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Per denunciare

Pubblicato il 17.11.2014 (aggiornato il 25.08.2017) stampa

Quando la donna decide di presentare denuncia, querela o istanza per violenze e stalking si può rivolgere a:

Polizia di Stato

Torino:

  • Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Minori per stalking e maltrattamenti in famiglia: 011 5588314
  • Squadra Mobile - 3° Sezione Reati contro la persona, minori e reati sessuali: 011 5588608 - 011 5588520 

Carabinieri

Le Compagnie Carabinieri  indicate dispongono di personale specializzato e di sale per le audizioni protette delle vittime:

  • Torino
    Torino sud 011 6886100
    Torino centro 011 6886000
    Torino nord 011 6886200
  • Chieri 011 9405400
  • Chivasso 011 9119800
  • Ivrea 0125 231700
  • Moncalieri 011 6488800
  • Pinerolo 0121 324900
  • Rivoli 011 9553800
  • Susa 0122 648800
  • Venaria Reale 011 4504800

 

Polizie municipali

Le Polizie municipali indicate dispongono di personale specializzato e di sale per le audizioni protette. Alla Polizia municipale ci si può rivolgere solo per fatti avvenuti sul territorio comunale.

  • Torino
    Vigili di Prossimità 011 01134300 (personale specializzato e sala audizioni protetta)
  • Collegno 011 4015600
  • Grugliasco 011 4013900
  • Ivrea 0125 4101
  • Moncalieri 011 6401204
  • Nichelino 011 6819501
  • None 011 9904224
  • Rivoli 011 9513102
  • Settimo Torinese 011 8165000
  • Venaria Reale 011 4072300

Numero gratuito antiviolenza donna 1522
 

Il patrocinio legale gratuito

Il fondo regionale

Tutte le donne vittime di violenza e maltrattamenti che intendano sporgere denuncia per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese, possono beneficiare del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti previsto dalla l.r. 4/2016.

A chi è rivolto

al Fondo possono accedere tutte le donne domiciliate in Piemonte, senza limite di età:

  • che abbiano subito un reato avvenuto sul territorio piemontese con connotazioni di violenza o maltrattamenti, compreso tra quelli indicati nell' Allegato A del Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”
  • che possiedono un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Si potrà beneficiare del Fondo anche per cause civili (separazioni, affidamento dei figli, etc) in caso di violenza da parte del coniuge.

Come accedere

Il Fondo copre le spese di assistenza legale se il patrocinio viene svolto da avvocate/i regolarmente iscritte/i negli elenchi previsti dalla legge Regionale 4/2016. Presso ciascun Ordine degli Avvocati piemontese è stato istituito un elenco di avvocate/i accreditate/i. 

La domanda di ammissione al Fondo è presentata presso l’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.

Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente e al soggetto che ha presentato la domanda. 

Per approfondimenti: 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R. - Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” 

 

Il patrocinio a spese dello Stato

La normativa concernente il patrocinio a spese dello Stato consente alle cittadine/ai cittadini non abbienti di richiedere la nomina di un avvocato/un’avvocata e la sua assistenza a spese dello Stato per essere rappresentata/o in giudizio.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e nel processo penale.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

 

A chi è rivolto 

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • le cittadine e i cittadini italiani
  • le straniere e gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • le/gli apolidi

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che la/il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

Nel processo penale le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia, mutilazioni genitali femminili e violenza sessuale possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.

 

Come accedere 

Il Fondo copre le spese di assistenza legale se il nominativo del difensore è scelto nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello. 

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, ne verifica l’ammissibilità.

La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessata/o, al giudice competente e al direttore regionale delle entrate. Quest’ultimo verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali.

Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine. 

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda è presentata esclusivamente dall'interessata/o o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, la domanda è presentata all'ufficio del Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.  

La modulistica per presentare la domanda è disponibile presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro competente.



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