N. 295

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1 novembre 2004. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010) esecutiva dal 28 novembre 2005 e 17 settembre 2007 (mecc. 2007 03520/010) esecutiva dal 1 ottobre 2007.

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INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Procedura di affidamento, in convenzione, della gestione degli impianti sportivi
Articolo 3 - Commissione per gli impianti sportivi circoscrizionali
Articolo 4 - Commissione per gli impianti cittadini
Articolo 5 - Personale comunale dislocato negli impianti oggetto di esternalizzazione
Articolo 6 - Rinnovi
Articolo 7 - Procedura in caso di inattività della Circoscrizione
Articolo 8 - Durata
Articolo 9 - Bocciofile libere - Regolarizzazione
Articolo 10 - Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere
Articolo 11 - Canone di concessione
Articolo 12 - Manutenzioni
Articolo 13 - Utenze e tassa raccolta rifiuti
Articolo 14 - Orario di apertura
Articolo 15 - Tariffe
Articolo 16 - Pubblicità e segnaletica
Articolo 17 - Custodia
Articolo 18 - Obblighi previdenziali
Articolo 19 - Divieto di subconcessione
Articolo 20 - Bar ed esercizi pubblici
Articolo 21 - Controlli per gli impianti circoscrizionali e centrali
Articolo 22 - Penali e revoca
Articolo 23 - Recesso
Articolo 24 - Assicurazioni
Articolo 25 - Presa in consegna e restituzione dell'impianto
Articolo 26 - Cauzione definitiva
Articolo 27 - Spese d'atto


ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi della Città, sia a quelli di interesse cittadino, di competenza del Settore Sport, sia a quelli di rilevanza circoscrizionale, di competenza delle Circoscrizioni, nonché agli impianti sportivi ancora gestiti dal Settore Patrimonio, che passeranno, con apposito atto, alla regolare conclusione dei relativi rapporti contrattuali, sotto la competenza del Settore Sport o delle Circoscrizioni in base ai criteri sotto enunciati.

2.   Tutti gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina (allegato).

3.   Sono da considerare impianti di competenza circoscrizionale, per esclusione, tutti i restanti impianti sportivi di proprietà della Città di Torino.

ARTICOLO 2 - Procedura di affidamento, in convenzione, della gestione degli impianti sportivi

1.   Qualora le Circoscrizioni ritengano di esternalizzare la gestione sociale di propri impianti sportivi, entro il 31 luglio di ogni anno le medesime, a seguito di convocazione di apposita Assemblea pubblica, avente funzione ricettiva di eventuali proposte, dovranno, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, individuare per l'esercizio successivo gli impianti che intendono esternalizzare, approvando i relativi schemi di bando contenenti l'eventuale richiesta di realizzazione di opere, le esigenze di carattere sociale, nonché i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi al Settore Sport entro 30 giorni dall'approvazione.

2.   Ricevute, valutate le richieste e discusse le stesse con la Circoscrizione interessata, su proposta dell'Assessore allo Sport, la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale l'adozione di un unico provvedimento deliberativo, comprendente altresì le eventuali proposte di esternalizzazione degli impianti d'interesse cittadino, con il quale individuerà annualmente, gli impianti sportivi, diversi dalle bocciofile libere, da assegnare, nell'esercizio successivo, in gestione sociale, con la definizione della eventuale diversa destinazione impiantistica.

3.   Al bando potranno concorrere, anche in forma aggregata, le Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

4.   Per l'assegnazione dovranno essere privilegiati, ai sensi dell'articolo 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003), le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

5.   Il bando dovrà elencare, in ordine decrescente di importanza, i parametri necessari per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di impianto, nonché circoscrizionali e cittadine. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri possono essere i seguenti:
-   coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai proponenti;
-   esperienze maturate nell'ambito sportivo del bando;
-   coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
-   spazi e orari garantiti per le utenze sociali;
-   vantaggi per l'Amministrazione Comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità).

6.   Le Circoscrizioni potranno avvalersi del contributo ed apporto tecnico e di informazione del Settore Sport.

7.   Stante la peculiarità del mondo sportivo e del servizio richiesto ad operatori non economici, dotati di specificità tecniche diverse dall'imprenditorialità, la selezione avverrà mediante adozione di trattativa negoziata con pubblicazione di bando, applicando, in assenza di una specifica norma di riferimento, per analogia, l'articolo 7, punto 1, del D.Lgs. n. 157/1995, ed adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 8 D.P.R. n. 573/1994.

8.   L'indizione del bando dovrà avere ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio e agli Albi locali e circoscrizionali.

9.   L'iter procedurale per le nuove concessioni è il seguente:
-   delibera circoscrizionale di proposta di esternalizzazione, per l'anno successivo, con schema di bando;
-   delibera del Consiglio Comunale di accoglimento e approvazione elenco impianti da esternalizzare;
-   determinazione dirigenziale di indizione della gara;
-   esperimento della gara;
-   determinazione dirigenziale di concessione dell'impianto e approvazione della convenzione;
-   comunicazione al Settore Sport, alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai Capi Gruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Commissione per gli impianti sportivi circoscrizionali

1.   Un'apposita commissione, composta in numero dispari da: Direttore Circoscrizionale, Posizione Organizzativa Circoscrizionale, Funzionario Responsabile impianti sportivi Circoscrizione, Direttore Direzione Sport e Tempo Libero(*), Dirigente Settore Sport, Dirigente Settore Edilizia Sportiva, o dai loro eventuali delegati, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario. Con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.

(*) punto 1)a) del dispositivo della delibera n. 170 del Consiglio Comunale 14 novembre 2005.

ARTICOLO 4 - Commissione per gli impianti cittadini

1.   Un'apposita commissione, composta in numero pari da: Direttore Sport e Tempo Libero, Dirigente Settore Sport, Dirigente Settore Edilizia Sportiva, Posizione Organizzativa Circoscrizionale, Funzionario Responsabile Impianti Sportivi, Direttore della Circoscrizione sulla quale l'impianto è dislocato, o dai loro eventuali delegati, esaminerà le proposte pervenute e individuerà il soggetto aggiudicatario. Con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto e all'approvazione del disciplinare di convenzione.

ARTICOLO 5 - Personale comunale dislocato negli impianti oggetto di esternalizzazione

1.   A conclusione della procedura di esternalizzazione della gestione l'eventuale personale di risulta verrà messo a disposizione del Settore Sport, il quale provvederà a proporre i trasferimenti, sentite le OO.SS. ed il Direttore della Circoscrizione dove è collocato l'impianto da esternalizzare, in relazione alle più gravi carenze presso gli impianti sportivi delle Circoscrizioni o centralizzati.

2.   Per i custodi degli impianti sportivi oggetto di esternalizzazione, la Circoscrizione o il Settore Sport, secondo la competenza, dovranno attivare, all'avvio della procedura di esternalizzazione dell'impianto, idonea ricerca per il trasferimento in altri alloggi di custodia.

ARTICOLO 6 - Rinnovi

1.   La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate, a tal fine dovranno essere espletati idonei controlli.

2.   In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

3.   Il concessionario dovrà far pervenire richiesta di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione al Settore Sport od alla Circoscrizione rispettivamente per gli impianti d'interesse cittadino o circoscrizionali.

4.   La Circoscrizione dovrà inviare al Settore Sport, entro 90 giorni dalla data di scadenza, il provvedimento deliberativo, approvato dal Consiglio Circoscrizionale, di proposta di rinnovo. Verificate le condizioni di rinnovo, tale proposta sarà sottoposta entro 60 giorni all'approvazione del Consiglio Comunale. I termini saranno interrotti in caso di non regolarità della proposta di concessione.

5.   Le Circoscrizioni, concorderanno con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandole in apposita bozza di disciplinare di intesa, sottoscritta dal medesimo, che farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione. Tale disciplinare concordato in fase istruttoria deve riportare espressamente l'indicazione che la sua efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale. Alla deliberazione sopracitata dovranno essere allegati anche tutti gli atti propedeutici.

6.   Verificate la rispondenza delle condizioni di rinnovo proposte dalla Circoscrizione con le previsioni del presente Regolamento, la Giunta Comunale inoltrerà la nuova proposta di convenzione per l'approvazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

7.   Qualora le condizioni concordate nel disciplinare non venissero ritenute corrispondenti agli indirizzi generali di cui al presente provvedimento, il Settore Sport invierà alla Circoscrizione le proprie controdeduzioni.

8.   Nel caso di divergenza di posizioni, il parere della Giunta Comunale dovrà ritenersi vincolante.

9.   Relativamente agli impianti centralizzati il rinnovo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 entro i 120 giorni successivi alla ricezione della richiesta di rinnovo.

10.   Il rinnovo a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma del precedente articolo 2 potrà essere preso in considerazione se già detentori di un contratto di locazione o concessione con la Città (Settore Patrimonio) relativamente alle strutture, aventi caratteristiche sportive, assegnate con i necessari atti allo Sport, alla scadenza dei vigenti contratti.

11.   In caso di mancato rinnovo e in caso di rinuncia volontaria o forzosa, dovranno essere riprese tutte le procedure di affidamento, non essendo necessario in tal caso l'inserimento preventivo nell'elenco individuato annualmente ai sensi del secondo comma del precedente articolo 2.

12.   Il concessionario potrà richiedere il rinnovo anticipato della concessione, con la conseguente revisione delle condizioni della convenzione, qualora proponga nuovi interventi di opere e ristrutturazioni, di interesse per la Città, tali da dover comportare una maggiore durata della concessione per poter consentire l'ammortamento dell'investimento proposto fermo restando quanto previsto al precedente punto 1..

ARTICOLO 7 - Procedura in caso di inattività della Circoscrizione

1.   Qualora le Circoscrizioni restino inattive rispetto a convenzioni scadute, il Settore Sport provvederà ad inoltrare formale invito a procedere alle suddette, indicando anche il termine entro cui le stesse dovranno attivarsi; scaduto tale termine la procedura di assegnazione sarà attivata dal Settore Sport.

2.   Per i casi di urgenza documentata il Settore Sport, sentita la Circoscrizione interessata, si riserva di avviare immediatamente la procedura di stipula di concessioni provvisorie di durata non superiore ad un anno con adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 8 - Durata

1.   La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, a far data dal provvedimento di concessione che approva il disciplinare di concessione.

2.   La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

3.   In ogni caso, la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di trenta anni.

4.   Resta salva la possibilità del Concessionario uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione dell'impianto.

5.   Il suddetto limite verrà applicato, per le concessioni in vigore all'esecutività del provvedimento deliberativo che approva il presente Regolamento, a far tempo dalla suddetta data, mentre, per le convenzioni che verranno successivamente approvate, dalla data di decorrenza della prima concessione.

6.   Con deliberazione dei Consigli Circoscrizionali per gli impianti circoscrizionali e della Giunta Comunale per gli impianti centrali, è possibile concedere la proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima s'intende inefficace.

ARTICOLO 9 - Bocciofile libere - Regolarizzazione

1.   Sono bocciofile libere le bocciofile di base, sprovviste di locale di ritrovo e di servizi igienici formalmente assegnati, utilizzate, alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva il presente Regolamento, da gruppi spontanei.

2.   Per le bocciofile libere che saranno di volta in volta individuate l'Amministrazione installerà, sentita la Circoscrizione e sulla base delle disponibilità e della calendarizzazione degli interventi, un prefabbricato ad uso di sede sociale, con allacciamento alle reti dei pubblici servizi. Gli impianti così strutturati saranno consegnati alle Associazioni eventualmente individuate dalla Circoscrizione anche tra i gruppi di base che si sono costituiti in forma associativa e ai gruppi spontanei delle bocciofile di base che si costituiranno in Associazioni con applicazione, per 5 anni, a titolo ricognitorio, di un canone annuo ricognitorio di concessione dell'utilizzo della proprietà comunale pari a Euro 52,00 IVA inclusa, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT.
Nel caso di rinnovo, verificato da parte della Commissione di controllo di cui al successivo articolo 21 il permanere della valenza sociale e del ruolo aggregativo svolto sul territorio, verrà applicato un canone ricognitorio annuo determinato dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima annualità corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti annuali, escludendo pertanto il ricorso alle procedure di cui al successivo articolo 11. Tale trattamento è altresì applicato nei casi di strutture edificate per esigenze di decoro e arredo urbano dell'Amministrazione Comunale ed assimilabili per funzione ai prefabbricati.

3.   L'onere relativo alle utenze viene posto a carico della Città o del soggetto convenzionato come segue:
A carico del soggetto convenzionato:
-   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
A carico della Città:
-   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

4.   Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono a carico del soggetto convenzionato.

ARTICOLO 10 - Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

1.   Il soggetto convenzionato, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dell'impianto sportivo.

2.   La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

3.   Per tali opere non si applica la Legge 109/1994 e s.m.i. trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione.

4.   La convenzione dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori valutata in base alla portata degli interventi per i quali é richiesta la presentazione di un cronoprogramma.

5.   I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al l0% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

6.   La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere presentata agli uffici del Settore Sport o Circoscrizionali, secondo la competenza, entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.

7.   Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

8.   Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del "Settore Edilizia Sportiva".

ARTICOLO 11 - Canone di concessione

1.   Ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dall'Ufficio Tecnico, sulla quale interviene il meccanismo di abbattimento che oscilla dal 50% al 90% del canone di mercato più un'eventuale percentuale, fino al 5%, se l'investimento proposto dal gestore supera il valore patrimoniale dell'impianto.

2.   La percentuale di abbattimento sarà determinata sulla base di vari parametri: servizi sociali offerti, superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo, collocazione territoriale, analogia con impianti similari, altre situazioni debitamente motivate.

3.   In caso di rinnovo, qualora il canone precedentemente applicato sia di recente determinazione e sia ritenuto adeguato alla struttura per comparazione con impianti similari, si potrà procedere con l'adeguamento ISTAT dal precedente canone di convenzione, o ad una diversa applicazione debitamente motivata.

4.   Il canone potrà essere rivisto e potrà essere oggetto di rideterminazione, di concerto con la Circoscrizione competente, qualora la Città effettui a proprio carico spese di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute, ovvero di modifiche del presente regolamento.

5.   La Città, pertanto, di concerto con la Circoscrizione competente, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento dei eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

6.   Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

ARTICOLO 12 - Manutenzioni

1.   Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del gestore. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

2.   In particolare, durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

3.   Sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

4.   La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.

5.   Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.

6.   Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

7.   Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ARTICOLO 13 - Utenze e tassa raccolta rifiuti

1.   L'onere relativo alle utenze viene posto a carico della Città o del convenzionato secondo le seguenti tipologie di impianto:

Bocciofile:
A carico del soggetto convenzionato:
-   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
-   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Bocciodromi:
A carico del soggetto convenzionato:
-   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
-   il 80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, relativamente alle parti sportive.

Impianti calcio:
A carico del soggetto convenzionato:
-   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
-   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Piscine:
A carico del soggetto convenzionato:
-   le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
-   il 20% delle spese relative al consumo idrico, all'energia elettrica ed al riscaldamento;
-   tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
-   l'80% delle spese relative al consumo idrico, all'energia elettrica ed al riscaldamento.

Palestre e campi tennis:
A carico del soggetto convenzionato:
-   il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
-   l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico.

La suddetta percentuale potrà essere modificata, con incremento a carico dei soggetti convenzionati, nei casi ritenuti anomali rispetto alle tipologie generali sopra richiamate per dimensione, composizione, utilizzo, collocazione e redditività dell'impianto, in base ad opportuna diversa valutazione della ripartizione.

2.   Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono sempre a carico del soggetto convenzionato.

3.   Per gli impianti diversi da quelli sopra menzionati le utenze saranno suddivise per analogia con le strutture più vicine per tipologia.

4.   Il Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'articolo 15 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1.

ARTICOLO 14 - Orario di apertura

1.   Gli orari di apertura degli impianti, da indicare nelle convenzioni, dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio cittadino.

2.   L'orario di apertura degli impianti in ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo lo stesso art. 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, prevede di limitare lo svolgimento delle attività sportive rumorose fino e non oltre le ore 22,00.

3.   Gli impianti sportivi in questione, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potranno essere utilizzati e destinati ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati.

4.   Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

ARTICOLO 15 - Tariffe

1.   Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il soggetto convenzionato applicherà le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale della Città di Torino nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

2.   I relativi importi saranno introitati dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.

3.   In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

4.   I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

5.   Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ARTICOLO 16 - Pubblicità e segnaletica

1.   La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:
-   il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
-   il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
-   l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

2.   La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

3.   Il Gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

4.   Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

5.   Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

6.   Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ARTICOLO 17 - Custodia

1.   Il soggetto convenzionato provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

2.   La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

ARTICOLO 18 - Obblighi previdenziali

1.   Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Convenzionata impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

2.   La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ARTICOLO 19 - Divieto di subconcessione

1.   Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

2.   Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 20 - Bar ed esercizi pubblici

1.   Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

2.   Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

3.   L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ARTICOLO 21 - Controlli per gli impianti circoscrizionali e centrali

1.   Sono costituite apposite Commissioni di Controllo per gli impianti circoscrizionali e centrali, formate dai soggetti tecnici e amministrativi individuati ai precedenti articoli 3 e 4.

2.   Detta commissione verificherà periodicamente la puntuale osservanza delle convenzioni e dovrà annualmente relazionare rispettivamente ai Presidenti di Circoscrizione e all'Assessore allo Sport.

3.   I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ARTICOLO 22 - Penali e revoca

1.   Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 21 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la commissione di cui al precedente articolo 21.

2.   In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali in base alle competenze, la revoca della convenzione con atto amministrativo emesso dal medesimo soggetto che ne aveva approvato la concessione e pertanto:
a)    nei casi di affidamento conseguente ad emissione di Bando pubblico con convenzione approvata con determinazione dirigenziale, tramite adozione di determinazione dirigenziale del Direttore di Circoscrizione per gli impianti circoscrizionali e del Dirigente del Settore Sport per gli impianti di rilevanza cittadina;
b)    in tutti gli altri casi, con deliberazione del Consiglio Comunale.
La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario. Nei casi di cui all'ipotesi a) è fatto obbligo di concludere il procedimento con la comunicazione alla competente Commissione Consiliare ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta revoca della concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.

3.   Possono essere considerati motivi di revoca:
-   reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
-   grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
-   gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
-   reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
-   altri eventuali.

4.   La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

5.   Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ARTICOLO 23 - Recesso

1.   Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

2.   Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

3.   E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al penultimo capoverso del precedente articolo 11.

ARTICOLO 24 - Assicurazioni

1.   La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

2.   Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

3.   Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
a)   contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
b)   relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

4.   Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

5.   Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.

6.   Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

7.   Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali o presso il Settore Sport prima della stipula della convenzione.

8.   Con cadenza annuale, il concessionario invia ai competenti uffici del Comune di Torino copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 25 - Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1.   All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

2.   Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

3.   Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ARTICOLO 26 - Cauzione definitiva

1.   A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il gestore dovrà prestare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al civico Tesoriere della Città pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% in caso di canoni di importi superiori a Euro 10.000,00 e/o per concessioni di durata superiore ai 10 anni.

ARTICOLO 27 - Spese d'atto

1.   Le spese d'atto e conseguenti sono a carico del gestore.


Allegato 1

IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA

AEM/SKF

viale Dogali 12

AGNELLI

corso Cosenza/corso Agnelli

ARCA ENEL

corso Sicilia 50

ARMIDA

viale Virgilio 45

CAMPO PRATICA GOLF

parco Colonnetti

CANOA CLUB

viale Cagni 23

CAPRERA

corso Moncalieri 22

CEREA

viale Virgilio 61

EDITRICE LA STAMPA

piazza Muzio Scevola 2

ERIDANO

corso Moncalieri 88

ESPERIA

corso Moncalieri 2

EX MICHELIN

corso Umbria 59

LANCIA

piazza Robilant 16

MASSARI

via Massari 114

MASTER CLUB FIOCCARDO

corso Moncalieri 494/14

MOTOVELODROMO

corso Casale 144

NORD TENNIS

corso Appio Claudio 116

PALAZZETTO DELLO SPORT

viale Burdin 10

PALAZZETTO LE CUPOLE

strada Castello di Mirafiori 294

PALAZZO DEL NUOTO

via Filadelfia (in costruzione)

PALESTRA DI ARRAMPICATA

via Braccini

PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA

via Pacchiotti (in costruzione)

PISCINA Galileo Ferraris

corso G. Ferraris 292

PISCINA STADIO MONUMENTALE

corso G. Ferraris 294

SISPORT FIAT

via Olivero 40

SPORTING

corso Agnelli 45

STADIO DELGHIACCIO

via San Remo 67

STADIO PASSO BUOLE (calcio)

via Passo Buole 96

STADIO PASSO BUOLE (baseball, softball)

via Passo Buole 96

STADIO PRIMO NEBIOLO (atletica e calcio)

viale Hugues n. 10

TAMBURELLO

corso Trapani 196

TAZZOLI - hockey su prato

corso Tazzoli 78

TAZZOLI (calcio a 5 e a 8)

corso Tazzoli 78

TAZZOLI (sferisterio)

corso Tazzoli 78

VILLA GLICINI

viale Ceppi 5