Interventi per l’eliminazione delle barriere: niente più cessione del credito o sconto in fattura

Logo sito IURAIn questi giorni è massima l’attenzione attorno agli impattanti interventi governativi sulle restrizioni del cosiddetto superbonus del 110% e, soprattutto sulla sostanziale fine del meccanismo della cessione del credito, cioè sull’opportunità di svolgere interventi edilizi di efficientamento energetico, antisismici ed altro senza anticipare la spesa, ma cedendo a terzi il credito verso l’Erario o ottenendo sconto in fattura.
Ciò che è meno noto – nessuna testata ne ha ancora fatto cenno – è che la fine della cessione del credito (e dello sconto in fattura) riguarda anche il bonus al 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Questo è indubitabilmente indicato nel decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 al centro del serrato dibattito politico di questi giorni.
Conservano l’opportunità alla cessione del credito solo una parte di interventi già in essere o in fase di avvio. Ad esempio: “a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)(…); b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), (…); c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.”

Lascia perplessi il fatto che sia stata applicata la stessa misura sospensiva sia al superbonus tarato sul 110%, con tutti i prevedibili rischi ad esso connessi, che al bonus sulle barriere architettoniche non solo fissato al 75%, ma per il quale sono fissati diversificati limiti di spesa.
La cessione del credito e lo sconto in fattura anche per gli interventi di eliminazione di barriere erano stati giustamente salutati, pur con le limitazioni fissate, come una significativa opportunità per chi non è in grado di anticiparne tutti i costi e per quello che è un vero ostacolo per tante persone anziane o con disabilità: rendere accessibili le parti comuni dei condomini avendo più margini per vincere le resistenze dei coinquilini. Ora sarà possibile solo la detrazione fiscale (75% in cinque quote annuali), a condizione che il contribuente abbia già sostenuto la spesa e sempre che ne abbia la disponibilità economica immediata.

Quali sono le detrazioni?
Per completezza ripercorriamo la vicenda del bonus 75% sulle barriere architettoniche.
L’opportunità era stata prevista da legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 42, lett. a), legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Veniva introdotta allora, pur temporaneamente, la possibilità di detrarre le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non, quindi, quelli di nuova realizzazione. Il termine del 31 dicembre 2022 è stato posticipato al 31 dicembre 2025 dalle legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 365, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197).
La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, se la spesa sostenuta è di 20.000 euro, la detrazione totale è di 15.000 euro e la quota annuale è di 3.000 euro. Ovviamente la detrazione arriva fino alla compensazione dell’imposta dovuta all’erario (Irpef). Se in uno dei 5 anni l’imposta fosse di 2.000 euro, anche la detrazione arriva solo a 2.000 euro (se ne perdono 1.000).
Sono situazioni che vanno valutate, in particolare da parte degli incapienti (chi ha IRPEF molto bassa o pari a zero). Infatti per questa detrazione era ammessa allora la possibilità alternativa della cessione del credito cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori di lavori, come già avviene con il bonus 110%. Come detto ciò ora non è più previsto.Nella norma viene anche posto un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione. Ne riportiamo la distinzione (letterale) che è ancora valida:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Fra le spese ammissibili ci sono anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, o per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Attenzione, quindi, solo a titolo di esempio, al rispetto delle caratteristiche tecniche e prestazionali di ascensori e piattaforme elevatrici.
Va anche detto che su questa forma specifica di detrazione le indicazioni e le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sono molto deboli.

Cos’è accaduto tecnicamente?

Precisiamo ora nel dettaglio cos’è accaduto tecnicamente, anche per fornire la possibilità a chi ci legge di verificare le fonti.
La possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura sono previste dall’articolo 121, comma 1, lett. a) e b) (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Gli interventi su cui era possibile la cessione del credito e lo sconto sono indicate nel comma 2 dello stesso articolo; l’ultima voce sono appunto gli interventi di “superamento ed eliminazione di barriere architettoniche”.
Il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, all’articolo 2, comma 1, ha sospeso l’esercizio delle possibilità di sconto in fattura e cessione del credito per tutti gli interventi elencati, incluso quello relativo al cosiddetto bonus al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche a partire dall’entrata in vigore del decreto cioè dal 17 febbraio 2023.

Cosa accade ora?
Il decreto-legge approda ora in Parlamento per la conversione in legge con eventuali modificazioni. Come detto, nel frattempo è vigente e operante. (Carlo Giacobini, Direttore dell’Agenzia Iura)

Fonte: agenziaiura.it