Garante, un organismo indipendente per i diritti umani delle persone con disabilità

 “L’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – scrive Giampiero Griffo, componente del Consiglio mondiale di Dpi (Disabled Peoples’ International), in un articolo pubblicato su Superando – costituisce un altro importante passo avanti per la piena ed effettiva applicazione della Convenzione Onu, rilanciando il ruolo fondamentale che le persone con disabilità e chi le rappresenta debbano avere per promuovere i propri diritti. Non è più il tempo che qualcuno decida al posto nostro cosa ci serve, ma è il momento di rivendicare la nostra autodeterminazione e il rispetto dei diritti umani riconosciuti dalle Convenzioni internazionali”.

Nell’articolo Griffo spiega che “il Consiglio dei ministri, su proposta della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che, in attuazione della Legge Delega al governo 227/21 in materia di disabilità, istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento rientra in un vasto programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5 (Componente 2), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede l’attuazione della ‘legge quadro per le disabilità’. Il testo recepisce le proposte elaborate da una Commissione di Studio redigente e si pone come finalità principale l’istituzione di un organismo indipendente di garanzia, omogeneo, quanto a struttura e competenze, alle Autorità Garanti già attive nell’ordinamento, il cui compito è promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione.

Il Garante ha sede in Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale preposto a dare attuazione all’articolo 33 (Applicazione a livello nazionale e moniotoraggio) della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, sulle situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

  • promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione Onu, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
  • contrasta i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccoglie segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
  • svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • visita, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particola nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Si tratta di un organo collegiale composto dal presidente e da due altri componenti, in possesso di notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità e conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati con determinazione assunta d’intesa dai presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle Commissioni Parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile esclusivamente per una sola volta.

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