Quando una persona con disabilità invecchia

Persona In carrozzinaOggi spesso le persone con disabilità al compimento dei 65 anni vengono “collocate d’ufficio” nei servizi per anziani non autosufficienti: lo schema di disegno di legge delega per la riforma della non autosufficienza finalmente vieta espressamente la cessazione dei sostegni fin lì erogati. Il DDL invece non comprende che l’intervento domiciliare sia per una persona con disabilità che non autosufficiente non è “solo” un problema di integrazione sociosanitaria, ma di attivazione di processi di inclusione sociale. L’analisi di Anffas
Lo schema di disegno di legge in materia di politiche in favore delle persone anziane e delle persone anziane non autosufficienti, approvato in extremis dal governo precedente soddisfa, almeno in parte, le rilevanti e giustificate aspettative da parte di cittadini, istituzioni, operatori.

Si entra in una fase nuova e di sistema
La scadenza indicata dal Pnrr per l’approvazione della Legge Delega per gli Anziani Non Autosufficienti (31 marzo 2023) diviene ora, con l’approvazione del DDL in questione, una meta corredata da maggiori elementi di merito. Questo, unitamente alla scadenza indicata dal DDL (31 marzo 2024) per adottare «uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della persona anziana» apre una fase nuova rispetto alla precedente, che ha visto attivarsi percorsi politici e tecnici (sia a livello istituzionale che sociale) che rimarcavano la necessità di affrontare in termini di sistema il nodo della non autosufficienza. Occorre precisare che lo schema di DDL in realtà affronta in modo più ampio i temi dell’invecchiamento della popolazione, prevedendo politiche e interventi in favore del ruolo attivo della persona anziana nella società, la prevenzione delle condizioni di isolamento e solitudine, la promozione di stili di vita attivi, ecc. Questo contributo si sofferma però sui temi della non autosufficienza.

Da questo punto di vista l’obiettivo di affrontare tali temi in chiave di sistema sembra, potenzialmente, raggiunto. L’art. 4 dispone infatti la costituzione del Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA) a cui concorreranno «secondo le rispettive prerogative e competenze… a livello centrale, il CIPA (Comitato Interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana); a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e i distretti sanitari di ciascuna regione; a livello locale, l’ATS e il distretto sanitario». L’istituzione dello SNAA per come è stato tratteggiato nel DDL risponde ad una grande esigenza da tempo e da più parti fortemente espressa: garantire un approccio integrato, multifunzionale e di intensità e durata adeguata alle esigenze e ai diritti della persona non autosufficiente, alle necessità e responsabilità dei caregiver e al ruolo degli operatori.

Il fatto che il DDL indichi come necessaria la «partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore» fa ben sperare che la realizzazione e il funzionamento dello SNAA possa davvero rappresentare l’avvio di politiche mirate e partecipate. Da questo punto di vista il primo banco di prova dell’effettiva volontà di costruire insieme il futuro dello SNAA saranno i pochi mesi (31 marzo 2023) che mancano all’approvazione della Legge Delega indicata dal PNRR. Pochi mesi, ma sufficienti per ulteriormente intervenire sul testo del DDL approvato, tenendo conto delle ampie e dettagliate proposte avanzate dal Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza (in parte riprese nel DDL) e delle altre elaborazioni frutto dei lavori delle commissioni istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute.

Lo SNAA è ovviamente costituto da due fattori fondamentali: gli elementi di governance e il repertorio degli interventi. Riconduciamo alla governance anche i temi dell’accesso al sistema e ai passaggi che hanno risvolti anche di natura amministrativa come la valutazione multifunzionale unificata (art. 4 co. 2 lett.i/1) «da effettuarsi secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell’invalidità civile e delle condizioni per l’accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18».

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