N. 248

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME TECNICHE AMBIENTALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13) esecutiva dal 27 aprile 1998. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 aprile 2000 (mecc. 9911487/52) esecutiva dall'8 maggio 2000, 16 febbraio 2004 (mecc. 2003 08454/052) esecutiva dal 1 marzo 2004, 1 dicembre 2008 (mecc. 2008 01510/115) esecutiva dal 15 dicembre 2008, 3 febbraio 2014 (mecc. 2013 04488/115 e allegato) esecutiva dal 17 febbraio 2014 e 2 ottobre 2023 (DEL 602/2023 e allegato) esecutiva dal 16 ottobre 2023.

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INDICE

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Ambito di intervento
Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione
Articolo 3 - Suddivisione ambientale del territorio
Articolo 4 - Valore storico ambientale del tessuto urbano
Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari
Articolo 6 - Criteri generali di inserimento

Titolo II - Disposizioni particolari
Articolo 7 - Insegne frontali (F)
Articolo 8 - Insegne a bandiera (B)
Articolo 9 - Insegne nei portici (P)
Articolo 10 - Insegne nel terreno (T)
Articolo 11 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità (A)
Articolo 12 - Impianti di cartellonistica (C)
Articolo 13 - Impianti su elementi di arredo urbano
Articolo 14 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni, stendardi mobili e pubblicità a pavimento
Articolo 15 - Norme transitorie

Note


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di intervento

1.   La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente, e di tende ed elementi illuminanti collocati nel piano commerciale degli edifici, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico-ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

2.   L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

3.   Gli impianti pubblicitari sono così definiti:
a.   di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
b.   a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.

4.   Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico (nota 1) e risultano elencate e classificate all'articolo 5. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

5.   Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.

Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione

1.    Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare all'ufficio preposto domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dalla Pubblica Amministrazione. La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe purché riferita alla medesima località.

2.    Per le forme pubblicitarie che devono essere installate in aree o su edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, deve essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detta Soprintendenza che deve essere allegato alla domanda. Fanno eccezione gli impianti pubblicitari collocati all'interno delle attività che, pur se visibili da spazio pubblico, non sono soggetti all'autorizzazione da detto ente.

3.    Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda deve comprendere la seguente documentazione tecnica:
a.    documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15) in duplice copia della posizione richiesta (sei copie per gli impianti di cui agli articoli 11 e 12). Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
b.    progetto in due copie che comprenda (sei copie per gli impianti di cui agli articoli 11 e 12):
      -   disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
      ed inoltre
      -   per le collocazioni su edificio un rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
      -   per le collocazioni su sedime (pubblico o privato) un rilievo quotato su carta tecnica, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali pali luce, semafori, marciapiedi, recinzioni, elementi di arredo, edifici, altri impianti pubblicitari, se presenti anche degli alberi va indicata la loro distanza dagli scavi necessari per la fondazione dell'impianto e/o del cavidotto in caso di impianti illuminati;
      -   per i murales o trompe-l'oeil: copia del parere preventivo rilasciato dal Servizio Arredo Urbano;
c.    nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
d.    per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,50 e collocati sui tetti o su pali propri con struttura soggetta ad impatto eolico, il rilascio dell'autorizzazione, se ammissibile ai sensi del presente regolamento, è subordinato alla certificazione statica asseverata ai sensi della normativa vigente;
e.    per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della Legge 46/1990 e s.m.i..

4. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi su immobili o parti del territorio comunale sottoposti al vincolo paesaggistico, per permettere la procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., alla documentazione citata in precedenza devono essere ulteriormente allegate:
-   domanda di autorizzazione paesaggistica (mod aut-paesag.) in bollo;
-   cinque copie della relazione paesaggistica nella forma semplificata prevista dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, corredate ognuna da:
     -   quattro fotografie a colori di cui almeno una in cui sia visibile l'intero palazzo e una in cui siano visibili integralmente i numeri civici adiacenti (portoni, passi carrai, esercizi commerciali, ...);
     -   un disegno quotato in cui le insegne richieste siano riprodotte a colori;
     -   foto-inserimento a colori del progetto;
-   versamento dei diritti di segreteria;
-   una marca da bollo che verrà applicata sull'autorizzazione.

Articolo 3 - Suddivisione ambientale del territorio

1.   Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio comunale risulta suddiviso in PARTE A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e PARTE B.

2.   La PARTE A è formata principalmente dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del P.R.G. e comprende:
a.   Zona Urbana Centrale Storica Z.U.C.S.;
b.   Zone Urbane Storico Ambientali Z.U.S.A.;
c.   principali parchi e giardini pubblici (non compresi nella Z.U.C.S. o in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e della Legge 1497/1939 e s.m.i. e del Progetto Territoriale Operativo);
d.   porzioni di territorio vincolate ai sensi delle Leggi 1497/1939 e 431/1985 e s.m.i.;
e.   sponde (porzioni di territorio per la realizzazione dei parchi fluviali) dei fiumi Po, Stura, Dora, Sangone.

3.   La PARTE B è costituita dal rimanente territorio comunale.

Articolo 4 - Valore storico ambientale del tessuto urbano

1.   Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico-artistica ed ambientale del tessuto urbano edificato preesistente. A tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie normative di edifici:
EDIFICI DI I CATEGORIA
La I categoria comprende:
-  gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e della Legge 1497/1939 e s.m.i.;
-  gli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono, singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, patrimonio culturale.
EDIFICI DI II CATEGORIA
In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale o documentario e gli edifici più significativi costruiti tra le due guerre.
EDIFICI DI III CATEGORIA
Appartengono a tale categoria gli edifici ubicati nella Z.U.C.S. che siano stati realizzati dagli anni venti fino ai giorni nostri.

2.   Per tutelare specifici contesti ambientali vengono definiti gli AMBITI URBANI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO. Per interventi in tali ambiti è necessario ottenere preventivamente apposito nulla osta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Sono inseriti all'interno di questi ambiti gli edifici prospicienti piazza Castello, piazza Palazzo di Città, piazza San Carlo, piazza Carignano, piazza Vittorio Veneto, piazza Carlo Felice, piazza Statuto, piazza Solferino, piazza Maria Teresa, piazza Carlo Emanuele II, piazza della Consolata, piazza Savoia, piazza San Giovanni, tratti delle vie che costituiscono largo IV Marzo, via Po, via Roma, via Garibaldi, via Lagrange, via Carlo Alberto, viale dei Partigiani, il lato porticato delle vie Pietro Micca e Cernaia, piazza Carlo Alberto definita dalle vie Principe Amedeo e Cesare Battisti; piazza Giambattista Bodoni definita dalle vie Giambattista Bodoni e Giuseppe Mazzini, tratti porticati di piazza XVIII dicembre, tratti aree porticate di corso San Martino, tratti aree porticate di via Giuseppe Pomba, tratti aree porticate di via Sacchi, tratti aree porticate di via Nizza, tratti aree porticate di corso Vinzaglio, piazza Santa Giulia (sono da intendersi ricompresi tanto i civici di via Santa Giulia che prospettano sul sagrato della chiesa quanto quelli prospicienti le retrostanti aree mercatali), largo Saluzzo, largo Montebello, piazza della Repubblica (intera superficie a destra e sinistra di corso Regina Margherita), fronti prospicienti i giardini Lamarmora delimitati da via Bertola - via Stampatori - via Cernaia - via S. Dalmazzo, area di rispetto della Porta Palatina tra piazza Cesare Augusto sino a via della Basilica/via Porta Palatina, Aiuola Cesare Balbo (delimitata dal fronte dei prospetti degli immobili affacciantisi sulla via Cavour, via S. Massimo, via dei Mille e via Accademia Albertina), piazza Cavour, piazza Emanuele Filiberto (compresi anche i civici di via delle Orfane e di via Bellezia che prospettano sulla piazza), piazza C.L.N. al fine di garantire continuità della tutela tra piazza Castello e piazza Carlo Felice lungo l'intero asse di via Roma. La tutela sarà da intendersi estesa alla totalità dei fronti porticati prospettanti. Tutte le vetrine delle attività angolari, poste sulle vie perpendicolari agli ambiti urbani di interesse storico-architettonico, sono soggette al nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in quanto interferenti con le visuali preferenziali dalle aree sottoposte a tutela.

Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:
F - INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
F.1 Vetrofanie e vetrografie
F.2 Murales, trompe l'oeil
F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
F.4 Plance, targhe, pannelli (illuminati e non)
F.5 Filamento neon
F.6 Lettere singole (luminose e non)
F.7 Cassonetti
B - INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
B.1 Stendardi fissi, sculture
B.2 Plance, targhe, pannelli, teli
B.3 Filamento neon con o senza infralettere
B.4 Lettere singole
B.5 Impianti di nuova tecnologia
P - INSEGNE NEI PORTICI
T - INSEGNE NEL TERRENO
T.1 Totem di fruizione pedonale
T.2 Totem di fruizione automobilistica
A - IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITA'
A.1 Permanenti su preesistenza edilizia
A.2 Permanenti isolati
A.3 Addensamenti pubblicitari
A.4 Temporanei
C - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
C.1 Permanenti su preesistenza edilizia
C.2 Permanenti isolati
C.3 A carattere temporaneo o eccezionale
U - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
S - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI

2. Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
N - Pubblicità non luminosa
L - Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
-  illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
-  riflessa (sorgente luminosa interna schermata),
-  indiretta (effetto luminoso in negativo);
-  a luminosità propria (fissa o mobile).

Articolo 6 - Criteri generali di inserimento

1.  Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni se non venga prodotta nuova dichiarazione; tale termine viene elevato a 90 giorni nel caso di impianti pubblicitari sulle coperture degli edifici.

2.  Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai principi generali del Codice della Strada, con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

3.  Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi o per servizi primari di pubblica utilità opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazione nel rispetto della situazione ambientale.

4.  Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".

5.  Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari inutilizzati per più di 90 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

6.  Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate ed inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

7.  Ad eccezione di quelli situati al piano terra/rialzato non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi articolo 7) nel rispetto delle norme di natura igienico-edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino e completamento di preesistenza storica. Per le sole attività di ristoro sono ammesse piccole bacheche per l'esposizione dei menù di dimensioni non superiori a centimetri 42x30 e sporgenti massimo 4 centimetri.

8.  La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.

9.  In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde sulla direzione di proiezione della lanterna.

10.  In caso di installazioni previste in aree verdi, queste dovranno adeguarsi al Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino n. 317 ed agli eventuali specifici Piani d'area e loro regolamenti.

11.  In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G. riconosca di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti integrati d'ambito", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.

12.  Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

13.  Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è possibile derogare alle norme del Piano quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una logica di mantenimento o ripristino filologico delle forme.

14.  Negli impianti compatibili è ammessa la rotazione dei messaggi pubblicitari con tempi di rotazione che non possono essere inferiori a 7 secondi ove non esistano altre norme che prevedono tempi di rotazione superiori.

15.   Nelle insegne di esercizio non sono ammessi elenchi di prezzi ad eccezione delle vetrofanie.

16. I servizi primari di pubblica utilità quali ospedali, forze dell'ordine, uffici postali, farmacie, tabaccherie, strutture ricettive, possono derogare dalle prescrizioni indicate previo benestare del Servizio Arredo Urbano e della Soprintendenza ove previsto.

17.   Le diciture e le immagini degli impianti pubblicitari non dovranno contenere messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone o che comportino discriminazioni di tipo religioso, razziale, di genere o qualsiasi altro tipo di discriminazione.

18.   In caso di posizionamento e/o rimozione di impianti pubblicitari collocati su suolo e/o verde pubblico il soggetto incaricato deve attenersi alle prescrizioni del Servizio Suolo e Parcheggi e/o Servizio Verde Gestione (compilazione della bolla di manomissione, rimozione dei plinti di fondazione, ripristino dell'area a regola d'arte a fine lavori), nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città e/o Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino.

19.   Eventuali interventi sul patrimonio arboreo pubblico (potatura di rami e fronde) che non rientrino nella manutenzione programmata del Servizio Verde Gestione in un obiettivo di migliore visibilità dell'impianto pubblicitario, sarà a totale carico del soggetto autorizzato/concessionario e dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi del vigente Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino.

20.   Per gli edifici con vincolo monumentale puntuale non sono ammessi impianti pubblicitari a luminosità propria mobile.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 7 - Insegne frontali (F)

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.
La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'articolo 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.
F.1 - VETROFANIE (interne o esterne), VETROGRAFIE
Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.
E' ammesso occultare l'intera vetrina con vetrofanie, purchè l'inserimento sia risolto con un progetto grafico oggetto di valutazione del Servizio Arredo Urbano; non sono comunque ammesse vetrofanie monocromatiche.
Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche, ...) devono essere studiate e realizzate con specifico progetto, in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.
Nelle vetrofanie e vetrografie di attività di gioco e scommesse deve essere previsto apposito spazio di dimensione minima A3 (centimetri 42 x 29,7) dove apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di gioco con vincite in denaro.
F.2 - MURALES, TROMPE L'OEIL
Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe l'oeil e murales.
Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 50% della superficie decorata.
La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.
F.3 - ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI
Negli edifici di categoria I sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze.
Negli edifici delle altre categorie possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.
F.4 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI
F.4.1 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati
Di sporgenza massima pari a centimetri 3, possono essere collocati al piano terreno:
-  nelle aperture con forma coerente e larghezza pari alle forature stesse. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza massima pari a centimetri 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
-  nei pieni murari, immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, tra le aperture sono ammesse anche targhe in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile, comunque non superiori a metri quadrati 0,50 per edifici di categoria I e metri quadrati 0,70 per edifici di categoria II e III.
Per i soli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
-  al piano terreno, in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, la cui larghezza sarà delimitata dal filo esterno delle aperture o delle cornici ove presenti;
-  ai piani superiori:
-  con funzione paravista sui davanzali delle finestre con altezza massima pari a centimetri 60;
-  di forma libera negli edifici non residenziali destinati ad un'unica attività (es. attività industriali, terziarie), purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
-  al di sopra dei muri di cinta, delle recinzioni a giorno, delle pensiline, delle coperture dei bassi fabbricati e degli edifici di categoria III non residenziali a tetto piano sono ammesse con altezza massima pari a metri 2,00, comunque inferiore ad 1/3 di quella del manufatto, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna e collocazione parallela alla facciata della costruzione. Nel caso di insegne in aggiunta ad altre già presenti, l'altezza dei supporti deve essere eguale a quella degli impianti adiacenti già in opera. Gli stessi parametri valgono nel caso in cui l'impianto pubblicitario venga collocato su pali, interno proprietà privata, e collocato dietro un muro di cinta o recinzione.
Negli edifici di categoria III sono anche ammissibili sui frontespizi ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutto il fronte interessato (vedi successivo articolo 12 punto C.1).
Sono ammesse plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato purché coerenti dal punto di vista formale con il contesto.
I pannelli a messaggio variabile non sono ammessi se posizionati all'esterno delle attività commerciali.
F.4.2 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi
Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse. Per tutti i tipi di edificio sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.
Per la parte basamentale degli edifici sono possibili le seguenti soluzioni:
-  collocazione di lampade tipo "applique", globi, lanterne sul paramento murario, ad un'altezza minima di metri 2,80, sporgenza massima di centimetri 35 e larghezza massima di centimetri 26;
-  collocazione di lampade tipo faretti, sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di metri 2,80 con sporgenza massima di centimetri 70 e larghezza massima di centimetri 26;
-  collocazione di barre a led con sporgenza massima centimetri 40 e larghezza massima pari all'insegna;
-  collocazione di elementi illuminanti di nuova concezione con specifico progetto per la valorizzazione di insegne.
In caso di insegne poste a collegamento di più aperture i faretti sono ammessi anche se non in corrispondenza delle forature purchè posizionati con scansione regolare.
Le lampade di forma tradizionale (candelabri, fiaccole, ecc.) sono ammesse solo su edifici di I e II categoria.
Sulle coperture, sui frontespizi e sui muri di recinzione, sono ammessi faretti per illuminare impianti pubblicitari.
F.4.3 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole
Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, ad eccezione di quelle collocate sui pieni murari tra le aperture, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a centimetri 3 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di centimetri 15.
Negli edifici di categoria I tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento con sporgenza massima di 5 centimetri dal filo della facciata.
F.5 - FILAMENTO NEON con o senza infralettere
Negli edifici con vincolo monumentale puntuale tale tipologia non è ammessa.
Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili per insegne di esercizio al piano terreno (ai piani superiori solo per attività di interesse pubblico), con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
Inoltre, negli edifici di categoria II e III sono ammissibili insegne di esercizio ai piani superiori, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc.; può essere interessata una superficie inferiore ad 1/2 di quella frontale della ringhiera solo su balaustre di balconi, di unità immobiliari non residenziali, in assenza di ringhiere di pregio.
Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro né soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.
Solo per le attività ivi insediate possono essere previsti impianti sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita, con le seguenti limitazioni:
-  per i bassi fabbricati e le pensiline altezza inferiore ad 1/3 di quella dell'edificio e comunque non superiore a metri 2,00, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna e collocazione parallela alla facciata dell' edificio; nel caso di insegne in aggiunta ad altre già presenti, l'altezza dei supporti deve essere eguale a quella degli impianti adiacenti già in opera;
-  per gli edifici a più piani altezza inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio, e comunque non superiore a metri 3,50, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna nel rispetto delle seguenti condizioni:
    -  su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una, la cui collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a metri 1,50 sopra il colmo;
    -  su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche in numero maggiore purchè coordinate tra loro e con eguale altezza dei supporti.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.
F.6 - LETTERE SINGOLE
F.6.1 - LETTERE SINGOLE non luminose
Sono ammesse lettere singole di spessore non superiore a centimetri 6, per le sole attività ivi insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:
-  nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
-  nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc..
Per attività di interesse pubblico o in edifici destinati ad un'unica attività, possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.
Negli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
-  ai piani superiori e sui frontespizi secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private ivi insediate;
-  sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:
    -  per i bassi fabbricati e le pensiline altezza inferiore ad 1/3 di quella dell'edificio e comunque non superiore a metri 2,00, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna e collocazione parallela alla facciata dell'edificio; nel caso di insegne in aggiunta ad altre già presenti, l'altezza dei supporti deve essere eguale a quella degli impianti adiacenti già in opera;
-   per gli edifici a più piani altezza inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio, e comunque non superiore a metri 3,50, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna e collocazione parallela alla facciata dell'edificio nel rispetto delle seguenti condizioni:
    -   su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una; la collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a metri 1,50 sopra il colmo;
-   su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate tra loro con l'altezza dei supporti che deve essere eguale a quella degli impianti adiacenti già in opera.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.
F.6.2 - LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a centimetri 12.
F.6.3 - LETTERE SINGOLE a luce interna
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1. Tali insegne non sono coerenti con gli edifici di categoria I ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a centimetri 15.
F.7 - CASSONETTI
Negli edifici con vincolo monumentale puntuale tale tipologia non è ammessa.
F.7.1 - CASSONETTI CLASSICI
In tutti gli altri edifici sono ammessi con sporgenza massima di centimetri 5, purché collocati al piano terreno nelle forature con larghezza pari alle aperture stesse. Negli edifici di categoria III, sono inoltre ammesse nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. In presenza di apposita fascia portainsegna possono essere ammesse anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a centimetri 15.
Al di sopra dei muri di cinta, delle recinzioni a giorno, delle pensiline, delle coperture dei bassi fabbricati e degli edifici di categoria III non residenziali a tetto piano sono ammesse con altezza massima pari a metri 2,00, comunque inferiore ad 1/3 di quella del manufatto, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna e collocazione parallela alla facciata della costruzione. Nel caso di insegne in aggiunta ad altre già presenti, l'altezza dei supporti deve essere eguale a quella degli impianti adiacenti già in opera. Gli stessi parametri valgono nel caso in cui l'impianto pubblicitario venga collocato su pali, interno proprietà privata, e collocato dietro un muro di cinta o recinzione.
Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi né sulle coperture degli edifici pluripiano salvo che per edifici di categoria III, a tetto piano, non residenziali, ove sono ammissibili soluzioni di altezza massima pari a metri 2,00 e con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna e collocazione parallela alla facciata dell'edificio; nel caso di insegne in aggiunta ad altre già presenti, l'altezza dei supporti deve essere eguale a quella degli impianti adiacenti già in opera.
I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale con il contesto.
F.7.2 - CASSONETTI DI NUOVA TECNOLOGIA
Tali impianti, la cui sporgenza dal filo muro deve essere non superiore a centimetri 3,5 elevabili a centimetri 8 se collocati sopra le aperture, sono inseribili sul territorio come indicato al comma F.4 - Plance, Targhe, Pannelli.

Articolo 8 - Insegne a bandiera (B)

Negli edifici con vincolo monumentale puntuale tali impianti non sono ammessi.
Nelle tipologie B.1 (stendardi fissi e sculture) e B.2 (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti; per i faretti con sporgenza massima di centimetri 50 e larghezza massima di centimetri 20, nel caso di barre a led la sporgenza massima è centimetri 40 e la larghezza massima è pari alla larghezza della bandiera.
B.P. - PARAMETRI FISICI
Le insegne a bandiera devono:
-  scostarsi dagli spigoli degli edifici all'incrocio delle vie di una misura non inferiore a centimetri 50;
-  avere la proiezione della sagoma interna di almeno centimetri 50 rispetto al filo esterno del marciapiede;
-  essere collocate sugli edifici ad un'altezza minima di metri 2,80 da terra. Lo sviluppo verticale non deve mai superare il filo inferiore della cornice di gronda.
Le insegne a bandiera, atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità, anche nella tipologia cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo con i limiti riportati nella nota 2.
Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale con il contesto ambientale. Per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.
Per i servizi con carattere sanitario, contraddistinte da simboli a croce, sono definiti, in modo esclusivo, i seguenti colori:
-  rosso per ambulatori e posti di pronto soccorso;
-  verde per le farmacie;
-  azzurro per ambulatori e posti di pronto soccorso veterinari.
Le parafarmacie possono adottare il simbolo a croce di qualsiasi colore con esclusione (anche per parti dell'insegna stessa) di quelli sopra definiti.
B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
Sono ammissibili le seguenti tipologie:
B.1 Stendardi fissi, sculture;
B.2 Plance, targhe, pannelli (spessore non superiore a centimetri 3) e teli;
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli);
B.4 Lettere singole (solo nel caso di edifici di III categoria in parte B);
B.5 Impianti luminosi di nuova tecnologia (spessore non superiore a centimetri 3,5).
Nella parte basamentale sono ammesse con sagoma massima, supporti esclusi:
- edifici di categoria I: centimetri 50x70 o 70x50;
- edifici di categoria II e III: centimetri 100x70 (orizzontale) o 50x150 (verticale).
La distanza dell'insegna dal filo muro non deve eccedere i centimetri 50.
Ai piani superiori sono ammesse ad andamento verticale con sagoma massima di metri 1,20x8,00, e supporti non eccedenti centimetri 100, con le seguenti limitazioni:
- edifici di categoria I: nella tipologia B.3 per le sole attività alberghiere o similari;
- edifici di categoria II e III nella tipologia B.3;
- edifici non residenziali anche la tipologia B.2 con dimensioni massime di metri 0,80x5,00 con supporto non superiore a centimetri 30;
- edifici di categoria III ubicati in parte B anche nella tipologia B.4.

Articolo 9 - Insegne nei portici (P)

1.   Nei portici sono previste le seguenti tipologie con le limitazioni qui definite:
a.   insegne frontali sulla parete di fondo del sottoportico. Esse sono ammesse per tutte le attività con le disposizioni di cui al precedente articolo 7;
b.   insegne trasversali al senso di percorrenza. Esse sono ammesse nella sola tipologia filamento neon per servizi primari di pubblica utilità per gli edifici vincolati o catalogati come immobili di I o II categoria (con le dimensioni previste nella nota 3) e per tutte le attività per gli edifici catalogati come immobili di III categoria con altezza non inferiore a metri 2,80 da terra;
c.   insegne a bandiera interne al portico o esterne. Esse sono ammesse solo per servizi primari di pubblica utilità per gli edifici vincolati o catalogati come immobili di I o II categoria (con dimensioni massime centimetri 50x70 o 70x50, o diametro centimetri 100 per le farmacie o centimetri 45x95 per tabaccai) e per tutte le attività negli edifici catalogati come immobili di III categoria (con dimensioni massime centimetri 100x70 o 50x150). In tutti casi l'altezza da terra non deve essere inferiore a metri 2,80 da terra.

2.   Nei portici ove il disegno originale dell'architettura preveda portinsegna sono ammissibili anche altre soluzioni da valutare nello specifico con il Servizio Arredo Urbano.

3.   Le catene trasversali collocate all'interno dei portici possono essere usate per comunicazione e pubblicità istituzionale.

Articolo 10 - Insegne nel terreno (T)

1.  Le insegne isolate nel terreno (totem), accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifinite in modo accurato su tutti i fronti.

2.  Sul sedime privato possono essere collocate insegne isolate di esercizio con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente.

3.  Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici, ...), nel rispetto di uno spazio libero per il passaggio pedonale di almeno metri 2,00, le collocazioni devono essere ricondotte ai principi generali del Codice della Strada, gli impianti devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo (articolo 6). Si individuano i seguenti casi:
T.1 - TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE
Sono ammessi per promuovere esclusivamente manifestazioni a carattere culturale e turistico; le dimensioni massime non devono essere superiori a metri 0,80 di base e metri 2,20 di altezza.
Nella Z.U.C.S. sono autorizzabili ad una distanza massima di metri 20,00 dalla sede della manifestazione che si intende promuovere.
Nel resto del territorio sono autorizzabili con il limite di un totem per ogni angolo di incrocio di assi viari, quando non già occupato dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003 e purché venga rispettata una distanza minima di metri 20,00 da qualunque altro impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne di esercizio, striscioni o transenne ed a metri 50,00 da altri totem collocati nello stesso senso di marcia.
T.2 - TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA
Tra le attività private è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune; nella Z.U.C.S. sono ammissibili purché con dimensioni massime di centimetri 80x80 su palo di altezza massima metri 4,00; nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale.
Nel caso di altezze inferiori a metri 5,10 da terra la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno centimetri 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

4.  All'interno delle aree di distribuzione carburanti sono ammesse esclusivamente insegne relative all'attività ivi esercitata ad eccezione degli eventuali impianti di affissione o cartellonistica di grande formato.

5.  Per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande o per le attività artigianali di tipo alimentare è ammesso il posizionamento di un cavalletto portamenù con dimensioni massime di centimetri 60x90, da collocarsi in adiacenza al fabbricato.

Articolo 11 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità (A)

1.  Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.
Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico Servizio affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione Comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione, ...) che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città riserva una quantità di metri quadrati da eseguire dai soggetti aventi diritto; per la parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

2.  I formati utilizzabili sono esclusivamente:
-  centimetri 70x100, 100x140, 140x200, 150x200 e 200x140 (piccoli);
-  centimetri 300x200, 400x300 e 600x300 (grandi).

3.  Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata Città di Torino. Altre eventuali proposte dimensionali e/o tipologiche, se ritenute utili dall'Amministrazione, saranno verificate dal Servizio Arredo Urbano. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.

4.  Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di elementi illuminanti di sporgenza massima centimetri 70, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto.

5.  La massima sporgenza per gli impianti murali, compresi anche zanche ed ancoraggi, dovrà essere contenuta in centimetri 15.

6.  Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di centimetri 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

A.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Su edifici di categoria I non sono ammessi impianti per affissioni.
Affissioni di piccolo e medio formato:
- su edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni;
- su edifici non residenziali e su recinzioni sono ammessi senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici, ...).
Affissioni di grande formato:
-  sui frontespizi di edifici di categoria II e III, ad esclusione di quelli ubicati nella Z.U.C.S. e del territorio oltre la fascia edificata pedecollinare alla destra del fiume Po, così come definita nelle tavole tecniche, nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di metri quadrati 72, (pari a quattro impianti 600x300) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a centimetri 50. Sul medesimo frontespizio la collocazione ed il dimensionamento di nuovi impianti deve risultare coordinata con altri eventualmente esistenti;
-  sui muri di cinta senza occultare elementi architettonici, della Parte B sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio;
-  in tutto il territorio non sono ammesse nuove collocazioni su recinzioni a giorno o al di sopra dei muri di cinta e delle recinzioni a giorno anche se posizionati su pali interno proprietà.
Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.

A.2 - PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada. La proiezione a terra deve distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata e metri 1,50 dal più vicino binario tranviario; non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 3,00, garantendo comunque uno spazio di metri 2,50 per il transito pedonale.
Tali impianti sono ammessi su aree verdi solo nel rispetto del Regolamento comunale in materia di Verde Pubblico.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi solo impianti di piccolo formato approvati, su progetti specifici, dalla Giunta Comunale.
Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 300x200 400x300 e 600x300 della linea unificata Città di Torino, o altri verificati dal Servizio Arredo Urbano, per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni postazione (nota 4) sul terreno pubblico e privato deve essere sempre osservata una distanza di almeno metri 35 (per i grandi formati 300x200, 400x300 e 600x300) da qualunque altro grande impianto o postazione di affissione o cartellonistica. Per le nuove collocazioni, tale distanza è ridotta, dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003, a metri 20,00 da quelli di piccolo formato ed a metri 25,00 da quelli di grande formato.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra metri 2,00 e metri 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a metri 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra metri 0,50 e metri 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei): in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli.
Non è ammesso:
-  realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali;
-  collocare impianti isolati sovrapposti.
La collocazione di nuovi impianti, in cui siano visibili entrambi i lati dal suolo pubblico, è ammessa solo se risultano bifacciali.

A.3 - ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto indicato ai punti A.1 e A.2) di impianti per affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari possono essere localizzati nella Parte B del territorio cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero.

A.4 - IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
Gli impianti temporanei per affissioni sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.
Nei cantieri non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

Articolo 12 - Impianti di cartellonistica (C)

1.  I cartelli, teli, cassoni luminosi e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino. Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dal Servizio Arredo Urbano. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc..

2.  Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti di sporgenza massima centimetri 70, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di centimetri 20, elevabile a centimetri 30 ove l'impianto sia collocato ad una altezza non inferiore a metri 3,00 da terra.

3.  Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di centimetri 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

C.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
La collocazione è ammessa solamente su edifici di categoria II e III ad esclusione di quelli ubicati nella Z.U.C.S. e del territorio oltre la fascia edificata pedecollinare alla destra del fiume Po, così come definita nelle tavole tecniche, nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale in caso di più impianti con un distacco dagli spigoli non inferiore a centimetri 50 o fino al 100% nel caso di progettazioni unitarie approvate dal Servizio Arredo Urbano.
Sul medesimo frontespizio la collocazione ed il dimensionamento di nuovi impianti deve risultare coordinata con altri eventualmente esistenti.
Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta della Parte B senza occultare elementi architettonici, la cui altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio.
In tutto il territorio non sono ammesse nuove collocazioni su recinzioni a giorno o al di sopra dei muri di cinta e delle recinzioni a giorno anche se posizionati su pali interno proprietà.
Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati impianti di cartellonistica di nessun tipo.

C.2 - PERMANENTI ISOLATI
Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi solo impianti fino a dimensioni metri 1,50x2,00 o 2,00x1,50 approvati, su progetti specifici, dalla Giunta Comunale.
La proiezione a terra deve distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata e metri 1,50 dal più vicino binario tranviario; sui marciapiedi di larghezza superiore a metri 3,00 sono ammessi purchè venga garantito uno spazio di metri 2,50 per il transito pedonale.
Tali impianti sono ammessi su aree verdi solo nel rispetto del Regolamento comunale in materia di Verde Pubblico.
Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:
C.2.1 - CARTELLI E TABELLONI
I formati utilizzabili nella Parte B sono esclusivamente centimetri 140x200, 200x140, 150x200, 200x150, 300x200, 400x300 e 600x300; deve essere sempre osservata una distanza da altri impianti di cartellonistica o di affissione di almeno metri 20,00 per i formati 140x200, 200x140, 150x200, 200x150, metri 35,00 per i formati 300x200, 400x300, 600x300. Per le nuove collocazioni, tale distanza è ridotta, dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003, a metri 20,00 da quelli di piccolo formato ed a metri 25,00 da quelli di grande formato.
Le nuove strutture dovranno essere conformi alle specifiche tecniche richieste dal Servizio Arredo Urbano.
La collocazione di nuovi impianti, in cui siano visibili entrambi i lati dal suolo pubblico, è ammessa solo se risultano bifacciali.
C.2.2 - INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI
Nella Parte B del territorio comunale possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività con frecce direzionali per individuare attività private industriali, commerciali o di servizio.
Nel territorio collinare oltre la sponda destra del fiume Po sono ammissibili, per le sole attività a carattere alberghiero, di ristorazione o similari con sede oltre la fascia edificata pedecollinare, con il limite di 5 posizioni per ogni singola attività.
Sono ammessi sui marciapiedi di larghezza superiore a metri 3,00 purchè collocati paralleli (salvo casi particolari) ed in aderenza, a preesistenze edilizie o ad aree retrostanti, previa autorizzazione della proprietà della stessa.
La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno metri 50,00 da ogni altra postazione analoga misurata per ogni asse veicolare.
Tale distanza è ridotta, per le nuove collocazioni, a metri 20,00 da altre tipologie di impianti pubblicitari (ad esclusione delle insegne di esercizio).
I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, non possono essere né luminosi né illuminati, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a metri 3,20 e con larghezza compresa tra metri 1,20 e metri 1,50; si possono prevedere al massimo 3 moduli contigui per ogni postazione. Ogni modulo deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori di attività, gli spazi disponibili possono essere integrati anche da segnaletica di pubblico interesse verificata dal Servizio Arredo Urbano. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada.
C.2.3 - TRANSENNE PARAPEDONALI
Le transenne parapedonali sono da ricondursi alla linea unificata della Città di Torino. La pubblicità può essere collocata solo su impianti esistenti o in nuove posizioni individuate dall'Amministrazione ove necessario, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada e relativi regolamenti vigenti.
Nuovi pannelli pubblicitari sono vietati nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nonchè negli ambiti storici (piazze auliche).
Il numero di pannelli pubblicitari non può eccedere il 50% delle transenne contigue (in caso di numero dispari è ammesso il pannello pubblicitario in eccesso).
E' fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificabile.

C.3 - A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE
C.3.1 - CARTELLI, TABELLONI E PALINE
Nella Parte A del territorio comunale non sono ammessi.
Nella Parte B, in caso di congressi, fiere campionarie, spettacoli, iniziative di carattere commerciale, gare sportive, ..., è consentita la collocazione di paline ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada e del Regolamento del Verde, secondo i circuiti predefiniti.
Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:
- distanza da altri impianti pubblicitari e dagli incroci superiore a metri 20,00; tra le paline detta distanza può scendere a metri 10,00;
- dimensioni massime delle plance pari a centimetri 80x120;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata più vicina e non meno di metri 1,50 dal più vicino binario tranviario;
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.
C.3.2 - SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati secondo le disposizioni previste per le recinzioni di cantiere; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.
C.3.3 - SU PONTEGGI
La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 60% della superficie totale della singola facciata. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura che riproduca il disegno architettonico (non è ammessa la riproduzione fotografica). Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Servizio Arredo Urbano.
L'autorizzazione alla collocazione della pubblicità sarà rilasciata solo successivamente alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico ed è ammissibile per il primo rilascio ed il primo rinnovo alla concessione stessa.

Articolo 13 - Impianti su elementi di arredo urbano

1.   Non è ammesso collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassonetti e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, parapetti stradali, pensiline ed altri manufatti assimilabili, salvo che in tali elementi di arredo urbano, in origine, siano stati predisposti appositi spazi.

2.   Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni o nelle immediate adiacenze, non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.

3.   Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con forma coerente alle stesse, larghezza ad esse uguale, poste ad un'altezza non inferiore a metri 2,00 e con una sporgenza massima di metri 1,50, ed inferiore di almeno centimetri 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie. Non sono ammesse tende a "capote" collocate ai piani superiori degli edifici.
Nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli fino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Non sono consentite tende collocate solo al di sotto delle lunette del portico. Nel caso in cui le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica. Il colore delle tende deve essere coerente con il Piano del Colore ed approvato dal Servizio Arredo Urbano. Sono ammissibili scritte per una superficie non superiore ad un quarto di quella del telo interessato collocate esclusivamente nella parte fissa della tenda. Non sono ammesse tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato, salvo casi accertati in cui l'irraggiamento determinato dalla luce solare costituisca pregiudizio ad attività commerciale.

Articolo 14 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni, stendardi mobili e pubblicità a pavimento

1.   Le Bandiere, gli striscioni, i teli, i gonfaloni, gli stendardi mobili, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici, ...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato per tipo, forma e localizzazione dal Servizio Arredo Urbano, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc. di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.

2.   Gli striscioni attraverso le vie in occasione di manifestazioni culturali, congressi, eventi sportivi o di pubblico interesse sono consentiti, con altezza da terra superiore a metri 5,10, e in modo simmetrico rispetto alla mezzeria della via e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli con le seguenti indicazioni:
-    nella Parte A solo nel luogo dell'evento a partire da 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 1 giorno dal termine della stessa;
-    nella Parte B purché collocati nelle posizioni individuate e riportate nell'apposito elenco depositato presso l'ufficio Pubblicità Temporanea preposto al rilascio dell'autorizzazione.

3.    Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

4.    Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in occasione di manifestazioni culturali, congressi, eventi sportivi o di pubblico interesse sono consentiti:
-    nella Parte A solo nel luogo dell'evento;
-    nella Parte B purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 1 giorno dal termine della stessa.

5.    Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario (verificato dal Servizio Arredo Urbano) atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento.

6.    La pubblicità a pavimento è ammessa solo se realizzata con tecniche non invasive (vernici biodegradabili, pulizia del manto, ecc.) e solo se realizzata su superfici in asfalto o cemento. All'interno della Z.U.C.S. la pubblicità a pavimento è ammessa solo per la promozione di iniziative e/o eventi patrocinati dalla Città, dalla Provincia di Torino o dalla Regione Piemonte. Le superfici interessate da interventi realizzati con vernici devono essere completamente ripristinate al termine dell'autorizzazione.

Articolo 15 - Norme transitorie

1.   Gli impianti esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento che siano muniti di autorizzazione in corso di validità, dovranno essere regolarizzati, ai sensi delle nuove norme, in sede di rinnovo dell'autorizzazione.


Note:

1) Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari caratterizzati da inconsistenza fisica o da labilità formale: trasmissioni sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità ambulante e/o su veicoli, messaggi telematici.

2) Dimensioni massime:
- per le farmacie centimetri 120x120;
- per i tabaccai centimetri 45x95 (scritte consentite: la T di tabacchi, riv. n. ..., Sali e Tabacchi, Valori Bollati, Ricevitoria Lotto n. ...).

3) Per sagoma limite delle insegne nelle arcate dei portici, si intende la figura il cui perimetro contiene la massima estensione dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce nel modo seguente: la base è la linea orizzontale condotta per l'imposta del capitello, lateralmente si tracciano due linee verticali distanti centimetri 50 dal capitello stesso da un lato e dalla parete di fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea simile alla sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza) pari a 2/3 di quello dell'arcata. La figura così costruita può avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a metri 4.

4) Per "postazione" si intende un raggruppamento di impianti contigui.