Città di Torino
Assessorato al lavoro, gestione aziendale e pubblici servizi

Prot. 3401-I-5-3 Ordinanza 2217 /  2000 

Il Sindaco

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9906143/40 del 11 ottobre 1999;

Viste le Ordinanze n. 6 del 16 maggio 1996, n. 14 del 6 novembre 1996, n. 8 del 5 maggio 1997, n. 2 del 30 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352.

Preso atto dei pareri pervenuti;

Ritenuto indispensabile adeguare la normativa tecnica dei lavori cimiteriali ai nuovi criteri tariffari e apportare una serie di modifiche che semplifichino le procedure amministrative e le regole tecniche.

ordina

la seguente disciplina dell'attività cimiteriale

A - Del Responsabile del Cimitero

1.  Il Dirigente della Divisione Servizi Cimiteriali (d’ora in poi Divisione) avvalendosi delle potestà di coordinamento e di organizzazione conferite dalla normativa, provvede a nominare per ogni struttura cimiteriale il Funzionario Responsabile, al quale sono anche conferiti i compiti di direzione del servizio di custodia così come previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.  Compete al Responsabile del Cimitero sovrintendere e coordinare l’intera attività svolta dal personale amministrativo, tecnico e operativo assegnato alla struttura con quella eseguita all’interno da parte di altri soggetti.

B - Dell’accoglienza dei visitatori

1.  L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri cittadini è stabilito con apposita ordinanza.

2.  Il Dirigente della Divisione disciplina con proprio atto l’apertura al pubblico delle strutture cimiteriali in caso di concomitanza del giorno festivo con quello di ordinaria chiusura.

3.  Il Responsabile del Cimitero ha cura di disciplinare l’esecuzione delle attività di manutenzione e pulizia in modo da non causare disagi ai visitatori, con particolare riferimento alle zone di recente impiego e a quelle maggiormente frequentate.

4.  La Divisione provvede a pianificare la realizzazione delle opere pubbliche evitando, per quanto possibile, l’istituzione di cantieri con lavorazioni rumorose vicino alle zone in cui siano in corso ordinario i seppellimenti.

5.  Qualora la Città affidi a terzi attività nei cimiteri, i relativi contratti prevedono specifiche normative di abbattimento e/o riduzione della rumorosità. Analogamente si procede nei confronti di lavori eseguiti da soggetti privati.

6.  Presso i Cimiteri Monumentale e Parco sono istituiti servizi particolari di accoglienza:
Servizio Cortesia, per l’accompagnamento a richiesta, mediante un mezzo comunale, dei visitatori anziani e/o affetti da patologie tali da rendere difficoltosa la deambulazione per lunghi tratti;
Servizio Biciclette prestate per la circolazione interna. Il prestito avviene previa consegna all’incaricato di un documento di identità del fruitore del servizio.
Servizio Bus interno a percorso prestabilito per l'accompagnamento dei visitatori.

7.  E' consentito l’ingresso con autovettura propria o con taxi a coloro che dichiarino, allegando idonea documentazione, di essere affetti da patologia che impedisca la deambulazione autonoma. L'accesso delle singole autovetture, ove possono trovare posto anche eventuali accompagnatori, è regolato dal Responsabile del Cimitero e di norma può avvenire per la durata massima di quattro ore riferite a un solo giorno la settimana. La dichiarazione abilita all'ingresso per un anno, trascorso il quale deve essere rinnovata. Il Responsabile del Cimitero ha cura:
- di distribuire gli ingressi lungo tutto l’orario di apertura al pubblico in modo da evitare disagi alla percorrenza veicolare o pedonale della rete viaria interna;
- di predisporre mensilmente un elenco di dichiarazioni da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla normativa;
- di istituire, presso gli uffici cimiteriali incaricati all'istruttoria della pratica, procedure di tutela della riservatezza dei dati personali.

8.  Mantengono validità fino alla scadenza i permessi di ingresso già rilasciati. Restano parimenti in vigore le norme circa la viabilità interna dei cimiteri emanate con precedenti atti.

9.  Qualora il numero degli ingressi con autovettura privata o delle dichiarazioni in corso di esame fosse tale da provocare pericoli ai visitatori, il Dirigente della Divisione, su proposta del Responsabile del Cimitero, ha facoltà di sospendere la concessione di ulteriori ingressi e di disporre nel giorno di ordinaria chiusura, in via temporanea e sperimentale, il libero accesso veicolare durante le ore pomeridiane non concomitanti con le attività di seppellimento. In tal caso sono messe in atto misure di rafforzamento della vigilanza sulla circolazione interna dei veicoli.

10.  Per esigenze di tutela della incolumità pubblica, il Responsabile del Cimitero ha facoltà di interdire ai visitatori l’accesso alla struttura cimiteriale qualora siano in atto o siano state previste condizioni climatiche tali dal sconsigliare la percorrenza dei sedimi interni. L’avviso di chiusura al pubblico, emanato previa comunicazione al Dirigente della Divisione, viene esposto agli ingressi dei cimiteri e, ove possibile, diffuso preventivamente, a cura della Divisione, tramite i mezzi di informazione, ovvero viene dato acusticamente. In tale evenienza, in presenza all’interno della struttura di visitatori o di altri soggetti non autorizzati, il personale adibito alla vigilanza e, se del caso addetto al Servizio di emergenza, è tenuto ad invitare all’uscita i presenti percorrendo a ritroso, fino all’ingresso principale, l’intera area cimiteriale.

11.  Tutta la documentazione medica attestante infermità personali prodotta a corredo delle dichiarazioni finalizzate agli ingressi di autovetture o di concessioni di sepoltura in deroga alla progressione istituita, viene sottoposta al vaglio preventivo della competente Autorità Sanitaria. Con separato atto dirigenziale sono regolati i rapporti tra Comune ed Autorità Sanitaria in ordine alla esecuzione degli accertamenti medico-legali.

C - Dell’ingresso delle salme

1.  Gli uffici addetti al rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria provvedono ad informare le unità operative addette al seppellimento delle prescrizioni sanitarie disposte dalla competente autorità o della necessità di porre in essere altri comportamenti atti a tutelare la sicurezza e la salute degli operatori. La comunicazione è fatta per ogni ingresso dall’esterno di salme e resti salvaguardando le esigenze di riservatezza riconosciute dalla legge.

2.  L’orario di arrivo al cimitero dei trasporti funebri è disciplinato dalla relativa ordinanza.

3.  Il Responsabile del Cimitero, anche sulle base delle risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal d.lgs 626/94, provvede ad assicurare, all’atto dell’ingresso dei feretri, delle cassettine e delle urne, un adeguato servizio di controllo tanto dell’integrità dei sigilli apposti all’atto della partenza, quanto della permanenza di condizioni strutturali di contenimento idonee a consentire l’attività di seppellimento senza pericoli di esposizione accidentale ad agenti biologici.

4.  Presso i Cimiteri sono previsti, in prossimità dell’ingresso, o del luogo di sepoltura, spazi per la celebrazione di cerimonie di commiato, ubicati in modo da non causare disagi alla ordinaria operatività della struttura. Le cerimonie avvengono ultimato il controllo di cui al comma precedente. Gli uffici comunicano alle strutture cimiteriali le richieste di cerimonie ai fini della determinazione delle necessarie misure operative. In ogni caso viene consentito l’accompagnamento a piedi del feretro dall’ingresso del cimitero fino al luogo di sepoltura. Il Responsabile del Cimitero ha facoltà di autorizzare su richiesta, limitatamente all’evento ed esclusivamente per il percorso di entrata e uscita, l’ingresso di autoveicoli privati ove abbiano preso posto componenti del seguito affetti da patologie che ne impediscano la deambulazione.

5.  La Civica Amministrazione stipula accordi con le Comunità religiose per la celebrazione di esequie o di modalità operative particolari riservate ai defunti delle rispettive confessioni.

6.  Lo svolgimento del servizio di sepoltura avviene secondo modalità rispettose delle convinzioni del defunto o, in difetto, degli aventi titolo, dell'ordinamento mortuario e delle cautele riguardanti la movimentazione manuale di carichi e l’impiego di macchinari. In particolare:
- la disposizione e l’impiego delle sepolture vengono pianificati e gestiti in modo tale da consentire al seguito la migliore accessibilità al luogo;
- il personale addetto al seppellimento adotta comportamenti adeguati alla solennità del momento provvedendo sia alla attenta deposizione, nelle zone all’uopo individuate, delle corone e delle altre decorazioni floreali, sia a richiedere l’assenso degli aventi titolo prima di procedere alla introduzione del feretro nel sepolcro.

7.  Il seppellimento si conclude con la posa dell’elemento di chiusura del sepolcro sul quale vengono collocati a cura del personale gli arredi previsti al successivo punto oltre, se richiesto, ad eventuali altre decorazioni o simboli, depositati in modo tale da non costituire intralcio alle sepolture limitrofe.

8.  Sulle zone ove siano ordinariamente in corso le inumazioni sono poste in essere misure atte a limitare impatti visivi non confacenti con il decoro del luogo e la particolare delicatezza dell’evento. I lavori di preparazione dei campi e di movimentazione della terra sono conclusi prima dell’arrivo sul posto dei cortei funebri. A quanti partecipino al funerale va presentata un’area libera da materiali e dalle attrezzature non più necessarie, munita di camminamenti praticabili e di idonee protezioni.

9.  Al fine di tutelare il diritto alla accessibilità della sepoltura, qualora il coniuge, un parente di primo grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificata patologia che ne impedisca la deambulazione autonoma è ammessa, anche in deroga all’ordine di occupazione in atto nel campo, l’assegnazione di sepoltura di inumazione opportunamente raggiungibile dal piano stradale.

D - Della sistemazione delle sepolture individuali realizzate dal Comune

1.  La Divisione, in relazione ai fabbisogni ed alle caratteristiche di ogni struttura, appronta sepolture individuali a sistema di tumulazione per salme, resti o ceneri e sepolture a sistema di inumazione per salme, secondo la tipologia indicata dal Regolamento Comunale e dalla presente ordinanza.

2.  La sistemazione delle sepolture individuali è esclusivamente a carico della Città nel caso in cui esse vengano assegnate gratuitamente e non è consentito a terzi di apportare aggiunte di altri arredi o modificazioni permanenti a quanto fornito a seguito del seppellimento.

3.  Nelle sepolture rilasciate in concessione gli aventi titolo hanno il diritto di personalizzare la tomba con elementi di arredo di loro scelta, in limiti tali da non costituire ingombro alle sepolture limitrofe o alla transitabilità dei siti.

4.  L'organizzazione spaziale delle sepolture ad inumazione assegnate gratuitamente segue criteri di uniformità e di uguaglianza che testimonino il valore dell'intervento pubblico nei confronti della propria comunità. Nelle aree di sepolture in concessione la distribuzione delle tombe segue criteri che, nella tutela del diritto di personalizzazione, non provochino deterioramento alla percezione complessiva dei siti, a causa della diversità degli stili e delle dimensioni dei manufatti funebri.

5.  Sulle sepolture rilasciate in concessione la Divisione provvede, a seguito del seppellimento, alla fornitura e sistemazione di arredi provvisori per un periodo di almeno tre mesi, in modo da consentire la manifestazione di atti di pietà nei confronti del defunto e di permettere agli aventi titolo di assumere con adeguata ponderazione le decisioni relative alla sistemazione definitiva della sepoltura. L’impresa incaricata esegue il mandato in modo da non lasciare la sepoltura priva di iscrizione identificativa, pertanto, al termine dei lavori, preleva l'arredo provvisorio fornito dal Comune e lo consegna ai magazzini del cimitero.

6.  Qualora gli aventi titolo non abbiano provveduto o manifestato alla Divisione la volontà di provvedere viene disposta, al termine del quarto mese, la collocazione definitiva di segno identificativo sulla sepoltura; i relativi oneri vengono recuperati secondo la previsione tariffaria vigente, cui si aggiungono quelli dell'eventuale procedimento di esazione.

7.  All'atto dell'ingresso della salma al Cimitero sono fornite all'avente titolo le informazioni relative alla disciplina delle sistemazioni delle sepolture, alle modalità procedurali di autorizzazione ed esecuzione nonché, esclusivamente a mani di questi, la modulistica relativa al mandato all'impresa, da sottoporre successivamente agli uffici. Al fine di scongiurare forme di procacciamento di servizi, il Responsabile del Cimitero vigila sull'operato degli uffici e delle imprese con particolare riferimento all'improprio possesso dei moduli inerenti la sistemazione di sepolture o alla loro sottoposizione da parte di soggetti diversi dall'avente titolo e dall'impresa cimiteriale mandataria.

8.  In allegato alla presente ordinanza sono riportate le caratteristiche progettuali delle sepolture, i materiali e gli arredi consentiti. La sistemazione delle sepolture presso i reparti speciali riservati alla Comunità religiose avviene secondo i patti in uso

E - Delle operazioni cimiteriali successive al seppellimento

1.  Il Responsabile del Cimitero sovrintende alle operazioni cimiteriali successive al seppellimento, collabora alla istruttoria degli atti di organizzazione o autorizzativi previsti dalla normativa ovvero, se delegato dal Dirigente della Divisione, ha facoltà di emanarli. Restano in capo al Dirigente della Divisione le attribuzioni in ordine alla vigilanza ed al controllo previste dal vigente Regolamento di organizzazione e della Dirigenza e l’emanazione, d’intesa con l’Autorità Sanitaria, della normativa di coordinamento dell’attività cimiteriale con quella di assistenza medico-legale svolta sulle salme esumate o estumulate.

2.  Nell’esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono adottate misure generali di protezione delle aree di intervento, anche avuto riguardo alla visibilità del luogo da parte di visitatori non interessati direttamente alle operazioni, nonché procedure operative particolari per tutelare il diritto alla riservatezza degli aventi titolo che intendano presenziare alle operazioni; questi ultimi, ove possibile, vengono convocati ad intervalli temporali predefiniti in modo da limitare l’evenienza di più famiglie presenti contemporaneamente.

3.  Sulle zone ove siano in corso esumazioni ordinarie sono poste in essere misure atte a limitare impatti visivi non confacenti con il decoro del luogo e la particolare delicatezza dell’evento. I lavori di preparazione dei campi e di movimentazione della terra sovrastante i feretri (salvo uno strato di circa 10 cm) sono conclusi prima dell’accesso degli aventi titolo ai quali va presentata un’area libera da materiali e da attrezzature non più necessarie, munita di camminamenti praticabili e di idonee protezioni. Le sepolture interessate dalle operazioni sono singolarmente identificate mediante apposita segnalazione riportante i dati del defunto.

4.  La raccolta dei resti mortali avviene manualmente da parte del personale addetto.

5.  Sono nuovamente inumati, in appositi campi, i resti mortali non completamente scheletrizzati provenienti dalle esumazioni ordinarie richieste dagli aventi titolo; essi hanno tuttavia facoltà di disporre, la cremazione secondo le condizioni previste dal Regolamento Comunale e dal relativo tariffario.

6.  I resti mortali non completamente scheletrizzati, provenienti dalle esumazioni ordinarie eseguite d'ufficio, vengono avviati a cremazione con oneri a carico del Comune; le urne contenenti le relative ceneri sono conservate secondo la procedura prevista dal Regolamento Comunale.

7.  Per esigenze inerenti la sicurezza e salute degli addetti cimiteriali la saldatura delle casse metalliche può avvenire anche mediante sistema "a freddo" idoneamente certificato. Qualora le cassettine per le ossa e le urne cinerarie siano realizzate secondo modelli che prevedono l’incastro del coperchio nel corpo del contenitore, la saldatura può avvenire, in alternativa al citato sistema " a freddo", anche mediante apposizione di almeno due sigilli in ceralacca e del nastro piombato di sicurezza, in modo che, resa visibile ogni effrazione, non sia possibile celare ogni minaccia all’integrità del contenuto.

8.  Ai sensi degli articoli 106 e 124 del rd 23 dicembre 1865 n. 2701 "Approvazione della tariffa penale" le esumazioni e le estumulazioni straordinarie eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria, nonché le altre operazioni funerarie connesse, sono assoggettate alle tariffe comunali in vigore.

F - Della sepoltura privata

1.  Le sepolture private sono concesse quando vi sia intorno spazio operativo, libero da ingombri, sufficiente all'esecuzione senza pericoli dei seppellimenti.

2.  I progetti relativi alle nuove sepolture private sono tenuti al rispetto della coerenza con l’ambito in cui vengono realizzati, soprattutto se la concessione sia ubicata in zone di rilevanza culturale o ambientale del cimitero. I lavori di realizzazione e manutenzione devono seguire criteri di assoluta eccellenza esecutiva; tutte le scelte progettuali vanno documentate e vanno prodotti, a cura del progettista o degli interessati, gli elaborati richiesti dalle prescrizioni e schede tecnico-procedimentali allegate alla presente ordinanza.

3.  Nella progettazione delle sepolture private da realizzare con sistema a tumulazione, vanno previsti un dimensionamento degli spazi di ingresso (botole di accesso alle camere interrate, vestiboli sotterranei o esterni, porte di accesso a costruzioni in soprassuolo) o altri accorgimenti (punti di ancoraggio per verricelli di sollevamento o calata, ecc.) tali da consentire, anche mediante l'impiego di idonee attrezzature di movimentazione, la tumulazione in sicurezza del feretro senza che si debba procedere ad inclinazioni eccessive del medesimo.

4.  Qualora siano previste nuove realizzazioni in zone del Cimitero sottoposte a tutela o interventi, di non ordinaria cura, su manufatti e opere di rilevanza culturale o ambientale (opere scultoree, mosaici, pitture, vetrate, opere artistiche in ferro battuto o bronzo, edicole monumentali) il concessionario è tenuto ad acquisire, preventivamente alla sottoposizione del progetto alla Divisione, i nulla osta rilasciati dalla Autorità preposta.

5.  Su ogni nuovo intervento il concessionario, anche tramite il progettista incaricato, può richiedere alla Divisione un parere preventivo su un progetto di massima.

6.  Per la sistemazione definitiva di tombe private realizzate dal Comune da assegnare in concessione, la Divisione ha facoltà di proporre ai richiedenti progetti-tipo, comprensivi delle relative stime di costo del prodotto finito, elaborati sui prezzi di mercato, rimanendo salva al concessionario la facoltà di provvedere diversamente.

7.  Con riferimento a sepolture ubicate in zone di particolare rilevanza culturale o ambientale, il rilascio della concessione può essere subordinato all'impegno di eseguire progetti elaborati dalla Divisione che abbiano già conseguito i nulla osta presso l'Autorità preposta. In questo caso il concessionario è tenuto al rispetto delle indicazioni progettuali con divieto di apportare modifiche in qualsiasi particolare.

G - Del regime delle imprese cimiteriali.

1.  Le imprese private, per eseguire lavori nei cimiteri per conto di terzi, producono presso l'ufficio Sepolture Private la documentazione attestante la propria capacità tecnica, prevista in allegato alla presente ordinanza. Esse sono tenute a stipulare una polizza per la responsabilità civile con un massimale da lire 300.000.000 (trecentomilioni) in caso di lavori di ordinaria manutenzione, elevato a lire 1.000.000.000 (unmiliardo) in caso di nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, nonché per i restauri e i e risanamenti conservativi architettonici e di opere d'arte.

2.  Ai fini dello snellimento dei procedimenti in capo al Comune, le imprese cimiteriali hanno facoltà di depositare presso la Divisione la documentazione di cui al punto 1, assumendo l'impegno di mantenerla costantemente aggiornata.

3.  Per le imprese che episodicamente sono incaricate di effettuare lavori ordinari di minima entità su sepolture private, il concessionario si fa garante, con apposita dichiarazione, della regolarità dell'impresa o del prestatore d'opera che li effettua. Gli Uffici vigilano al fine di evitare l'elusione della norma di cui al comma 1.

4.  Trovano applicazione all'interno dei cimiteri le norme in materia di divieto di collocazione di manifesti e cartelli pubblicitari di cui all'Articolo 50 Manifesti e cartelli pubblicitari del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352. Le indicazioni pubblicitarie poste sulle lapidi da parte delle impresa privata sono quindi occultate a cura della Divisione e nei confronti del soggetto responsabile dell'inadempienza vengono attivati i relativi procedimenti di diffida e sanzione.

H - Dei criteri di Pianificazione cimiteriale

1.  La Divisione nel determinare le aree cimiteriali da adibire alla sepoltura adotta procedure di pianificazione poliennale.

2.  I rapporti dimensionali complessivi di superficie delle sepolture a sistema di inumazione non possono eccedere i limiti indicati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

3.  Il Dirigente della Divisione, per ragioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha la facoltà di disporre modifiche alle metodiche di realizzazione delle sepolture ad inumazione rimanendo tuttavia entro le seguenti prescrizioni:
a)  Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a non meno di 1,5 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata.
b)  Nei terreni sciolti, al fine di evitarne pericolosi cedimenti successivi al seppellimento, la fossa di inumazione può essere prevista con pareti laterali di elementi scatolari a perdere, di materiale poroso, dotati di adeguata resistenza. Dopo avervi deposto il feretro, oltre al metodo della colmata di terra, è consentita la chiusura con uno o più elementi di tamponamento orizzontale in maniera da realizzare la costituzione di un filtro di materiale drenante i gas di strato non inferiore a 80 cm.

4.  Nella realizzazione delle sepolture ad inumazione deve essere salvaguardata l'accessibilità frontale della fossa, nel rispetto delle normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e, al fine di non determinare sovra-occupazioni di area cimiteriale sono, conseguentemente dimensionate, ove necessario, le distanze laterali tra ogni fossa.

5.  Qualora si renda necessario sottrarre area all'inumazione per la realizzazione di sepolture di tipologia diversa, i relativi provvedimenti devono dare conto della compatibilità dell'intervento con il mantenimento dell'area cimiteriale di riserva complessiva calcolata, secondo le indicazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, su tutta l'estensione delle strutture cimiteriali cittadine.

6.  Al fine di non gravare di oneri impropri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, nella progettazione preliminare di sepolture destinate alla concessione e degli ulteriori interventi connessi al loro utilizzo, il calcolo dei costi e la valutazione dei benefici, previsti dall'articolo 16, comma 3, della L. 109/94, tiene conto dei principi di cui al D.Lgs 77/95 e in particolare:
a) per l'ammortamento del fabbricato, dei macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti di pertinenza sono da prendere in considerazione i coefficienti di cui all'art.71 del citato D.Lgs 77/95;
b) per la valorizzazione dell'area cimiteriale impegnata dall'intervento e dell'ammontare degli oneri di gestione sono da prendere in considerazione rispettivamente l'ammontare del corrispettivo di concessione di area, proporzionato al numero di anni di concessione, e i coefficienti di recupero annuale indicati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe del Servizio Cimiteriale;
c) la redditività dei corrispettivi di concessione va ripartita per la sua durata;
d) l'eventuale importo negativo del computo costi-ricavi come sopra determinato non sia inibente l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto, a condizione che il Dirigente del Servizio Cimiteriale dichiari possibile la compensazione della passività derivata con pari redditività risultante da altro progetto in corso di elaborazione dalla Divisione, indicandone contestualmente i tempi di esecuzione e la proiezione degli esercizi di bilancio nei quali verranno a registrarsi i relativi ricavi.

I - Del procedimento sanzionatorio

1.  La Divisione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione prodotta e di applicare le sanzioni previste dal Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri in caso di dichiarazioni non veritiere comunicando altresì tali violazioni agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste per false dichiarazioni. L'inosservanza di prescrizioni tecniche e regolamentari comporta l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione a norme di ordinanza o di regolamento.

2.  La violazione di norme di regolamenti comunali o di ordinanze dà luogo all'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative della Città di Torino e la Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3.  Fatte salve le competenze di vigilanza e controllo attribuite all'Autorità Sanitaria dal Regolamento di Polizia Mortuaria, per gli aspetti legati all'esercizio dell'attività commerciale la vigilanza sull’attività di impresa è esercitata dagli Uffici e dagli Organi di Polizia Municipale, i quali agiscono con potestà ispettiva. al fine di valutare la rispondenza dell'attività cimiteriale alle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze e procedono alle dovute segnalazioni presso gli enti preposti.

4.  Dei provvedimenti di cui sopra viene data ampia pubblicità presso le sedi cimiteriali e circoscrizionali, o tramite altri strumenti informativi comunali.

F - Norme Transitorie e Finali

1.  Il Direttore della Divisione Servizi Cimiteriali predispone la modulistica relativa all’esecuzione dei procedimenti amministrativi previsti dalla presente ordinanza.

2.  Quanto disposto negli allegati alla presente ordinanza può essere modificato, purché nel rispetto degli indirizzi espressi da atti del Consiglio, della Giunta e dalla presente ordinanza, con atto del Dirigente della Divisione, motivato da apposita relazione illustrativa, per effetto di innovazioni normative intercorse o qualora l’evoluzione delle tecnologie di costruzione e/o di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti fornisse prodotti maggiormente confacenti alle finalità generali espresse dal Regolamento Comunale.

3.  La presente ordinanza entra in vigore il 31 luglio 2000.

4.  Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di regolazione previsti dal Regolamento Comunale si adottano le seguenti norme transitorie

A. Dell'ammissione nei cimiteri cittadini

Pur mantenendo immutata la vigente zonizzazione cimiteriale si determinano i seguenti criteri generali di ammissione ai cimiteri cittadini:
a) Gratuità dell'ammissione senza applicazione del diritto di "Ammissione in struttura cimiteriale diversa da quella di competenza" previsto dal vigente tariffario del Servizio Cimiteriale
  1.  L'ammissione ai cimiteri di deceduti residenti in Torino (o non residenti defunti in città) è gratuita secondo il seguente schema

Tipologia Parco Monumentale Abbadia

Sassi
Cavoretto Mirafiori
Inumazione salme

Libera

Zona

Zona

Zona

Zona

Tombe private
Tumulazione salme

Libera

Zona

Zona

Zona

Zona

Tombe private
Tumulazione resti o ceneri

Libera

Libera

Zona

Zona

Zona

Tombe private
In sepoltura già concessa

Libera

Libera

Libera

Libera

Libera

Non presenti

  2.  in relazione alla residenza in vita del defunto (zona) o luogo di decesso per i non residenti;
  3.  quando sia richiesta "l'attrazione" della salma del defunto con altre salme - o ceneri entro il 15.nio - già sepolte in cimitero diverso da quello di residenza e appartenenti in vita allo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, altre persone conviventi);
  4.  in relazione alla residenza degli aventi titolo così come previsto dalla Ordinanza n. 2800 del 19.10.99 (anche non in presenza di salme già sepolte).
b)  Previo pagamento del diritto " Ammissione non residenti ex articolo 30", previsto dal vigente tariffario alla sez. II - H per i deceduti fuori Torino e non residenti:
  1.  quando sia richiesta "l'attrazione" della salma del defunto con altre salme - o ceneri entro il 15.nio - già sepolte in cimitero diverso da quello di residenza e appartenenti in vita allo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, altre persone conviventi);
  2.  in relazione alla residenza degli aventi titolo così come previsto dalla Ordinanza n. 2800 del 19.10.99 (anche non in presenza di salme già sepolte);
  3.  qualora venga richiesta ammissione in struttura diversa da quella prevista dai punti precedenti, si applicano, assieme al diritto di ammissione dei non residenti, anche le condizioni e tariffa previste al successivo punto c).
c)  Salvo i casi previsti dal punto a), per i deceduti in Torino, l'ammissione ai cimiteri contingentati (tutti salvo il Parco) fuori dai motivi previsti sopra è assoggettata alla tariffa "Ammissione in struttura cimiteriale diversa da quella di competenza" se ciò sia consentito dal piano delle disponibilità elaborato dal Dirigente della Divisione.
d)  Per le comunità religiose valgono i patti in uso.
e)  La collocazione di resti o ceneri in sepoltura già concessa è accolta, senza variazione della durata della concessione in atto, se richiesta dal concessionario o qualora l'avente titolo del defunto già sepolto presenti una dichiarazione liberatoria.

B. Disciplina di funzionamento degli URP

1.  Presso i cimiteri Monumentale e Parco sono istituiti Uffici Relazioni con il pubblico - cimiteri (da ora in avanti U.R.P.) sul modello di cui all'art. 12 d.lgs 29/93 e s.m.i., della Direttiva 11/10/1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico", e della Direttiva 27/01/1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "Principi di erogazione dei servizi pubblici".

2.  Gli uffici sono composti da personale che abbia, tramite percorsi formativi, acquisito una adeguata conoscenza dell'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza e che dimostri attitudine a rapportarsi con gli utenti. E' opportuno che ogni ufficio sia costituito da almeno due addetti e che sia dotato di opportuni collegamenti telefonici e telematici per il pronto reperimento delle informazioni e per l'avvio delle procedure.

3.  L'ufficio dispone di materiale informativo da distribuire agli utenti.

4.  I locali devono essere adeguati all'accoglimento dell'utenza con particolare riferimento a persone in età avanzata.

5.  Gli uffici sono aperti anche nelle ore pomeridiane. L'orario di accesso al pubblico è determinato dal Direttore di Divisione.

6.  Gli impiegati addetti agli URP cimiteri svolgono le seguenti attività:
a)  Rilascio informazioni agli utenti sui servizi cimiteriali, sulle procedure, sugli uffici a cui rivolgersi quando l'URP in autonomia sia impossibilitato a fornire una risposta al richiedente;
b)  Ricezione e soluzione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi della divisione nel rispetto del regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi e delle vigenti disposizioni di legge;
c)  Ricezione dei reclami degli utenti e gestione in osservanza di apposita procedura da emanarsi con determinazione del Direttore di divisione;
d)  Istruttoria delle pratiche di esumazione straordinaria o estumulazione straordinaria, ornamentazione sepolture in terra;
e)  Riassegnazione delle tombe di famiglia decadute secondo le strategie individuate dagli studi di marketing effettuati (solo per il cimitero Monumentale).

C. Procedure di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato. Provvedimenti a Tutela del consumatore

1. Della tutela della libera concorrenza sul mercato
L'Amministrazione segnala alla Autorità Garante della concorrenza e del mercato i comportamenti delle imprese funebri e cimiteriali che configurano presunte infrazioni ai principi di cui alla legge n. 287 del 10/10/1990 - "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" - con particolare riferimento alle intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato e agli abusi di posizione dominante all'interno dello stesso.

2. Della tutela del consumatore
L'Amministrazione riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede locale, e vigila su:
  1.  La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
  2.  La correttezza dell'informazione pubblicitaria;
  3.  La Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
  4  Gli standard di qualità e di efficienza nella erogazione di servizi pubblici.
A tali fini l'Amministrazione promuove accordi con le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello locale per definire delle politiche di trasparenza del mercato funebre e cimiteriale e di vigilanza sulle imprese che vi operano.

D. Gratuità della cremazione per deceduti nel 1999 cremati in impianti diversi da quello di Torino

Considerato che la discussione del nuovo testo regolamentare, la cui approvazione era stata prevista per la fine del 1998, si è protratta per quasi tutto il 1999 ed al fine di recuperare situazioni pregresse, si dispone, per esigenze di equità e stante l'esiguità del presumibile onere, l'estensione retroattiva, ai deceduti durante l'anno 1999, del principio di gratuità della cremazione di residenti in Torino anche se eseguita da impianti ubicati fuori comune, purché nel territorio italiano. Per le fattispecie sopra evidenziate sono quindi essere accolte le domande di rimborso degli oneri a carico degli aventi titolo previa esibizione della documentazione relativa

Torino, 14 luglio 2000

p. IL SINDACO
L'Assessore
(Bruno Torresin)


ALLEGATI

PRESCRIZIONI INERENTI LA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE REALIZZATE DAL COMUNE

A. INUMAZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI

1.  Su un lato della lastra tombale di ciascuna sepoltura ne viene riportato il numero, come risulta dalla documentazione rilasciata dalla Divisione, realizzato con caratteri "bastoncino" incisi, secondo dimensioni di cm 4 di altezza e cm 0,3 di profondità, oppure con lettere saldamente applicate di analoghe dimensioni, le quali tuttavia possono richiamare la tipologia dei caratteri utilizzati per le rispettive epigrafi

2.  Tanto l’indicazione del numero di cui al comma precedente, quanto ogni altra scritta sulle sepolture possono essere realizzate mediante caratteri incisi e verniciati, ovvero con lettere o targhe metalliche saldamente fissate secondo le caratteristiche di cui alla successiva tabella.

3.  Qualora sia previsto il prato le essenze vegetali utilizzate sono a bassa crescita o tappezzanti.

4.  Sulle sepolture date in concessione:
-  sono consentiti elementi di arredo (vaso portafiori, fotografia, simboli religiosi, targhe, etc,) realizzati in qualsiasi materiale, purché ne sia garantita una durabilità pari a quella della sepoltura stessa e saldamente fissati sulle lastre, i quali abbiano un ingombro spaziale contenuto entro le dimensioni ammesse in pianta e dell'elemento verticale.
-  la Divisione, secondo una graduazione di offerta definita annualmente in sede di approvazione del tariffario del Servizio Cimiteriale, mette a disposizione essenze vegetali con tipologia a cespuglio poste in vaso da collocare sulla testata delle sepolture. L’onere di detto arredo vegetale tiene conto degli interventi manutentivi, svolti dal Comune fino alla scadenza della sepoltura, atti a contenere l’ingombro della pianta entro limiti tali da non costituire intralci alle sepolture contermini o alle zone comuni di passaggio.

5.  E’ vietato apporre sulle lapidi qualunque tipologia di etichetta identificativa del produttore dei manufatti e qualsiasi elemento che possa costituire richiamo pubblicitario.

6.  Le procedure relative ai coprifossa provvisori, entreranno in vigore dopo novanta giorni dall’approvazione della presente ordinanza.

B. TUMULAZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI

1.  La collocazione dell'arredo provvisorio previsto dalla ordinanza avviene nei termini previsti dal Regolamento Comunale.

2.  Le sistemazioni definitive delle lapidi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-  scritta, riportante i dati anagrafici del defunto ed altri elementi affettivi di commemorazione o di cordoglio realizzata, con caratteri incisi e verniciati ovvero con caratteri applicati in bronzo. L'altezza delle iscrizioni anagrafiche è compresa fra i cm. 3.00 e i cm. 6.00, mentre quella delle scritte affettive è compresa fra i cm. 2.00 e i cm. 4.00;
-  in alternativa alla prescrizione di cui al punto precedente le scritte affettive possono essere contenute in targhe, realizzate in materiali durevoli e di dimensioni compatibili con l'esigenza di lasciare liberi e ben leggibili i dati anagrafici del defunto;
-  possono essere posati arredi funerari sulle lastre verticali di chiusura (vasi, cornici, simboli religiosi o laici ecc.) purché le loro dimensioni e il relativo posizionamento non eccedano le dimensioni stesse delle lastre sulle quali, inoltre, essi devono essere saldamente assicurati. L'impiego di arredi sulle lastre viene consentito quando non costituisca sia causa di ingombro ai loculi vicini, né agli spazi di passaggio antistanti, pertanto l'aggetto degli arredi non deve superare i 20 cm dalla linea di fronte della lastra.

3.  La sistemazione definitiva delle lapidi sulle sepolture a tumulazione di recupero dovrà avvenire tramite la posa di arredi e la iscrizione di epigrafe secondo tipologie omogenee all’ambito circostante.

4.  Se non ostino motivi di assoluta incompatibilità dimensionale o tipologica viene consentito il reimpiego su nuovo loculo di lastra e/o di arredi provenienti da sepoltura a tumulazione retrocessa per abbinamento o avvicinamento.

TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Le tipologie di sepolture ad inumazione si distinguono in

Sistemazione a graniglia (a ghiaietto o a tumulo lapideo) Sistemazione vegetale (a prato o a tumulo vegetale)
La superficie dei campi è caratterizzata da rifinitura con elementi di graniglia spigolo vivo compattato, In tali ambiti è consentita la posa di elementi lapidei o direttamente sulla superficie o su un tumulo lapideo fornito dal Comune. Le essenze vegetali di arredo sono fornite dal Comune in vaso fuori terra. La superficie dei campi è caratterizzata da tappeto erboso o da rifinitura delle sepolture contornate da essenze vegetali (tumulo vegetale). Il tappeto erboso viene realizzato nella stagione propizia mediante inerbimento a zolle.

La seguente tabella esplicita le caratteristiche degli arredi sulle sepolture; le dimensioni sono riferite ai massimi ingombri possibili in pianta e in alzato. L'allineamento degli elementi orizzontali viene disciplinato in sede di disegno del campo

 

Sistemate a cura del Comune

Sistemazione a carico degli aventi titolo
 

Lapidea

Vegetale

Prevalentemente lapidea

Prevalentemente vegetale

Caratteristiche

Generali del campo

&&&

Cimiteri ove ne è prevista la realizzazione

A GRANIGLIA

&&&

Monumentale

- Sassi -

Cavoretto

A PRATO

&&&

Parco

Abbadia

A GRANIGLIA:

la sistemazione è interamente a carico dei richiedenti*

&&&

Monumentale

Sassi

A TUMULO LAPIDEO

ALTEZZA CM 30

Fornito dal Comune

&&&

Monumentale

Sassi

A PRATO

con zolle

Fornito dal Comune

&&&

TUTTI

A TUMULO VEGETALE

ALTEZZA CM 30

Fornito dal Comune

&&&

Monumentale

Sassi
Coprifossa orizzontale

100x70x30

100x70x10

160x70x30*

160x70x30*

100x70x30*

120x45x30*
Sotto coprifossa

No

No

Di dimensioni idonee a contenere eventuali sconnessioni
Lastre o elementi verticali (ingombro max)

H 80x70x10

H 40x50x6

H 80x70x10

H 50x70x10

H 80x70x10

H 50x45x10
Materiali

Non gelivi
Epigrafe anagrafica caratteri
        cm 2<h <6

Fornita

Obbligatoria
Epigrafe affettivacaratteri
        cm 2<h <4

Su richiesta Max 10 parole

Consentita
Portafiori - Portafotografia

Si

Consentiti
Altri elementi di arredo non vegetale

Solo simbolo

Consentiti
Piante di arredo alla sepoltura

solo fiori recisi

Fornita dal Comune su richiesta
Durata in anni

2-5 -10(**)

15
Posizionamento della testata

Allineamento a 30 cm dal limite dell'interfossa
Iscrizione n. Fossa H 4 cm

Fornita

Obbligatoria

(*) L’altezza di cm 30 della lastra orizzontale non è riferita allo spessore delle lastre stesse ma alla sua possibilità di elevazione dal piano di campagna.

(**) Variabile a seconda del tipo di occupazione, resti mortali non scheletrizzati, feti, salme

I disegni seguenti forniscono una illustrazione grafica esemplificativa di quanto sopra.

Imprese Cimiteriali. Elenco della documentazione da depositare presso la Divisione

1.  Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
2.  Dati identificativi del Legale Rappresentante o del Prestatore d'opera;
3.  Dichiarazione circa l'assenza di condanne penali comportanti l'applicazione della pena accessoria di "interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese" (non richiesta per prestatore d'opera);
4.  Dichiarazione di assenza procedure concorsuali a carico dell'impresa;
5.  Certificazione dettagliata circa la capacità di risorse umane a garanzia dell'adeguatezza della prestazione (Elenco dipendenti - con indicazione del contratto applicato - e/o soci prestatori d'opera e Libro matricola)
6.  Attestazione versamenti INPS
7.  Attestazione versamenti INAIL
8.  Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica a garanzia dell'adeguatezza della prestazione - certificazione circa l'idoneità e la conformità alle normative di sicurezza delle attrezzature e macchine impiegate nelle lavorazioni all'interno dei cimiteri
9.  Elenco automezzi e relative targhe
10.  Documentazione inerente la comunicazione del rischio indotto nelle strutture cimiteriali di cui al d.lgs 626/94 e s.m.i.
11.  Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (o assunzione in proprio del Datore di Lavoro laddove consentito) e copia attestato del corso (art.10 e All. I d.lgs 626/94)
12.  Elezione o designazione RLS e copia attestato del corso (laddove necessario);
13.  Nomina Medico Competente (artt. 4 e 16 d.lgs 626/94) qualora i lavoratori siano obbligatoriamente da sottoporre a sorveglianza sanitaria (MMC: art. 48 d.lgs 626/94);
14.  Nomina Addetti Emergenze o dichiarazione di assunzione in proprio (laddove consentito) (All. I del d.lgs 626/94) e attestato del corso (art. 4 d.lgs 626/94);
15.  Documento di Valutazione del Rischio o Documento standard (D.I. 5/12/96) per imprese fino a 200 dipendenti o Autocertificazione sostituiva del DVdR (per imprese fino a 10 addetti e imprese familiari);
16.  Documentazione circa sopralluoghi del Medico Competente (MC) degli ambienti di lavoro nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del MC (due all'anno o uno per imprese fino a 200 dipendenti - All. I d.lgs 626/94);
17.  Copia avvenuta sorveglianza sanitaria con idoneità al lavoro (laddove sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del MC);
18.  Autocertificazione circa l'avvenuta informazione (art. 21 d.lgs 626/94);
19.  Autocertificazione circa l'avvenuta formazione nei casi in cui è richiesta (art. 22 d.lgs 626/94 e D.M. 5/3/98 n. 30);
20.  Documentazione inerente la comunicazione del rischio indotto nelle strutture cimiteriali, di cui al d.lgs 626/94 e s.m.i.;
21.  Documentazione comprovante la stipulazione di assicurazione per la responsabilità civile
22.  Documentazione dei listini di prestazioni e forniture a garanzia del principio di pubblicità dei prezzi (art. 14 d.lgs 114/98);

Schema di procedimento per la realizzazione di lavori ordinari su sepolture individuali

Ambito di applicazione
  • Posa, rimozione o sostituzione di coprifossa o di cippo
  • Posa di lastra copriloculo o copricelletta
  • Iscrizione di epigrafe
  • Posa, rimozione o sostituzione di arredi
Uffici Competenti Cimitero Monumentale anche per Sassi e Abbadia di Stura
Cimitero Parco anche per Cavoretto e Mirafiori
Documento da presentare Comunicazione del mandato all'impresa cimiteriale, indicazione degli elementi contrattuali
Procedimento
  • L'addetto dell'ufficio, esaminata la regolarità della compilazione, appone il visto per adesione.
  • Quando è necessario il ritiro della lapide da parte dell'impresa incaricata, l'addetto alla sorveglianza indica nell'apposito spazio la data di ritiro della stessa ed attesta l'avvenuta consegna degli arredi provvisori con un visto.
  • A lavori ultimati l'impresa incaricata riporta la lapide con gli arredi al cimitero, avendo cura di farsi apporre un ulteriore visto con l'indicazione della data da parte del personale di sorveglianza.
  • Il modulo inerente operazioni su sepolture individuali rimane archiviato presso gli uffici dei cimiteri generali.
  • Gli uffici sono tenuti al trattamento e alla conservazione dei dati comunicati nel pieno rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza.
Previsione di Modulistica Da assumere con Determina dirigenziale
Soggetti legittimati al ritiro della modulistica Titolare del diritto di concessione

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Elementi strutturali:
-  
le fondazioni delle edicole e delle camere interrate non devono essere inferiori alla profondità di m.3,00 dal piano di campagna.
-  in ogni caso la determinazione delle quote di scavo delle fondazioni deve essere basata su precisi calcoli relativi alla portata del terreno, onde evitare rotazioni o cedimenti delle opere limitrofe all'atto dell'esecuzione delle opere strutturali delle nuove costruzioni.
-  per le opere di rilevanza strutturale realizzate con qualsivoglia sistema costruttivo, valgono le vigenti leggi in materia di dimensionamento strutturale.
-  le opere architettoniche e monumentali devono essere realizzate con strutture portanti opportunamente dimensionate strutturalmente.
-  i loculi comunque devono rispettare la normativa vigente ed in particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria e circolari applicative.
-  la struttura costituente i muri perimetrali della camera interrata, qualora prevista, deve essere perfettamente impermeabilizzata su tutta la superficie controterra. La camera stessa deve essere dotata di adeguato sistema di aerazione.
-  la lastra tombale delle camere interrate deve essere dimensionata con spessore tale da garantire un sovraccarico utile non inferiore a 500 kg/mq.

Dimensioni complessive del manufatto da realizzare: Dovrà essere sistemata stabilmente tutta l'area avuta in concessione senza lasciare residui. L'altezza complessiva dell'opera, tanto per le tipologie con sepolture in soprassuolo, quanto con quelle solamente ipogee viene valutata in relazione alle caratteristiche dell'ambito circostante in modo da non creare disequilibri o cortine rispetto alle sepolture adiacenti.

Rivestimenti e pavimenti: devono essere realizzati in elementi di pietra non geliva o in qualsiasi altro materiale purché il loro impiego sia finalizzato a mettere in risalto il valore artistico e architettonico dell’opera. E' altresì consentito l'impiego di pietre gelive purché trattate con filmogeni o prodotti impregnanti che non modifichino nel tempo le caratteristiche cromatiche dei materiali utilizzati.

Opere artistiche: sulle sepolture possono collocarsi sculture, bassorilievi, vetrate artistiche, ecc., nonché lavorazioni sulle lastre formanti l'opera che saranno oggetto di valutazione in sede di esame del progetto. Sono da escludere tutte le opere seriali.

Elementi di arredo: Sulle sepolture possono essere posati foto con i relativi portafoto, vasi, targhe, scritte affettive e arredi vari purché tutto quello che viene posizionato sia tale da non ingombrare gli spazi limitrofi e comunque le forme e le dimensioni di tutti gli oggetti apposti siano comprese entro gli spazi dei monumenti stessi.

Elementi floreali e aree verdi: qualora previsti in progetto devono rispettare il criterio costruttivo del drenaggio e protezioni interne antiradici. Le eventuali fioriere devono essere realizzate con adeguato drenaggio e contenere all'interno una vasca in lamiera di rame spessore 8/10 a contenimento della terra.

ristrutturazioni di sepolture esistenti: è consentita la conservazione dei loculi con dimensioni interne originarie, purché non inferiori a:
     di testa = profondità mt. 2,10 - larghezza mt. 0,70 - altezza mt. 0,55
     di fascia =profondità mt. 0,70 - larghezza mt. 2,10 - altezza mt. 0,55,
     ammettendo la tolleranza massima di cm 3,00.

Schema di procedimento per la realizzazione di lavori ordinari su sepolture private

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne la caratterizzazione storicamente consolidata e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto. Nelle sepolture storiche soggette a vincoli delle Sovrintendenze tali lavori sono eseguibili previo ottenimento dei relativi nulla-osta, da allegare alla dichiarazione.

Ambito di applicazione
  • Posa, rimozione o sostituzione di coprifossa o di cippo
  • Posa di lastra copriloculo o copricelletta
  • Iscrizione di epigrafe
  • Posa, rimozione o sostituzione di arredi
  • Manutenzioni o piantumazioni florovivaistiche
  • Interventi di pulizia straordinaria o in abbonamento
  • Interventi di manutenzione ordinaria
  • Altra operazione cimiteriale
Uffici Competenti Cimitero Monumentale anche per Sassi e Abbadia di Stura
Cimitero Parco anche per Cavoretto e Mirafiori
Ufficio Sepolture Private (Sede Centrale)
Documento da presentare Comunicazione del mandato all'impresa cimiteriale, indicazione degli elementi contrattuali
Procedimento
  • L'addetto all'ufficio, dopo avere verificato la corretta compilazione del modulo, appone un visto per la ricezione della pratica. Nel caso di presenza di allegati tecnici (manutenzioni ordinarie), questi vengono dati in esame all'ufficio tecnico del cimitero.
  • L'intervento comunicato è immediatamente eseguibile; qualora l'allegato tecnico richieda integrazioni o chiarimenti o si ravvisino delle irregolarità, il tecnico può rivolgersi al concessionario ed eventualmente disporre la sospensione dei lavori con provvedimento motivato.
  • Gli uffici della Divisione si riservano la facoltà di intervenire sospendendo i lavori qualora ricorrano motivi di sicurezza o pericolo di danno per i siti contigui a quelli sede della lavorazione.
  • Per le manutenzioni ordinarie è necessario allegare alla modulistica una relazione descrittiva dell'intervento corredata dal computo metrico estimativo redatto sulla base del vigente elenco prezzi delle opere edili edito dal Collegio Costruttori della Provincia di Torino e da fotografia del sito. Al termine del lavoro gli uffici tecnici sono tenuti ad una verifica sulla esecuzione.
  • Conclusa la procedura, copia del modulo inerente le operazioni su sepolture private va inviato all'ufficio "Sepolture Private" della sede Centrale a cura degli uffici decentrati.
  • Gli uffici sono tenuti al trattamento e alla conservazione dei dati contenuti nel modulo nel pieno rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza.
Previsione di Modulistica Da assumere con Determina dirigenziale
Soggetti legittimati al ritiro della modulistica Titolare del diritto di concessione

Schema di procedimento per interventi subordinati ad autorizzazione in concessioni a privati.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private, con opere di adeguamento, di reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, o interventi di miglioria, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto ai caratteri storico architettonici delle costruzioni esistenti nell'ambiente circostante.

Ambito di applicazione
  • Manutenzione straordinaria di tombe esistenti
  • Restauri e risanamenti conservativi architettonici e di opere d'arte
  • Ristrutturazione di tombe famigliari e manufatti funerari esistenti
  • Costruzione di cripte, monumenti, cappelle ed edicole
Uffici Competenti alla distribuzione della modulistica Cimitero Monumentale anche per Sassi e Abbadia di Stura
Cimitero Parco anche per Cavoretto e Mirafiori
Ufficio Sepolture Private (Sede Centrale)
Uffici Competenti all'esame della istanza Ufficio Sepolture Private (Sede Centrale)
Documento da presentare Istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione ai lavori con la indicazione degli elementi contrattuali e progettuali

Procedimento autorizzatorio

E' facoltà del concessionario presentare alla Commissione Tecnico Artistica una istanza di pre-parere su una bozza di progetto, antecedente alla presentazione della richiesta di autorizzazione.

  • L'istanza ed i relativi allegati accompagnano il progetto in sede di accoglimento del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione Tecnico Artistica, che deve pervenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
  • Qualora la C.T.A. ritenga di rinviare il rilascio del parere subordinandolo all'integrazione di dati o alla necessità di chiarimenti o modifiche da parte dei progettisti, il termine di 30 giorni per il rilascio dello stesso decorre dalla data di presentazione di quanto richiesto.
  • Nel caso sia necessario convocare i progettisti o il concessionario, la C.T.A. provvede a fissare la convocazione entro e non oltre 15 giorni. Da tale data decorrono nuovamente i termini.
  • Successivamente il Presidente della C.T.A. trasmette copia del progetto, relativi allegati e copia del parere alla A.S.L. - TO 1 per il rilascio del parere di competenza (art. 94 del D.P.R. 285/90).
  • Il Dirigente, accolti i pareri, autorizza l'esecuzione dei lavori o, con provvedimento motivato, rigetta la richiesta. Contro l'atto di diniego è ammesso ricorso nelle forme di legge.
  • Avvenuto il rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dall'emanazione del parere della C.T.A., il concessionario comunica i dati dell'impresa a cui ha commissionato i lavori autorizzati.
  • Se del caso, vengono nominate le figure di cui al d.lgs 494/96, ed allegato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
  • L'impresa commissionaria, nella persona del Legale Rappresentante, è tenuta ad indicare dettagliatamente altre imprese o prestatori d'opera subaffidatari di parti dei lavori in oggetto. Questi ultimi sono soggetti al deposito della documentazione richiesta dall'art. 74 del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino. E' necessario allegare il preventivo della spesa oggetto del subaffidamento.
  • Trascorso il termine di ultimazione dichiarato, dovrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione.
  • Gli uffici sono tenuti al trattamento e alla conservazione dei dati contenuti nel modulo nel pieno rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza.
Previsione di Modulistica e relativi allegati Da assumere con Determina dirigenziale
Soggetti legittimati al ritiro della modulistica Titolare del diritto di concessione
Ulteriori prescrizioni
  • Il periodo di esecuzione dei lavori dichiarato dal committente, e conseguentemente autorizzato, è vincolante per l'impresa.
  • Per le ristrutturazioni è necessario il versamento del deposito cauzionale (percentuale del 10% sull'importo dei lavori).
  • Nel caso in cui, per le cripte prefabbricate comunali, il concessionario scelga il "progetto tipo" predisposto dall'Ufficio Tecnico, dovranno essere allegati:
  • relazione tecnico descrittiva dell'intervento previsto, redatta e firmata da professionista abilitato;
  • bozzetto dell'eventuale opera d'arte;
  • schema prospettico d'insieme in cui sia indicata la collocazione dell'opera d'arte, di eventuali epigrafi o targhe e i materiali utilizzati per le lastre di rivestimento;
  • computo metrico estimativo redatto sulla base del più aggiornato Elenco Prezzi delle opere edili edito dal Collegio Costruttori della Provincia di Torino.

DISPOSIZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA

Oltre all'osservanza di quanto stabilito dal d.lgs 494/96 e dalla l. 528/99, in materia di sicurezza nei cantieri, i piani di sicurezza dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
1)  che sia predisposta la recinzione dell'area di cantiere con elementi di altezza non inferiore a mt.1,50 costituita da materiali rigidi che ne impediscano sia la vista che l'accesso;
2)  che non siano lasciati carichi sospesi o impalcature sporgenti oltre l'area recintata;
3)  che non risultino buche o avvallamenti pericolosi nelle zone e viali perimetrali;
4)  che il materiale di cantiere sia accatastato e protetto all'interno dell'area di cantiere o in area limitrofa predeterminata, anch'essa recintata con le stesse modalità dell'area di cantiere, in modo da non intralciare o costituire pericolo per il transito dei mezzi ed il passaggio delle persone;
5)  che nel caso in cui in aderenza agli scavi che si vanno ad eseguire, vi siano fabbriche o manufatti, devono essere adottate le necessarie precauzioni affinché non risultino indebolite dai lavori in corso le strutture preesistenti, e siano quindi predisposti tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia delle opere adiacenti al cantiere;
6)  che siano anche adottate particolari attenzioni nei percorsi utilizzati per il trasporto dei materiali e venga rispettato rigorosamente il limite di velocità previsto all'interno delle aree cimiteriali;
7)  che al concessionario o all'impresa affidataria sia fatto obbligo di segnalare, al Servizio Cimiteriale, gli eventuali danni che venissero provocati sia alle sepolture adiacenti che alle strutture cimiteriali (strade, cordoli, fontane, altro....).
Qualora vi siano più ditte concorrenti all'esecuzione delle opere, il piano deve essere presentato dall'impresa affidataria capogruppo.
Il coordinatore per l'esecuzione è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

RILASCIO PERMESSO PER INGRESSO NEI CIMITERI DI MEZZI MECCANICI DELL'IMPRESA

1)  Alle imprese cimiteriali può essere rilasciato uno o più permessi di transito nei cimiteri per l'ingresso dei mezzi strettamente necessari all'esecuzione dei lavori autorizzati.
2)  La richiesta di permesso va inoltrata presso gli uffici amministrativi dei Cimiteri Monumentale e Parco allegando copia della modulistica richiesta per le varie tipologie di lavori.
3)  Il permesso viene rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta dal Responsabile di Comparto cimiteriale.
4)  Sul corretto uso dei permessi è responsabile l'impresa intestataria che ne risponde anche per i subaffidatari che intervengono per suo conto nei lavori.
5)  I mezzi dell'impresa devono scrupolosamente osservare le norme sulla circolazione all'interno dei cimiteri con particolare riferimento ai limiti di velocità e al divieto di pubblicità della ragione sociale dell'impresa.
6)  L'attività delle imprese autorizzate nella giornata di sabato, per ragioni di circolazione interna e di maggior afflusso di pubblico, è soggetta a specifico permesso rilasciato preventivamente dal Responsabile del Comparto cimiteriale, previa richiesta motivata dell'impresa interessata. Il transito e la sosta di mezzi non strettamente impegnati nell'esecuzione dei lavori sono subordinati al rilascio di permesso da parte del responsabile di comparto cimiteriale.

ADEMPIMENTI GENERALI DA RISPETTARE PER L'APERTURA DEL CANTIERE

Prima dell'apertura del cantiere, qualora ve ne sia l'obbligo (art.11 d.lgs.494/96), il committente o il responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente (A.S.L. di zona), la notifica preliminare elaborata in conformità all'allegato III del d.lgs.494/96.
Sin dal primo giorno, è necessario esporre in cantiere - ben visibile - un cartello di dimensioni cm. 50x70 riportante i seguenti dati: - concessionario - committente; - responsabile dei lavori; - numero e data autorizzazione; - impresa affidataria dei lavori; - direttore dei lavori; - direttore tecnico di cantiere; - scadenza autorizzazione.
Eventualmente, ove siano stati nominati: - coordinatore per la progettazione; - coordinatore per l'esecuzione.
Nella costruzione di cripte o tombe di famiglia su aree già utilizzate come campi di inumazione, in particolare nei cimiteri Monumentale, Sassi e Cavoretto, è fatto obbligo di eseguire gli scavi avendo cura di trasportare subito la terra di risulta fino alla quota di mt. 2 di profondità, in apposita area presso il Cimitero Parco di Via Bertani, 80, con foglio di accompagnamento rilasciato allo scopo e firmato dal responsabile comunale del controllo imprese o suo delegato.
La terra di risulta in eccedenza, dopo il riempimento degli scavi stessi, dovrà essere trasportata alle discariche pubbliche nel termine massimo di 40 giorni dalla fine dello scavo.
Nel Cimitero Parco la terra di risulta dello scavo dovrà essere depositata nell'apposita area interna.
Prima dell'inizio dei lavori di tipo strutturale, dovrà essere presentata copia della denuncia delle opere in c.a. debitamente vistata dal Servizio delle OO.PP. Regione Piemonte, ai sensi della Legge 1086/71.
Sulla bolla di accompagnamento dei materiali occorrenti alla costruzione, da esibire agli ingressi dei Cimiteri, deve essere indicato numero e nome della tomba oggetto dell'intervento.
Per le attività e gli interventi che producono rifiuti le imprese sono tenute ad osservare le vigenti norme in materia con specifico riferimento al d.lgs 22/97 e provvedimenti attuativi.
E' assolutamente vietato lasciare, anche provvisoriamente, materiale di risulta al di fuori dell'area recintata interessata ai lavori.

AGIBILITA' DELLA SEPOLTURA

Le opere devono essere ultimate entro 30 mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
A completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico amministrativi:
1)  presentazione del certificato di collaudo statico per le opere in c.a., redatto dal professionista abilitato con visto di presentazione al competente ufficio della Regione Piemonte;
2)  certificato di avvenuta verifica da parte della A.S.L. - TO 1 della agibilità della sepoltura;
3)  verifica di conformità della sepoltura ai requisiti approvati da parte di tecnici del Comune (collaudo).
Quando la sepoltura viene dichiarata agibile, si procede alla restituzione del deposito cauzionale.

Testi delle normative richiamate dall'ordinanza

Regolamento Comunale. - Art.21 - Esercizio dell'attività d'impresa
(omissis)
3. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 14. - Pubblicita' dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.

Regolamento Comunale - Art.58 -Tipi di sepoltura in concessione
1.Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono così determinati:
a) area per la costruzione di edicola (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie è stabilita in:
  * mq. 20 (5x4) vincolata alla realizzazione di n. 12 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 12 loculi;
  * mq. 16 (4x4) vincolata alla realizzazione di n. 10 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;
  * mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in soprassuolo con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;
b) area per la costruzione di monumento (costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica-scultorea a carattere artistico), la cui superficie è stabilita in:
  * mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 8 loculi in camera sotterranea;
  * mq. 7,5 (2,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in camera sotterranea;
  * area di superficie non standardizzata, vincolata alla costruzione:
  * fuori terra di almeno n. 1 loculo ogni 2.00 mq.
  * interrata di almeno n. 1 loculo ogni 1.60 mq.
c) area di superficie non standardizzata vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;
d) sepolture a tumulazione in camera sotterranea, realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;
e) sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito provvedimento della Civica Amministrazione e inserite nell'atto di concessione.
2.In ognuna delle tipologie di sepoltura è facoltà del concessionario realizzare cellette in numero non superiore ai loculi.

Regolamento Comunale Art.66 - Commissione tecnico Artistica
1.I progetti per la costruzione, la sistemazione, il ripristino o la ristrutturazione di sepolture private sono sottoposti al parere della Commissione Tecnico Artistica formata da:
a) due membri esterni all'apparato comunale nominati dalla C.I.E., tra i suoi membri;
b) tre membri interni - dipendenti comunali - con specifica competenza tecnica incaricati allo scopo dal Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali.
2. La commissione Tecnico Artistica è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali che firmerà tutti gli atti autorizzativi conseguenti a nome della Civica Amministrazione.
(omissis)
5. Il parere della Commissione è di carattere consultivo e non vincola la Civica Amministrazione.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352.
Articolo 50 Manifesti e cartelli pubblicitari (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)
1.  E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
2.  Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Legge n. 287 del 10/10/1990 - "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza.
1.  Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2.  Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3.  Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3. Abuso di posizione dominante.
1.  E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

DPR 10 settembre1990, n. 285 - Regolamento di Polizia Mortuaria - art. 76
1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piano di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E’ consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa

13. Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.
13.1.
Le norme sono state totalmente innovate.
Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:
  -  dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
  -  pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
  -  libertà nella scelta dei materiali da impiegare.
13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

16. Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del dpr n.285/1990.
Con l'art.106 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.
Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.
In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

ORDINANZA N. 2800 Torino, 19 ottobre 1999

Preso atto della approvazione in data 11 ottobre 1999 della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 9906143/40 contenente modifiche ed aggiornamenti del Regolamento per il Servizio Mortuario e Cimiteriale.
Considerato che nel provvedimento citato sono attribuiti alla Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale, le competenze circa l'individuazione di requisiti di ammissione cimiteriale e di traslabilità delle salme già sepolte che tengano conto del criterio di favorire la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
(omissis)

Ordina

1.  che, in sede di ammissione ai cimiteri di cui all'art. 30 del Regolamento Comunale, possa derogarsi al principio di zonizzazione cimiteriale per attrazione con salme già sepolte in altri cimiteri cittadini, qualora ciò venga richiesto per collocare in un'unica struttura cimiteriale le salme di persone che in vita erano appartenenti ad un unico nucleo familiare, anche di fatto: coniugi, genitori, figli, fratelli o sorelle, altre persone conviventi; ovvero qualora l'avente titolo ai sensi dell'art.4 dichiari la sussistenza, riferita alla sua persona, dei rapporti citati tanto verso salme da accogliere nel cimitero quanto avuto riguardo alle salme già sepolte;

2.  che analogamente a quanto previsto dal comma precedente si proceda per le richieste di abbinamento ed avvicinamento;

(omissis)

il Sindaco