Bonus Barriere Architettoniche

Bonus 75% Barriere architettoniche

L’effetto del Decreto “Superbonus” (Decreto Legge 212/2023),  ha limitato la portata della detrazione, escludendo porte, finestre e automazione degli impianti.
Come già previsto dalla normativa precedente, per poter ottenere il bonus barriere architettoniche, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989. Nel 2024, il rispetto di tali requisiti deve risultare da asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati. 
Rispetto a quanto accaduto fino ad ora, non possono ottenere il bonus barriere architettoniche gli interventi di automazione degli impianti né la sostituzione di finestre, porte e pavimenti. L’obiettivo di questo limite, come indicato nella relazione illustrativa, è evitare comportamenti opportunistici.

Mentre rimane confermato il limite temporale (31 dicembre 2025, ndr), all’articolo 3 (Revisione   della   disciplina   sulla   detrazione   fiscale   per l’eliminazione delle barriere architettoniche) il decreto interviene – in senso restrittivo – sulla misura, con novità già in vigore: ricordiamo infatti che il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre.
agendo nella:
1.      Tipologia di interventi ammessi
2.      Possibilità di accedere a cessione del credito e sconto in fattura
3.      Obbligo di asseverazione

I nuovi interventi ammessi
Come detto, vengono ridotti gli interventi ammissibili alla detrazione del 75%.
Alla lettera a) del comma dell’articolo 1 vengono specificate le tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione, e che devono essere comunque sempre realizzati in edifici già esistenti, e non di nuova costruzione. Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche agevolabili nella misura sono esclusivamente:
·        scale,
·        rampe,  
·        ascensori,  
·        servoscala
·        piattaforme elevatrici

Il bonus barriere architettoniche 2024, rispetto alla precedente versione, restringe la possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura, opzione che resta in vigore solo per i lavori condominiali effettuati su parti comuni.

La cessione del credito o lo sconto in fattura, tuttavia, possono essere richieste per chi fruisce del bonus barriere architettoniche 2024 in presenza di determinati requisiti: persone fisiche con reddito fino a 15mila euro per interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari di cui sono proprietari. Stesso discorso anche se vi sono membri della famiglia con disabilità. In tutti gli altri casi, serve l’indicazione in dichiarazione dei redditi.

altre informazioni su : agenziaentrate.gov.it

Installazione e convocazione assemblea

Sebbene una persona anziana o con disabilità non possa costringere l’intero condominio a sostenere l’installazione di un montascale per uso comune, ha il diritto di richiedere una convocazione dell’assemblea condominiale per presentare il proprio progetto. Questa assemblea avrà il compito di deliberare l’approvazione del montascale.

La convocazione serve anche a permettere agli altri condomini e all’amministratore di valutare l’interesse a partecipare ai costi di installazione e di identificare possibili svantaggi o limitazioni legate all’installazione. La legge impone limiti chiari riguardo alla possibilità di installare servoscala a spese personali, tra cui il rischio di danneggiare le parti comuni, il decoro architettonico, e la sicurezza e stabilità dell’edificio, come stabilito dal Codice Civile.

In caso di discussione in assemblea, la legge n. 13/1989 specifica che per l’installazione di un montascale condominiale è necessaria l’approvazione di una “maggioranza assembleare minore”, ovvero il consenso di almeno un terzo dei condomini presenti. Se il condominio si oppone al montascale, il richiedente può procedere con l’installazione dopo tre mesi dalla richiesta, agendo in completa autonomia. È fondamentale, tuttavia, che i lavori non creino danni o disagi nelle aree comuni del condominio e non intralcino il passaggio o la sicurezza delle persone.

In base a questa normativa, i condomini che si oppongono al progetto possono essere esclusi dalla ripartizione dei costi. Pertanto, le spese saranno divise solo tra i condomini favorevoli, in proporzione ai loro millesimi di proprietà.

Se entro tre mesi dalla proposta, il condominio non assume una posizione definita, sia favorevole che contraria, la persona disabile, anziana o chi ne ha la tutela, può procedere all’installazione del montascale a proprie spese. In questo caso, tutti i costi futuri relativi alla manutenzione e assistenza del montascale saranno a carico esclusivo dell’individuo che ha deciso di procedere con l’installazione.

IVA agevolata al 4%

Val la pena di ricordare che, come ribadito più volte dalle Entrate, quando viene stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi diversamente qualificabili, l’IVA al 4% è applicabile unicamente in riferimento alla prima tipologia di intervento, e a tutte le opere direttamente correlate e necessarie per completare l’intervento stesso. Per le altre tipologie di lavori, se realizzati su immobili per uso abitativo si applicherà l’IVA al 10% come di norma previsto. Per il riconoscimento dell’IVA al 4% è perciò necessario il contratto riporti in maniera distinta tipologia di lavori e IVA applicabile.

Esempio: se l’intervento prevede l’installazione di un ascensore interno e anche il rifacimento del tetto, il costo della manodopera relativa all’installazione dell’ascensore andrà indicato separatamente ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4%, mentre il costo per i lavori edili che non riguardano le barriere architettoniche sconteranno l’IVA al 10%.