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Commissione elettorale

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Commissione Elettorale Comunale

La tenuta e L’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’ufficiale elettorale, in conformità dell’articolo 26 della legge 24 novembre 200, n. 340.
L’ufficiale elettorale è in tutti  i Comuni la Commissione elettorale comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.).
È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune. (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).

Elezione e composizione

Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000).
La commissione è composta dal Sindaco e da:

  • tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri
  • otto componenti effettivi  e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1)

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto.
Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti.
Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori:

  • a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri
  • a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri.
  • A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al  Segretario comunale.

Funzionamento

La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.
La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.
Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento della maggioranza dei componenti, ossia:

  • tre  membri, se è costituita da 4 componenti
  • cinque membri, se è costituita da 9 componenti.

In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a:

  • tre, se è costituita da 4 componenti
  • quattro, se è costituita da 9 componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio elettorale del Comune di Torino  n. telefonico 011.44.25226.

La Commissione Elettorale Circondariale

È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4  e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n..570.

Composizione e nomina

La Commissione e si compone:

  • del Prefetto o suo delegato, che la presiede
  • di quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, di cui: uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

Nei circondari giudiziari che abbiano una popolazione superiore a 50000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali, in proporzione di una ogni 50000 abitanti o frazione di 50000.
Le sottocommissioni sono presiedute da dipendenti del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.
I componenti delle Commissioni o delle sottocommissioni elettorali circondariali designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima o a direttore di  sezione, in caso di capoluogo di provincia.
I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che:

  • non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi
  • siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado
  • non siano dipendenti civili o militari della Stato in attività di servizio
  • non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ogni commissione o sottocommissione operanti nei circondari giudiziari della provincia, ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti membri effettivi coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
La Commissione e le Sottocommissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte di appello.
Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario comunale o da funzionari o da impiegati di ruolo del Comune designati dal Sindaco.

Funzionamento

La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale), mentre per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti (quorum funzionale).
Tra le funzioni di particolare rilievo della Commissione circondariale si segnalano:

  • l’esame e l’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali
  • l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in materia di aggiornamento delle liste elettorali.
Ricorsi

Ogni cittadino ha facoltà di ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali.
Il ricorso va presentato alla Commissione nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della commissione elettorale di Torino n. telefonico 011-44.25244 / 25361.

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