Invalidità civile minori. Serve nuova domanda a 18 anni? Istruzioni INPS sul modello AP70

Logo INPSPer fruire dei benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile correlati al compimento della maggiore età, i soggetti minori che percepiscono indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione hanno diritto alla procedura semplificata.

A partire dal 2014, al compimento dei 18 anni un minore con disabilità che fosse titolare di indennità di accompagnamento non è più tenuto a presentare nuova domanda di invalidità per poter continuare a percepire le prestazioni economiche correlate, mentre prima di quella data era costretto a sottoporsi ad una nuova valutazione dell’invalidità, sordità o cecità.

RICONOSCIMENTO SENZA NUOVA VISITA

A prevedere – e introdurre a livello legislativo – questa continuità è il comma 6 dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari.

OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO AP70

Tali soggetti, pertanto, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’INPS il modello “AP70”per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione percecità civile o la pensione per sordità.

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DAI 18 ANNI

Ricordiamo che i minori che percepiscono indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione, nel momento in cui compiono 18 anni riceveranno in automatico queste prestazioni:

  • Titolari minorenni di indennità di accompagnamento per invalidità civile: viene concessa la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
  • Titolari minorenni di indennità di accompagnamento per cecità civile: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
  • Titolari minorenni di indennità di comunicazione: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

COME SEGUIRE LA PROCEDURA

Per inviare il modello AP70 il soggetto interessato può utilizzare la procedura semplificata messa a disposizione dall’INPS, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile al seguente percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” >“Per disabili/invalidi/inabili” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” > “Utilizza lo strumento”,

autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
In alternativa, il soggetto interessato può rivolgersi a un Patronato.

EROGAZIONE AUTOMATICA E SENZA VISITA

Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.
Si precisa che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall’Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del modello “AP70”.

articolo completo su: disabili.com