Pubblicato il 17.11.2014 (aggiornato il 25.08.2017) stampa
Quando la donna decide di presentare denuncia, querela o istanza per violenze e stalking si può rivolgere a:
Torino:
Le Compagnie Carabinieri indicate dispongono di personale specializzato e di sale per le audizioni protette delle vittime:
Le Polizie municipali indicate dispongono di personale specializzato e di sale per le audizioni protette. Alla Polizia municipale ci si può rivolgere solo per fatti avvenuti sul territorio comunale.
Numero gratuito antiviolenza donna 1522
Tutte le donne vittime di violenza e maltrattamenti che intendano sporgere denuncia per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese, possono beneficiare del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti previsto dalla l.r. 4/2016.
al Fondo possono accedere tutte le donne domiciliate in Piemonte, senza limite di età:
Si potrà beneficiare del Fondo anche per cause civili (separazioni, affidamento dei figli, etc) in caso di violenza da parte del coniuge.
Il Fondo copre le spese di assistenza legale se il patrocinio viene svolto da avvocate/i regolarmente iscritte/i negli elenchi previsti dalla legge Regionale 4/2016. Presso ciascun Ordine degli Avvocati piemontese è stato istituito un elenco di avvocate/i accreditate/i.
La domanda di ammissione al Fondo è presentata presso l’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.
Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente e al soggetto che ha presentato la domanda.
Per approfondimenti:
Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R. - Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”
La normativa concernente il patrocinio a spese dello Stato consente alle cittadine/ai cittadini non abbienti di richiedere la nomina di un avvocato/un’avvocata e la sua assistenza a spese dello Stato per essere rappresentata/o in giudizio.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e nel processo penale.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che la/il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Nel processo penale le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia, mutilazioni genitali femminili e violenza sessuale possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.
Il Fondo copre le spese di assistenza legale se il nominativo del difensore è scelto nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, ne verifica l’ammissibilità.
La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessata/o, al giudice competente e al direttore regionale delle entrate. Quest’ultimo verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali.
Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine.
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.
La domanda è presentata esclusivamente dall'interessata/o o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo.
Se procede la Corte di Cassazione, la domanda è presentata all'ufficio del Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
La modulistica per presentare la domanda è disponibile presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro competente.