Il Codice della Strada e il diritto alla mobilità delle persone con disabilità

Persona disabile che sale in autoSono assai numerosi i Disegni e le Proposte di Legge presentati nel tempo, relativamente alle modifiche al Decreto Legislativo 285/92, che ha sancito oltre trent’anni fa il Nuovo Codice della Strada.

Dopo averli esaminati tutti attentamente, tenendo conto in particolare dei princìpi contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che com’è noto dal 2009 è la Legge 18/09 dello Stato Italiano, la rete associativa della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha presentato una propria ampia Memoria (disponibile a questo link) in sede di audizione informale presso la IX Commissione Trasporti della Camera, rilevando innanzitutto che solo la Proposta di Legge n. 1435 «esplicita un chiaro richiamo alla condizione delle persone con disabilità)», mentre lo fa anche la Proposta di Legge n. 195, pur limitando in tal caso le modifiche al Codice della Strada alle sole disabilità visive». È pertanto su tali Proposte di Legge che la Federazione ha presentato alcuni emendamenti, nel segno del diritto alla mobilità universale per le persone con disabilità, ritenuto uno dei «princìpi cardine della Convenzione ONU».
«Il diritto alla mobilità universale – si legge infatti nella parte introduttiva della Memoria presentata dalla FISH – dev’essere garantito, al fine di consentire, in sicurezza, la piena partecipazione di tutti alla vita civile e sociale. Esso permette di superare “stigmi e pregiudizi” laddove l’attuale sistema prevede sic et simpliciter la non idoneità alla guida come conseguenza diretta della condizione di disabilità con cui vive la persona. Occorre inoltre ricordare che l’evoluzione tecnologica ha fatto sì che gli attuali adattamenti alla guida, soggetti ad omologazione da parte del Centro Prove Auto, consentono alle persone con disabilità, di poter guidare in assoluta sicurezza per sé e per gli altri».

Per quanto riguarda dunque la citata Proposta di Legge n. 1435, gli emendamenti proposti dalla FISH, concernono innanzitutto «la realizzazione dei Centri per la Verifica delle Capacità di Guida da realizzarsi uno per ogni Provincia del Paese e cioè 107 più 2 in ogni città ad alta densità di popolazione (Roma e Milano). L’attività verrà finanziata “una tantum” per 1.400.000 euro per l’anno 2024 e per i successivi 6 anni a partire dal 2026 euro 1.200.000,00 l’anno».
Due altri emendamenti, quindi, sono stati presentati dalla Federazione «al fine di evitare aggravi economici in capo alle persone con disabilità». Il primo di essi, riferito a quando «la competente Commissione Medica Locale rilascia il titolo abilitativo alla guida e/o eventuali rinnovi per un periodo di validità inferiore o pari ad anni cinque», chiede l’esonero, da parte delle persone con disabilità, «dal pagamento delle somme previste per il conseguimento, il rinnovo, il duplicato e la revisione della patente di guida speciale». Il secondo, invece, si occupa di coloro che abbiano «proceduto a modificare il proprio veicolo con adattamenti alla guida o al trasporto necessari per le persone con disabilità», chiedendo «l’esonero da ulteriori visite e prove su tutti gli adattamenti realizzati».

Rispetto infine alla Proposta di Legge n. 195, ove, come accennato, si parla solo di disabilità visive, l’attenzione della FISH si focalizza sugli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, chiedendo che «siano dotati di avvisatori acustici che segnalino il tempo di via libera anche ai non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili, per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento di persone che si muovano lentamente». Viene inoltre ritenuto necessario estendere i contributi pubblici ai Comuni, comprendendo, nel relativo bando, «le guide tattili necessarie ai non vedenti, volte ad individuare gli attraversamenti pedonali». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it.

Fonte: superando.it