Legge 104. Congedo straordinario: ecco i nuovi importi massimi per il 2023

Logo INPSNella sua circolare n. 43 l’INPS ha comunicato i massimali per l’anno 2023 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti ai lavoratori che assistono familiari disabili in situazione di gravità

L’INPS ha pubblicato il 21 aprile una circolare (la n.43 del 2023) dedicata alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per alcune categorie di lavoratori dipendenti, e sono inoltre indicati gli importi da prendere a riferimento nel 2023 per altre prestazioni, tra le quali l’indennità economica e l’accredito figurativo per i periodi di congedo straordinario in favore dei familiari di persone disabili in situazione di gravità (Legge 104) ), previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs n.151 del 2001

Rimandando quindi, come sempre, ad una lettura completa del documento (che potete scaricare qui), di seguito estrapoliamo esclusivamente quanto trattato, al punto 5 del testo, in riferimento agli importi del congedo straordinario per i dipendenti del settore privato.

INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO
Ricordiamo che il congedo straordinario riconosciuto in favore di lavoratori dipendenti per assistere familiari con disabilità in stato di gravità secondo la Legge 104, articolo 3 comma 3, è un periodo di assenza dal lavoro che prevede una indennità economica e l’accredito figurativo per il periodo di congedo stesso.
L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

CALCOLO DEI MASSIMALI
Come detto, ogni anno il valore massimo complessivo del congedo (che deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo) viene rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per il 2023 è dell’8,1%.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può, comunque, eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

LE CIFRE DEL 2023
Pertanto, applicando la variazione dell’indice ISTAT dell’8,1%, per quei lavoratori la cui aliquota contributiva è del 33%, nel 2023 il valore massimo tra indennità e contribuzione figurativa è pari a 53.686,65 €, quindi il valore massimo dell’indennità è pari a 40.366 euro annue (110,59 euro al giorno) e 13.320,65 euro di contribuzione figurativa.

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