N. 320
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021) esecutiva dal 29 aprile 2006.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Principi e finalità
Articolo 3 - Competenze del Sindaco
Articolo 4 - Diritti degli animali
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 - Ufficio Tutela Animali
Articolo 6 - Consulta Comunale del volontariato
animalista. Istituzione
Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo 8 - Detenzione di animali
Articolo 9 - Divieti generali
Articolo 10 - Abbandono di animali
Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali
in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra
proprietà privata
Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali
di affezione su autoveicoli
Articolo 13 - Avvelenamento di animali
Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori
di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica
Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni
Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali
vivi
Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi
da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino
TITOLO III - CANI
Articolo 18 - Definizione
Articolo 19 - Attività motoria e rapporti
sociali
Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed
aree pubbliche
Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani
Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici
e mezzi pubblici
Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
solide
Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani
vaganti sul territorio comunale
Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia
Articolo 26 bis - Interventi e studi volti a
monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani
Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori
e venditori di cani a scopo di commercio
Articolo 28 - Documenti da portare al seguito
TITOLO IV - GATTI
Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle
colonie feline
Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi
Articolo 31 - Censimento delle colonie feline
e dei gatti liberi sul territorio
Articolo 32 - Attività di cura delle colonie
feline e dei gatti liberi
Articolo 33 - Alimentazione dei gatti
Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà
Articolo 35 - Sterilizzazione
Articolo 36 - Cantieri
Articolo 37 - Custodia gatti randagi
TITOLO V - FAUNA SELVATICA
ED ESOTICA
Articolo 38 - Fauna selvatica
Articolo 39 - Fauna esotica
TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI
Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia
varietà domestica
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali
acquatici
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 42 - Sanzioni
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni
Articolo 44 - Vigilanza
Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione
di norme
Articolo 46 - Norme transitorie
Glossario dei termini usati nel regolamento
1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
1. Il
Comune di Torino, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana,
riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato
di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio
cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità,
la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto
nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Torino,
in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali,
proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi,
e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali
non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine
la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione
della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni
intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e
delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra
specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Torino, allo scopo di favorire
l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività
presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate,
organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione
nonché attività di informazione mirate ad incentivare
l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare
il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Torino, anche in collaborazione
con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri
soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento
del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative
volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli
animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono
animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinchè
persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare
a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture
pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
4. Il Comune di Torino, al fine di favorire la
corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene
iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi,
degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni
animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Torino individua nella tutela
dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto
ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare
verso le specie più deboli.
6. Il Comune di Torino, ritenendo che il rapporto
con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana,
contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti
dei possessori di animali. Contrasta altresì
ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza
di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che
ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
7. Il Comune di Torino promuove, anche in collaborazione
con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali
rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché
il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì
la cultura e la tradizione animalista della propria città
ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed
alla difesa degli animali.
8. Il Comune di Torino, in quanto soggetto pubblico
deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio
territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse
disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie
zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
9. Il Comune di Torino promuove, nell'ambito
delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione
animale nella ricerca scientifica.
1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
1. Il
Comune di Torino si adopera a diffondere e promuovere la tutela
dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando
e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà
verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio
dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono
legati per la loro esistenza.
1. La
Città, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale
e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti
degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche
per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente
Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in
materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti
svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini
e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività
di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in collaborazione
con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione
dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture
comunali, con la Consulta Comunale del volontariato animalista,
con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Torino,
con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Torino, con
le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Università
di Torino, con l'Istituto Zooprofilattico.
3. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi,
nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di
personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni
animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con
il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di
Torino nel settore della tutela ed assistenza agli animali.
1. Il Comune di Torino, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 12, quarto comma dello Statuto della Città di Torino, una Consulta Comunale del volontariato animalista, e approva apposito regolamento.
1. Ai
fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale,
quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie
e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di
vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in
stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano
tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune
di Torino.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella
legislazione speciale.
1. Chi
tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta,
averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela
ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a
qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati
secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.
Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare
da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo
renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale
e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali
devono impegnarsi a:
- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di
collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi
più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o
tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali
esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche
e comportamentali.
1. E'
vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento
lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti
disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti
in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva
umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva
insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore
nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli
a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche
temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti
di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la
cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale,
sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato;
dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da
terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà
essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà
infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni
d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la
salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni
igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di
cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze
di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale
dovrà essere accudito e curato secondo le necessità
tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o
in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano
del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari
contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere
permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità
alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione
con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse,
cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo
a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di
mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti
o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare
i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti
a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste
dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico
divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in
particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate
le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme
di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere,
mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la
cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque
di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo.
E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo
pubblicitario.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale
colorare artificialmente gli animali; è altresì
vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali,
per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei
veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento
con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali
in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente,
sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi
i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa,
è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi
troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori
(gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie,
tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere
tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire
una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione
eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve
essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base
alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare
ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere
i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione
e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma
di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali
legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione
in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle
biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini,
ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento
o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina
in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare
a strozzo.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre
prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente,
non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento
del microchip.
16. E' vietato catturare animali randagi e/o
vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i
modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli
animali per motivi esclusivamente estetici.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli
o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni
sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti
contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della
legislazione vigente in materia.
19. E' vietata la vendita di gabbie trappola,
su tutto il territorio del Comune di Torino tranne che ai
medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata
dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di
Volontariato Zoofilo.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del
Comune di Torino, la vendita e l'uso dei collari elettrici.
21. E' vietato allevare animali da pelliccia,
tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
22. E' vietato, su tutto il territorio del Comune
di Torino, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali
in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute,
in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione
o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono
esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli
di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra
saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati
presso il Canile Municipale.
1. E'
severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia
domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna
autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non
custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi
di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione
o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali
a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei
al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali
in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone,
altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
1. Il
conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato
non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la
sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se
stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo
Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve
adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli
e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione
di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione
ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo,
per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il
sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il
trasporto sofferenze all'animale.
1. E'
severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi
modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale,
alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi
in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere
dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione
e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità
tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie
animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche
con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno
dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione
tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.
In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui
gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo
di veleno utilizzato.
1. Nei
punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente
attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere
installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori
del traffico.
2. In dette zone può essere installata
anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento
di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata,
la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
1. Richiamato
quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma,
del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla
legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova
costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I
regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che
vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti,
tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche
tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla
salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque
assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari
e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto
dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo
844 Codice Civile.
1. Ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e
selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura
è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro
adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute
nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative
nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti
in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale
dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico
secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato
il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno
essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e
disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio
riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole,
razza e numero di esemplari. In particolare, il numero
degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere
sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate,
censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento.
Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale
nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio
con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.
E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da
animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei
alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato
l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura
infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di
cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere
collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento
per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari
e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo
di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico
e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello
predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai
sensi della vigente normativa, che fornirà altresì
indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto
registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione
dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti
alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione
veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato
avrà validità pari a 10gg.
9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati.
Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti
adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione
di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina
alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà
essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura.
Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la
metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà
derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate
in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano
sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente
affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno,
in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
11. E' vietato affiancare animali appartenenti
a specie competitrici sia in esposizione che all'interno del negozio.
12. E' vietato vendere animali ai minori di anni
18.
1. L'allestimento
di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è
soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata
dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti
servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali.
L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione,
con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata
della attività da espletare, il numero degli animali presenti,
la loro provenienza e le relative specie e razze,
gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento
sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni
veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
2. L'attendamento di strutture circensi e simili
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione
secondo la disciplina prevista dagli articoli 24 e seguenti del
Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli
viaggianti, circhi e simili (Regolamento n. 229)* nonché
soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione
Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma della
Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate
volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie
animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi
loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla
sicurezza.
* ora articoli 25 e seguenti del regolamento n. 315
1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.
1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
1. E'
vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva
e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal
successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve
comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con
possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua,
del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti
all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio
scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri
da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza
della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri
o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto
del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a
strozzo.
1. Ai
cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è
consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico
compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione
delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio,
di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche
muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La
museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia,
alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma
non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non
hanno l'obbligo della museruola.
1. Nell'ambito
dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono
individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura
dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con
uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo
a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica
nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è
consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente
gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità
degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i
cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri
animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio
rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo
spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.
1. Sui
mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o
detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste
dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici
uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno
libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile
della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto
in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile
della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani
guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili
nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici
i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei
responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al
guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia
che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque
avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o
danno alcuno.
1. I
proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali
hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte
dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare
lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori
per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste
per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino,
area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si
trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti
di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica
raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti
categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili
e persone con gravi difficoltà motorie.
1. I
cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione
e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti
al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura,
mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul
territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia
Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere
cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati
o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro
i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno
considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati
in affidamento. Contestualmente, la Città di Torino segnala
agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti
di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo
espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento
a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio
per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà
della Città che potrà effettuare controlli sul benessere
degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà
a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale.
In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio
la Civica Amministrazione.
5. Gli animali non possono essere dati in affido,
anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne
per maltrattamento di animali. Per assicurare il
rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città
può attivare controlli anche preventivi con particolare
riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i
quali sono previsti ulteriori accertamenti.
6. La Civica Amministrazione può stipulare
convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti
di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso
le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per
controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei
Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale
ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione
di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
7. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento
della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare
attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli
animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.
1. I
cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei
luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché
non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private
deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena
dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità
previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
1. La
Città di Torino promuove, in accordo con gli Enti competenti,
l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente
con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire
comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare
danno all'incolumità pubblica.
2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui
al precedente comma 1., provvede in particolare a quanto di seguito
indicato:
- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul
territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli
Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione,
nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello
di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano
comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle
persone;
- individuazione di un protocollo di rieducazione
comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario
o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali
pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo
attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di
cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno
definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche
di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti
alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano
l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto
uomo-cane.
1. Fermo
restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali,
gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio
hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro
di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti,
semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di
un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio
urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente
aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti
degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di
commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente,
certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.
Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per
almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali
controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il
cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere
tatuato, o identificato tramite microcip secondo i termini di
legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.
All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà
essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina
Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
1. Il
possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare
al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante
l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di
avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su
richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori
dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche
Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente
incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro
cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio
o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto
sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In
caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni
verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima
già attribuita.
1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Torino procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
1. Le
colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati,
spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo
quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34
e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario
oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute
dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse
una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli
gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta e in accordo
con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo
motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire
l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti
liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la
loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori
per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti
finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno
del loro habitat o che possano costituire per gli
stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie
feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione
o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali
nonché apposti cartelli informativi o segnaletici
della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa
a loro tutela.
1. Fatto
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito
dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che
vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i
mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L.,
le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la
mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private.
In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione
degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto e
aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di Torino
ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa
che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.
1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge
Regionale 34/1993, il Comune di Torino, al fine di garantire il
benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio
comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini
che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente
per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa
richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti
liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato
apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà
ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del
soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni
impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento
verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L.
per un più agevole espletamento delle attività
di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso,
al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area
di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo
fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela
Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione
della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione
ecc.).
1. Le/i
gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione,
rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da
destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento
alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le
norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo
spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando
la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
1. E'
fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo,
in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno
dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità
di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno
dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di
vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza
e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento
della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati
uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio,
è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano
alla sterilizzazione degli stessi.
1. Il Comune di Torino concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
1. I
soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili
e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato,
i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza
di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie
cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione
ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati
dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per
detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per
l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le
eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata
in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado
di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate
dagli interventi; dovrà altresì essere consentita
alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla
Civica Amministrazione, con le modalità più opportune,
la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa
collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere
rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente
adiacenti a quello originario di provenienza.
1. La
Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti
il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali,:
per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture,
per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati,
per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione
degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere
dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.
2. Il Comune di Torino predispone, ove necessario,
idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici
ove siano presenti colonie feline.
1. La
fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato
ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale
ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio
1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza
della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio
urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale
molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti
alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi
vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca
e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche
autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in
qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi
e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica
alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività,
detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti
adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona
provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa
vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di
commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali
vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e
successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre
1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione
vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere
effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è
vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo
in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro
attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento
degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli
edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate
nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione
di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione
dei nidi.
9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti
appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro
48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti
del caso.
1. Ferme
restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di
commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la
detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è
disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il
commercio ed il commercio di animali esotici, così come
definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986,
n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa
vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti
in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni
degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché
nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di
ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi
che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità
pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste
dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
1. Negli
edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare
nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni
favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con
l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità
della città, devono essere attuati a cura dei proprietari
e/o dei responsabili i seguenti interventi:
- pulizia e disinfezione delle superfici necessari
al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale
a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo
stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni,
reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere
degli animali.
2. E' possibile l'alimentazione dei colombi,
possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento,
senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e
privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi
frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente:
ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case
di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per
l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.
1. Si
applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici,
in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale
contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno
essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori
dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie
utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle
caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti
in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere
garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43.
1. Si
applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500
Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:
articolo 9; articolo 20;
articolo 21 commi 1 e 2; articolo
24; articolo 26 comma 2; articolo
30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma
1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo
39 comma 3.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 80
Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti
articoli:
articolo 16; articolo 17
comma 1; articolo 27; articolo
28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4.
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città ad eccezione dell'articolo 6 "Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione" che entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO
Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.
Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.
Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.
Specie aviarie: volatili.
Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.
Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.
Deiezioni: escrementi.
Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
Colonia felina:gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.
Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.
Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.
Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.
Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.
Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.
Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.
Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.