Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: subito il profilo nazionale!

assistente all’autonomiaTramite la Sentenza n. 127 del 23 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha totalmente annullato la Legge 10/22 della Regione Molise che aveva creato l’Albo Regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (d’ora in poi nominati anche come AAC). Il Governo precedente a quello attuale aveva proposto ricorso alla Corte, lamentando l’incostituzionalità degli specifici articoli di quella Legge Regionale, concernente appunto la composizione dell’Albo Regionale e questo per il contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che assegna esclusivamente allo Stato la formulazione del profilo delle diverse professioni e anche gli Albi ad esse relative, a seguito della Legge Costituzionale 87/53, mentre consente alle Regioni di normare esclusivamente gli effetti delle Leggi nazionali nell’àmbito della normativa regionale.

Nel caso specifico la Corte si è basata non solo sull’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, ma anche sull’articolo 42 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 616/77 e soprattutto sull’articolo 3 del Decreto Legislativo 66/17, come integrato dal successivo Decreto Legislativo 96/19, che prevedeva espressamente l’obbligo da parte del Governo di formulare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso (maggio 2017!), ciò che è stato sin troppo ampiamente disatteso.

Su tale Sentenza e su cosa essa significhi nel panorama del nostro diritto vigente e di quello da anni in attesa di completamento, chi scrive desidera intervenire a titolo esclusivamente personale, occupandosi di normativa scolastica inclusiva da oltre cinquant’anni con vari scritti e interventi in convegni.

Apparentemente si tratta di una decisione limitata ad avere effetti giuridici solo nell’àmbito della Regione Molise, ma in realtà le conseguenze di essa si ripercuotono a livello nazionale. Tale pronunciamento, infatti, è importante per avere risvegliato dal torpore pluriennale i vari Governi, compreso quello attuale, nell’emanare, come richiesto dal citato Decreto Legislativo 96/19, il profilo nazionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, previa intesa con gli Enti Locali, che dovevano e debbono tuttora essere convocati a tal fine dal Governo. E questa Sentenza, pur non invitando esplicitamente il Governo e il Parlamento – come la Corte è solita fare in numerose circostanze assai delicate – contiene implicitamente questo richiamo. Dopo di essa, infatti, qualunque Governo, a partire da quello attuale, è tenuto immediatamente ad avviare e concludere i contenuti del profilo nazionale dei citati assistenti all’autonomia e alla comunicazione, con la precisazione del titolo di studio di accesso, che la SIPES (Società Italiana di Pedagogia Speciale) ha proposto in una nuova laurea apposita, nonché del mansionario, dei diritti e degli obblighi sia da parte dello Stato che degli AAC.

articolo completo su: superando.it