Attività sottoposte al procedimento

Per attività funebre si intende il servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

  • disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  • vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
  • trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

Per effettuare questa attività occorre avere la disponibilità di:

  1. sede idonea;
  2. avere presentato al comune di Torino segnalazione certificata d’inizio attività per apertura di esercizio commerciale al dettaglio di superficie di vendita non superiore a mq. 250;
  3. autorimessa attrezzata;
  4. almeno un mezzo funebre;
  5. magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
  6. personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche.

Alcuni di questi requisiti si intendono soddisfatti anche se la relativa disponibilità viene acquisita attraverso consorzi o adeguati contratti di agenzia o di fornitura.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931; 
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

È ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti. In caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, è necessaria la nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza.

Requisiti professionali:

in caso di attività di impresa funebre il titolare e gli operatori funebri/necrofori devono essere in possesso del requisito professionale così come previsto dalla normativa.

I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di Onoranze Funebri sono previsti dall’art. 13 L.R. 3 agosto 2011. n. 15 e s.m.i..

Il responsabile, individuato come la persona responsabile dell’attività funebre, ed il personale addetto allo svolgimento dell’attività funebre devono possedere i requisiti professionali derivanti da:

  • avere esercitato nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R (10 agosto 2012), l’attività di impresa funebre in qualità di: titolare di ditta individuale, o legale rappresentante della Società, o socio, oppure addetto allo svolgimento dell’attività funebre;
  • avere frequentato un corso di formazione per il personale delle imprese che esercitano l’attività funebre ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente presso un Ente accreditato, con superamento del relativo esame di verifica finale.

Requisiti oggettivi:

  • Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
  • Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
  • Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana, polizia amministrativa, polizia mortuaria, ecc.
  • Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

Libro Giornale degli Affari e Tariffario

Ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), “Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi (…)”.

Ai sensi dell’art. art. 204 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “La domanda di licenza per aprire od esercitare un’agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell’art. 115 della Legge, deve contenere l’indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell’esercizio e dell’insegna, o l’indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi”.

Il tariffario dovrà inoltre riportare il corrispettivo del funerale completo, le tariffe riguardanti il disbrigo delle pratiche amministrative ed eventuali altri servizi come il trasporto, la cremazione, ecc. ed infine la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, n.27, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e Disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto);

Il libro giornale degli affari può essere tenuto secondo due modalità:
a) in formato cartaceo;
b) in formato informatico.

Nel caso di tenuta in formato cartaceo (a), il libro giornale può essere:
1) autovidimato e, pertanto, occorre la compilazione della sezione relativa all’autovidimazione (ed allegare il timbro utilizzato per vidimare il Registro giornale degli Affari (timbro dell’impresa/società);
2) può essere vidimato da parte del Comune di Torino, presentando il registro Giornale degli affari con un costo di Euro 0,10 per ogni foglio e, conseguentemente, producendo l’attestazione dell’avvenuto relativo versamento; la modalità di autovidimazione è l’unica possibile in questa fase visto il perdurare della situazione emergenziale COVID-19.

Nel caso di tenuta in formato informatico (b) occorre la compilazione della sezione relativa al formato informatico. Il Registro giornale degli affari, deve essere tenuto secondo le modalità previste dall’art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l’anno.

Cosa occorre fare

Per aprire, modificare, trasferire una attività di impresa funebre è necessario inviare, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente, degli eventuali allegati e pagamenti richiesti.

Autovidimazione del Giornale degli Affari

In osservanza a quanto stabilito dalla Nota del Ministero dell’Interno N. 557/PAS/U/009438/12015 (1), al fine di semplificare le procedure relative alla vidimazione del registro di P.S.( es. Giornale degli Affari) previsto dall’art. 120 del TULPS, i titolari di Agenzie d’affari/Imprese funebri possono effettuare la cd. “Autovidimazione” di tale registro contenente le operazioni giornaliere, operando “in proprio” la materiale vidimazione, che consiste nell’apposizione del timbro dell’impresa su ogni pagina numerata. Il modello previsto dovrà essere inviato esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it

Sale per il commiato

Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l’adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato di cui all’art. 8 L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m.i..

Le agenzie funebri possono richiedere l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di sale di commiato private.

La richiesta per l’autorizzazione all’istituzione e gestione di sale del commiato private completa della documentazione necessaria, perviene al Comune attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che ne cura l’istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e quello igienico sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Documentazione da allegare

  • Procura/delega nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione;
  • Copia del documento di identità del/i titolare/i;
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante;
  • copia del tariffario delle prestazioni in bollo, riportante la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, n.27, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e Disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto);
  • Timbro della Società/Ditta individuale nel caso di autovidimazione del registro giornale degli affari;
  • SCIA prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale VVF per locali con superficie lorda superiore a 400 mq;
  • Nomina di rappresentanti di pubblica sicurezza o di preposti nei casi previsti dalla legge;
  • Copia dei documenti di identità in corso di validità per i rappresentanti ed i preposti;
  • Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
  • Copia del versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria per apertura, trasferimento o modifica attività. Non duvuti in caso di cessazione;

In caso di Sala del Commiato

  • Relazione, redatta da tecnici abilitati e sottoscritta dal titolare, ai sensi dell’allegato A, Reg. Comunale n° 264;
  • Dichiarazione del rappresentante dell’attività di sala del commiato (in caso di nomina);
  • Attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 100,00 per Diritti di Istruttoria;
  • Planimetria quotata dei locali, con indicazione della destinazione d’uso di ogni locale, redatta da professionista abilitato;
  • Tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato (in marca da bollo);
  • Estremi dei codici identificativi della marca da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo;
  • Copia del versamento di Euro 100,00 per Diritti di Istruttoria per apertura, trasferimento o modifica attività. Non duvuti in caso di cessazione;

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Tempistica

La conclusione del procedimento istruttorio, per le SCIA è di 60 giorni.

Per l’autorizzazione per istituzione e gestione di sala di commiato è di 90 giorni.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla  Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 18 luglio 2023, sono di:

  • SCIA e cambio titolarità casa del commiato: € 50,00;
  • Domanda di autorizzazione per istituzione e gestione di sala di commiato: € 100,00

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

Le Segnalazioni hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

L’autorizzazione (sala di commiato) ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Riferimenti normativi

  • D.C.R 17 marzo 2015 n. 61–10542Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 …
  • D.G.R. 13 gennaio 2014 n. 13-7014Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attivita’ funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 …
  • D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/RRegolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)
  • L.R. 3 agosto 2011 n. 15Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”
  • L.R. 31 ottobre 2007 n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” 
  • Regolamento Comunale n. 264 per il Servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino
  • Regolamento Comunale n. 330 di Polizia amministrativa della Città di Torino