Superbonus, parte la cessione dei crediti in dieci anni: scelta dal 2 maggio

Il direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha firmato il provvedimento per spalmare l’utilizzo dei bonus su più tempo. La comunicazione sarà immediatamente efficace e non potrà essere rettificata o annullata.

I crediti del superbonus saranno utilizzabili in compensazione su dieci anni, a condizione che siano stati comunicati entro il 31 marzo 2023. Con un provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arriva l’attuazione della misura prevista per i crediti ceduti o per cui è stata effettuata l’opzione per lo sconto in fattura.

In pratica, per fronteggiare le difficoltà di utilizzo in compensazione legate all’esaurimento della capienza fiscale, le imprese del settore edilizio avranno la possibilità di scegliere di dilazionare da 4 a 10 anni i crediti da superbonus, interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e il sismabonus.

Le tempistiche

Una chance che sarà possibile dalla piattaforma cessione crediti delle Entrate a partire da martedì 2 maggio 2023 e poi potrà essere effettuata anche attraverso un intermediario abilitato dal 3 luglio 2023. Il provvedimento precisa comunque che la comunicazione «è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata».

Rateizzabile anche il credito residuo

Come spiega il provvedimento, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

• o agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;

• o agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

I vincoli su cedibilità e ulteriore ripartizione

Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Comunicazione anche per una sola parte della rata

La comunicazione può essere riferita anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.

Nell’esempio riportato nel provvedimento il contribuente potrà alternativamente:

• stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;

• attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

Fonte: ilsole24ore