Irap e Terzo settore, il Piemonte approva agevolazioni ma non per tutti

Con la legge regionale numero 33 sono state previste alcune agevolazioni o esenzioni che non riguardano nello stesso modo tutti gli Ets ma distinguono per soggetti e attività realizzate.

Dopo il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sardegna, anche la Regione Piemonte è intervenuta in materia di Irap per gli enti del Terzo settore. Con la legge regionale 30/11/2023, n. 33 (articolo 1, comma 1) sono state previste alcune agevolazioni o esenzioni che non riguardano nello stesso modo tutti gli Ets ma distinguono per soggetti e attività realizzate.

L’Irap è azzerata per gli enti che svolgono interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie, pur restando per loro l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. Hanno una aliquota agevolata al 2,9% le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore; una aliquota agevolata all’1,9% le cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore; hanno una aliquota agevolata al 3% i centri di servizio del volontariato.

Dalle agevolazioni previste nel provvedimento restano esclusi molti enti del Terzo settore, pur essendo anch’essi enti che svolgono attività di interesse generale e caricati delle stesse procedure di trasparenza e controllo del pari degli enti agevolati, annota il Forum del Terzo settore, tra cui quasi tutte le associazioni di promozione sociale (Aps) e gli altri enti del Terzo settore (sezione G del Runts), ad eccezione di quegli enti che svolgono le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del codice del Terzo settore; gli enti filantropici; le società di mutuo soccorso.

Per quanto riguarda le cooperative sociali va per inciso rilevato che, per esse, la nuova norma regionale fa un riferimento errato circa le tipologie di attività: infatti, richiama l’art 5 del dlgs 117/17, che però si applica “agli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali”; il riferimento corretto dovrebbe essere all’elenco delle attività di cui all’art 2 del dlgs 112/17.

Fonte: vita.it