N. 233

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE E SVILUPPO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) esecutiva dal 10 ottobre 1996.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007) esecutiva dal 10 dicembre 2018.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - NIDI D'INFANZIA

TITOLO III - SCUOLE DELL'INFANZIA

TITOLO IV - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DI ASSISTENZA EDUCATIVA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

TITOLO V - CENTRI EDUCATIVI PECIALI MUNICIPALI (CESM)

TITOLO VI - CONSULENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - CED

TITOLO VII - FORMAZIONE, FONDI E TRASPORTI

NORME TRANSITORIE


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA' E STRUTTURA DEL SERVIZIO

1.   Il Comune, attraverso il Servizio Integrazione e Sviluppo, offre ai bambini e ai ragazzi che hanno problemi di natura personale, sociale e culturale opportunita' educative al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialita' individuali e di prevenire situazioni di disagio e di disadattamento. In base alla L.104/92 per "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (art. 12 e 13), l'Amministrazione Comunale interviene con progetti finalizzati per contribuire al diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1.   Comune offre ai portatori di deficit l'opportunita' di essere inseriti in progetti educativi diversificati per tempi, forme di attivita' e luoghi in cui tali attivita' si possono svolgere :

a) nel servizio Nidi d'Infanzia (Titolo II)
b) nel servizio Scuole per l'Infanzia (Titolo III)
c) nel servizio di integrazione scolastica e assistenza educativa nelle scuole obbligo (Titolo IV)
d) nei Centri Educativi Speciali Municipali - CESM (Titolo V)
e) nel servizio Consulenza Educativa Domiciliare (Titolo VI).

Tali attivita' possono essere collegate con tutte le strutture e risorse presenti sul territorio, per integrare ed estendere l'azione dell'istituzione scolastica.

ARTICOLO 3 - COMMISSIONE HANDICAP CENTRALE

3.1) - Composizione

La Commissione Handicap Centrale e' composta da:

a)   la Dirigenza Pedagogica;
b)   il Responsabile di Nucleo Pedagogico preposto all'handicap;
c)   quattro Direttori Didattici (indicati dalla Dirigenza Pedagogica), competenti in materia di problemi educativi nell'ambito della patologia neuropsichiatrica in eta' evolutiva, referenti ciascuno delle Circoscrizioni situate in ogni zona corrispondente a una delle quattro U.S.L. cittadine;
d)   due esperti designati dalle Associazioni di riferimento.

3.2) - Competenze

La Commissione Handicap Centrale:

1.   esamina le domande d'iscrizione ai Nidi e alle Scuole per l'Infanzia di bambini portatori di deficit forniti di diagnosi funzionale o, in via provvisoria, di un certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso l'USL;
2.   contatta le famiglie ed i Servizi di N.P.I. di riferimento per acquisire i dati necessari alla valutazione di tali deficit relativamente agli aspetti educativi;
3.   per le Scuole dell'Infanzia puo' prevedere, relativamente alla sede, deroghe opportunamente motivate alle richieste espresse dalla famiglia in relazione a particolari situazioni e nell'interesse del bambino;
4.   assegna alle Scuole dell'Infanzia il personale specializzato in rapporto al numero di bambini iscritti, alle caratteristiche del deficit e all'orario di permanenza a scuola, nei limiti delle disponibilita' di organico e finanziarie;
5.   propone agli Uffici competenti il fabbisogno di personale per i Nidi nella salvaguardia delle necessita' dell'utenza secondo gli adempimenti previsti dalla legge quadro;
6.   elabora, su proposta dei Circoli, in collaborazione con i Centri di Documentazione e di altre agenzie formative, linee di aggiornamento e formazione per il personale interessato finalizzate anche alla conoscenza aggiornata di sussidi didattici e ausili tecnologici per compensare le difficolta' dei bambini in situazione di handicap;
7.   propone agli Uffici competenti il fabbisogno degli operatori;
8.   promuove la maggior diffusione possibile di sezioni capaci di accogliere bambini portatori di deficit sul territorio cittadino sulla base anche della flessibilita' nell'impiego del personale di cui all'Art. 25 del Regolamento Scuole Comunali dell'Infanzia.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE HANDICAP DI CIRCOLO

1.   In ogni Circolo Didattico e' istituita una Commissione Handicap (v. art. 15 Regolamento Nidi d'Infanzia e art. 15 Regolamento Scuole Comunali dell'Infanzia).

TITOLO II - NIDI D'INFANZIA

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONI

(abrogato)

ARTICOLO 6 - DOTAZIONE ORGANICA

1.   In presenza di bambini portatori di deficit riconosciuti dalla Commissione Handicap centrale, l'organico del Nido (la cui formazione specifica e' determinata sulla base del successivo art. 33) viene dimensionato secondo le indicazioni della Commissione Handicap Centrale allo scopo di ridurre il rapporto numerico educatori/bambini e consentire gli opportuni interventi individualizzati.

2.   È possibile l'attivazione del personale specializzato, dato in dotazione organica aggiuntiva al Circolo Didattico, per l'impostazione di interventi specializzati, la collaborazione sulle programmazioni, le osservazioni per l'inquadramento dei bambini disabili inseriti nel Nido d'Infanzia.

TITOLO III - SCUOLE DELL'INFANZIA

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONI

(abrogato)

ARTICOLO 8 - DOTAZIONE ORGANICA

1.   La Commissione Centrale fa riferimento a personale specializzato che comprende:
a)   insegnanti provvisti di titolo di Scuola Magistrale Ortofrenica o titolo equipollente;
b)   insegnanti addetti alla educazione psicomotoria;
c)   insegnanti addetti ai disturbi della comunicazione;
d)   insegnanti addetti ai disturbi della relazione;
e)   operatori per il servizio di assistenza handicap.

2.   La dotazione complessiva di tale personale e' determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' e costituisce il riferimento numerico per la recettivita' complessiva annuale del Servizio relativamente ai soggetti handicappati da inserire. Le assegnazioni del personale verranno disposte in base alle richieste della Commissione Handicap Centrale e dovranno tenere conto della continuita' didattica, dei carichi di lavoro e delle anzianita' di servizio.

3.   L'assegnazione del personale viene fatta al Circolo: e' compito della Commissione Handicap di Circolo definire l'assegnazione alle sezioni.

TITOLO IV - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DI ASSISTENZA EDUCATIVA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

ARTICOLO 9 - UTENZA

1.   È costituita da alunni in situazione di handicap iscritti nella scuola di ogni ordine e grado con certificazione da parte dell'U.S.L. competente (D.P.R.24/2/94 n.224, circ. R. n.11/SAP del 10/11/1995).

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1.   Il servizio di integrazione scolastica e di assistenza educativa (Legge 104/1992 articolo 13) viene fornito nelle scuole di ogni ordine e grado con l'assegnazione di insegnanti comunali per le attivita' integrative e di operatori di servizi educativi culturali. Il servizio viene fornito in sintonia con gli Accordi di Programma previsti dalla citata Legge.

2.   Le attivita' educative, di recupero e assistenziali sono programmate a diversi livelli:

1. dal Gruppo handicap provinciale, in collaborazione con i rappresentanti del Comune;

2. dal gruppo H di ciascuna istituzione scolastica;

3. dai Collegi Docenti;

e sono formalizzate nei piani educativi individualizzati (P.E.I.).

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DI NUCLEO PEDAGOGICO

1.   Il coordinamento cittadino del Servizio Integrazione e Sviluppo e' affidato a un Responsabile di Nucleo Pedagogico con i seguenti compiti:

1. promozione e coordinamento di iniziative di aggiornamento e formazione proposte anche dagli insegnanti;

2. partecipazione al Gruppo handicap provinciale per l'analisi della documentazione sull'handicap e distribuzione del personale comunale di sostegno come da Accordi di Programma vigenti;

3. attuazione di collegamenti con il Provveditorato, l'I.R.R.S.A.E., la Sovrintendenza Scolastica Regionale, gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale, le Circoscrizioni, le istituzioni scolastiche, educative, sociali, sanitarie del territorio per promuovere iniziative educativo-culturali e per estendere e integrare l'attivita' scolastica;

4. progettazione, attuazione, verifica di opportunita' educative in collegamento con strutture presenti sul territorio.

ARTICOLO 12 - SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

1.   Il Responsabile e' coadiuvato da una segreteria tecnico-amministrativa come previsto nel Regolamento Servizi per la Formazione, la Documentazione e l'offerta di Risorse Educative art. 12. Tale segreteria svolge anche mansioni di tipo amministrativo connesse alla realizzazione di progetti e attivita'.

ARTICOLO 13 - INSEGNANTI COMUNALI PER LE ATTIVITA' INTEGRATIVE

1.   L'Amministrazione, nei limiti delle disponibilita', assegna annualmente insegnanti qualificati nel rispondere a esigenze di sviluppo e di intervento individualizzato per favorire l'integrazione dell'alunno in difficolta' con il gruppo classe. Tali insegnanti esprimono professionalita' e competenza nel programmare e realizzare interventi educativi finalizzati a favorire l'integrazione scolastica e il conseguimento dell'autonomia personale e funzionale e della comunicazione, tramite l'acquisita specifica formazione e il consolidamento della stessa nell'esperienza diretta. Tali insegnanti partecipano appieno alla vita delle scuole statali di ogni ordine e grado a cui sono assegnati. Dipendono funzionalmente dalle Direzioni Didattiche o dalle Presidenze e amministrativamente dal Responsabile Servizi Territoriali della circoscrizione.

ARTICOLO 14 - OPERATORI

1.   L'assistenza agli alunni in situazione di handicap e' prevalentemente fornita da operatori socio-educativi o comunque adeguatamente qualificati.

2.   A tale personale in particolare compete:
a)   la collaborazione con gli insegnanti nelle attivita' didattico-educative;
b)   l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
c)   l'igiene e la pulizia personale dei bambini affidati;
d)   l'accompagnamento e l'assistenza negli spostamenti interni o fuori sede (compresi quelli previsti per le terapie riabilitative);
e)   lo svolgimento delle attivita' connesse alla fruizione del pasto;
f)   la pulizia degli spazi usati in uso esclusivo.

ARTICOLO 15 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SCUOLE STATALI

1.   L'assegnazione del personale comunale alle Direzioni Didattiche e/o Presidenze viene effettuata dal Gruppo handicap provinciale, garantendo le priorita' relative ai casi gravi previste dalla Legge 104/92 e le conseguenti esigenze di continuita' relazionale.

ARTICOLO 16 - CONFERENZA DI SERVIZIO

1.   La Conferenza di Servizio e' costituita da tutto il personale d'appoggio in servizio nelle scuole dell'obbligo e superiori operante in ciascuna Circoscrizione.

2.   E' convocata dal Responsabile del Servizio.
Svolge i seguenti compiti:
     1.  discute i problemi educativi e la programmazione didattica annuale;
     2.  propone iniziative di aggiornamento e formazione del personale;
     3.  programma, indicativamente entro febbraio, i turni per il periodo estivo.

ARTICOLO 17 - ORARIO E CALENDARIO

1.  Il calendario e l'orario di lavoro settimanale sono definiti secondo le indicazioni delle normative vigenti e del C.C.N.L.

ARTICOLO 18 - ASSEGNAZIONE SEDI E TRASFERIMENTI

1.   Le sedi di servizio sono individuate nell'ambito delle istituzioni scolastiche in base all'Accordo di Programma vigente, che definisce le modalita' di assegnazione per le risorse da utilizzare sull'handicap.

TITOLO V - CENTRI EDUCATIVI SPECIALI MUNICIPALI (CESM)

ARTICOLO 19 - TIPOLOGIA

1.   I CESM sono laboratori territoriali che propongono attivita' integrative per gli alunni in situazione di handicap grave, iscritti nella scuola dell'obbligo, per lo sviluppo dell'autonomia e della capacita' di comunicazione.

ARTICOLO 20 - ATTIVITA'

1.   Le proposte si articolano in attivita' motorie, psicomotorie, di comunicazione, di autonomia funzionale, di terapia occupazionale, ludiche e musicali, di acquaticita' e di idroterapia, ed altre di carattere sperimentale. Si svolgono prevalentemente in locali attrezzati dei CESM, nelle scuole e in sedi ritenute idonee per l'attuazione dei progetti educativi in ambito cittadino e non. Esse sono concordate tra il Gruppo handicap provinciale, i Direttori Didattici e gli insegnanti dei CESM e i gruppi H delle scuole dell'obbligo e sono formalizzate nei P.E.I..

ARTICOLO 21 - UTENZA

1.   L'utenza e' costituita da alunni delle scuole dell'obbligo, in situazione di handicap grave, residenti nel Comune di Torino e in Comuni limitrofi (previa convenzione), assicurando in questo secondo caso la funzionalita' del progetto di integrazione fra la scuola statale di competenza del bambino e la frequenza del CESM.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILE DI NUCLEO PEDAGOGICO.

1.   Il Responsabile di Nucleo Pedagogico con funzioni di Direttore dei Servizi Educativi Territoriali in cui e' ubicato un CESM ne e' responsabile con i seguenti compiti:

1. coordinamento pedagogico-didattico e gestione amministrativa;

2. individuazione delle metodologie per una gestione funzionale delle risorse;

3. formulazione e verifiche relative ai P.E.I. e ai progetti sperimentali;

4. programmazione e verifiche relative ad attivita' di formazione e ricerca;

5. attuazione di collegamenti con la Commissione Comunale H Centrale, le Circoscrizioni, le istituzioni scolastiche, educative, sociali e sanitarie del territorio;

6. collaborazione alla definizione di proposte di aggiornamento e formazione, di iniziative e di progetti in ambito scolastico ed extrascolastico.

ARTICOLO 23 - INSEGNANTI COMUNALI

1.   L'attivita' nei CESM e' condotta da insegnanti di Scuola dell'Infanzia e per le attivita' integrative (secondo quanto previsto da All. F art.3), specializzati in interventi mirati alla specificita' dell'handicap grave, tale personale comprende:
a)   insegnati provvisti di titolo di Scuola Magistrale Ortofrenica o titolo equipollente;
b)   insegnanti addetti all'educazione psicomotoria;
c)   insegnanti addetti ai disturbi della comunicazione.

ARTICOLO 24 - SEGRETARIO ECONOMO

1.   Le funzioni amministrative ed economali richieste per la gestione dei CESM sono svolte da personale amministrativo sulla base delle direttive dell'Amministrazione e del Responsabile di Nucleo Pedagogico. I compiti sono definiti come da Art.19 del Regolamento Scuole dell'Infanzia.

ARTICOLO 25 - OPERATORI

1.   Le mansioni generali sono quelle previste dall'Art. 21 del Regolamento Scuole dell'Infanzia. I compiti di assistenza a soggetti portatori di handicap grave sino a 18 anni, devono essere svolti da personale operatore idoneo, con disponibilita' e attitudine ai compiti, che abbia seguito con esito positivo apposito corso di formazione o alternativamente con esperienza adeguata.

ARTICOLO 26 - ORARIO E CALENDARIO

1.   Il calendario e l'orario di servizio devono essere organizzati in modo da consentire la realizzazione dei progetti formalizzati nei P.E.I. L'orario di lavoro del personale e' definito sulla base del C.C.N.L. e della contrattazione decentrata.

ARTICOLO 27 - COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

1.   L'elaborazione di programmi e di progetti sperimentali e' affidata a una apposita Commissione Tecnico-Scientifica per i CESM, composta dalla Dirigenza Pedagogica, dai Responsabili dei CESM, da esperti designati dall'U.S.L., dall'I.R.R.S.A.E., dall'Universita', dal Provveditorato agli Studi e da insegnanti individuati dalla Dirigenza Pedagogica.

ARTICOLO 28 - CONFERENZA DI SERVIZIO

1  . La Conferenza di Servizio e' costituita da tutto il personale in servizio nel CESM.

2.   E' convocata dal Responsabile del Servizio che la presiede.

3.   Svolge i seguenti compiti:

1. discute e propone al Responsabile i turni del personale, la programmazione dei congedi ordinari e del Servizio Estivo (indicativamente entro il mese di febbraio) in base alla realizzazione della programmazione educativa;

2. individua le modalita' organizzative e metodologiche in relazione ai collegamenti con la Commissione Handicap Centrale, le Circoscrizioni e le istituzioni scolastiche, educative, sociali e sanitarie del territorio;

3. propone iniziative di aggiornamento del personale;

4. propone incontri periodici con i genitori in base alle esigenze diversificate dell'utenza;

5. propone iniziative di sperimentazione da attuarsi con il personale dei CESM, della Scuola dell'obbligo ed i genitori disponibili;

6. fornisce indirizzi per la gestione dei fondi assegnati per l'acquisto di materiale didattico.

ARTICOLO 29 - COLLEGIO DOCENTI

1. E' formato dal personale docente di ogni CESM e coordinato dal Responsabile. Puo' prevedere la partecipazione degli operatori e dell'economo.

29.1) Competenze

Il Collegio Docenti:
a)   Elabora la programmazione e l'organizzazione delle attivita' in base alle indicazioni generali fornite dalla Commissione Tecnico-Scientifica e secondo le specificita' previste nei diversi P.E.I.;
b)   Definisce le modalita' di verifica e le proposte di formazione e di ricerca, di incontri con i genitori, di sperimentazioni e di acquisto dei materiali didattici sulle linee generali fornite dalla Conferenza di Servizio.

TITOLO VI - CONSULENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - CED

ARTICOLO 30 - FUNZIONI

1.   La Consulenza Educativa Domiciliare (CED) e' un servizio rivolto alle famiglie che vivono in situazione di grave disagio per la nascita di un bambino portatore di deficit o in presenza di condizioni ad alto rischio per una adeguata educazione di un bambino normodotato. Il servizio offre un intervento diretto di presa in carico educativa domiciliare o indiretto di consulenza alla famiglia, mantenendo una costante collaborazione con i Servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

ARTICOLO 31 - PRESENTAZIONE ED ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

1.   L'attivazione del Servizio avviene su richiesta della famiglia e/o su segnalazione dei Servizi territoriali e delle Associazioni, prioritariamente per bambini da 0 a 3 anni, con possibilita' di estensione della fascia d'eta' per i bambini che siano impossibilitati a fruire di normali Servizi educativi (Nidi d'Infanzia, Scuole Materne). Le domande vengono presentate presso la sede del Servizio C.E.D..

ARTICOLO 32 - DOTAZIONE ORGANICA

1.   Il servizio e' svolto da insegnanti che hanno ricevuto una specifica formazione. E' coordinato dal Responsabile di Nucleo Pedagogico che mantiene rapporti con la Commissione Handicap Centrale.

TITOLO VII - FORMAZIONE, FONDI E TRASPORTI

ARTICOLO 33 - FORMAZIONE

1.   Attraverso la ricognizione delle risorse e delle specializzazioni (v. riferimento all'anagrafe professionale contenuto nell'Allegato C1, art. 34) vengono periodicamente ridefinite le proposte di formazione, di aggiornamento e di supervisione che saranno attuate secondo modalita' e strategie differenziate, riguardanti sia gli ambiti di specializzazione, sia il profilo metodologico con riferimento alle diverse forme e livelli di gravita' dell'handicap. In particolare, allo scopo di adeguare la professionalita' di tutto il personale educativo dei Nidi d'Infanzia alle esigenze dell'integrazione se ne prevede la formazione progressiva tramite corsi organizzati dall'Amministrazione.

2.   La programmazione complessiva e' garantita con modalita' previste nel Regolamento Servizi per la Formazione, la Documentazione e l'offerta di Risorse Educative, articolo 3 attraverso corsi promossi dai Centri di Documentazione, anche in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, l'I.R.R.S.A.E. ed altre istituzioni presenti nel territorio e contestualmente a iniziative di sperimentazione e ricerca.

ARTICOLO 34 - FONDI PER MATERIALE DIDATTICO

1.   Annualmente, in seguito ad apposito provvedimento deliberativo, l'Amministrazione assegna ai Consigli di Circolo e di Istituto e ai CESM compatibilmente alla disponibilita' finanziaria, i fondi necessari per l'acquisto del materiale didattico, in base al numero degli insegnanti comunali in servizio. Nell'ambito dei gruppi H delle scuole dell'obbligo e superiori e nei collegi docenti dei CESM vengono scelti i materiali piu' idonei.

ARTICOLO 35 - TRASPORTI

1.   Il servizio di trasporto e' previsto, in base alle disposizioni di legge, per alunni in situazione di handicap iscritti alle scuole di ogni ordine e grado per gli spostamenti tra casa e scuola e per lo svolgimento di attivita' terapeutiche ed educative.

2.   E' previsto per ogni CESM un servizio di trasporto erogato in presenza di particolari esigenze e requisiti compatibilmente alle disposizioni di legge e nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il servizio e' assicurato ad alunni frequentanti i CESM e residenti nel Comune di Torino:
a)   per accompagnamento da casa al CESM e viceversa;
b)   per spostamenti dal CESM alla scuola dell'obbligo e viceversa, anche per piccoli gruppi di bambini e ragazzi normodotati e/o in situazione di handicap grave;
c)   per l'attuazione di particolari progetti;
d)   per altre iniziative didattiche dei CESM.

NORME TRANSITORIE

INSEGNANTI CESM
Saranno trasposti, con apposito provvedimento deliberativo, nel profilo di insegnanti comunali per le attivita' integrative tutti gli insegnanti di scuola materna addetti al CESM che ne fanno richiesta.