Dietrofront delI’Amministrazione regionale: stralciati gli articoli che prevedevano discrezionalità per i Comuni. Si dovranno attenere all’Isee nazionale.
Con la delibera approvata il 5 giugno 2023 dalla Giunta regionale del Piemonte, e pubblicata sul Bollettino ufficiale deIl’8 giugno con il numero 10-6984, sulI’«adozione (…) delle Linee guida per l’applicazione uniforme della normativa lsee», la Regione Piemonte fa dietrofront sulle linee guida di applicazione dell’Isee per il conteggio della compartecipazione economica al costo delle prestazioni socio-sanitarie.
Il provvedimento approvato riscrive, in sostanza, dopo la delibera approvata il 29 dicembre 2022 e impugnata al Tar del Piemonte dalle associazioni Utim e Ulces, le regole per l’utilizzo dell’lsee da parte dei Comuni e dei Consorzi di gestione delle funzioni socio-assistenziali. Sulla base della nuova delibera, gli enti locali devono ora scrivere i propri regolamenti per la valutazione economica e l’eventuale integrazione per gli utenti al domicilio, ai Centri diurni, nelle Comunità alloggio, nelle Rsa…
In pratica, con le linee guida regionali approvate con la delibera 23-6180 del 2022, «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a lrpef compresi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità (…)» potevano «sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti gestori e tenuto conto di quanto espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, concorrere alla compartecipazione economica al costo delle prestazioni offerte dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».
Per l’lsee nazionale, invece, che é provvedimento di rango superiore alla delibera regionale e al regolamento comunale, «sono esclusi dal reddito disponibile (…) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini deIl’lrpef».
Insomma, i Comuni non possono conteggiare indennità di accompagnamento e pensione di invalidità tra i redditi da richiedere come compartecipazione a chi usufruisce di servizi socio-sanitari: ricoveri in Rsa, in Comunità alloggio, servizi nei centri diurni, servizi di cure domiciliari.
Altra violazione della Regione Piemonte: la delibera 23 prevedeva che «il patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario dell’intervento» potesse «essere preso in considerazione quale criterio ulteriore di selezione per la definizione della capacita alia compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente». Anche in questo caso, l’lsee nazionale chiarisce: poiché il valore della casa di abitazione (e di tutti gli altri immobili) del beneficiario sono già contati nel calcolo lsee, essi non devono rientrare in alcun calcolo «ulteriore», che vorrebbe dire su altri parametri, che non sono nominati nella norma nazionale suII’lsee.
La casa e gli altri immobili di proprietà devono essere conteggiati come prescritto daII’lsee e non possono costituire motivo di negazione della prestazione socio- sanitaria.
LE TAPPE
La Delibera 5 giugno 2023 numero 10-6984
Tratto da Fondazione di Promozione Sociale