È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (17 maggio 2022) il cosiddetto “decreto aiuti” e cioè il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Il testo definitivo e vigente, che ora passerà all’esame delle Camere per la conversione in legge, è significativamente differente dalla bozza circolata subito dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri. In questo caso le differenze rendono preferibile la versione attuale.
Si tratta di un provvedimento piuttosto corposo che tenta di fronteggiare le nuove emergenze economiche delle aziende e delle famiglie con particolare attenzione alle ricadute derivanti dall’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti.
Complici i primi annunci intorno ai contenuti del decreto, un particolare aspetto ha attirato l’attenzione di molti lettori: il cosiddetto bonus una tantum di 200 euro che verrebbe corrisposto a pensionati e lavoratori. Nella bozza originaria del decreto non erano incluse le persone titolari di pensioni assistenziali (es. invalidi e ciechi civili), ma sono le pensioni previdenziali (es. anzianità e vecchiaia). Nel testo in vigore c’è invece un allargamento anche rispetto alle provvidenze assistenziali. La parte relativa al bonus di 200 euro è trattata negli articoli 31 e 32 del decreto legge.
Il bonus è, come detto, di 200 euro per una sola volta e verrà erogato con la mensilità di luglio di pensione, stipendio, reddito di cittadinanza a chi ne abbia diritto. Va subito detto che quando la pensione arrivi da INPS, l’erogazione avviene in automatico sulla base dei dati disponibili dell’Istituto.
Il bonus di 200 euro viene riconosciuto purché non superi il reddito personale imponibile IRPEF di 35.000 euro (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali). Vengono esclusi anche i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Ripetiamo: l’ISEE queste volta non c’entra.
Il bonus spetta:
Il decreto prevede che il bonus di 200 euro complessivi sia concesso anche ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Non viene però erogato se nel nucleo c’è già un altro componente che percepisce il bonus. Ad esempio un lavoratore o un invalido totale o parziale.
Per i lavoratori autonomi le condizioni verranno definite da un successivo decreto; per ora è stato accantonato uno specifico fondo.
Quando si analizza questo tipo di disposizioni bisogna prestare parecchia attenzione alle indicazioni letterali. Torniamo quindi alla definizione che più interessa i nostri Lettori, quella che prevede appunto la concessione del bonus a “di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti”. [così nel testo in “violazione” della legge 20 febbraio 2006, n. 95 che ha sostituito il termine «sordomuto» con l’espressione «sordo»; NdA].
Dunque, con particolare attenzione alle persone con disabilità, il bonus:
Spetta invece a tutti ai maggiorenni invalidi parziali o totali, ciechi parziali o assoluti, sordi che percepiscano le rispettive pensioni; in presenza di pluralità di pensioni il bonus è comunque solo uno per persona.
Quasi superfluo precisare che nel caso in cui nel medesimo nucleo siano presenti più persone con disabilità titolari di pensione o assegno, ad ognuno di loro spetterà la corresponsione del bonus.
Va anche precisato che nulla è previsto a favore di caregiver familiari di persone con disabilità che siano non siano anche titolari di reddito o di pensione.
Fonte: agenziaiura.it
(ca/la)