contestati; all'errore è equiparata l'omissione.

6.   L'omessa o l'erronea indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, non determinano la nullità della sanzione, laddove siano integrate o corrette mediante notificazione ai responsabili entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

7.   L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Articolo 4 - Contestazione della violazione

1.   La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche all'autore della violazione ed all'obbligato in solido, se presente al momento della contestazione.

2.   Autore della violazione è colui che pone in essere la condotta difforme alla legge o dai regolamenti, o colui che omette di ottemperare alle relative disposizioni essendovi giuridicamente tenuto. Rispondono altresì per fatto proprio coloro che sono tenuti alla sorveglianza delle persone non imputabili per non avere compiuto i diciotto anni o per non avere la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o sia stato preordinato dall'autore dell'illecito.

3.   La responsabilità solidale è esclusa nel caso di insussistenza del rapporto che la giustifica, nelle ipotesi previste dalla legge.

4.   Alla contestazione immediata può prescindersi se gli estremi della violazione siano stati notificati agli interessati entro i termini previsti dalla legge.

5.   Il processo verbale di accertamento deve indicare il momento della commissione del fatto; diversamente, si presume che accertamento e commissione siano avvenuti contestualmente.

Articolo 5 - Notificazione degli estremi della violazione

1.   Qualora non si fosse proceduto alla contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. Il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui il procedimento di accertamento è compiuto.

2.   Nel caso di illecito omissivo o commissivo a carattere permanente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza è cessata. L'onere della prova in merito alla cessazione della permanenza incombe sul responsabile dell'illecito.

3.   L'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non è tenuta a rilevare d'ufficio la nullità della notificazione del processo verbale nei termini prescritti, salvo che sia stata opposta negli scritti difensivi.

4.   La notificazione è eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile ovvero mediante il servizio postale, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.   La nullità della notificazione del processo verbale è sanata per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell'articolo 160 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 6 - Concorso di persone

1.   Nel caso in cui due o più persone concorrano nell'illecito amministrativo, la contestazione della violazione, ove possibile, è effettuata con processi verbali distinti. La redazione di un unico processo verbale non invalida il procedimento di accertamento se contenga gli elementi necessari alla contestazione degli illeciti ed indichi la circostanze di cui al successivo comma 2.

2.   I processi verbali di cui al primo periodo del comma 1 sono trasmessi all'autorità competente assieme a nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince la sussistenza del concorso, qualora le stesse non siano specificate nei verbali stessi.

Articolo 7 - Trasgressori incapaci

1.   Non è sottoposto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua preordinazione dolosa o colposa.

2.   Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, i suoi estremi sono notificati a colui che esercita la potestà parentale, che risponde dell'illecito.

3.   Nel caso di illecito riconducibile a persona incapace di intendere e di volere, il processo verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza, il quale risponde della violazione salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1.   Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato. Qualora la disposizione sanzionatoria non preveda il minimo edittale, l'entità del pagamento ascende al terzo del massimo. La giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo periodo.

2.   Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie. Il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto di estinguere il procedimento sanzionatorio.

3.   Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia stato indicato in modo erroneo sul processo verbale di accertamento e di contestazione, l'organo accertatore notifica agli obbligati un atto per la sua rettifica. I termini per la presentazione di scritti difensivi o per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta decorrono dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.

4.   Qualora il pagamento in misura ridotta sia effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o ad un ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue comunque il procedimento sanzionatorio.

5.   Laddove il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza è rimborsata.

Articolo 9 - Scritti difensivi

1.   In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti, che devono pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Con gli scritti difensivi l'interessato espone gli argomenti ed allega i documenti per cui, ritenendo infondato l'accertamento, chiede l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.

2.   Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.

3.   Gli scritti difensivi e documenti non sono assoggettati all'imposta sul bollo.

Articolo 10 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1.   Qualora ne sia fatta richiesta, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui ha luogo l'audizione personale. La comunicazione è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito processo verbale, sottoscritto dall'interessato, o da persona da lui delegata per iscritto, e dal responsabile del procedimento, o da altro dipendente addetto all'istruttoria, che funge da ufficiale verbalizzante.

2.    Si prescinde dall'audizione personale qualora l'interessato, pur avendone fatta richiesta, non si sia presentato il giorno previsto per il detto incombente senza allegare un giustificato e documentato impedimento. L'assenza ingiustificata all'audizione richiesta dall'interessato verrà valutata ai fini dell'incremento dell'entità della sanzione pecuniaria amministrativa prevista.

3.   È in facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, per il tramite del responsabile del procedimento, di chiedere all'agente che ha accertato la violazione di far pervenire, entro trenta giorni, le proprie controdeduzioni ed i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegatavi ed alle risultanze dell'audizione personale, nonché il suo parere in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta di archiviazione. Tale facoltà può essere comunque esercitata anche difettando la presentazione di scritti difensivi, laddove se ne ravvisasse la necessità.

4.   Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento, l'autorità competente emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'unità organizzativa cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione. Altrimenti, la medesima autorità determina la somma per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.

5.   L'ordinanza ingiunzione è emanata e notificata ai destinatari entro il termine di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione dovuta.

Articolo 11 - Ordinanza ingiunzione

1.   L'emanazione delle ordinanze ingiunzione, o di archiviazione, o per l'irrogazione di sanzioni accessorie spetta ai dirigenti dei Settori competenti.
Essi, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato, alcune delle competenze previste dal precedente periodo a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.

2.   L'ordinanza-ingiunzione fa menzione:
a)   dell'autorità dalla quale promana;
b)   della legge di cui fa applicazione;
c)   del compimento degli atti di accertamento della violazione e delle forme della contestazione dell'illecito;
d)   dei motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento; i motivi possono essere espressi in forma sintetica o ricavabili per relationem dal processo verbale di accertamento, o da altro atto facente parte del procedimento sanzionatorio;
e)   della determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
f)   dell'ammontare della sanzione e dell'entità e della specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento;
g)   delle generalità dell'autore della violazione e degli eventuali responsabili in solido, o di chi sia comunque tenuto per legge al pagamento;
h)   dell'ufficio competente a ricevere il pagamento;
i)   del termine e dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso;
l)   di quant'altro sia richiesto dalle norme vigenti in materia.

3.   La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione avviene ai sensi del Codice di Procedura Civile oppure mediante il servizio postale, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, e successive modificazioni. La nullità della notificazione è sanata dalla dimostrazione della piena conoscenza dell'ordinanza ingiunzione da parte del destinatario, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 156 del suddetto Codice.

Articolo 12 - Entità della sanzione

1.   Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si applicano i criteri previsti dalla legge.

2.    Nel caso in cui non emergano particolari elementi tra quelli previsti dalla legge e dal presente regolamento ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora avverso il processo verbale di contestazione non siano stati presentati scritti difensivi, l'entità della sanzione pecuniaria di cui è ingiunto il pagamento è determinata in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se meno favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Qualora, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della Legge n. 689/1981, per la violazione sia stabilito un importo per il pagamento in misura ridotta superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma dello stesso articolo, l'entità della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione è determinata in misura non inferiore a quella prevista per il medesimo pagamento in misura ridotta, incrementata di almeno il 20%. E' comunque fatta salva l'applicazione dei criteri di cui articolo 11 della Legge 689/1981 anche al fine di graduare l'entità della sanzione fino al massimo edittale.

3.    Nel caso in cui emergano particolari elementi tra quelli previsti dalla legge e dal presente regolamento ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora avverso il processo verbale di contestazione siano stati presentati scritti difensivi, avendo come base l'entità della sanzione determinata ai sensi del comma precedente, la stessa potrà essere modulata in relazione a quanto di seguito specificato. Al fine della valutazione della gravità della violazione rilevano le modalità della condotta, l'entità della lesione o del pericolo di lesione del bene tutelato e, ove desumibile dagli atti del procedimento, l'elemento soggettivo dell'agente.
L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione rileva quando l'Amministrazione abbia avuto notizia di idonee condotte riparatrici poste in essere dal responsabile. L'apprezzamento della personalità dell'agente è condotto in ragione degli illeciti da lui precedentemente commessi nel settore interessato dalla violazione ascrittagli, nonché in ragione della presentazione di scritti difensivi palesemente pretestuosi e infondati, ossia privi di documenti o elementi significativi ai fini dell'istruttoria procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale di irrogazione della sanzione, in quanto supportati da argomentazioni avulse, generiche o, comunque, inconferenti rispetto alla violazione contestata. Le condizioni economiche dell'agente sono valutate facendo applicazione dei medesimi criteri previsti dal presente regolamento per la rateizzazione della sanzione.

4.    Nel caso di reiterazione specifica infraquinquennale l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25% per ogni violazione accertata con provvedimento definitivo, fino al raggiungimento del massimo edittale.

Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione

1.   L'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta documentata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15, fatta salva l'applicazione degli interessi legali e delle spese del procedimento. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2.   Qualora l'interessato sia persona fisica vale, ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche, l'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente la data di presentazione della richiesta. Si considera in condizioni economiche disagiate la persona fisica che abbia un indicatore non superiore a quello previsto da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3.   Gli obbligati che non siano persone fisiche hanno diritto alla rateizzazione se versano nelle condizioni previste nella deliberazione di cui al precedente comma.

4.   Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine per il pagamento fissato dall'autorità l'obbligato è tenuto, previa diffida ad adempiere, a versare il residuo ammontare della sanzione in unica soluzione, nei novanta giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si fa luogo alla riscossione coattiva.

Articolo 14 - Autotutela

1.   I processi verbali di accertamento illegittimi sono annullati d'ufficio, anche successivamente alla loro notificazione, dagli agenti che li hanno redatti o dal loro superiore gerarchico, a norma di legge. La richiesta di archiviazione formulata, per tali ragioni, dagli organi accertatori equivale ad annullamento d'ufficio.

2.   Le ordinanze ingiunzione o applicative di sanzioni accessorie illegittime sono annullate d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'autorità emanante. Quest'ultima ha la facoltà di chiedere parere motivato dell'organo accertatore qualora l'illegittimità dell'ordinanza derivasse da vizi dell'accertamento o della contestazione. Costituisce condizione per l'annullamento d'ufficio che dovesse essere disposto in pendenza di giudizio d'opposizione la rinuncia della controparte a domandare la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite. L'entità della sanzione pecuniaria portata nell'ordinanza ingiunzione è rideterminata in misura comunque non inferiore alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo, nel caso in cui il destinatario che non abbia presentato scritti difensivi dimostri di non averne avuta, senza sua colpa, effettiva conoscenza, nonostante la notificazione si sia giuridicamente perfezionata nei suoi confronti.

3.   È fatto divieto di stipulare contratti di transazione aventi ad oggetto sanzioni amministrative, fatti salvi i processi verbali di conciliazione sottoscritti in seno al giudizio di opposizione.

Articolo 15 - Opposizione all'ordinanza - ingiunzione

1.   Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

2.   L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3.   Salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4.   L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a)   di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b)   di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)   di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d)   di igiene degli alimenti e delle bevande;
e)   valutaria;
f)   di antiriciclaggio.

5.   L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a)   se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 Euro;
b)   quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 Euro;
c)   quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6.   Nel giudizio di primo grado l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio avvalendosi di funzionari appositamente delegati con atto del Sindaco.

7.   Alla memoria di costituzione, o ad altro atto del processo di opposizione, è allegata nota per la liquidazione delle spese vive sostenute dall'amministrazione per la sua difesa in giudizio, nel caso in cui il giudice rigetti il ricorso e condanni la parte soccombente a rimborsarle le spese di lite.

Articolo 16 - Esecuzione forzata

1.   Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2.   E' facoltà del Comune di affidare a terzi le attività di gestione e riscossione delle entrate extratributarie derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Articolo 17 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Istanza di riesame in autotutela

1.   Avverso l'atto esecutivo, assunto ai fini della riscossione delle entrate derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative, è ammesso ricorso avanti il giudice di pace o il tribunale, secondo la rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla sua notificazione.

2.   L'obbligato può presentare istanza di riesame dell'atto esecutivo qualora:
a)    l'obbligazione sanzionatoria risulti prescritta a causa dell'omessa notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, o di sua inesistenza o nullità insanabile;
b)   la notificazione dell'atto esecutivo sia avvenuta oltre il termine prescrizionale di cinque anni, decorrenti dalla data di notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, fatti salvi gli atti interruttivi che fossero stati adottati;
c)   la somma portata nell'ordinanza - ingiunzione o nell'atto esecutivo sia stata pagata;
d)   ricorrano errori nella persona debitrice o di calcolo della sanzione.

3.   L'istanza è presentata in carta semplice oppure spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nella stessa va specificato l'atto di cui si chiede l'annullamento, totale o parziale, nonché i motivi per cui lo si ritiene illegittimo, allegando a tal fine idonea documentazione.

4.   L'ufficio competente, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, procede ad effettuare lo sgravio, totale o parziale, dell'atto esecutivo, dandone comunicazione al concessionario del servizio di riscossione. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga a pagamento già avvenuto, il Comune restituisce la somma incassata.

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 18 - Sequestro

1.   E' facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.

2.   Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il suddetto termine, indipendentemente dalla eventuale notificazione o comunicazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3.    In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.

4.    E' altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal caso, non trovano applicazione il secondo ed il terzo periodo del comma 2.

5.      ei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione delle cose sequestrate gli interessati non hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

6.   Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, l'alienazione o la distruzione. La richiesta, presentata dal responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o del diverso ufficio competente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fa menzione dell'alterabilità della merce secondo l'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essa sono allegati almeno il processo verbale di sequestro e quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

7.   L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla distruzione delle cose sequestrate è tenuta ad accertare esclusivamente:
a)   la sussistenza, in via incidentale, dei presupposti giuridici che possono legittimare la confisca amministrativa delle cose sequestrate. E' comunque fatto salvo l'esito del procedimento per l'applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, fatta eccezione per l'ipotesi di confisca necessaria di cui all'articolo 20, penultimo comma, della Legge n. 689 del 1981;
b)   l'indicazione, nella relativa richiesta, dell'alterabilità delle cose.

8.   L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura dell'ufficio che le ha in custodia. Prioritariamente, le cose sequestrate sono vendute nel rispetto delle norme che disciplinano i contratti attivi del Comune. Sono tuttavia ammesse:
a)   la donazione ad associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro della merce deperibile, di valore stimato non eccedente 1.000 Euro, qualora non sia possibile ovvero sia estremamente difficoltoso provvederne alla vendita o alla conservazione. L'individuazione dei soggetti beneficiari della donazione è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica;
b)   la distruzione della merce deperibile, laddove sia impossibile ovvero estremamente difficoltoso provvederne alla vendita o alla donazione, e delle cose passibili di confisca necessaria ai sensi della disposizione legislativa dianzi menzionata.

9.   Con apposito atto sono definite le modalità operative inerenti la gestione del procedimento del sequestro cautelare amministrativo che non siano state già previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dal presente regolamento. L'atto summenzionato, in particolare:
a)   delinea l'attività e le cautele da porre in essere nell'espletamento delle operazioni e nella redazione degli atti connessi all'adozione del sequestro;
b)   definisce i termini per la trasmissione dei documenti e per l'adozione degli atti e dei provvedimenti annoverati nella sequenza procedimentale;
c)   stabilisce criteri per il riconoscimento dell'alterabilità e della deperibilità delle cose sequestrate, anche mediante l'individuazione di categorie merceologiche, ai fini dell'applicazione dei commi da sesto ad ottavo del presente articolo.

Articolo 19 - Confisca

1.    L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, o con ordinanza successiva, separata.

2.   La confisca è applicabile sino a quando i provvedimenti di cui al comma 1 non siano divenuti esecutivi. L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle condizioni previste dal precedente periodo, che si intendono automaticamente inserite nel provvedimento.

3.   Si può prescindere dall'ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi in cui sia disposta la confisca amministrativa delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca violazione amministrativa, ed in ogni altra ipotesi di confisca necessaria prevista dalla legge. L'ordinanza ingiunzione di cui al precedente periodo non costituisce, altresì, presupposto per l'assunzione delle misure non sanzionatorie previste dalla legge e dal presente regolamento.

4.   L'esecuzione della confisca fa carico agli organi che hanno disposto il sequestro, salvo diversa disposizione normativa. La confisca produce l'ablazione in favore del Comune del diritto di proprietà della cosa confiscata, che è detenuta ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982.

Articolo 20 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1.   Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano valore inferiore a 200 Euro, ovvero allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali, e comunque senza scopo di lucro.

2.   Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al competente Settore la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. L'attribuzione delle cose confiscate che non siano deperibili è effettuata annualmente a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, in presenza dei loro rappresentanti e del Comandante del Corpo di Polizia municipale o di un suo delegato. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle suddette comunicazione.

3.   Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto, direttamente ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982 oppure, per motivate ragioni, da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.

4.    Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, purché si tratti di beni fungibili, sono distrutte a spese del trasgressore, previa motivata richiesta al Settore competente. Un campione della merce è conservato ai fini giudiziari. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito processo verbale, il quale va trasmesso senza indugio al Settore competente.

5.   Decorsi sei mesi da quando il provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, l'autorità competente procede alla devoluzione in beneficenza, alla vendita o distruzione delle stesse con le modalità di cui ai commi precedenti.

6.   Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Articolo 21 - Sanzioni accessorie

1.   Le sanzioni accessorie consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, in base a segnalazione del corpo di polizia municipale, cui è allegato il processo verbale di accertamento da cui scaturisce la sanzione principale, debitamente notificato. La segnalazione fa menzione della norma che consente o impone l'applicazione della pena accessoria; tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la sanzione accessoria. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili.

2.   Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria, una volta che questa sia divenuta definitiva per decorso del termine di opposizione o a seguito della sua reiezione con provvedimento passato in giudicato. Si prescinde dall'ordinanza ingiunzione nel caso di confisca necessaria delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisca violazione amministrativa, di applicazione delle misure repressive non sanzionatorie ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

3.   La confisca amministrativa è disposta riguardo alle cose che appartengano ad uno dei soggetti cui è ingiunto il pagamento, ivi comprese le persone, fisiche o giuridiche, gli enti privi di personalità giuridica o gli imprenditori chiamati a rispondere dell'illecito in solido con il trasgressore. Per la proprietà dei beni mobili non registrati vale la regola di cui all'articolo 1153 del Codice Civile.

4.   L'ordinanza che dispone la confisca amministrativa, sola o congiunta al pagamento della sanzione pecuniaria, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia del sequestro cautelare per decorso dei termini fissati dalla legge.

5.   Il responsabile del procedimento provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento dello scritto difensivo, alla predisposizione delle ordinanze afferenti violazioni che possano o debbano comportare l'irrogazione di sanzioni accessorie ed alla loro trasmissione all'autorità competente per l'emanazione. Nel caso in cui non sia pervenuto il processo verbale di accertamento e contestazione debitamente notificato entro il detto termine, esso comincia a decorrere dal momento del ricevimento del verbale medesimo.

6.   Ai fini della validità delle ordinanze di cui al precedente comma, trova comunque applicazione il termine prescrizionale di cui all'articolo 28 della Legge n. 689 del 1981.

Articolo 22 - Misure repressive non sanzionatorie

1.   I provvedimenti ripristinatori dell'interesse pubblico violato o che, comunque, applichino misure repressive non sanzionatorie sono emanati, in conformità alle norme attributive del relativo potere, nell'osservanza della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.

2.   Le misure di cui al precedente comma, consistano nella revoca o nella sospensione di autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta, comunque denominati, o di qualsiasi atto che li sostituisca legalmente; nella cessazione o nella sospensione di attività o di chiusura di esercizi o di locali, a qualunque attività siano adibiti. sono applicate in base a segnalazione del corpo di polizia municipale, corredata da relazione in merito ai fatti constatati ed indicante la norma che consente o impone l'applicazione della misura. Tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la misura. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili. È fatta salva l'applicazione di norme che specialmente dispongano in materie determinate.

3.   Nei casi in cui l'articolo 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, preveda la misura ripristinatoria della sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, nel rapporto ivi indicato, o in atto separato, è fatta menzione della circostanza se l'interessato abbia sanato le violazioni ovvero abbia avviato le relative procedure amministrative. In assenza di tale indicazione, la segnalazione è improcedibile.

Articolo 23 - Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni

1.   Nell'ipotesi in cui la recidiva o la reiterazione di una violazione costituiscano presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria trova applicazione l'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni. Sono fatte salve le norme speciali che dispongano diversamente.

2.   Laddove il presupposto o la commisurazione di una misura ripristinatoria o, in ogni caso, repressiva non sanzionatoria siano costituiti dalla ripetizione, comunque denominata, di una violazione, questa si verifica qualora sia stato accertato lo stesso illecito per due volte in un anno, anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Sono fatte salve le disposizioni normative o gli atti amministrativi che dispongano diversamente.

3.   La deliberazione di cui al comma successivo può stabilire che i processi verbali di accertamento e di contestazione di particolari tipi di illecito che, in caso di ripetizione, comportino l'applicazione di una misura repressiva non sanzionatoria facciano menzione di tale circostanza.

4.   Con deliberazione della giunta comunale sono definiti criteri e modalità per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non sanzionatorie consistenti nella sospensione, comunque denominata, di autorizzazioni o di attività, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali

1.   Le disposizioni del presente regolamento riformulano e modificano le disposizioni del regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 11274/048) esecutiva dal 13 febbraio 2006; regolamento che deve, conseguentemente, ritenersi abrogato.

2.   Le norme di cui ai Titoli I e II, Capi I e II, del presente regolamento, quest'ultimo limitatamente all'articolo 8, si applicano ai procedimenti di accertamento e di contestazione di illeciti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

3.   Le norme del presente regolamento diverse da quelle di cui al precedente comma 2 si applicano ai procedimenti per l'emanazione di provvedimenti sanzionatori o applicativi di misure ripristinatorie pendenti alla data di sua entrata in vigore. Sono comunque fatti salvi gli atti già compiuti sotto il regime delle norme abrogate.

4.   Sino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 2 e 3, e 23, comma 3 e 4, del presente regolamento, trovano applicazione, rispettivamente, le deliberazioni della Giunta Comunale del 4 dicembre 2007 (mecc. 2007 08950/048), del 22 luglio 2008 (mecc. 2008 04597/048), del 15 dicembre 2009 (mecc. 2009 09187/048), nonché la deliberazione della Giunta Comunale in data del 7 aprile 2009 (mecc. 2009 01865/017) e, comunque, gli altri atti approvati riguardo le materie disciplinate dalle suddette norme.