Città di Torino

Assessorato al lavoro, gestione aziendale e pubblici servizi

Prot. 3400-I-5-3 Ordinanza 2216 / 2000

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 n. 9906143/40 modificazione del Regolamento comunale per il Servizio mortuario e dei Cimiteri;

Considerato che nel provvedimento citato è attribuita al Sindaco la disciplina dei criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre;

Sentite in merito le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità sanitaria;

Visto l'articolo 38, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle Autonomie Locali";

Visto il Capo 4 "Trasporto dei Cadaveri" del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Preso atto dei pareri pervenuti.

ordina

che il trasporto funebre sia così regolato:

A - Della veglia funebre e delle esequie nelle camere mortuarie o ardenti

1.  Il prelievo della salma e il trasporto funebre destinato alla sepoltura avvengono entro i seguenti termini dal completamento del periodo di osservazione:
a) persone decedute presso domicili privati o in strutture prive di celle frigorifere: 36 ore;
b) persone decedute presso strutture sanitarie munite di celle frigorifere: 72 ore.

2.  Gli Uffici della Divisione Servizi Cimiteriali (d’ora in poi "Uffici") su motivata richiesta degli aventi titolo possono consentire periodi più lunghi di permanenza della salma, previo assenso dell’Autorità Sanitaria che dispone, nel caso, le necessarie prescrizioni a tutela della igiene e della salute pubblica.

3.  Nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 sono consentite la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il domicilio del defunto o dell'avente titolo, in camere ardenti predisposte presso sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni.

4.  E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma precedente di percepire alcun compenso da tali attività.

5.  Il trasporto intermedio del feretro chiuso e la sua sosta per le esequie sono autorizzati dagli Uffici su congiunta istanza del richiedente il servizio funebre e del responsabile dell’ente ospitante, il quale è tenuto a dichiarare la gratuità dell'utilizzo della sede e la sua idoneità allo scopo.

6.  Prima che sia stato completato il periodo di osservazione o qualora venga richiesta l'esposizione della salma in luogo diverso da quello di decesso, l’autorizzazione è subordinata anche al conforme parere della Autorità sanitaria.

7.  Nel caso in cui, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti in città destinati ai cimiteri cittadini, i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui all'art.19, comma 3 del D.P.R. n. 285/90, solamente qualora sia la partenza da Torino che l’arrivo al cimitero cittadino avvengano nel medesimo giorno.

8.  Le prescrizioni del comma 1 non trovano applicazione nei casi di competenza dell’Autorità Giudiziaria e Sanitaria, nonché quando siano chiesti il rilascio del cadavere a scopo di studio o trattamenti di imbalsamazione.

9.  Trascorsi i termini sopra indicati e sempre che l'amministrazione competente non dichiari di avere in corso accertamenti si procede d’ufficio al trasporto della salma al cimitero più vicino per la sua inumazione.

B - Degli orari di svolgimento dei trasporti funebri e del loro arrivo ai cimiteri cittadini

1.  Nella città di Torino i servizi funebri hanno luogo ordinariamente nei giorni feriali secondo i seguenti orari di partenza:
a)  tra le ore 8,00 e le ore 13,00, se destinati ai cimiteri cittadini;
b)  tra le ore 8,00 e le ore 16,00 se destinati fuori comune, ovvero in orario diverso, previa in quest'ultimo caso l'acquisizione dell'assenso dell'Autorità Sanitaria o ospedaliera.

2.  Al fine di non posticipare oltre il giorno festivo lo svolgimento delle esequie di defunti che non abbiano completato il periodo di osservazione nei termini orari sopra indicati per lo svolgimento dei trasporti ai cimiteri cittadini, nel giorno antecedente la festività del culto praticato dal defunto è consentito, con partenze fino alle ore 15,00, lo svolgimento di trasporti di salme di persone decedute in domicili privati o in strutture prive di celle frigorifere. Analogamente si procede qualora sia esaurita la ordinaria disponibilità di accoglienza del cimitero così come indicato al punto 7.

3.  L’esecuzione ordinaria dei trasporti funebri non può essere interrotta per più di un giorno con prevalenza, su ogni altra, delle festività civili della Repubblica.

4.  Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate ordinariamente dagli Uffici il giorno feriale antecedente l’esecuzione del trasporto o, in casi di urgenza, lo stesso giorno, subordinatamente alla ricezione della documentazione di legge.

5.  Nella ordinaria diligenza e professionalità richieste all’impresa funebre rientra la conoscenza dei termini orari prescritti dalla normativa per il rilascio delle documentazioni propedeutiche l’autorizzazione al trasporto, pertanto la medesima è tenuta a richiedere agli Uffici orari di svolgimento del servizio compatibili con il procedimento.

6.  Nella richiesta di autorizzazione al trasporto funebre, l'impresa è tenuta a precisare, oltre alle indicazioni relative ai mezzi ed al personale adibito, gli orari di partenza, quelli di eventuali fermate intermedie, l'itinerario che si intende seguire e l'eventuale occorrenza di soste o cortei a passo d'uomo, i quali sono consentiti quando sia dichiarato che il loro svolgimento non costituisce particolare intralcio alla viabilità ordinaria.

7.  Gli Uffici nel ricevere le domande di autorizzazione al trasporto ai cimiteri cittadini ne determinano l'orario di arrivo secondo le disponibilità di accoglienza giornaliere della struttura di destinazione previste dall’allegato schema che viene sperimentalmente assunto per tre mesi, con riserva di integrazione o modifica a seguito dei risultati. (Allegato 1)

8.  L’orario di arrivo della salma viene riportato sulla autorizzazione al trasporto ed è vincolante per l’impresa funebre mandataria.

9.  Nell’accoglimento delle salme e nelle operazioni di sepoltura presso i cimiteri cittadini viene data precedenza ai trasporti giunti in orario. Le salme giunte oltre i termini massimi di operatività ordinaria o straordinaria o pomeridiana sono accolte nella camera mortuaria del cimitero per essere sepolte o avviate alla cremazione tra le ore 8,15 e le ore 8,45 del successivo giorno feriale.

10.  Il riscontro di ingiustificate o reiterate violazioni, da parte dell'impresa funebre mandataria, alle prescrizioni sopra riportate comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall'art.84 del Regolamento Comunale.

C - Dell’esercizio del potere di rappresentanza dell’impresa

1.  L'esercizio del potere di rappresentanza degli aventi titolo nel disporre dei funerali e della scelta di destinazione in sepoltura della salma è consentito ai titolari della licenza rilasciata a' sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S., ai rappresentanti ivi indicati, nonché, sotto la responsabilità del titolare della licenza di cui sopra, ai dipendenti e ai soci dell'impresa mandataria, o, eccezionalmente, ad altre persone munite di procura.

2.  L’ordine temporale di ricezione presso gli Uffici del mandato conferito all'impresa determina rigidamente l’accesso delle istanze di autorizzazione del servizio funebre alle disponibilità degli orari di arrivo ai cimiteri (facoltativi e obbligatori) e di sepoltura; dette disponibilità non possono essere variate se non nei modi previsti dal Regolamento Comunale o dalla presente Ordinanza.

3.  L'istanza di autorizzazione è nulla se priva del mandato, sottoscritto dall’avente titolo e dalla contestuale dichiarazione dell’impresa che il contratto è stato stipulato (con le indicazioni del giorno e dell’ora) nella propria sede ovvero, qualora richiesto e confermato per iscritto dal mandante, presso il domicilio di quest’ultimo.

4.  I servizi comunali di cui all'articolo 18 del Regolamento Comunale, dai quali non possono essere disgiunte le prestazioni cimiteriali gratuite (inumazione in campo gratuito, cremazione, fornitura di urna comunale, sepoltura delle ceneri in celletta decennale, conferimento in cinerario comune), sono richiesti direttamente dagli aventi titolo ovvero da impresa che dichiari di prestare gratuitamente la propria attività.

5.  L'esercizio della rappresentanza dell'impresa può avvenire invece a titolo oneroso qualora sia richiesto in occasione di sepoltura concessa ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento Comunale per il quale il concessionario ha già concordato con il Comune le prestazioni funerarie. In questi casi non è ammessa e viene quindi perseguita ogni azione dell'impresa tendente a sostituire quanto già definito con il Comune con proprie prestazioni o forniture, ove esse non siano strettamente necessarie e strumentali ad assicurare il rispetto delle volontà espresse in vita dal defunto.

6.  Il Direttore della Divisione Servizi Cimiteriali, nell’ambito dei poteri di organizzazione ad esso conferiti, disciplina l'orario di apertura degli Uffici e le modalità di ricezione delle istanze.

7.  Qualora l'impresa assuma funzioni di vettore di documenti redatti da altri soggetti pubblici, essa deve curare di riceverli e consegnarli immediatamente agli Uffici. Spetta a chi ha redatto la documentazione curare l'osservanza delle norme in materia di trattamento e trasmissione di dati personali. Le inadempienze danno avvio alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

8.  L’accesso alle strutture sanitarie e alle comunità da parte di addetti di imprese funebri viene disciplinato dalle relative amministrazioni e può avvenire, esclusivamente per le funzioni connesse al mandato, solo dopo che sia stata trasmessa agli Uffici, in una delle forme previste dalla normativa, la copia del mandato di cui al comma 2. In caso di contestazione fa fede l'orario di ricezione attestato dagli Uffici.

D - Delle modalità operative di esercizio dell’attività funebre

1.  L'impresa funebre nell’esecuzione del mandato è tenuta a:
a)  seguire il servizio in tutte le sue fasi, fornire notizie sulle procedure di polizia mortuaria, sulla normativa, sulle condizioni e sulle tariffe previste dalla disciplina comunale in materia funebre e cimiteriale, nonché rispondere alle eventuali richieste di informazione sugli aspetti cerimoniali del trasporto avanzate dal mandante;
b)  fornire feretro, dotazioni e arredi cerimoniali coerenti qualitativamente con il livello di servizio commissionato;
c)  consegnare con puntualità quanto dovuto secondo l’organizzazione del servizio pattuita;
d)  assicurarsi che le operazioni necessarie vengano eseguite con una diligente speditezza, senza compromettere la solennità cerimoniale del momento.

2.  L’impresa è tenuta alla diligente cognizione delle normative di accesso dei propri addetti presso le strutture sanitarie e le comunità. Detti regolamenti non possono essere presi a giustificazione di eventuali ritardi o inadempienze nella esecuzione del mandato ricevuto.

3.  Nel caso di deceduti a domicilio gli addetti dell’impresa alla consegna del feretro sono tenuti a procedere con adeguata prudenza e con riguardo al particolare momento in cui versano quanti sono vicino al defunto. Il refrigeratore, ove richiesto, deve essere fornito in condizioni di pronta usabilità ed essere corredato da chiare ed esaurienti istruzioni per il suo utilizzo, nonché delle copie delle prescrizioni di legge riguardanti il periodo di osservazione delle salme.

4.  L'impresa ha il compito di assicurarsi che il personale addetto al servizio sia adeguato professionalmente e quantitativamente alla circostanza e che veicoli e accessori siano in condizioni di decoro e di perfetta efficienza.

5.  Il personale addetto al prelievo della salma e il carro funebre devono trovarsi sul luogo del prelievo della salma in tempo utile all'espletamento di tutte le incombenze, così da assicurare il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni nel rispetto degli orari prescritti dall'autorizzazione al trasporto.

6.  Il feretro nel tragitto da o verso l'autofunebre deve essere mantenuto il più possibile in posizione orizzontale: è ammesso l'uso di carrelli di foggia adeguata, muniti di ruote e di montacarichi eventualmente disponibili negli edifici.

7.  Per motivi igienico-sanitari è assolutamente vietato l'uso di ascensori.

E - Del personale operativo minimo nelle attività di prelievo e trasporto

1.  Tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dipendente numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2.  Si determina in quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per l'esecuzione del servizio di trasporto riferito a salme di persone di età superiore ai dieci anni.

3.  La Divisione Servizi Cimiteriali ha facoltà di individuare, con apposito atto dirigenziale, le sedi e i percorsi che, per la disposizione architettonica degli ambienti e in ragione della presenza di strumenti o attrezzi, agevolino la movimentazione non manuale del feretro e quindi possano consentire, in piena sicurezza, una diversa quantificazione dell’organico operativo.

4.  Il trasporto del feretro da parte di parenti o congiunti è consentito per brevi tratti in piano e solo per fini cerimoniali, sempre che ciò non sia sconsigliato da ragioni di sicurezza e non determini modificazioni sull’obbligo dell’impresa di mettere a disposizione personale nella misura indicata nei punti precedenti.

5.  I responsabili di associazioni o comunità, previo consenso degli aventi titolo a disporre del funerale, possono chiedere agli Uffici l’autorizzazione a portare eccezionalmente il feretro di un loro associato durante la cerimonia funebre.

6.  Salvo che non si tratti di confraternite a ciò statutariamente autorizzate, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma precedente di percepire alcun compenso dall’attività di accompagnamento e traslazione del feretro.

7.  Gli Uffici, nell’autorizzare quanto previsto al punto 5, valutano l’assenza di sospetti di lucro o speculazione e comunicano ai richiedenti le opportune prescrizioni esecutive.

F - Delle esequie in luoghi pubblici e della viabilità dei veicoli interessati

1.  Durante lo svolgimento delle esequie l’autofunebre ha facoltà di sostare - anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali - dinanzi ai luoghi di culto o di commemorazione purché da ciò non derivino intralci.

2.  L'autista del carro funebre durante il trasporto ha l'obbligo di seguire tragitti ed attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.

3.  I veicoli facenti parte del corteo funebre sono tenuti al rispetto delle norme di circolazione stradale.

4.  Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna del feretro e i cortei funebri veicolari possono transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL).

5.  I veicoli dei trasporti funebri nello svolgimento delle loro funzioni e i veicoli al seguito del corteo funebre, limitatamente all’itinerario autorizzato per il servizio e ritorno, sono esentati dal blocco della circolazione veicolare sul territorio cittadino, emanato per motivi di tutela ambientale. L'impresa mandataria o gli Uffici, in caso di servizi comunali, rilasciano una dichiarazione su carta intestata recante il nome del defunto, il luogo e l'ora del prelievo, i luoghi eventuali di sosta, il cimitero di destinazione e l'ora di arrivo. Tale dichiarazione è distribuita ai possessori di veicoli facenti parte del corteo ed è esibita agli organi di Polizia Municipale in caso di controllo. Ogni violazione, utilizzo abusivo o eccedente la motivazione per cui tale dichiarazione è rilasciata sono sanzionate nelle forme previste dalle ordinanze specificamente emanate per il blocco veicolare e dalle norme in materia di dichiarazioni mendaci.

6.  Qualora siano previsti il concorso di una moltitudine di partecipanti alle esequie o l'effettuazione di corteo a passo d'uomo in vie principali o eventi comunque suscettibili di provocare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, ogni comunicazione pubblica delle modalità del funerale è subordinata al conseguimento delle necessarie autorizzazioni tramite gli Uffici.

7.  Qualora fosse necessario o richiesto l'uso di mezzi speciali per la traslazione del feretro dal domicilio o per l'esecuzione del funerale, questi dovranno salvaguardare il decoro della cerimonia. Se vi è la possibilità che l'uso di tali mezzi comporti intralcio alla ordinaria viabilità, l’impresa è tenuta ad acquisire le relative autorizzazioni tramite gli Uffici.

G - Dell'accertamento di idoneità all'esercizio di attività di impresa funebre

1.  Le imprese aventi sede in Torino che intendano esercitare l’attività funebre entro il territorio cittadino sono tenute al deposito e all'aggiornamento presso gli Uffici della documentazione prevista dall’elenco allegato. (Allegato 2)

2.  Il deposito della documentazione secondo le modalità di cui al comma 1 è consentito altresì ad altre imprese funebri non aventi sede in Torino.

3.  Dette imprese hanno facoltà di indicare genericamente, all’atto della istanza di autorizzazione di cui al punto B. comma 6, i mezzi e il personale che intendono adibire, con riserva di invio agli Uffici, immediatamente al termine del servizio, di una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli addetti.

4.  Le imprese che non abbiano depositato presso gli Uffici i propri dati secondo quanto previsto dai commi precedenti, all'atto della richiesta di autorizzazione, sono tenute a dichiarare formalmente su apposito modulo, da assumere con determina dirigenziale, l'osservanza delle prescrizioni richieste dal Comune di Torino per l'esercizio dell'attività funebre sul proprio territorio. Gli Uffici sono tenuti a non dare corso alle istanze di autorizzazione sprovviste di tale dichiarazione informando di ciò l’impresa inadempiente e, se del caso, il mandante.

5.  Qualora l'impresa intenda commissionare a terzi la fornitura di servizi o prestazioni inerenti l’esecuzione del servizio funebre, essa ne rimane responsabile. L'impresa che si avvalga di tale facoltà ha l'obbligo di darne notizia dettagliata al mandante in sede di negoziazione del contratto e ottenere il suo consenso. Alla impresa sub-mandataria si applicano le prescrizioni di cui ai commi precedenti in ordine alla dichiarazione dei mezzi e del personale da adibire.

6.  La Divisione Servizi Cimiteriali provvede:
a)  alla conservazione della documentazione presentata nel rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza, considerato il limite del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b)  al trattamento informatico dei dati finalizzato alle esigenze di accertamento e di riscontro dell’idoneità dell'impresa ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria;
c)  all’approntamento del materiale informativo-comparativo sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri previsto dal Regolamento Comunale.

H - Del procedimento sanzionatorio

1.  La violazione di norme di regolamenti comunali o di ordinanze dà luogo all'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative della Città di Torino e la Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

2.  L'attività di agenzia esercitata in modo non conforme a quanto indicato nel Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri e nelle Ordinanze applicative dà luogo all'applicazione della sanzione di sospensione o revoca dell'autorizzazione di agenzia ai sensi dell'art. 10 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931.

3.  Fatte salve le competenze di vigilanza e controllo attribuite all'Autorità Sanitaria dal Regolamento di Polizia Mortuaria, sia per gli aspetti legati all'esercizio dell'attività commerciale e di agenzia di affari, sia per quanto concerne il trasporto funebre, la vigilanza sull’attività di impresa è esercitata dagli Uffici e dagli Organi di Polizia Municipale, i quali agiscono con potestà ispettiva al fine di valutare la rispondenza dell'attività funebre alle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze e procedono alle dovute segnalazioni presso gli enti preposti.

4.  Dei provvedimenti di cui sopra viene data ampia pubblicità presso le sedi cimiteriali e circoscrizionali, o tramite altri strumenti informativi comunali.

I - Del servizio necroscopico e obitoriale

1.  Sono conferite alla Azienda Sanitaria Locale 1 Torino, a partire dal prossimo 1 ottobre 2000, le funzioni di direzione operativa del servizio comunale di pronto intervento per il recupero delle salme e coordinamento del medesimo servizio con l’attività di sopralluogo medico-legale;

2.  Dalla data di operatività del Civico Obitorio, ubicato presso il Cimitero Parco, il funzionamento della struttura e l’operatività inerente il trasporto funebre avviene secondo le norme della relativa convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale 1 Torino. (Allegato 3)

3.  Il Direttore della Divisione Servizi Cimiteriali, d’intesa con l’Autorità Sanitaria competente, provvede alla disciplina dei servizi d’urgenza, motivati da esigenze di tutela dell’igiene pubblica, di accertamento necroscopico domiciliare.

4.  Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere cittadine comunicano e mantengono aggiornato presso gli Uffici l’elenco del personale officiato alle funzioni di medico necroscopo previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

5.  Qualora, pur senza ingenerare sospetti di reato, insorgano dubbi sulla corretta compilazione della denuncia della causa di morte, il rilascio delle autorizzazioni di stato civile o di polizia mortuaria avviene previo parere positivo espresso dall’Autorità Sanitaria.

L - Norme Finali

1.  Nel rispetto del carattere istituzionale dei procedimenti complessi di polizia mortuaria, che richiedono la congiunta partecipazione dell'Autorità Comunale e di quella Sanitaria, il Direttore della Divisione Servizi Cimiteriali ne concorda specifiche modalità attuative con i Servizi interessati delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, anche in ordine ai rapporti tra i soggetti pubblici sopra richiamati e l'impresa di onoranze funebri.

2.  Il Direttore della Divisione Servizi Cimiteriali ha facoltà di predisporre la modulistica relativa all’esecuzione dei procedimenti amministrativi previsti dalla presente ordinanza.

3.  La presente ordinanza entra in vigore il 31 luglio 2000.

Torino, 14 luglio 2000

p. IL SINDACO
L'Assessore
(Bruno Torresin)


Allegato 1

SCHEMA DEGLI ORARI DI ARRIVO AI CIMITERI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1.  Viene adottato il seguente schema di arrivo dei trasporti funebri ai cimiteri cittadini

FASCIA ORARIA ORDINARIA
- OPERATIVITA' DEL CIMITERO DALLE ORE 8,45 ALLE ORE 14,00 -

CIMITERI GENERALI MONUMENTALE E PARCO

MONUMENTALE

Cimiteri Zonali

Inumazione

Tumulazione

Cremazione

Inumazione e Tumulazione

Ora arrivo

Scelta

Ora arrivo

Scelta

Ora arrivo

Scelta

ABBADIA E SASSI

8,45

D'ufficio

8,50

D'ufficio

8,55

Libera

Ora arrivo
Scelta

9,00

Libera

9,10

D'ufficio

9,25

Libera

10,00

Libera

9,20

Libera

9,30

D'ufficio

10,00

Libera

11,00

Libera

9,40

Libera

9,50

Libera

10,40

Libera

12,00

Libera

11,35

Libera

10,10

Libera

11,10

Libera

13,00

D'ufficio

12,00

Libera

10,30

Libera

11,45

Libera
Con ottimizzazione delle squadre operative. Tra gli orari di arrivo a scelta libera gli uffici hanno facoltà di individuare arrivi intermedi ad intervalli di 15'

12,40

Libera

10,55

Libera

12,20

Libera

13,00

D'ufficio

11,20

Libera

13,00

Libera
La scelta libera degli orari di arrivo è a esaurimento La determinazione degli orari d'ufficio avviene successivamente al completamento delle disponibilità a scelta libera, o su espressa richiesta dell'impresa.

11,50

Libera

Arrivi da fuori Torino

CAVORETTO

12,10

D'ufficio

12,35

D'ufficio

Ora arrivo
Scelta

12,30

Libera

12,45

D'ufficio

11,00

Libera

12,50

D'ufficio

13,15

D'ufficio

12,00

Libera

13,10

Libera

13,25

D'ufficio

13,00

D'ufficio

13,30

D'ufficio

13,40

D'ufficio
Vedi la nota sopra riportata

FASCIA ORARIA STRAORDINARIA PER TUTTI I CIMITERI E PER OGNI TIPO DI DESTINAZIONE

    - OPERATIVITA' DEL CIMITERO FINO ALLE ORE 16,00 -

    da attivare nei pre-festivi o in caso di esaurimento dei turni antimeridiani

Ora arrivo

Scelta

14,15

Libera

14,30

Libera

14,45

Libera

15,00

Libera

15,15

Libera

15,30

Libera

2.  Nel caso di concomitanza di più trasporti dovuti al medesimo evento luttuoso si intende che i relativi servizi abbiano il medesimo orario.

3.  L'ufficio cimiteriale di accoglienza è tenuto a dare, all'ingresso del cimitero, la precedenza al servizio in orario nel caso di concomitante arrivo di due trasporti con destinazione in zone diverse dell'area cimiteriale.

4.  Qualora il ritardo del trasporto rischi di produrre la sovrapposizione di più servizi con destinazione contigua, l'ufficio cimiteriale dispone, a carico del trasporto inadempiente, l'attesa in zona prestabilita del cimitero e la conseguente riduzione dei tempi previsti per la cerimonia di sepoltura al fine di non intralciare l'ordinato svolgimento delle programmazioni giornaliere.

5.  L'ufficio cimiteriale è tenuto ad adottare idonee cautele per il deposito in camera mortuaria delle salme giunte oltre i termini massimi di operatività ordinaria o straordinaria, ai sensi del punto B, comma 10.

6.  Le operazioni di sepoltura delle salme di cui al punto precedente devono concludersi in tempo utile a consentire un regolare svolgimento della programmazione giornaliera degli arrivi al cimitero. Gli uffici cimiteriali sono quindi tenuti a procedere secondo quanto stabilito anche in assenza di aventi titolo o dell'impresa mandataria, i quali tuttavia devono essere stati formalmente convocati a mezzo di informazione scritta loro consegnata al momento del deposito della salma in camera mortuaria.


Allegato 2

Documentazione da allegare ai sensi della Parte III del Regolamento Comunale

1.  Certificato di idoneità ASL per le autofunebri (art. 20 D.P.R. 285/90) in corso di validità;
2.  Libretto di circolazione autofunebri;
3.  Certificato di idoneità ASL per le rimesse di autofunebri (art. 21 D.P.R. 285/90);
4.  Autorizzazione P.S. (art. 115 T.U.L.P.S.) per agenzie di affari in corso di validità;
5.  Dichiarazione circa l'assenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa;
6.  Dichiarazione circa l'assenza di condanne penali comportanti l'applicazione della pena accessoria di "interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese" (non richiesta per prestatore d'opera);
7.  Certificazione circa capacità di risorse umane (libro matricola; DM 10 o modello F 24 (INPS); INAIL; dichiarazione di assoggettamento al C.C.N.L. delle pompe funebri e del trasporto);
8.  Documentazione dei listini di prestazioni e forniture a garanzia del principio di pubblicità dei prezzi (art. 14 d.lgs 114/98);
9.  Documentazione del listino di disbrigo pratiche;
10.  Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (o assunzione in proprio del Datore di Lavoro laddove consentito) e copia attestato del corso (art.10 e All. I d.lgs 626/94);
11.  Elezione o designazione RLS e copia attestato del corso (laddove necessario);
12.  Nomina Medico Competente (artt. 4 e 16 d.lgs 626/94) qualora i lavoratori siano obbligatoriamente da sottoporre a sorveglianza sanitaria (MMC: art. 48 d.lgs 626/94);
13.  Nomina Addetti Emergenze o dichiarazione di assunzione in proprio (laddove consentito) (All. I del d.lgs 626/94) e copia del corso (art. 4 d.lgs 626/94);
14.  Documento di Valutazione del Rischio o Documento standard (D.I. 5/12/96) per imprese fino a 200 dipendenti o Autocertificazione sostituiva del DVdR (per imprese fino a 10 addetti e imprese familiari);
15.  Documentazione circa sopralluoghi del Medico Competente (MC) degli ambienti di lavoro nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del MC (due all'anno o uno per imprese fino a 200 dipendenti - All. I d.lgs 626/94);
16.  Copia avvenuta sorveglianza sanitaria con idoneità al lavoro (laddove sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del MC);
17.  Autocertificazione circa l'avvenuta informazione (art. 21 d.lgs 626/94);
18.  Autocertificazione circa l'avvenuta formazione nei casi in cui è richiesta (art. 22 d.lgs 626/94 e D.M. 5/3/98 n. 30/98);
19.  Comunicazione del rischio (art. 7 d.lgs 626/94).


Allegato 3

CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO-1 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI

(omissis)

preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dall'Ordinamento mortuario, non può che scaturire da una efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale del Comune e della Autorità Sanitaria;

considerato che la legge affida al Comune l'onere della messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria di strutture idonee per l'assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali:

valutato che il funzionamento del Civico Obitorio deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale e con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte a esigenze di giustizia o agli incombenti disposti autonomamente dalla Autorità Sanitaria, nonché consentire l'esecuzione di quelle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge;

considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti.

convengono quanto segue:

Articolo 1

1.   L'A.S.L.1, come sopra rappresentata, si obbliga a provvedere, mediante il Servizio di Medicina Legale, agli adempimenti occorrenti a garantire senza oneri per il Comune l’assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:
- Riscontri diagnostici;
- Certificazione delle cause di morte;
- Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Rapporti con il Servizio Igiene Pubblica;
- Rapporti con l’Ufficio di Stato Civile;
- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- Rapporti con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in ordine allo svolgimento delle attività di competenza.

2.  La Città di Torino affida all'A.S.L.1 la gestione dell’Obitorio Comunale istituito presso il Cimitero Parco per l’assolvimento dei seguenti servizi di supporto al deposito di osservazione e all'obitorio:
- Accettazione delle salme;
- Deposito di osservazione;
- Movimentazione, supporto logistico e strumentale in sala settoria, ricomposizione, vestizione ed esposizione delle salme;
- Informazione alle famiglie dei defunti circa le attività obitoriali e i servizi funerari.

3.  Il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L.1 concorda con il Comune le opportune procedure tecnico-sanitarie per la regolamentazione presso il Civico Obitorio:
a)  dei rapporti con l’Università degli Studi di Torino in ordine alla collaborazione nelle attività di didattica e ricerca di competenza accademica;
b)  di servizi o prestazioni comunali offerti all’esterno da remunerare alla Città di Torino:
- attività di deposito e obitoriali per conto di altri comuni
- supporto logistico e strumentale per attività peritali
- tanatoprassi.

Articolo 2

1.  Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento del Civico Obitorio:

a) Svolgimento dei compiti istituzionali

1.  Il trasporto dei cadaveri all’obitorio, cui provvede direttamente la Città, può avvenire durante tutto l’arco delle 24 ore e comporta la consegna della salma al personale della struttura nelle ore di presenza e, durante le ore di chiusura, il deposito del corpo nell’apposito locale di osservazione in modo che sia consentito il rilievo di eventuali manifestazioni di vita da parte delle risorse già adibite dal Comune ad analogo servizio di custodia presso il Cimitero Parco.

2.  Fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dalla Autorità Sanitaria devono potersi effettuare nel più breve termine dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria e, di regola, non oltre le ventiquattro ore successive.

b) Accesso al Civico Obitorio

1.  L’apertura al pubblico per la veglia di salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in attesa del trasporto funebre, deve essere garantita con orario dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e festivi.

2.  Durante gli stessi orari avviene, tramite ingresso di servizio, la ricezione di indumenti consegnati da incaricati delle famiglie e di feretri consegnati da addetti di imprese private, per l'accesso dei quali è tuttavia richiesta una preventiva comunicazione da parte degli uffici comunali ovvero, in casi eccezionali, il riconoscimento della loro titolarità ad agire per conto della famiglia.

3.  L’organizzazione della struttura obitoriale deve garantire il diritto alla riservatezza ed al raccoglimento delle famiglie.

4.  Salvo che non osti con esigenze giudiziarie, il personale dovrà essere a disposizione delle famiglie per fornire informazioni riguardo alle procedure in corso, alla tempistica di effettuazione degli accertamenti sanitari ed è tenuto alla diffusione di quelle notizie generali sulle attività funerarie che il Comune ritenesse di trasmettere all’utenza.

c) Preparazione delle salme per l'esposizione

1.  Tutti i cadaveri devono essere diligentemente composti dal personale della struttura e preparati per l’esposizione alle famiglie, tanto per l'eventuale riconoscimento, quanto posti nel feretro preliminarmente alla partenza del servizio funebre che avverrà secondo orari stabiliti dal Comune.

2.  Dette operazioni sono svolte nel rispetto della professione di fede del culto praticato dal defunto. Per esigenze particolari può essere consentita, salvaguardando specifiche prescrizioni sanitarie, la presenza e la collaborazione di personale indicato della comunità religiose, a condizione che la medesima dichiari la gratuità della prestazione.

d) Funzioni di garanzia e di tutela

1.  Fatti salvi il caso previsto dal punto b)2 e le attività inerenti la chiusura e il prelievo dei feretri per il successivo trasporto, per il periodo strettamente necessario, sono vietati l’accesso e la permanenza presso l’obitorio di personale appartenente a imprese private per l'esercizio della attività funebre.

2.  Al personale dell’obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di imprese funebri. Il Comune si riserva di disporre l’allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede giudiziaria.

3.  Al Comune spetta la potestà di ispezione sulla struttura e di verifica degli standard qualitativi di funzionamento. Qualora si riscontrassero insufficienze o negligenze da parte del personale è facoltà del Comune di disporne l'allontanamento e obbligo del soggetto gestore a provvedere alla sua immediata sostituzione. Analoghi poteri, per la parte di competenza sanitaria, sono riservati alla A.S.L.1.

e) Attività svolte per conto di altri soggetti con applicazione delle tariffe comunali

1.  Salvaguardato il principio della uguaglianza ed omogeneità delle prestazioni, le attività di deposito e obitoriali eseguite per conto di altre Amministrazioni non possono causare detrimento alla regolare prestazione di servizi per i deceduti in Torino.

2.  Il supporto tecnico strumentale alle attività peritali viene reso su richiesta del soggetto incaricato dalla competente autorità.

3.  In relazione alla previsione normativa si procederà successivamente alla regolamentazione delle attività di cui al capo VIII del DPR 285/90 svolte a richiesta di privati.

Articolo 3

1.  Per assicurare l'assolvimento di quanto sopra viene individuata la figura del Direttore dell’Obitorio, ufficio responsabile in generale della struttura e, in particolare della organizzazione e direzione delle attività della struttura.

2.  Al Direttore dell'Obitorio competono le seguenti attribuzioni:
a)  coordinamento delle attività di competenza comunale con quelle di attribuzione sanitaria riguardanti:
- i riscontri diagnostici;
- la certificazione delle cause di morte;
- gli altri adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
b)  direzione del personale non sanitario dell’Obitorio;
c)  responsabilità amministrativa e contabile, tramite forme di controllo di gestione, delle attività non sanitarie dell'Obitorio e certificazione circa le attività svolte per conto di altri soggetti sottoposte all'applicazione delle tariffe comunali;
d)  responsabilità del funzionamento dell'Obitorio e delle modalità con le quali sono posti in essere i rapporti con le famiglie o le imprese;
e)  responsabilità inerenti la sicurezza e la salute del personale e di coloro che hanno accesso alla struttura;
f)  direzione operativa del servizio comunale di pronto intervento per il recupero delle salme e coordinamento del medesimo servizio con l’attività di sopralluogo medico-legale;
g)  rapporti con l'A.S.L.1, competente per territorio, e le altre AA.SS.LL.;
h)  rapporti con il Servizio Igiene Pubblica, con l’Ufficio di Stato Civile dei Comuni interessati e la Divisione Servizi Cimiteriali della Città, con l’Autorità Giudiziaria e con altri Enti;
i)  rapporti con soggetti privati per le attività di cui al citato capo VIII del DPR 285/90, secondo modalità oggetto di specifica disciplina da emanarsi in accordo con l'A.S.L.1;
j)  rapporti con i fornitori di materiali di consumo e di servizi strumentali inerenti l'ordinaria conduzione della struttura e degli impianti;
k)  controllo di conformità e validazione di tutte le registrazioni amministrative e contabili inerenti il funzionamento della struttura.

3.  Il Direttore dell’Obitorio viene nominato dal Comune su proposta della A.S.L.1.

4.  Il Direttore dell’Obitorio, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, predispone la Carta dei Servizi da sottoporre all'approvazione del Comune.

5.  Il Direttore dell’Obitorio ha facoltà di proporre, per quanto non previsto dal presente accordo, apposita regolamentazione da emanarsi a cura del Comune, sentita in merito l'A.S.L.1. Analoga facoltà è comunque sempre riconosciuta alla Città di Torino.

Articolo 4

1.  Il Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L.1 per l’assolvimento di quanto previsto dalla presente convenzione provvede inoltre a mettere a disposizione il seguente personale non medico di supporto per le attività obitoriali:
n. 4 Addetti al ciclo di movimentazione della salma, con funzioni di: accettazione, conservazione, supporto in sala settoria, vestizione, composizione nel feretro, esposizione.
n. 2 Addetti alla reception, con funzioni di: rapporto con le famiglie, collegamento con l’ufficio comunale di stato civile e con l’autorità giudiziaria, gestione degli archivi, informazioni sulle attività obitoriali e sui servizi funerari secondo le indicazioni del Comune, incombenze inerenti le registrazioni amministrative e contabili.

2.  Al personale in genere si intendono affidate, con modalità disposte dal Direttore dell'Obitorio, le attività inerenti l'ordinaria conduzione, secondo le specifiche tecniche, degli impianti tecnologici della struttura ivi compreso l'impianto di trattamento degli scarichi.

3.  Tutto il personale dell'obitorio viene assoggettato alla normativa per gli incaricati di pubblico servizio.

(omissis)


Note all'Ordinanza

Note alla Premessa

1. Si trascrive l’articolo 15 "Disciplina del trasporto funebre" del Regolamento Comunale:

""1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
d) Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
e) Impiego di mezzi speciali;
f) Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
g) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
h) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.""

2. Si trascrive l’articolo 38, comma 1, (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) della Legge 142/90:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

3. Si trascrive il Capo 4 - "Trasporto dei cadaveri" del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:

"Art. 16 -1.Il trasporto delle salme salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali è: a)a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. 2.L’u.s.l. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 17 - 1.Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18 -1.Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l’u.s.l. competente dispone che il trasporto il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19 -1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero, si esegue a cura del comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall’art. 16, lettera a). 2. Nei casi previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi, propri può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria. 3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale. 4.Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri..

Art. 20 -1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. 2.Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle uu.ss.ll. competenti, che devono controllarne, almeno una volta all’anno, lo stato di manutenzione. 3. Un apposito, registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21 1.Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. 2.Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 3.Salva l’osservanza delle disposizioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l’idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall’u.s.l. competente.

Art. 22 1.Il sindaco determina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23 1.L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24 1.Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. 2.Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3.Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25 1.Per i morti di malattie infettive diffusive, di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l’autorizzazione al trasporto prevista dall’articolo 24, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dagli articoli 30 e 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. 2.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l’estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive di cui all’elenco previsto nel comma 1.

Art. 26 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. 2. All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all’autorizzazione di cui al precedente art. 24.

Art. 27-28-29-30-31 (omissis)

Art. 32 1. Per il trasporto di cui all’art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione. 2. Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. 3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33 (omissis)

Art. 34 1. L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. 2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 35 1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti. 2. Il direttore dell’istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell’incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l’insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 36 1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25. 2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. 3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti."

Note al Punto A- Della veglia funebre e delle esequie nelle camere mortuarie o ardenti

Comma 1 Si trascrive il Capo 2 - "Periodo di osservazione dei cadaveri" del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:

""Art. 8 -1.Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9 -1.Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’art. 8.

Art. 10- 1.Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione , o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell’U.S.L., il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.

Art. 11 -1.Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell’U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.""

Comma 6 VEDI Art. 17 DPR 285/90 nella Nota alla Premessa

Comma 7 Si trascrive il comma 3 dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
(omissis)

Comma 8 Si trascrivono i seguenti articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:

""Art. 12 -1.I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico; c)ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 13 -1. I comuni devono disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

Art. 15 -1. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’u.s.l. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

VEDI Art. 18 DPR 285/90 riportato nella Nota alla Premessa

Art. 40 -1.La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell’art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all’insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10. 2.Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41 -1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell’art. 40, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. 2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo. 3.I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42 - 1.Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all’art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all’incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 46 1. I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del coord.san. dell’u.s.l., da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione del sindaco che la rilascia previa presentazione di: a)una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell’ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47 - 1. L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatoria norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili."""

Note al Punto B - Degli orari di svolgimento dei trasporti funebri e del loro arrivo ai cimiteri cittadini

Comma 6 -Si trascrive il comma 4 dell'articolo 13 del Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri:

"""Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria."""

Note al Punto C - Dell’esercizio del potere di rappresentanza dell’impresa

Comma 4 -Si trascrive l'articolo 18del Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri:

"""Art.18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Torino è a carico del Comune nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.

2. Il servizio comunale è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuite e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalità previste dall'articolo 12.

3. Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 1, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.

4. I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità cimiteriale."""

Comma 5 - Si trascrive l'articolo 51 del Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri:

""Art.51 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1.La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dalla Città avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa a favore di persone residenti in Torino, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo, nei seguenti casi:
a) Concessione di loculi di durata sessantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi il coniuge o parenti di primo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;
b) Concessione di loculi di durata quarantennale a decorrere dalla data della sepoltura, con diritto alla disponibilità per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve essere residente in Torino e oltre a dovere riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, può richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati, anche se non residenti in Torino o se già defunti nonché per il convivente: con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto. I loculi destinati ai defunti ancorché utilizzati dalla data dell'atto di concessione avranno la stessa scadenza del loculo destinato al concessionario entro il limite dei 99 anni;
c) Concessione di cellette di durata novantanovennale a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).

2.La Giunta Comunale determina le modalità attuative delle concessioni di cui al presente articolo.""

Note al Punto E - Del personale operativo minimo nelle attività di prelievo e trasporto

Comma 1 - Si trascrive la nota della 13^ Divisione inviata al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione provinciale del Lavoro di Torino:

"Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro

Oggetto: Trasporto e servizio funebre - richiesta di parere.

La presente per chiedere un Vostro parere in merito alle seguenti questioni.
La Città di Torino ha gestito sino al 31 agosto 1999 il trasporto funebre in regime di privativa. Dal 1° settembre tale servizio è stato liberalizzato. Trattandosi però di servizio pubblico soggetto a controllo e disciplina del Comune ai sensi del D.P.R. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e della relativa Circolare interpretativa n. 24 del 24/6/93 (All. 1), si è provveduto alla regolamentazione dello stesso prima con Ordinanza del Sindaco n. 2212 del 16 agosto 1999 (All. 2) e poi con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche al Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri avvenuto con Deliberazione n. 9906143/40 del 11 ottobre 1999 (di cui si allega estratto All. 3). Al fine della citata regolarizzazione si richiede (art. 19 Regolamento comunale) alle imprese di onoranze funebri (agenti d'affari ex art. 115 del R.D. n. 773 del 18/6/31 - TULLPS) e ai cd. "Centri di Servizio" (che offrono necrofori e/o autofunebri) il deposito di una serie di documenti che certifichino la capacità tecnica e di risorse umane necessarie per garantire l'adeguato svolgimento del trasporto e del servizio funebre. A tal proposito si pone l'esigenza, avvertita anche dal mondo delle imprese, di chiarire alcuni aspetti.
1. Se le imprese di onoranze funebri nello svolgimento del servizio siano tenute ad utilizzare esclusivamente personale posto alle proprie dipendenze o se possano ricorrere alle prestazioni di imprese che offrono servizi quali la fornitura di uomini (necrofori e/o autisti) e/o di mezzi (in specie autofunebre) anche considerate le fattispecie vietate dalla Legge n. 1369 del 23/10/60 - Divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi -;
2. Se, qualora venisse avvalorata la seconda ipotesi del punto 1, si debba ricorrere a un contratto continuativo o se sia sufficiente un accordo stipulato per ogni singolo servizio;
3. Se le imprese possano avvalersi per l'attività di autista o necroforo di prestatori d'opera professionali ai sensi dell'art. 2222 codice civile;
4. Se il personale incaricato del disbrigo pratiche presso gli uffici comunali debba essere esclusivamente personale dipendente dell'agenzia d'affari o socio prestatore d'opera della stessa o persona munita di procura speciale;
5. Se i necrofori e gli autisti di autofunebre debbano essere obbligatoriamente assoggettati al CCNL per il "personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporto funebre".(omissis)
Torino, 5 Gennaio 2000

IL DIRETTORE
(omissis)"

Si trascrive il parere espresso in data 20 gennaio 2000 dal Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione provinciale del Lavoro di Torino avente per oggetto "Trasporto e servizio funebre - Risposta a quesito":

" Questo Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie fornite da codesto Comune, esprime il parere che le imprese di onoranze funebre nello svolgimento del servizio indicato in oggetto, sono tenute ad utilizzare personale con il quale deve intercorrere un rapporto di lavoro subordinato soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie. Ovviamente, ai lavoratori interessati a questo servizio deve essere applicato il C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe funebre, come indicato nell'art.22 del regolamento di codesto Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(omissis)"

Note al Punto G - Dell'accertamento di idoneità all'esercizio di attività di impresa funebre

Comma 9, punto c) Si trascrive l'articolo 24 del regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri:

"""Articolo 24 - Criteri di formulazione del listino prezzi
1. La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
a) Formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
b) Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
c) Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato."""