N. 335

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013) , esecutiva dal 10 maggio 2010.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01397/013), esecutiva dal 12 aprile 2011, 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02217/013), esecutiva dal 25 giugno 2012. e 22 luglio 2013 (mecc. 2013 02410/013), esecutiva dal 9 agosto 2013, 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03105/013), esecutiva dal 6 ottobre 2014, 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02919/013) esecutiva dal 10 agosto 2015 e 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00992/013). esecutiva dal 15 aprile 2017.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Istituzione del canone
Articolo 3 - Presupposti dell'autorizzazione e del canone
Articolo 4 - Autorizzazione
Articolo 5 - Domanda di autorizzazione
Articolo 6 - Subingresso nell'autorizzazione
Articolo 7 - Variazione del messaggio pubblicitario
Articolo 8 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni
Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata
Articolo 10 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati
Articolo 11 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità
Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 13 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie
Articolo 14 - Divieti e Limiti per iniziative pubblicitarie

TITOLO II - APPLICAZIONE DEL CANONE
Articolo 15 - Natura ed oggetto del canone
Articolo 16 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
Articolo 17 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
Articolo 18 - Modalità per l'applicazione delle tariffe
Articolo 19 - Modalità di determinazione del canone
Articolo 20 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni
Articolo 22 - Riduzioni
Articolo 23 - Agevolazioni
Articolo 24 - Versamenti e rimborsi
Articolo 25 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

TITOLO III - PENALITA' E SANZIONI
Articolo 26 - Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone
Articolo 27 - Pubblicità abusiva e difforme - Definizioni
Articolo 28 - Indennizzo e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme
Articolo 29 - Sanzioni accessorie
Articolo 30 - Regolarizzazione mezzi pubblicitari
Articolo 31 - Autotutela
Articolo 32 - Norme transitorie e finali

Allegato A - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori

Allegato B - Elenco delle strade e degli altri sedimi della città con la classificazione


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1.   La pubblicità effettuata nel territorio della Città di Torino è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.

2.   Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

3.   Le disposizione a carattere tecnico ed ambientale per la collocazione nel territorio comunale di impianti pubblicitari visibili dagli spazi pubblici sono previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato con Regolamento Comunale n. 248 cui si fa rinvio.

Articolo 2 - Istituzione del canone

1.   In attuazione dell'articolo 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (1), che ha istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6271 del 21 dicembre 1998 dalla data del 1° gennaio 2000 nel territorio del Comune di Torino è stata esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., e sono sottoposte ad autorizzazione comunale le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

2.   Il presente Regolamento dà inoltre attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'articolo 51, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (2).

Articolo 3 - Presupposti dell'autorizzazione e del canone

1.   Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del canone comunale sulla pubblicità la diffusione, anche temporanea, di ogni messaggio pubblicitario effettuata in qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.

2.   Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3.   E' soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del relativo canone la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. E' altresì soggetta all'autorizzazione la pubblicità collocata nei centri commerciali se visibile dall'esterno.

4.   Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorchè aperti al pubblico purchè non visibile dall'esterno.

Articolo 4 - Autorizzazione

1.   Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento.

2.   L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

3.   Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

4.   Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 5 - Domanda di autorizzazione

1.   La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet della Città deve essere presentata al competente Ufficio comunale.
La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2.   La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

3.   L'Ufficio Comunale competente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

4.   Il diniego deve essere espresso e motivato.

5.   Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

6.   L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. (7).

Articolo 6 - Subingresso nell'autorizzazione

1.   Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

2.   Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.

3.   Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.

4.   E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.

5.   La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.

6.   L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

7.   Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 7 - Variazione del messaggio pubblicitario

1.   Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 purchè sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.

2.   Non saranno consentite più di due variazioni per autorizzazione.

Articolo 8 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni

1.   Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2.   Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate al Settore Servizi Pubblicitari della Divisione Servizi Tributari e Catasto, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

3.   Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata

1.   Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi:
a)   dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
b)   presentazione, entro quindici giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;
c)   rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;
d)   avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 8;
e)   predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva;
f)   il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione.

2.   Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.

3.   E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b).

4.   L'istanza prevista al punto b) può essere presentata unicamente in formato cartaceo presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La dichiarazione prevista al punto a) potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura attivata dal Servizio, almeno sette giorni prima della data di installazione comunicata.

5.   In aggiunta a nuove installazioni, è possibile utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata anche per richiedere il mantenimento in opera di impianti pubblicitari già autorizzati purché la data di installazione dichiarata nel modulo di cui al punto a) sia all'interno del termine previsto dall'articolo 6, comma 2.

Articolo 10 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

1.   Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purchè non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2.   Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3.   La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

4.   L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
-   per parziale o omesso pagamento di una annualità;
-   in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

5.   L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
-   collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
-   inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 12;
-   mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 5, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.

5 bis.   Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

6.   Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Articolo 11 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

1.   La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2.   Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002 (3), verrà applicata a partire dall'anno successivo.

3.   La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

4.   La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

5.   Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1.   Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.
In particolare egli ha l'obbligo di:
a)   verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
b)   effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c)   adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d)   procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

2.   Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere applicato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione sul quale sono riportati i seguenti dati:
a)   soggetto titolare o ditta che ha eseguito il collocamento del cartello;
b)   numero di protocollo dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.
Tale contrassegno non deve superare le dimensioni di cm. 30 x 15 e deve essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di esso riportati. Se il contrassegno eccede le suindicate dimensioni, la sua esposizione deve essere autorizzata ed è soggetta al relativo canone.

3.   Nella domanda di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - di far accettare agli inserzionisti che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 (8). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà sospendere o revocare l'autorizzazione.

Articolo 13 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie

1.   Nella parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie con le modalità previste dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2.   La collocazione temporanea di cartelli di dimensioni massime metri 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di cm. 80 x 120 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle di cui siano titolari istituzioni pubbliche.

3.   Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina, e non potranno essere rinnovate.

4.   Le paline con frecce indicatrici del luogo delle manifestazioni, in numero massimo di 100 per ogni manifestazione, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

5.   L'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità a mezzo di totem pedonale è contemporaneamente concessione all'occupazione del suolo per la superficie d'ingombro equivalente.

Articolo 14 - Divieti e Limiti per iniziative pubblicitarie

1.   La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

2.   Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:
a)   i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
b)   gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
c)   i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
d)   i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
e)   cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
f)   la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
g)   l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
h)   l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
i)   la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.

3.   Sono inoltre vietate:
a)   le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
b)   le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
c)   mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
d)   l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
e)   le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
f)   la distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 metri di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998 (4) con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni previste;
g)   le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.

4.   Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992 (5).

TITOLO II - APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 15 - Natura ed oggetto del canone

1.   Il canone di cui al presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione rilasciato dal Comune di Torino che consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, fatte salve le sanzioni.

2.   Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

3.   Ai sensi della Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1 (3), il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 16 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1.   Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario in caso di installazione senza titolo.

2.   E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3.   Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:
a)   il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
b)   per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 5 categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "B" del presente Regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 5;
c)   al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento;
d)   per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche sono recepite le norme contenute nell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente;
e)   l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

Articolo 18 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

1.   Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:
A.   Norme a carattere generale:
a)   per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
b)   il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
c)   per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.
B.   Norme specifiche:
a)   se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
b)   sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purchè siano le uniche insegne indicanti l'attività;
c)   sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
d)   il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
e)   il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
f)   per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
g)   per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
h)   per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
i)   i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
C.   Pubblicità su veicoli:
a)   i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio della Città, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;
b)   per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applicano, ai soli fini della determinazione della tariffa i criteri generali e specifici previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..
Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 19 - Modalità di determinazione del canone

1.   Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.

2.   Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima parte di quello annuale.

3.   Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

4.   Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 20 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1.   Per le autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno (temporanee):
-   il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,37 sarà facoltà dell'Ufficio concederne il pagamento frazionato da effettuarsi comunque entro il termine di validità dell'autorizzazione.

2.   Per le autorizzazioni di durata superiore all'anno (permanenti):
-   il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione e, per la procedura ordinaria è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione degli impianti, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo; per la procedura semplificata di cui all'articolo 9 del presente Regolamento il canone decorre dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici. Per importi superiori a Euro 1.549,37, se richiesto, il pagamento frazionato deve essere completato entro la fine dell'anno;
-   il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione;
-   la riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

3.   L'Amministrazione Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

4.   Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge nonché le penalità previste al successivo articolo 26.

Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni

1.   Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
a)   la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
b)   i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
c)   gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
d)   gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
e)   gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
f)   i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
g)   i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
h)   le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purchè l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
i)   i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
j)   l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali;
k)   i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, con esclusione di qualunque fattispecie di affissione abusiva disciplinata nei corrispettivi articoli del Regolamento Pubbliche Affissioni n. 148;
l)   i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purchè non visibili dall'esterno;
m)   le vetrine esposizioni;
n)   la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.

1 bis.   E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.

2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:
a)   la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività istituzionale;
b)   le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
c)   le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d)   le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
e)   le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
f)   le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

Articolo 22 - Riduzioni

1.   La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:
a)   la pubblicità temporanea relativa ad iniziative della Regione Piemonte e della Provincia di Torino a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 metro quadrato. L'eventuale superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa intera;
b)   la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c)   la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte;
d)   la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.
Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) ed e) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

Articolo 23 - Agevolazioni

1.   Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a)   attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b)   attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.

2.   Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.

3.   (soppresso).

Articolo 24 - Versamenti e rimborsi

1.   Gli incassi a titolo ordinario non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cimp temporaneo.

2.   Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948 Codice Civile.

3.   L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

4.   I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

5.   Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie (Regolamento n. 267) vigente.

Articolo 25 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.   Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.   Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 3, del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione e di provvedimenti adottati ai fini della sospensione per il rilascio di nuove autorizzazioni o dei rinnovi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie vigente, oltre al rimborso della spesa. Analoga rateazione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.

3.   L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4.   La rateazione non è consentita:
-   quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
-   quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
-   se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

5.   La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni se superiore.

6.   L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7.   Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 15.000,00, deve essere richiesta in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

8.   In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione maggiorato delle spese di riscossione.


TITOLO III - PENALITA' E SANZIONI

Articolo 26 - Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone

1.   Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno. Inoltre:
-     in caso di omesso o tardivo versamento del canone oltre i 30 giorni dalle scadenze previste dall'intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto;
-     in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 giorni dalle scadenze previste dall'intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto;
-     in caso di parziale versamento si applicano le medesime penalità sulla quota non versata.

Articolo 27 - Pubblicità abusiva e difforme - Definizioni

1.   Sono considerate abusive tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità.

2.   Sono considerate difformi tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 28 - Indennizzo e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme

1.   Per l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza la prescritta autorizzazione si applicano un indennizzo e una sanzione amministrativa pecuniaria. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% dello stesso canone. Per le difformità di cui al comma 2 del precedente articolo 27 che comportano un incremento del canone si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone evaso. Per le insegne di esercizio e per le fattispecie di cui all'articolo 21, comma 2, del presente Regolamento, qualora l'indennizzo non sia dovuto, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,37.

2.   Ai fini della determinazione dell'indennizzo e della sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.

3.   La sanzione amministrativa irrogata è ridotta nella misura di 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

4.   Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. (7).

Articolo 29 - Sanzioni accessorie

1.   Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida l'interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese entro 10 giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute. In attesa della rimozione l'Ufficio procede alla copertura della pubblicità.

2.   L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitandone ai responsabili le spese sostenute.

3.   Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

Articolo 30 - Regolarizzazione mezzi pubblicitari

1.   Ai sensi del disposto dell'articolo 62, comma 2, lettera B), del D.Lgs. 446/1997, qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio dell'attività o nelle pertinenze accesssorie senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.

2.   La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.

3.   Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1 gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto il canone e la relativa sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.

4.   I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un terzo.

5.   Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistico-ambientale. In tal caso i mezzi abusivamente collocati devono essere rimossi.

6.   Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme ai sensi dell'articolo 27, comma 2, rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l'obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi ed oggetto delle previste sanzioni.

Articolo 31 - Autotutela

1.   Il dirigente responsabile può d'ufficio annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

2.   L'utente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e fatta pervenire entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, direttamente o con le modalità previste all'articolo 8 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie vigente, può richiederne l'annullamento se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente ed adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 32 - Norme transitorie e finali

1.   Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2.   Al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei regolamenti comunali eventualmente correlati.

NOTE

(1)   Articolo 62 D.Lgs. 446/1997 'Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari':
1. I Comuni possono, con Regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del DecretoLegislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il Regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) individuazione delle tipologie dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il Regolamento può prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. [omissis]

(2)  D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610:
I Comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, l'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 metri. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

(3)  Articolo 2 bis della Legge 75/2002:
1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

(4)  Ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998:
….Il Sindaco …[omissis]… ordina il divieto di distribuzione al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale nelle seguenti vie e piazze della Città:
Piazza Vittorio Veneto - Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via Cernaia - Via Garibaldi - Via Roma - Piazza San Carlo - Piazza Carlo Felice - Piazza Palazzo di Città - Piazza Statuto - Piazza Carlo Alberto - Piazza Carignano. Il mancato rispetto del divieto di cui alla presente ordinanza è punito con la Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le Sanzioni Amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000 nel caso di violazione delle norme di legge sulla pubblicità. Nel rispetto della libertà d'opinione il presente divieto non si applica alla distribuzione di volantini di contenuto non pubblicitario editi a cura di Enti non aventi fini di lucro.

(5)  Articolo 57 D.P.R. 495/1992 'Pubblicità su veicoli':
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea * ad eccezione dei taxi ** alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm. e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm.;
c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade ***.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non superiore a 3 mq.;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali ed, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice.

* Le parole: "e non di linea" sono state inserite dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
** Le parole: "ad eccezione dei taxi" sono state inserite dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.
*** Questo comma è stato così sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.

(6)  Articolo 54 D.Lgs. 446/1997 'Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici':
Le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

(7)  Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:
1.   collocazione di mezzo pubblicitario o effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria (eccetto volantinaggio) in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00;
2.   collocazione di mezzo pubblicitario od effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;
3.   effettuazione di volantinaggio in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00;
4.   omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;
5.   mezzo pubblicitario o altra iniziativa pubblicitaria non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00;
6.   omessa voltura dell'autorizzazione od omesso subingresso nell'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;
7.   inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad installare mezzi pubblicità: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;
8.   omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di denuncia di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 500,00;
9.   omessa applicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli, contrassegno di dimensioni non conformi, contrassegno mancante di uno o più dati previsti, omessa sostituzione del contrassegno a seguito di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati su di esso riportati: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;
10.  inosservanza delle norme di carattere generale relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari ed alle altre iniziative pubblicitarie: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;
11.  mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 206,58.

(8)  L'articolo 9 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.) prevede che "La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.". L'articolo 10 prevede che "La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.".



ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente articolo 17 è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari
Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria;
- per superfici complessive superiori a mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria.
Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
- per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.
La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), e precisamente:
categoria I coefficiente 1,00
categoria II coefficiente 0,95
categoria III coefficiente 0,85
categoria IV coefficiente 0,75
categoria V coefficiente 0,60
Casi particolari:
a)  pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
-   veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
-   veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
-   per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
-   per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
b)  pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi:
-   alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
-   se la pubblicità è effettuata con cartelli o veicoli speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;
-   per la pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
c)  pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
d)  pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
e)  mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00;
f)  pubblicità a pavimento: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni correlate alla superficie ed all'occupazione di spazi/aree pubbliche, si applica il coefficiente moltiplicatore 5,00.

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale
Pubblicità effettuata mediante:
1) diapositive o proiezioni o simili;
2) striscioni attraverso vie o piazze;
3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
5) forma sonora da punto fisso o itinerante;
6) paline;
7) gonfaloni;
8) cartelli provvisori.

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso
Per la pubblicità permanente alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 0,90.
Per la pubblicità temporanea alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,60.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.

E - Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private
Per la pubblicità permanente alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,55.
Per la pubblicità temporanea alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,00.