Assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione (ADI) viene riconosciuto ai nuclei in cui siano presenti (alternativamente o contemporaneamente):
 una persona con disabilità;
 un minorenne;
 una persona con almeno 60 anni di età;
 una persona in condizione di svantaggio e inserita in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Per disabilità si intendono invalidi civili (>67%), ciechi parziali e assoluti, ipovedenti medi e gravi, sordi, persone con grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992), minori con indennità di frequenza o accompagnamento e altre invalidità per servizio o del lavoro.

Per l’accesso all’Assegno di Inclusione il limite ISEE è 9360 euro massimo.
L’ISEE è quello ordinario con l’eccezione per i nuclei con minori per i quali le formule di calcolo sono leggermente differenti. Se il nucleo supera i 9360 euro di ISEE è escluso dall’ADI.

La Carta di inclusione
Il contributo economico è erogato attraverso la Carta di inclusione con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti possono essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Come presentare la domanda
Lo si può fare con varie modalità:
 per via telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
 presso i patronati autorizzati;
 presso i Centri di Assistenza Fiscale

A questo punto il richiedente deve
1. Registrarsi sulla piattaforma denominata Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione lavorativa ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro..
2. I dati vengono inviati in automatico al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.

3. I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. I Poli di Inclusione procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo. All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire. Sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Aseguito dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del Pad individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione. Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

 i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
 componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
 i componenti affetti da patologie oncologiche;
 i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non
autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
 i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai
servizi sociali.

Guida a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali