Perde il lavoro per assistere la figlia con disabilità. Il Tribunale cancella il licenziamento

VENEZIA – Il Tribunale ha cancellato il licenziamento del papà di una bambina con disabilità. La misura è stata definita illegittima in quanto l’azienda ha licenziato un dipendente che usufruiva di troppi permessi per poter assistere la figlia. Con questa motivazione la sezione lavoro del Tribunale di Venezia ha annullato il provvedimento assunto nel luglio del 2022 dalla società Linea Autocar Laguna di Mestre, la quale è stata di conseguenza condannata a reintegrare il lavoratore, nonché a risarcire i danni a lui provocati: dovrà versargli un importo pari alle retribuzioni perdute, dal momento del licenziamento fino all’avvenuta reintegrazione.

La giudice Anna Menegazzo ha dichiarato illegittima e dunque inutilizzabile l’attività investigativa posta in essere nei confronti del lavoratore per giustificare il licenziamento. Il lavoratore, assunto nel 2009 in qualità di viaggiatore-piazzista, si è rivolto al Tribunale, sostenendo che il licenziamento era strumentale: nel corso della causa i suoi legali hanno dimostrato come, a seguito dei permessi a cui aveva diritto per assistere la figlia, l’azienda lo aveva prima demansionato, facendogli svolgere attività diverse da quelle per il quale era stato assunto, poi messo in cassa integrazione (unico tra tutti i dipendenti ad esservi inserito con continuità per l’intero periodo) e quindi trasferito da Mestre a San Donà. Alla fine l’uomo fu licenziato sulla base dell’esito delle investigazioni aziendali, avviate nell’aprile del 2022, poco dopo il rientro del dipendente da un’assenza di circa due mesi per infortunio: gli fu contestato un utilizzo non conforme di alcuni permessi da lui chiesti per assistere la figlia.

Il Tribunale scrive che, nel corso del processo, è emerso che l’intento dell’azienda era quello di “disfarsi” di un dipendente scomodo per le molte assenze. Linea Autocar Laguna ha spiegato che l’investigatore privato era stato assunto per verificare le ragioni della scarsa produttività della zona di competenza del lavoratore e l’eventuale sussistenza di illeciti (quali ad es. concorrenza sleale o sviamento di clientela). Ma, secondo il Tribunale, in mancanza di circostanze tali da ingenerare un “fondato sospetto. Ne consegue l’illegittimità del licenziamento, da ritenersi posto in essere per motivo illecito e determinante costituito dalle legittime assenze dello stesso nel corso degli ultimi anni lavorativi, in particolare per la fruizione di permessi e congedi ex L. 104/92 in relazione alla propria figlia”. La decisione del Tribunale potrà essere impugnata in appello, ma nel frattempo è provvisoriamente esecutiva.

Fonte: superabille.it