N. 264

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

Modificazioni ed integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 maggio 2002 (mecc. 2002 01347/040), esecutiva dal 3 giugno 2002, 17 gennaio 2005 (mecc. 2004 04150/040), esecutiva dal 31 gennaio 2005, 16 gennaio 2006 (mecc. 2005 12084/040), esecutiva dal 30 gennaio 2006, 16 aprile 2008 (mecc. 2008 00127/064), esecutiva dal 29 aprile 2008, 17 settembre 2012 (mecc. 2012 03820/064), esecutiva dal 1 ottobre 2012, 14 gennaio 2013 (mecc. 2012 05781/064), esecutiva dal 28 gennaio 2013, 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 04408/002), esecutiva dal 3 febbraio 2014, 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03049/024), IE esecutiva dall'11 agosto 2014, 20 aprile 2015 (mecc. 2015 01218/064), IE esecutiva dal 4 maggio 2015, 5 ottobre 2015 (mecc. 2015 01148/002), esecutiva dal 19 ottobre 2015, 14 marzo 2016 (mecc. 2015 06118/064), esecutiva dal 28 marzo 2016, 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), esecutiva dal 15 aprile 2017, 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), esecutiva dal 12 marzo 2018, e 16 ottobre 2023 (n. DEL 628/2023) esecutiva dal 30 ottobre 2023.

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INDICE

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalita' del regolamento
Articolo 2 - Rapporti con l'Autorita' Sanitaria
Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facolta' di disporre della salma e dei funerali
Articolo 5 - Attivita' necroscopica
Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo
Articolo 7 - Cura della salma
Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali
Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria
Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attivita' funebre
Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri
Articolo 13 - Usi funebri locali
Articolo 14 - Rapporti con le comunita' religiose
Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre
Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre
Articolo 17 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre
Articolo 18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune
Articolo 19 - Dell'esercizio della impresa funebre
Articolo 20 - Doveri professionali dell'impresa
Articolo 21 - Esercizio dell'attivita' d'impresa
Articolo 22 - Regime del trattamento del personale dell'impresa
Articolo 23 - Idoneita' dei mezzi e dei locali
Articolo 24 - Criteri di formulazione del listino prezzi
Articolo 25 - Reclami
Articolo 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri

PARTE QUARTA
CIMITERI - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERI

Articolo 26 - Cimiteri
Articolo 26 bis - Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali
Articolo 27 - Camera mortuaria
Articolo 28 - Deposito provvisorio di salme e di resti
Articolo 29 - Ossario Generale
Articolo 30 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini
Articolo 31 - Reparti speciali
Articolo 31 bis - Costruzioni nei reparti speciali
Articolo 32 - Atti a disposizione del pubblico
Articolo 33 - Accoglimento delle salme e seppellimento

CREMAZIONE

Articolo 34 - Esercizio ed Autorizzazione
Articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri
Articolo 35 - Consegna della salma
Articolo 36 - Vigilanza
Articolo 37 - Consegna dell'urna
Articolo 38 - Gratuita' della cremazione - Campo di applicazione
Articolo 39 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione
Articolo 40 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 41 - Avvisi di scadenza
Articolo 42 - Esumazione ed estumulazione ordinarie
Articolo 43 - Cellette Ossario e cellette cinerarie
Articolo 44 - Esumazione ed estumulazione straordinaria
Articolo 45 - Estumulazioni d'Ufficio
Articolo 46- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio
Articolo 47 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare
Articolo 48 - Disponibilita' dei materiali

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 49 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata
Articolo 50 - Sepolture gratuite o a pagamento
Articolo 51 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione
Articolo 52 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali
Articolo 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata
Articolo 54 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 55 - Norme di rinvio
Articolo 56 - Criteri generali di concessione
Articolo 57 - Obblighi del concessionario
Articolo 58 - Tipi di sepoltura in concessione
Articolo 59 - Modalita' e termini di costruzione e sistemazione
Articolo 60 - Agibilita' della sepoltura
Articolo 61 - Ammissione nella sepoltura
Articolo 62 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata
Articolo 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private
Articolo 64 - Subentri nella titolarita' della concessione
Articolo 65- Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private
Articolo 66 - Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private
Articolo 67 - Rinuncia su aree libere da costruzione
Articolo 68 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione
Articolo 69 - Decadenza delle concessioni
Articolo 70 - Procedure successive all'atto di decadenza

SALE DEL COMMIATO

Articolo 70 bis - Sala del commiato
Articolo 70 ter - Tipologie di sale del commiato
Articolo 70 quater - Gestione della sala del commiato
Articolo 70 quinquies - Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private

PARTE QUINTA
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 71 - Orari dei cimiteri
Articolo 72 - Circolazione dei veicoli
Articolo 73 - Divieti speciali
Articolo 73 bis - Possibilità di accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione o da compagnia

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 74 - Della impresa cimiteriale
Articolo 75 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione
Articolo 76 - Recinzione del cantiere
Articolo 77- Lavori su sepolture individuali
Articolo 78 - Materiale di scavo
Articolo 79 - Deposito di materiali
Articolo 80 - Orario di lavoro delle ditte
Articolo 81 - Sospensione attivita' lavorativa
Articolo 82 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture
Articolo 83 - Responsabilita' delle ditte private

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 84 - Sanzioni e misure ripristinatorie
Articolo 84 bis - Vigilanza

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85 - Norme transitorie e finali

ALLEGATI

Sanzioni amministrative
'A'


PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalita' del regolamento

1.   Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attivita', i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonche' da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilita' di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pieta' e di memoria.

2.   Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dell'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3.   Il Comune assicura la piu' ampia agibilita' alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorita' Sanitaria

1.   Le AA.UU.SS.LL. vigilano e controllano le attivita' di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.

2.   Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.UU.SS.LL. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)   conseguire un piu' efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
b)   attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
c)   disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;
d)   monitorare la quantita' e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;
e)   disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalita' di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attivita' abusive;
f)   sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformita' di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
g)   monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;
h)   favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.

3.   Le AA.UU.SS.LL. propongono inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attivita' e dei servizi di competenza comunale.

4.   L'espressione A.U.S.L., contenuta nel presente regolamento e' da intendersi come Azienda Unita' Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1.   Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.   Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3.   La Giunta, tramite accordi con le AA.UU.SS.LL. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalita' di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

4.   L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali e' competente a provvedere la A.U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

5.   Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

6.   In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facolta' di disporre della salma e dei funerali

1.   Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali.

2.   In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facolta' di scelta, se non diversamente stabilito, e' altresi' data a persona convivente con il deceduto, purche' non si oppongano altri aventi titolo.

3.   Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma e' tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

4.   In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attivita' necroscopica

1.   Le AA.UU.SS.LL. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

2.   I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dall'A.U.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.

3.   L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalita' e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosita' del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

4.   Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinche' i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero puo' in via generale, di concerto con le AA.UU.SS.LL. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

5.   I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.

6.   Della esecuzione del riscontro diagnostico si da' preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1.   Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorita' giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

2.   Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresi' se il decorso degli stati patologici segnalati e' compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3.   L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4.   Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5.   L'A.U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1.   Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilita' di manifestazioni di vita.

2.   Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

3.   Il periodo ordinario di osservazione del cadavere e' di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, puo' disporne la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4.   I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1.   La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonche' l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.   Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

3.   Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorita', dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale e' eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorita' che lo ha disposto.

4.   La pubblica Autorita' che dispone il trasporto e' tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.

5.   La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonche' il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

6.   Nello svolgimento delle attivita' necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pieta' verso la salma.

7.   Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari e' autorizzato dal Comune previo parere della Autorita' sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1.   Il trasporto funebre e' soggetto ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale.

2.   Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione e' rilasciata dal delegato del Sindaco.

3.   Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residuate dall'attivita' ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1.   I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 resa esecutiva con Regio Decreto 1 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorita' competente rilascia il passaporto mortuario.

2.   Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

3.   Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del Vaticano, e' regolato dalla Convenzione del 28 aprile 1938 resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938 n. 1055.

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attivita' funebre

1.   Per "attivita' funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
a)   Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773/1931;
b)   Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
c)   Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2.   L'attivita' funebre e' svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

3.   L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attivita' secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4.   Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attivita' funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1.   Oltre a quanto gia' previsto dal presente regolamento in ordine alle attivita' necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilita' di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attivita' di onoranza.

2.   L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attivita' :
a)   Assistenza composizione della salma;
b)   Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
c)   Prelievo da parte di operatori qualificati in conformità del successivo articolo 22 e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d)   Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
e)   Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

3.   Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

4.   L'impresa nello svolgimento della attivita' funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

5.   Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attivita' funebre puo' effettuare le seguenti attivita' accessorie di onoranza:
a)   Arredo camera mortuaria ove non vietato;
b)   Vestizione e toeletta funebre;
c)   Fornitura composizioni floreali;
d)   Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
e)   Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

6.   L'impresa ha facolta' di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

7.   L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.

8.   Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalita' di formazione del prezzo.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1.   Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2.   Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro puo' essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3.   I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4.   Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilita' ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa e' tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5.   I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in citta', secondo le modalita' riportate nei commi precedenti.

6.   Le attivita' di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7.   L'autofunebre e' tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 14 - Rapporti con le comunita' religiose

1.   L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della liberta' di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

2.   I piani generali di disponibilita' dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunita' religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

1.   Il Sindaco, sentite le Comunita' religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorita' Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attivita' inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
a)   Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
b)   Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
c)   Giorni di sospensione dell'attivita' funebre, tenendo conto della opportunita' di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
d)   Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
e)   Impiego di mezzi speciali;
f)   Viabilita' dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
g)   Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
h)   Modalita' di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2.   La disciplina del trasporto e le disponibilita' dei luoghi di culto, cosi' come determinate dall'articolo precedente, hanno la piu' ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3.   E' facolta' del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Citta' nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

1.   Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonche' della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformita' alle norme di legge e di regolamento.

2.   I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonche' alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

3.   Colui che effettua il trasporto della salma e' incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attivita' funebre.

4.   Secondo quanto disposto dall'A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

5.   Il Sindaco puo' disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

6.   La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle A.U.S.L., anche in ordine alla conformita' dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

7.   Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 17 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1.   I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attivita' nella trasparenza dei fattori di costo.

2.   L'importo della somma di cui sopra e' determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.

3.   In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

4.   Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo e' pari al prezzo piu' basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.

Articolo 18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1.   Il trasporto del cadavere di deceduto in Torino e' a carico del Comune nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.

2.   Il servizio comunale e' riservato a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuite e comprende esclusivamente attivita' ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalita' previste dall'articolo 12.

3.   Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 1, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.

4.   I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilita' cimiteriale.

Articolo 19 - Dell'esercizio della impresa funebre

1.   L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.

2.   La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.

3.   Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

4.   È obbligo delle imprese certificare al Comune:
a)   la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
b)   l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
c)   il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d)   il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e)   l'idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
f)   l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice penale.

5.   Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6.   L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.

Articolo 20 - Doveri professionali dell'impresa

1.   È obbligo dell'impresa:
a)   informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
b)   rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
c)   utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

2.   L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Articolo 21 - Esercizio dell'attivita' d'impresa

1.   Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2.   La attivita' su chiamata notturna puo' essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'articolo 115 T.U.L.L.P.S., sia chiaramente comunicato al richiedente.

3.   E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attivita' non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Articolo 22 - Regime del trattamento del personale dell'impresa

1.   Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

2.   Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attivita' funebre.

Articolo 23 - Idoneita' dei mezzi e dei locali

1.   Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

2.   I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

3.   Il Sindaco individua le rimesse cittadine per la sosta dei carri funebri.

Articolo 24 - Criteri di formulazione del listino prezzi

1.   La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
a)   Formula il modello di listino dei servizi di attivita' funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilita';
b)   Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
c)   Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui operativita' e' subordinata al parere favorevole dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.

Articolo 25 - Reclami

1.   Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' funebre.

2.   Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.

3.   Il Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.

4.   La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalita' di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorita' Giudiziaria.

Articolo 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri

1.   A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
a)   effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
b)   non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
c)   negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell'impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
d)   utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
e)   movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

PARTE QUARTA
CIMITERI - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERI

Articolo 26 - Cimiteri

1.   L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facolta' di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

2.   Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.

3.   In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.

4.   L'Autorita' Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

5.   Nel territorio del comune esistono i seguenti cimiteri:
a)   Cimitero Monumentale;
b)   Cimitero Parco;
c)   Cimiteri zonali dell'Abbadia di Stura, di Cavoretto, di Sassi;
d)   Cimitero di Mirafiori in fase di soppressione.

6.   Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettivita').

7.   Nel Cimitero di Mirafiori, sino alla data del provvedimento definitivo di soppressione, sono ammesse soltanto tumulazioni nelle tombe di famiglia esistenti.

8.   In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.

9.   Nei cimiteri le attivita' inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

10.   Il Servizio Cimiteriale attua modalita' operative rispettose dello di stato particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Articolo 26 bis - Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali

1.  La Commissione di garanzia per la qualità è l'organo consultivo del Comune in materia di urbanistica e di edilizia cimiteriale, sotto il profilo della valutazione estetica, morfologico-edilizia, della qualità architettonica delle opere, e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico.

2.  La Commissione esercita funzioni di Osservatorio sulle tendenze in materia di sepoltura e relaziona una volta all'anno, al Sindaco, all'Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti delle Circoscrizioni sullo stato urbanistico dei cimiteri e sulla qualità delle realizzazioni cimiteriali. La Commissione suggerisce quegli interventi ritenuti idonei al miglioramento dei cimiteri dettati dalla conoscenza dei problemi scaturita dalla valutazione dei progetti e dall'esame delle segnalazioni o reclami di cittadini riguardanti le opere cimiteriali che il Responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere in copia.

3.  In materia urbanistica la Commissione esprime il proprio parere preventivo sui provvedimenti di adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, dei regolamenti urbanistico-edilizi e degli strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Cimiteriale.

4.  In materia edilizia essa esprime il proprio parere preventivo su realizzazione, sistemazione, ripristino e ristrutturazione di edificazioni cimiteriali comunali e private e sulle eventuali varianti in corso d'opera; su lottizzazione e tracciamento delle aree per sepolture individuali; sugli elementi di arredo cimiteriale sistemati nelle aree e sulle sepolture.

5.  La Commissione non si esprime sugli aspetti strutturali ed impiantistici delle opere e delle manutenzioni sempre che essi non costituiscano elementi significativi dal punto di vista architettonico e ambientale, non si esprime altresì in merito agli interventi relativi ad immobili tutelati ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 490/1999, qualora approvati dalla Soprintendenza.

6.  La Commissione è composta da membri di diritto, membri effettivi nominati dalla Giunta Comunale con diritto di voto e membri senza diritto di voto.

7.  Sono membri di diritto il Sindaco e, in sua vece, l'Assessore ai Servizi Cimiteriali, il quale ha facoltà di nominare un delegato.

8.  I membri effettivi con diritto di voto sono nominati dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sulla base di curricula, e durano in carica tre anni.

9.  Sono membri effettivi con diritto di voto:
-   un docente della Facoltà di Architettura in materia urbanistica e architettonica indicato dal Rettore del Politecnico di Torino;
-   un docente della Facoltà di Architettura esperto in materia d'arte, progettazione e restauro indicato dal Rettore del Politecnico di Torino;
-   un docente di discipline storiche contemporanee esperto in materia funeraria e cimiteriale indicato dal Rettore dell'Università degli Studi di Torino;
-   un docente della Facoltà di Agraria ed esperto di architettura del paesaggio indicato dal Rettore dell'Università degli Studi di Torino;
-   un architetto indicato dall'Ordine degli Architetti di Torino;
-   un esperto in materia di Beni Ambientali e Architettonici indicato dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Torino;
-   un esperto in materie storico-artistiche indicato dalla Sovrintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico, Demoetno, Antropologico del Piemonte;
-   un esperto in materia di Arte Figurativa Scultorea e Pittorica indicato dal Direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

10.  Sono membri senza diritto di voto:
-   il Dirigente del Settore Immobili Cimiteriali del Comune di Torino o suo delegato;
-   il Dirigente del Settore Amministrativo della Divisione Servizi Cimiteriali del Comune di Torino o suo delegato;
-   il Dirigente del Settore Verde Pubblico-Verde Pubblico Grandi opere del verde del Comune di Torino o suo delegato;
-   il Legale Rappresentante del soggetto affidatario della gestione dei cimiteri (A.F.C.) o suo delegato;
-   un funzionario alle dipendenze del Settore Immobili Cimiteriali del Comune di Torino, con specifica competenza tecnica, in qualità di segretario, indicato dal Dirigente del Settore Immobili Cimiteriali;
-   un funzionario responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata Cimiteriale del Settore Immobili Cimiteriali del Comune di Torino, indicato dal Dirigente del Settore Immobili Cimiteriali.

11.  Ogni componente all'atto dell'accettazione della nomina rilascia dichiarazione dove viene esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi tra le sue attività professionali svolte per conto di enti o privati e le attribuzioni di membro della Commissione.

12.  La Commissione di garanzia per la qualità elegge durante la prima seduta il Presidente scegliendolo fra i componenti esterni alla struttura comunale e il Segretario fra i componenti interni, quest'ultimo - oltre alla verbalizzazione dei lavori della Commissione - ha il compito di illustrare l'intervento posto all'esame, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell'attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie.

13.  I membri effettivi con diritto di voto nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero quando si instauri un conflitto di interesse tra le attività professionali svolte per conto di enti o privati e le attribuzioni di componente della Commissione. La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dalla Giunta Comunale che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione.

14.  Ai membri effettivi con diritto di voto, i quali partecipano ai lavori, come previsto dal presente regolamento, è attribuito un compenso per la partecipazione pari ad Euro 105,00.

15.  I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di discostarsi dal parere della Commissione con propri provvedimenti, con determinazioni dirigenziali motivate o con atti del Responsabile del Procedimento nominato ai sensi della Legge 109/1994.

16.  La Commissione è regolarmente costituita ed esercita le sue funzioni qualora sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto.

Articolo 27 - Camera mortuaria

1.  Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.

2.  Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

3.  Tale deposito non puo' superare la durata di cinque giorni e comporta il pagamento del canone giornaliero previsto dal tariffario annesso al presente Regolamento. In difetto si disporra' la inumazione del feretro.

Articolo 28 - Deposito provvisorio di salme e di resti

1.  Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria.

2.  Il periodo di deposito non puo' superare i 24 mesi; per tale deposito deve essere corrisposto il canone giornaliero previsto nel tariffario.

3.  Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Servizio notifichera' formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

Articolo 29 - Ossario Generale

1.  In ogni Cimitero sono istituiti uno o piu' ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonche' dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

Articolo 30 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini

1.  Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.

2.  Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettivita' delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilita'.

3.  Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.

4.  Rimane salvo il diritto del coniuge, del convivente e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.

5.  L'appartenenza a comunita' straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, per l'ammissione nei reparti speciali e' attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunita', il cui nominativo e' comunicato alla Città o al soggetto gestore in caso di variazione. Il rilascio di detta attestazione in qualsiasi forma non puo' costituire lucro o speculazione a favore della Comunita' medesima.

6.  Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione e' subordinata all'eccedenza di disponibilita' di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonche' soggetta al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, cosi' come risultanti dai protocolli sanitari.

8.  L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Citta'. Quando cio' non accadesse si procedera' alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 31 - Reparti speciali.

1.  In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.

2.  Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, in relazione alla disponibilità di aree, presso il cimitero parco possono essere concesse a Comunità straniere, o di culto diverso da quello cattolico, o similari, aree per l'istituzione di Reparti speciali per la inumazione di loro appartenenti.

3.  La concessione dell'area dei reparti speciali è vincolata al versamento di un canone annuale, può avere una durata massima di 99 anni ed è rinnovabile.

4.  Salvo l'impiego di essenze vegetali di delimitazione, la cui manutenzione è a carico della Comunità concessionaria, non è consentita alcuna forma di recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il reparto speciale rispetto agli altri settori del cimitero.

5.  L'utilizzo delle sepolture nei reparti speciali avviene senza soluzione di continuità secondo un piano di lottizzazione approvato dal Comune nel rispetto, per quanto consentito dalla legislazione, degli usi funebri della singola comunità. Deve comunque essere assicurato il periodo minimo di inumazione previsto dalla legge.

6.  L'operatività cimiteriale nei reparti speciali è assicurata dal Comune o dal soggetto gestore a mente di quanto previsto dal regolamento comunale.

7. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto e delle misure a garanzia delle sicurezza e salute degli operatori.

8. La comunità concessionaria provvede direttamente a proprie spese alla manutenzione e conservazione delle sepolture e ha facoltà di promuovere, con l'assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti.

9.  Qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi manutentivi restano in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine del periodo ordinario di inumazione.

10.  Rimangono salve le situazioni in atto per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche, Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale, per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti sul lavoro, Memoriale Thyssenkrupp.

Articolo 31 bis - Costruzioni nei reparti speciali

1.  Nei reparti speciali, il Comune, su proposta della Comunità concessionaria, si riserva la facoltà di realizzare appositi cellari da concedere alle famiglie che intendano conservare individualmente le spoglie mortali dei loro defunti alla scadenza del periodo di inumazione. La concessione dei cellari è assoggettata a corrispettivi analoghi a quelli vigenti nei cimiteri.

2.  Le spoglie mortali dei defunti inumati nei reparti speciali per i quali non viene avanzata alcuna richiesta di destinazione particolare al termine del periodo di inumazione sono custoditi in analogia a quanto previsto in via generale dal Regolamento comunale.

3.  Nei reparti speciali istituiti ai sensi dell'articolo 31 comma 2 non possono essere sub-concesse da parte delle comunità concessionarie aree per la costruzione di sepolture private di famiglia.

4.  La comunità concessionaria ha facoltà di presentare istanza al Comune per la costruzione all'interno del reparto di un edificio di culto di superficie massima pari a mq. 60 e di altezza massima pari a metri 7.

5.  L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione del progetto che consenta la valutazione tecnico-amministrativa riguardo all'idoneità dell'erigendo manufatto, comprese eventuali pertinenze, alla celebrazione di cerimonie religiose ed all'accoglimento in sicurezza dei fedeli.

6.  Ad approvazione dell'istanza e del relativo progetto, la concessione dell'area dell'edificio di culto è poi formalizzata mediante la stipulazione di atto a spese del concessionario ed è subordinata al pagamento di un canone calcolato in proporzione alla superficie occupata, sulla base delle tariffe in vigore per la concessione di sepolture private, da corrispondersi in un'unica soluzione.

7.  Al termine della realizzazione dell'edificio verrà rilasciata dal Comune autorizzazione all'uso solo su positiva espressione da parte delle competenti autorità di controllo dell'agibilità e della sicurezza degli edifici aperti al pubblico.

Articolo 32 - Atti a disposizione del pubblico

1.   Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la piu' ampia informazione sulle proprie attivita' in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonche' alle ubicazioni dei defunti.

2.   Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

3.   Sono altresi' a disposizione del pubblico:
a)   Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
b)   Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si e' iniziata la procedura di decadenza;
c)   Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
d)   Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 33 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1.   Nessuna salma di deceduto fuori Torino puo' essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'articolo 144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

CREMAZIONE

Articolo 34 - Esercizio ed Autorizzazione

1.   Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito o direttamente dal comune o tramite concessione a terzi.

2.   L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità relative.

3.   L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

4.  L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 78, 80, 81 del D.P.R. 285/1990.

5.   Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

6.   Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179).

Articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed al dispersione delle ceneri

1.  L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2.  Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

3.  Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a)   dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b)   dall'esecutore testamentario;
c)   dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d)   dal tutore di minore o interdetto;
e)   in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

4.  Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5.  L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.

6.  L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 35 - Consegna della salma

1.  All'arrivo al cimitero, le salme da cremare sono traslate a cura del Servizio cimiteri negli appositi locali, ubicati presso il Cimitero Monumentale e, consegnati all'incaricato dell'operazione. In quel momento chi dispone il funerale deve, sotto la propria responsabilità, fare attestazione che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.

2.  Salvo diverse disposizioni la cremazione della salma deve essere effettuata entro 48 ore dal momento della consegna; in difetto la salma dovrà essere riconsegnata al Servizio cimiteriale per la conseguente inumazione.

3.  Le operazioni di cremazione e le relative operazioni amministrative devono essere svolte nei giorni previsti per l'effettuazione dei funerali.

Articolo 36 - Vigilanza

1.  Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteri, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.

2.  Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o cassettina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.

3.  L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

4.  In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

5.  All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Torino, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo articolo 37.

6.  La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a personale appositamente formato e nominato con determinazione dirigenziale.

7.  La Giunta comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.

8.  In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Articolo 37 - Consegna dell'urna

1.  Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.

2.  Nel caso di concessione a terzi del servizio, il concessionario è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.

3.  Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato per il riscontro annuale delle operazioni.

4.  Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente articolo.

5.  L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a)   l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b)   l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c)   di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d)   l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e)   la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
f)   l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunziare all'affidamento.

6.  L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a)   l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
b)   di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
c)   di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d)   di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

7.  La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Articolo 38 - Gratuita' della cremazione - Campo di applicazione

1.  La cremazione delle salme è servizio pubblico al pari della inumazione.

2.  Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo è a carico del Comune il costo della cremazione per:
a)   cittadini italiani o di nazionalità estera deceduti a Torino;
b)   cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga in Italia.

3.  [soppresso]

4.   Qualora sia effettuata la dispersione delle ceneri nelle aree del Roseto della Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario comune si applica la tariffa prevista dall'Autorità governativa.

Articolo 39 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1.  Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri destinati all'inumazione, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto (sia esso verso l'impianto di cremazione, che dall'impianto verso la sepoltura) sono assoggettati a tariffa municipale.

Articolo 40 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

1.  Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

2.  Per i deceduti cremati a Torino e che siano stati trasportati dal Comune gratuitamente ai cimiteri è altresì prevista la fornitura dell'urna e la sua sistemazione in un celletta di durata pari al turno ordinario di inumazione.

3.  Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupati. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.

4.  Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.

5.  Presso il Cimitero Monumentale, nell'area del Roseto della Rimembranza è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché quelle delle persone cremate e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6.

6.  Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.

7.  Nei riquadri e nelle aree dell'area del Roseto della Rimembranza presso il cimitero Monumentale sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso a all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.

8.  Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere individuate altre aree per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri.

9.   I servizi cimiteriali provvedono alla realizzazione nel cimitero Monumentale di apposita segnaletica riportante i dati anagrafici dei defunti cremati in Torino le cui ceneri sono state disperse o affidate agli aventi titolo.

10.   La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Torino in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

11.   La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è disciplinata con apposito provvedimento che le individui in modo specifico.

12.   Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, la persona iscritta può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 41 - Avvisi di scadenza

1.  Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
a)   A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimita' dei siti interessati;
b)   Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
c)   A darne comunicazione alle sedi circoscrizionali aperte al pubblico per la conseguente affissione negli spazi preposti all'informazione, nonche' a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi a disposizione del Comune.
d)   A darne comunicazione ai maggiori organi di informazione locale e a far pubblicare, in un giorno festivo, il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione.

Articolo 42 - Esumazione ed estumulazione ordinarie

1.  Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.

2.  Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui e' fissata l'operazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.

3.  La richiesta puo' essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che e' tenuta ad esercitare la rappresentanza.

4.  Il Dirigente del Servizio Cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facolta' di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.

5.  Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono soggette alle relative tariffe.

6.  La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi e' stata alcuna richiesta.

7.  Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno quaranta anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.

8.  Le esumazioni disposte dal concessionario compiuto il quindicennio di inumazione nelle sepolture private a semplice sterro sono assoggettate al pagamento delle tariffe comunali e seguono le procedure del presente articolo.

9.  Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste piu' operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 43 - Cellette Ossario e cellette cinerarie

1.  Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

2.  Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi gia' concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Torino.

3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.

4. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

5. La durata della concessione delle cellette e le modalita' di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dagli articoli 49 e50.

6. Compatibilmente alla disponibilita' di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro della Citta'.

7. Il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o delle ceneri da un Cimitero cittadino all'altro.

Articolo 44 - Esumazione ed estumulazione straordinaria

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorita' Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.

2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalita' per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione, destinazione in sepoltura privata e in cimitero extracittadino, le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.

3. A richiesta di chi ha facolta' di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
a)   Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 30;
b)   Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.

4. Rimane salva la facolta' degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

6. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorita' Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.

7. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorita' giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorita' Sanitaria di concerto con il magistrato.

8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri e' autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 45 - Estumulazioni d'Ufficio

1.  L'A.U.S.L. puo', per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verra' successivamente tumulato nel medesimo loculo.

2.  Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

3.  Qualora l'Autorita' sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilita' degli ambienti ove e' ubicata la sepoltura e non sia possibile, ne' economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilita' in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 46- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1.   Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

Articolo 47 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1.  I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

2.  Tutti gli oggetti di valore che si rinvengono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso i Cimiteri e catalogati nel registro vidimato dall'Ispettorato di Ragioneria.

3.  Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

4.  Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti secondo modalita' convenute con il medesimo.

5.  Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorita' giudiziaria, puo' prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 48 - Disponibilita' dei materiali

1.  Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilita' del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

2.  Le opere che a giudizio della Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero o nei Musei civici.

3.  A richiesta degli aventi titolo, puo' essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonche' il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

4.  I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Dirigente, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali e' stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 49 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata

1.  Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.  In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresi' messe in disponibilita' le seguenti sepolture:
a)   Ad inumazione quindicennale, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti;
b)   A tumulazione in loculi concessi a rotazione quarantennale o sessantennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerarie a rotazione quarantennale o novantanovennale;
c)   A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

3.  Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 50 - Sepolture gratuite o a pagamento

1.  Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.

2.  Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione, previste all'articolo 49, comma 1 e le cellette cinerarie di pari durata previste all'articolo 40, comma 2, nonche' l'operazione ordinaria di esumazione o estumulazione, finalizzata alla raccolta di ossa e ceneri destinate alle sepolture collettive dell'Ossario generale e del Cinerario comune.

3.  Sono a pagamento le sepolture ad inumazione quindicennale e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria.

4.  Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

5.  L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressivita', di equilibrio e di equita', con determinazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del pubblico e diffuso presso le imprese.

6.  Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurera' esclusivamente sul documento contabile.

7.  Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio e' ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.

8.  E' ammessa la facolta' agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette per ulteriori periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.

8bis.   E' ammessa in casi specifici determinati con deliberazione della Giunta Comunale la rateizzazione del pagamento delle tariffe.

Articolo 51 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1.  La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dalla Citta' avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilita' delle sepolture a tumulazione ed e' ammessa a favore di persone residenti in Torino, senza possibilita' di trasmissione agli eredi e con facolta' di rinnovo, nei seguenti casi:
a)   Concessione di loculi di durata sessantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di eta', risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi il coniuge o parenti di primo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;
b)   Concessione di loculi di durata quarantennale a decorrere dalla data della sepoltura, con diritto alla disponibilita' per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve essere residente in Torino e oltre a dovere riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, puo' richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati, anche se non residenti in Torino o se gia' defunti nonche' per il convivente: con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto. I loculi destinati ai defunti ancorche' utilizzati dalla data dell'atto di concessione avranno la stessa scadenza del loculo destinato al concessionario entro il limite dei 99 anni;
c)   Concessione di cellette di durata novantanovennale a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).

2.  La Giunta Comunale determina le modalita' attuative delle concessioni di cui al presente articolo.

Articolo 52 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1.  Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali, invitando ad esprimere parere in merito, entro congruo termine, gli esponenti delle Comunita' religiose cittadine e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia. Successivamente vengono sentiti la Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali e la Autorita' Sanitaria.

2.  Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pieta' verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
a)   Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
b)   Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralita' di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunita' cittadina;
c)   Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
d)   Della salvaguardia di criteri di economicita' nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varieta' dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
e)   Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

3.  I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalita' dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

4.  Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:
a)   Entro sette giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero progressivo di sepoltura;
b)   All'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi, corredata dall'iscrizione delle generalita' del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma gia' tumulata, gli aventi titolo hanno facolta' di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui cio' non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformita' di dimensioni della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.

5.  Il Comune ha facolta' d'assumere, con le modalita' e le procedure previste dallo Statuto della Citta', anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, l'esclusiva del servizio di fornitura e posa dei materiali lapidei, delle iscrizioni anagrafiche o affettive e degli arredi, con applicazione delle relative tariffe.

6.  Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.

7.  La disciplina del comma precedente e' accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Articolo 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1.  Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facolta' di rivolgersi alle imprese ammesse all'attivita' nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformita' alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.

2.  L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalita' del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio e' libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignita' del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facolta' di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilita'; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 7; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalita' di legge.

3.  Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte da autorita' religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi e' necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.

4.  Le imprese cimiteriali depositano presso il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzi e li mantengono aggiornati.

5.  La Giunta Comunale disciplina le procedure di cui al presente articolo secondo:
a)   Le necessita' di snellimento delle procedure d'autorizzazione e controllo sulle attivita';
b)   L'effettiva tutela dei diritti d'informazione del consumatore e di trasparenza del mercato;
c)   L'opportunita' di promuovere un regime dei prezzi con modalita' analoghe a quelle dell'articolo 24;
d)   La necessita' di costituire strutture organizzative preposte all'esame di eventuali reclami inerenti l'attivita' dei servizi comunali e degli operatori privati.

6.  Il Dirigente del Servizio Cimiteriale vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione dell'articolo 77 del presente regolamento, segnala alle autorita' di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.

6 bis.  E' vietato agli aventi titolo ed alle imprese esecutrici la posa sulle sepolture di elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica.

7.  Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facolta' di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilita' di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 74 e 84 del presente regolamento.

8.  Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumita' pubblica.

Articolo 54 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi

1.  Quando le operazioni autorizzate dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalita' al netto degli oneri fiscali, purche' superiore a Euro 51,65.

2.  Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.

3.  Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.

4.  La correzione di errori tecnici di fatturazione imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di chi ha disposto le operazioni funerarie.

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 55 - Norme di rinvio

1.   Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/1975, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private gia' concesse, sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.

Articolo 56 - Criteri generali di concessione

1.  Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Torino, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresi' posti in concessione, con pari modalita'., manufatti gia' realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

2.  Per concessione di sepoltura e' da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3.  Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi ed i conviventi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

4.  Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

5.  La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, e' subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Articolo 57 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario e' tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo articolo 69.

2.  Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, cosi' come disposto dal seguente articolo 64, la manutenzione ordinaria puo' essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

3.  L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4.  Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Citta' in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

5.  In caso di contitolarita' della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 58 -Tipi di sepoltura in concessione

1.   Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facolta' di concessione sono cosi' determinati:
a)   area per la costruzione di edicola (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie e' stabilita in:

* mq. 20 (5x4) vincolata alla realizzazione di n. 12 loculi in soprassuolo, con la facolta' di realizzare in camera sotterranea sino a n. 12 loculi;

* mq. 16 (4x4) vincolata alla realizzazione di n. 10 loculi in soprassuolo, con la facolta' di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;

* mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in soprassuolo con la facolta' di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;

b)  area per la costruzione di monumento (costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica-scultorea a carattere artistico), la cui superficie e' stabilita in:

* mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 8 loculi in camera sotterranea;

* mq. 7,5 (2,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in camera sotterranea;

* area di superficie non standardizzata, vincolata alla costruzione:

* fuori terra di almeno n. 1 loculo ogni 2.00 mq.

* interrata di almeno n. 1 loculo ogni 1.60 mq.

c)  area di superficie non standardizzata vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;

d)  sepolture a tumulazione in camera sotterranea, realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;

e)  sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalita' specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito provvedimento della Civica Amministrazione e inserite nell'atto di concessione;

f)   sepolture a tumulazione (loculi e cellette o solo loculi, con o senza area antistante) o cellari per collocazione multipla di urne cinerarie e cassettine ossario già realizzati in complessi di sepoltura a tumulazione ordinaria, precisate di volta in volta da apposito provvedimento della Civica Amministrazione.

2.  In ognuna delle tipologie di sepoltura e' facolta' del concessionario realizzare cellette in numero non superiore ai loculi.

Articolo 59 - Modalita' e termini di costruzione e sistemazione

1.   Il Sindaco con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi per le concessioni di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo.

2.   L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private e' subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.

3.   I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a)   abrogato
b)   ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo e' facolta' del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facolta' di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalita' mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente;
c)   richiesta al Servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
d)   licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
e)   verifica di agibilita' effettuata dall'U.S.L. di Torino;
f)   risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della citta' o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

Articolo 60 - Agibilita' della sepoltura

1.   L'utilizzo delle sepolture oggetto di lavori non potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

2.   La restituzione del deposito cauzionale versato avviene conclusi gli adempimenti di cui al comma 1.

Articolo 61 - Ammissione nella sepoltura

1.   Fatti salvi gli atti fra privati gia' recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con cio' il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti e' riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

2.   Il concessionario, o i concessionari nel caso si sia proceduto alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali, potrà disporre dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
a)   parenti sino al VI grado;
b)   affini entro il III grado;
c)   altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
d)   persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario.

3.   Nel caso di sepoltura indivisa si potra'. ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.

4.   L'ammissione di cui al punto d) e' limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario ed e' subordinata al versamento della relativa tariffa.

Articolo 62 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata

1.   Al termine di un periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facolta' di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

2.   Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.

3.   Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

4.   L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1.   Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorita' Sanitaria.

2.   Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Articolo 64 - Subentri nella titolarita' della concessione

1.   Non e' consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarita' della concessione a beneficio di chi non sia gia' erede legittimo.

2.   Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarita' della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualita'. In questa sede e' ammessa la rinuncia di uno o piu' subentranti a favore dei titolari rimanenti.

3.   Ove trattasi di sepoltura in comunione e' ammessa la rinuncia da parte di concessionari non piu' interessati, purche' i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

4.   Ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 285/1990 non ha validita' nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

5.   Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarita' della concessione.

Articolo 65- Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1.   I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione 99.le ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacita'. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.

2.   Ove trattasi di sepolture in concessione 99.le si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.

3.   Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuita', su loculi gia' occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in 99.le.

Articolo 66 - Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private

1.   A seguito di istanza diretta ad ottenere in concessione un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il richiedente versa, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa cauzione prevista dall'articolo 56, comma 4 e presenta entro sei mesi dalla data dell'istanza il progetto.

2.   Gli uffici cimiteriali provvedono a valutare il progetto sotto il profilo tecnico-giuridico e, previa attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie, lo trasmettono alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 26 bis per l'emanazione del parere di competenza. Qualora dall'esame del progetto emergano vizi non sanabili con il deposito di ulteriore documentazione, gli uffici rigettano l'istanza con provvedimento motivato e restituiscono il deposito cauzionale, con detrazione delle spese d'ufficio, calcolate nella misura di un decimo di quanto versato.

3.   Il procedimento di cui al comma precedente si conclude entro quattro mesi dalla data di presentazione del progetto da parte del richiedente con l'emanazione di parere. Qualora il parere sia favorevole gli uffici provvedono all'acquisizione degli ulteriori pareri di legge; qualora sia negativo, e l'Amministrazione non ritenga di discostarsi dal giudizio della Commissione, è facoltà del richiedente ripresentare il progetto, nei tre mesi successivi, tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. Trascorsi inutilmente i tre mesi, si procede alla restituzione del deposito cauzionale con le modalità di cui al comma 2.

4.   In caso di approvazione del progetto, il richiedente è tenuto entro il termine di trenta giorni alla stipula dell'atto di concessione dell'area cui verrà allegato il progetto approvato per farne parte integrante. La cauzione di cui al primo comma rimane a disposizione dell'Amministrazione fino alla dichiarazione di agibilità della sepoltura, come previsto dall'articolo 60.

5.   Durante la procedura di cui ai commi precedenti, l'area oggetto di istanza rimane vincolata a favore del richiedente.

6.   La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, qualora il progetto di intervento comporti modificazioni all'aspetto esterno della sepoltura. In diverso caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 67 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1.   E' facolta' del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.

2.   Lo svincolo della cauzione verra' disposto secondo le modalita' di legge.

3.   Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Articolo 68 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1.   Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facolta' di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verra' decurtato con le modalita' di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilita' dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

Articolo 69 - Decadenza delle concessioni

1.   La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
a)   per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 59;
b)   quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarita', o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilita' delle opere;
c)   quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
d)   quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2.   La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, e' adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilita' previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3.   Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sara' dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avra' efficacia dalla data di esecutivita' del provvedimento stesso.

4.   Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 70 - Procedure successive all'atto di decadenza

1.   Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalita' dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvedera' alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresi' essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.

2.   Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilita' della Civica Amministrazione che ha la facolta' di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalita' fissate dal punto e) dell'articolo 58 del vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

SALE DEL COMMIATO

Articolo 70 bis - Sala del commiato

1.   A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

2.   I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 70 ter - Tipologie di sale del commiato

1.   Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:
1)   quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
2)   quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente.

Articolo 70 quater - Gestione della sala del commiato

1.   Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.

2.   Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 70 bis e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:
-     per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
-     per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.

3.   I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale, ...) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.

4.   L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.

5.   Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Articolo 70 quinquies - Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private

1.   La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2.   L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3.   L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma precedente, ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.

4.   L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei sevizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ASL.

PARTE QUINTA
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 71 - Orari dei cimiteri

1.   I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari esposti ad ogni ingresso.

2.   Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festivita' principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.

3.   Il Servizio Cimiteriale, in funzione dell'organizzazione della vigilanza ed al fine di garantire una efficace sicurezza dei visitatori, disciplina l'accesso ad ambiti cimiteriali chiusi ove sono ubicate sepolture scarsamente frequentate.

Articolo 72 - Circolazione dei veicoli

1.   La circolazione dei veicoli privati all'intero dei cimiteri e' disciplinata con apposita ordinanza.

2.   Il rilascio del permesso d'ingresso è subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.

Articolo 73 - Divieti speciali

1.   Nei cimiteri è vietato:
a)   introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
b)   tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
c)   [soppresso]
d)   buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti;
e)   appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
f)   portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio;
g)   calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h)   disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
i)   operare volantinaggio;
j)   fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
k)   esercitare qualsiasi forma di commercio;
l)   assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'articolo 4 precedente;
m)  accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
n)  accedere con veicolo a motore privato senza permesso.

Articolo 73 - Possibilità di accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione o da compagnia

1.   Le persone che intendano recarsi a visitare i defunti nelle aree cimiteriali del Comune di Torino in compagnia dei propri animali d'affezione o da compagnia sono tenuti ad osservare quanto previsto dal "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città", n. 320.

2.   In particolare i proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei cani dovranno:
-    utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 ed avere al seguito una museruola, rigida o morbida, di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti.
      Tutti i cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;
-    raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani.
      Per questo devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione di dette deiezioni.
      Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie.

3.   Invece i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di altri animali d'affezione o da compagnia dovranno:
-     tenerli negli appositi contenitori (gabbie o trasportini) adeguati alla specie, al tipo, alla razza ed al numero degli animali. Detti contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.

4.   Durante la permanenza nelle aree cimiteriali, i proprietari e/o i detentori degli animali dovranno vigilare con la massima attenzione affinché gli stessi non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori né creino disdoro, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.

5.   Ai contravventori saranno applicate le specifiche sanzioni previste dagli articoli 42 e 43 del sopra richiamato Regolamento n. 320.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 74 - Della impresa cimiteriale

1.   Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.

2.   Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3.   L'impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

4.   Le imprese cimiteriali che operano per conto dei privati certificano al Comune:
a)   la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
b)   l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
c)   il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d)   il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e)   l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

5.   Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6.   L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.

7.   Il rilascio del permesso d'ingresso con automezzi è subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.

Articolo 75 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

1.   Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.

2.   Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

3.   La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.

4.   È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.

5.   In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.

6.   L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione all'Ufficio comunale competente del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

7.   I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero entro e non oltre il decimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative.

8.   I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

9.   È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.

10.   È vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.

11.   Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.

Articolo 76 - Recinzione del cantiere (soppresso)

Articolo 77 - Lavori su sepolture individuali (soppresso)

Articolo 78 - Materiale di scavo (soppresso)

Articolo 79 - Deposito di materiali (soppresso)

Articolo 80 - Orario di lavoro delle ditte (soppresso)

Articolo 81 - Sospensione attivita' lavorativa (soppresso)

Articolo 82 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1.   Il Comune puo' predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.

2.   Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.

3.  I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.

4.   Nell'interno dei cimiteri e' vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attivita' commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonche' la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 83 - Responsabilita' delle ditte private

1.   Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilita' per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 84 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1.   Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2.   Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.

3.   Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell'articolo 10 del citato Regio Decreto anche in relazione alla gravità dell'abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8bis della Legge n. 689/1981.

4.   L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l'adozione della decadenza della concessione o della autorizzazione.

5.   Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

Articolo 84 bis - Vigilanza

1.   La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali o dell'ente gestore appositamente formati e nominati con apposito provvedimento, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali.

2.  Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all'articolo 13 della Legge n. 689/1981.

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85 - Norme transitorie e finali

1.   La decorrenza delle norme del presente regolamento e l'emanazione da parte dei competenti Organi dei provvedimenti attuativi correlati avvengono secondo la seguente tempistica:
a)   dal primo giorno del mese successivo alla approvazione consiliare per le norme che non richiedano l'emanazione di ulteriori atti;
b)   entro il 31/12/1999, per quanto disposto alle altre parti del testo regolamentare, in relazione all'assunzione dei successivi atti da parte degli Organi competenti.

2.   Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi si applicano le normative gia' in vigore, se non contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.

3.   Le nuove tariffe o la modificazione di quelle esistenti previste dal presente regolamento sono assunte in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2000, ad eccezione di quelle relative al trasporto funebre e dell'importo del diritto di privativa per i quali e' competente la Giunta secondo la disciplina dell'articolo 17.

4.   Le modifiche dell'organizzazione dei Servizi Cimiteriali conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento saranno oggetto di confronto con le OO.SS. del personale interno secondo quanto previsto dal CCNL.


Allegati

Allegato ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento Comunale

SANZIONI AMMINISTRATIVE
 

Sanzione

Pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni
articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri    
   Comma 2, lettera c) Da 80,00 a 500,00
Per ogni operatore non in regola
160,00
articolo 13 - Usi funebri locali    
   Comma 2 Da 25,00 a 250,00   50,00
articolo 19 - Dell'esercizio della impresa funebre    
   Comma 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 5 Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 6 Da 80,00 a 500,00 160,00
articolo 20 - Doveri professionali dell'impresa    
   Comma 1, lettera a) Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 1, lettera b) Da 45,00 a 450,00   90,00
   Comma 1, lettera c) Da 45,00 a 450,00   90,00
articolo 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri    
   Comma 1 lettera a) Da 80,00 a 500,00
Oltre la sospensione / decadenza dall'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 Reg.
160,00
   Comma 1 lettera b) Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 1 lettera c) Da 80,00 a 500,00
Oltre la sospensione / decadenza dall'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 Reg.
160,00
   Comma 1 lettera d) Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 1 lettera e) Da 45,00 a 450,00   90,00
articolo 37 - Registri    
   Comma 1 e 2 Da 25,00 a 250,00   50,00
articolo 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richiesti ad impresa privata    
   Comma 6 bis Da 45,00 a 450,00   90,00
articolo 57 - Obblighi del concessionario.    
   Comma 1 Da 45,00 a 450,00   90,00
articolo 60 - Agibilità della sepoltura    
   Comma 1 Da 80,00 a 500,00 160,00
articolo 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private.    
   Comma 1 Da 80,00 a 500,00 160,00
articolo 70 quater - Gestione della sala del commiato    
   Comma 2 Da 45,00 a 450,00   90,00
   Commi 3 e 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
articolo 72 - Circolazione dei veicoli    
   Comma 2 Revoca del permesso d'ingresso  
articolo 73 - Divieti speciali    
   Lettere a), b), e), f), j). Da 25,00 a 250,00   50,00
   Lettere d), i), l), n) Da 45,00 a 450,00   90,00
   Lettere g), h), k), m) Da 80,00 a 500,00 160,00
articolo 74 - Della impresa cimiteriale.    
   Comma 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 5 Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 7 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 8 Sospensione permesso d'ingresso fino ad un massimo di 10 giorni.
Revoca del permesso in caso di reiterazione.
 
articolo 75 - Disciplina dell'attività delle imprese all'interno del cimitero    
   Commi 1, 4, 5, 7 e 9 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Commi 2 e 6 Da 45,00 a 450,00   90,00
   Commi 3, 8, 10 e 11 Da 80,00 a 500,00 160,00


ALLEGATO A

Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle sale del commiato
1.   I requisiti minimi strutturali e impiantistici sono quelli definiti dal Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 17 marzo 2015, n. 61-10542.
2.   Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.
3.   Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie di ricovero e di cura, sia pubbliche che private, e di 100 metri da strutture obitoriali e crematori.
4.   Le strutture del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta, privati (interni o esterni riservati) nella misura da definirsi con la deliberazione di Giunta Comunale richiamata nell'articolo 70 quater e pubblici, disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque entro un raggio non superiore a 100 metri. E' vietata la collocazione delle sale nella Zona Urbana. Centrale Storica e nelle Zone Urbane Storico Ambientali.
5.   L'entrata delle salme nelle sale del commiato private dovrà avvenire dalla parte opposta a quella dei dolenti e la medesima dovrà essere situata, preferibilmente, in una via non molto transitata. Devono pertanto esser presenti distinti ingressi di cui uno per i dolenti e l'altro per i feretri e la loro movimentazione. I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi. Le strutture per il commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofanie.

Requisiti della domanda
La domanda dovrà essere accompagnata da apposita relazione riportante i seguenti punti:
1.   verifiche di impatto ambientale e di impatto sulla viabilità della zona (traffico presente più traffico indotto);
2.   verifiche sull'accessibilità pedonale, sulla presenza di parcheggi pubblici e privati e di reti di trasporto pubblico;
3.   localizzazione dei parcheggi richiesti ai sensi del punto 4 dell'allegato A al Regolamento;
4.   individuazione dei percorsi dei cortei in uscita e verifica del loro impatto sulla viabilità;
5.   dimostrazione delle distanze delle sale per il commiato dalle attività sensibili e dai luoghi e dagli edifici di interesse culturale;
6.   dimostrazione del rispetto del piano di classificazione acustica.