N. 330

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017) esecutiva dal 13 luglio 2009.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013 (mecc. 2013 02281/017) esecutiva dal 12 agosto 2013.

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INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Ambito
Articolo 2 - Definizione e funzioni di polizia amministrativa
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Uffici di polizia amministrativa
Articolo 5 - Istanze per il rilascio di autorizzazioni di polizia e D.I.A.
Articolo 6 - Autorizzazioni di polizia
Articolo 7 - Prescrizioni del titolo autorizzatorio
Articolo 8 - Esecuzione dei provvedimenti di polizia
Articolo 9 - Registri

CAPO 2 - ATTIVITÀ TURISTICO - RICETTIVE
Articolo 10 - Definizioni
Articolo 11 - Procedimento amministrativo
Articolo 12 - Classificazione
Articolo 13 - Diritti per sopralluoghi
Articolo 14 - Somministrazione di alimenti e bevande e forniture di beni e servizi
Articolo 15 - Requisiti di sicurezza
Articolo 16 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

CAPO 3 - GIOCHI LECITI
Articolo 17 - Autorizzazioni per giochi leciti
Articolo 18 - Giochi leciti
Articolo 19 - Sale giochi
Articolo 20 - Somministrazione nelle sale giochi
Articolo 21 - Dotazione minima di giochi
Articolo 22 - Altre attività riferibili ai giochi sottoposte ad autorizzazione
Articolo 23 - Tabella dei giochi proibiti

CAPO 4 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI/AGIBILITÀ CINEMA E TEATRI
Articolo 24 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
Articolo 25 - Somministrazione nei locali di spettacolo e/o trattenimento
Articolo 26 - Trattenimenti presso pubblici esercizi di somministrazione
Articolo 27 - Rappresentazioni teatrali e cinematografiche

CAPO 5 - AGENZIE D'AFFARI
Articolo 28 - Disciplina delle agenzie d'affari
Articolo 29 - Giornale degli affari e tabella delle operazioni
Articolo 30 - Compravendita di auto usate
Articolo 31 - Commercio di cose antiche o usate

CAPO 6 - RIMESSAGGIO DI VEICOLI E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Articolo 32 - Rimesse di veicoli
Articolo 33 - Noleggio di veicoli senza conducente

CAPO 7 - LAVORO NOTTURNO
Articolo 34 - Lavoro notturno

CAPO 8 - MESTIERE DI FOCHINO
Articolo 35 - Fochino

CAPO 9 - ISTRUTTORI DI TIRO
Articolo 36 - Istruttori di tiro

CAPO 10 - AGENZIE DI VIAGGIO
Articolo 37 - Agenzie di viaggio
Articolo 38 - Procedura
Articolo 39 - Direttore tecnico
Articolo 40 - Filiali
Articolo 41 - Vigilanza e controllo

CAPO 11 - MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE
Articolo 42 - Manifestazioni di sorte locali

CAPO 12 - STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO
Articolo 43 - Strumenti da punta e da taglio

CAPO 13 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Articolo 44 - Manifestazioni sportive

CAPO 14 - ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME PER DISABILI
Articolo 45 - Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili
Articolo 46 - Fermo degli impianti per motivi di sicurezza

CAPO 15 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONI
Articolo 47 - Provvedimenti cautelari sulle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza
Articolo 48 - Provvedimenti cautelari sulle attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi
Articolo 49 - Attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati
Articolo 50 - Apparecchi automatici da gioco
Articolo 51 - Sanzioni in ambito di strutture ricettive
Articolo 52 - Sanzioni accessorie
Articolo 52bis - Sicurezza Urbana
Articolo 53 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 54 - Inosservanza dei provvedimenti di polizia

CAPO 16 - ABROGAZIONI E MODIFICHE
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Modifiche


CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito

1.   Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla competenza comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382", dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e delle altre leggi speciali in materia.

Articolo 2 - Definizione e funzioni di polizia amministrativa

1.   Ai fini del presente regolamento la polizia amministrativa è individuata nel complesso dei compiti amministrativi diretti a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose derivanti dalle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze di cui all'articolo 1, facendo osservare le limitazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti.

2.   Il Comune esercita le funzioni amministrative di propria competenza garantendo il pieno rispetto dei diritti di libertà di cui alla Parte I Titolo I della Costituzione nonché dell'articolo 41 della Costituzione in ambito di iniziativa economica privata ed effettua un equo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti dalle attività oggetto delle autorizzazioni di polizia.

Articolo 3 - Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)   T.U.L.P.S.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)   Regolamento d'esecuzione: Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c)   D.I.A.: Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
d)   A.A.M.S.: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Articolo 4 - Uffici di polizia amministrativa

1.   Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, sono costituiti presso il Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità della Divisione Commercio, uffici di Polizia Amministrativa, la cui organizzazione è demandata al dirigente del settore nell'ambito delle risorse assegnate.

2.   Il dirigente del settore di cui al comma 1 sottoscrive le autorizzazioni di polizia ed i provvedimenti inerenti ad esse.

3.   Sono fatte salve le competenze di polizia amministrativa assegnate ad uffici diversi da quelli di cui al comma 1.

Articolo 5 - Istanze per il rilascio di autorizzazioni di polizia e D.I.A.

1.   Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di polizia e le D.I.A. si consegnano nei modi previsti dalla normativa vigente agli uffici di cui all'articolo 4 munite di marca da bollo se prevista.

2.   Nell'istanza o nella D.I.A. il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità penale:
a)   di avere la disponibilità dei locali o dell'area oggetto dell'attività specificandone il titolo;
b)   di essere legale rappresentante dell'impresa o dell'ente o, in caso diverso, il ruolo ricoperto;
c)   che la destinazione d'uso dei locali o dell'area è compatibile con il Piano Regolatore Generale;
d)   che i locali e l'area oggetto dell'attività autorizzata sono conformi alle norme vigenti;
e)   il possesso dei requisiti soggettivi come previsto dalle norme vigenti per le singole attività;
f)   qualora l'atto sia riferito a cittadini stranieri extracomunitari: il possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno con l'indicazione degli estremi del documento;
g)   gli estremi di autorizzazioni, concessioni o D.I.A. eventualmente previste come presupposto per lo svolgimento dell'attività sottoposta alla disciplina di cui al presente regolamento;
h)   l'ottemperanza o meno a quanto eventualmente dettato dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività sottoposta alla disciplina di cui al presente regolamento;
i)   quanto utile a descrivere l'attività e le modalità di esercizio nonché le caratteristiche tecniche della medesima;
j)   l'indirizzo ed i riferimenti utili per l'invio delle comunicazioni.

Articolo 6 - Autorizzazioni di polizia

1.   Le autorizzazioni di polizia sono rilasciate nel rispetto del T.U.L.P.S., della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico" della Città di Torino.

2.   Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia.

3.   Le autorizzazioni di polizia sono rilasciate tramite provvedimento espresso qualora siano finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, salvo i casi espressamente previsti dalla disciplina vigente. Negli altri casi si applica la procedura di D.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4.   Le autorizzazioni di polizia sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza salvi i casi previsti dalla Legge e sono limitate al locale in cui si svolge l'attività. Nel caso di cambio di titolarità o trasferimento in locali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione o ai quali si riferisce la D.I.A., è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova D.I.A.. Le variazioni di ragione sociale che non prevedono la sostituzione del titolare di autorizzazione o dell'intestatario di D.I.A. non necessitano del rilascio di una nuova autorizzazione o di presentazione di nuova D.I.A. fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici di Polizia Amministrativa insieme alla consegna della documentazione/autocertificazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

5.   Nei casi in cui la Legge ammette la rappresentanza, la domanda o la dichiarazione dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante che deve possedere i medesimi requisiti soggettivi del titolare.

6.   Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate nei casi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 del T.U.L.P.S. e possono essere negate nei casi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del T.U.L.P.S..

7.   Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. può essere oggetto di autocertificazione; esso viene verificato anche a campione, nel rispetto dell'articolo 85 del "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico", dagli uffici di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 7 - Prescrizioni del titolo autorizzatorio

1.   Oltre alle condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia o svolga un'attività soggetta a D.I.A. deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

2.   Ulteriori ed eventuali prescrizioni rispetto a quelle già contenute nell'autorizzazione o nella D.I.A. sono notificate al titolare o al rappresentante ai quali viene intimato entro tre giorni di presentare l'originale del titolo autorizzativo agli uffici al fine di riportarvi la prescrizione.

3.   Il titolare dell'autorizzazione può chiedere deroga a particolari prescrizioni per specifiche occasioni.

Articolo 8 - Esecuzione dei provvedimenti di polizia

1.   I provvedimenti di polizia sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

2.   Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione coattiva d'ufficio le cui spese saranno addebitate al destinatario del provvedimento.

3.   Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del T.U.L.P.S. è autorizzato l'impiego della forza pubblica.

4.   L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento di polizia può essere sospesa, per gravi e motivate ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato.

5.   Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

6.   Le autorizzazioni di polizia amministrativa, salvo che per espressa eccezione di legge, hanno carattere recettizio.

7.   Nel caso di applicazione della D.I.A., l'attività oggetto di autorizzazione può essere avviata decorsi i termini di legge e con contestuale inoltro all'ufficio di Polizia Amministrativa della comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2 della Legge n. 241/1990.

8.   I provvedimenti di polizia limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

9.   I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Articolo 9 - Registri

1.   Per la vidimazione dei registri di cui all'articolo 16 del Regolamento d'esecuzione la Giunta Comunale può deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale alle pagine bollate e firmate.

CAPO 2 - ATTIVITÀ TURISTICO - RICETTIVE

Articolo 10 - Definizioni

1.   Si definiscono attività turistico - ricettive le attività di gestione di strutture ed aree destinate all'accoglienza turistica. Eccetto laddove previsto dalla legge sono svolte in ambito imprenditoriale.

2.   I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di attività ricettive concernenti fra le altre:
a)   le autorizzazioni per le attività ricettive per gli effetti dell'articolo 4 della Legge Regionale 5 marzo 1987, n. 12;
b)   la classificazione delle strutture ricettive.

3.   L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione comprensiva di quella di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. nonché dell'autorizzazione sanitaria.

4.   In caso di esercizio saltuario di Bed and breakfast si applica il regime della D.I.A., così come stabilito dall'articolo 15 bis della Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31.

5.   Le attività ricettive si dividono nelle seguenti tipologie individuate dalla legge regionale: alberghi, residenze turistico alberghiere (R.T.A.), case ed appartamenti per vacanze, campeggi (compresi quelli temporanei) e villaggi turistici, affittacamere, case per ferie, ostelli, case vacanze, bed and breakfast, alloggi vacanze.

Articolo 11 - Procedimento amministrativo

1.   Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione si avvia con la presentazione della domanda su apposito modello completa delle autocertificazioni consentite dalle leggi vigenti e degli allegati richiesti.

2.   Il competente servizio dell'A.S.L., previo sopralluogo, certifica l'idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti alla ricettività, e dei locali adibiti alla somministrazione nel caso in cui tale ultima attività sia esercitata, secondo requisiti stabiliti dalla Regione e dai regolamenti comunali.

3.   Nel caso di svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast l'esercente presenta la D.I.A. con la quale viene certificato il possesso da parte del titolare di tutti i requisiti. Nel caso in cui i requisiti richiesti siano relativi a persone diverse dal titolare quest'ultimo dovrà provvedere a fornire la documentazione attestante quanto richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività.

4.   I procedimenti amministrativi volti al rilascio dell'autorizzazione così come indicati nei paragrafi precedenti, risultano semplificati per le seguenti tipologie di attività a carattere temporaneo introdotte dalla Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 4, quali:
a)   Campeggi fissi: sono organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro. Hanno durata massima di 20 giorni, utilizzano strutture mobili insediabili su aree specificamente attrezzate o disponibili al campeggio libero. Per il loro avvio è necessario presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio un' autocertificazione con la quale il titolare attesta, tra l'altro, la presenza delle condizioni igienico sanitarie ritenute indispensabili per la sicurezza degli utenti. L'attività s'intende autorizzata se entro 30 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non viene notificato alcun diniego motivato;
b)   Campeggi itineranti: sono organizzati dagli stessi soggetti di cui alla lettera a) e si avviano in seguito a comunicazione da presentarsi, almeno il giorno precedente il loro inizio, all'ufficio di polizia amministrativa. Devono prevedere soste nella stessa località non superiori alle 48 ore. Le aree individuate per la sosta dovranno essere concesse dal legittimo proprietario sia esso privato o pubblico;
c)   Campeggi mobili. Sono organizzati da enti e associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi. Possono avere durata massima di 60 giorni e sono attivabili solamente su aree pubbliche o private dove siano garantiti i servizi generali indispensabili ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica accertati dal competente servizio dell'A.S.L.. L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'articolo 56 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
d)   Case vacanze. Sono esercizi a carattere temporaneo svolti allo scopo di consentire e promuovere attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale. Le "Case Vacanze" sono immobili di proprietà o dati in gestione a enti e associazioni senza fine di lucro che possono utilizzarli per periodi massimi di venti giorni, per il soggiorno di gruppi autogestiti costituiti da giovani fino a ventinove anni e dai loro accompagnatori. Per il loro avvio è necessario presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio all'ufficio di polizia amministrativa, un'autocertificazione con la quale il legale rappresentante attesta, tra l'altro, la presenza di alcune condizioni minime per l'utilizzo delle case vacanze. L'attività s'intende autorizzata se entro 30 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non viene notificato alcun diniego motivato.

Articolo 12 - Classificazione

1.   Il titolare di attività ricettiva alberghiera o R.T.A. o di bed & breakfast o campeggio/villaggio turistico, è tenuto a compilare la "denuncia della classifica" che consente l'attribuzione della classificazione tramite l'assegnazione delle stelle in base ai servizi offerti ed alle dotazioni in possesso secondo standard qualitativi obbligatori minimi stabiliti dalla legge regionale.

2.   Le stelle attribuite vanno da uno a cinque per gli alberghi, da due a quattro per le R.T.A., da 1 a 4 per i B&B e per i campeggi, da 2 a 4 per i villaggi turistici. In presenza di eccezionali standard qualitativi valutati secondo parametri di ricettività internazionale gli alberghi a cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "lusso". Le dipendenze sono classificate con una stella in meno rispetto alla struttura di riferimento.

3.   L'efficacia della classificazione è stabilita dalla legge regionale. Entro l'ultimo semestre di validità della classificazione va ripresentata la denuncia oppure confermata la precedente con dichiarazione scritta del titolare.

4.   In caso di cambio di titolarità di una struttura ricettiva, la denuncia di classificazione va ripresentata. L'ufficio non procederà ad effettuare nuovi sopralluoghi nel caso in cui il subentrante abbia dichiarato di non aver apportato modifiche rispetto alla precedente gestione, salvo casi dubbi.

5.   All'interno e all'esterno della struttura ricettiva va esposto in modo visibile il segno distintivo della classe assegnata.

6.   L'ufficio di polizia amministrativa entro sessanta giorni dalla denuncia verifica tramite personale appositamente individuato con provvedimento della Giunta Comunale la sussistenza di quanto dichiarato ai fini della classificazione o al fine della verifica del possesso delle attrezzature denunciate e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

Articolo 13 - Diritti per sopralluoghi

1.   Per l'effettuazione dei sopralluoghi di cui all'articolo 12, comma 6 la Giunta Comunale può deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale alla dimensione dell'area destinata alla ricettività.

Articolo 14 - Somministrazione di alimenti e bevande e forniture di beni e servizi

1.   L'autorizzazione di cui all'articolo 10 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

2.   Nei casi consentiti dalla legge regionale, quando l'attività di somministrazione è gestita da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione dell'attività ricettiva, colui che gestisce l'attività di somministrazione è tenuto a possedere i requisiti previsti dalla legge.

3.   La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

Articolo 15 - Requisiti di sicurezza

1.   Tutte le attività ricettive di cui all'articolo 10, comma 5 eccetto laddove previsto dalla legge, sono sottoposte all'obbligo di munirsi del certificato di prevenzione incendi nel caso di capacità ricettive superiori a 25 posti letto.

2.   Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere".

Articolo 16 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1.   Gli enti pubblici, le associazioni o gli enti religiosi operanti senza fine di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari possono gestire a fini ricettivi per periodi non superiori a sessanta giorni immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva previo nulla osta del Comune.

2.   L'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo avere accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza di base previsti dal successivo comma 4.

3.   I requisiti igienico sanitari di cui al comma successivo sono autocertificati dal titolare in presenza di una ricettività fino a 25 posti letto. Oltre i 25 posti letto il competente servizio dell'A.S.L. accerta il possesso dei requisiti.

4.   I requisiti igienico sanitari e di sicurezza presenti nelle strutture devono essere non inferiori ai seguenti standard:
a)   altezza minima interna dei locali: metri 2,70;
b)   superficie per occupante locale adibito a camera da letto o dormitorio di 8 mq. per un posto letto, 12 mq. per due posti letto e 4 mq. per ogni successivo posto letto (a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dovere aumentare le superfici dei locali);
c)   servizi igienico sanitari: 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto;
d)   servizi igienico sanitari annessi a camere da letto: possono comunicare direttamente con le camere stesse e devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica tale da garantire un adeguato ricambio d'aria;
e)   impianti elettrici conformi alle norme vigenti;
f)   presenza di un numero adeguato di estintori portatili distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e resi ben visibili, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino in prossimità degli accessi e nelle vicinanze delle aree di maggior pericolo;
g)   gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq. di pavimento, o frazione;
h)   servizio di pulizia quotidiana dei locali;
i)   adeguato riscaldamento dei locali nel periodo intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile.

5. L'ufficio comunale di polizia amministrativa può prescrivere ulteriori requisiti igienico sanitari o di sicurezza che si rendessero opportuni in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

CAPO 3 - GIOCHI LECITI

Articolo 17 - Autorizzazioni per giochi leciti

1.   L'esercizio di giochi leciti necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S..

2.   L'installazione di giochi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., commi 6 e 7, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre autorizzazioni di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., commi 1 e 2 o di cui all'articolo 88, ovvero in altre aree aperte al pubblico, nonché la produzione, importazione, distribuzione, gestione anche indiretta, sono attività sottoposte ad autorizzazione di polizia ai sensi degli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S..

Articolo 18 - Giochi leciti

1.   Si definiscono apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento o intrattenimento il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, dei programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio.

2.   L'A.A.M.S. determina caratteristiche tecniche e numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati.

3.   Gli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. prevedono la vincita in denaro e sono caratterizzati dalla presenza dell'elemento aleatorio unitamente ad elementi di abilità o intrattenimento. L'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.

4.   Gli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. prevedono che il giocatore esprima la sua abilità fisica, mentale o strategica e non prevedono vincite in denaro o convertibili in denaro.

5.   Ogni apparecchio e/o congegno da gioco lecito di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7, è accompagnato dal nulla osta di distribuzione e dal nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'A.A.M.S. a produttori, importatori e gestori.

Articolo 19 - Sale giochi

1.   La sala giochi consiste in un locale avente una superficie minima di mq. 50 allestito specificamente per lo svolgimento di giochi leciti così come definiti dal T.U.L.P.S.. Nel calcolo della superficie non vengono computate le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

2.   Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una sala giochi si sviluppa in due fasi:

Prima fase:
a)   in cui l'Amministrazione acquisisce informative per bilanciare i vari interessi coinvolti dall'apertura del locale;
b)   l'esercizio dell'attività deve essere conforme alle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia e compatibile con il regolamento condominiale;

Seconda fase:
c)   in caso di conclusione positiva della prima fase, il procedimento prosegue con la richiesta di presentazione dei documenti necessari e vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti, dovranno essere predisposti e consegnati i seguenti documenti: 1) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la solidità del locale in relazione al sovraccarico, 2) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la capienza del locale, 3) nulla osta igienico sanitario del locale rilasciato dall'A.S.L..
Dopo la consegna dei documenti richiesti gli uffici, previa valutazione degli stessi, procedono al rilascio dell'autorizzazione;
d)   qualora nel corso del procedimento o delle verifiche di cui alla lettera a) del presente comma, dovessero emergere criticità relative alla tutela dall'inquinamento acustico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole sulla valutazione previsionale d'impatto acustico espresso dal competente settore comunale.

3.   Il Sindaco con ordinanza determina l'orario di apertura delle sale gioco avendo cura di contemperare il diritto di iniziativa economica con le esigenze complessive e generali degli utenti facendo anche riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell'obbligo. Con il medesimo provvedimento vengono altresì stabiliti gli orari di utilizzo dei giochi leciti installati nei pubblici esercizi o nei luoghi ed aree consentiti.

4.   Nel corso della fase discrezionale di valutazione di cui al comma 2 viene valutato il luogo scelto dall'imprenditore per esercitare la propria attività verificando che entro un raggio di 200 metri non siano presenti luoghi sensibili quali ospedali, case di cura, istituti di riposo, scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione gestiti anche indirettamente dalle circoscrizioni, nonché la disponibilità di parcheggi in relazione alla capienza potenziale della sala giochi e le problematiche di viabilità che potrebbero scaturire dall'insediamento. In particolare, il fabbisogno totale di parcheggi da reperire (non monetizzabile) deve essere calcolato secondo i parametri delle norme del settore commerciale e dell'allegato C alle NUEA del PRG, rapportando la "Superficie di vendita - Sv", alla "Superficie destinata ad ospitare gli apparecchi di gioco - Sg".
Gli uffici di polizia amministrativa negano il rilascio dell'autorizzazione quando con l'apertura della sala giochi potrebbe essere pregiudicata la quiete pubblica o nei casi in cui l'insediamento possa aggravare sensibilmente la viabilità stradale o causare pericolo per l'incolumità pubblica o un sensibile deterioramento della qualità della vita della zona circostante o qualora non sia possibile reperire il fabbisogno di parcheggi nella quantità prescritta o vi sia presenza di alcuno degli insediamenti di cui al paragrafo precedente.

Articolo 20 - Somministrazione nelle sale giochi

1.   Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande effettuata come attività secondaria e complementare.

2.   L'attività di intrattenimento e svago effettuata mediante la messa a disposizione dei giochi leciti si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

3.   L'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.

Articolo 21 - Dotazione minima di giochi

1.   Indipendentemente dalla superficie del locale, nelle sale giochi si devono installare almeno 5 apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e/o 7 dell'articolo 110 T.U.L.P.S. o meccanici o elettromeccanici di cui all'articolo 14 bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 o altri giochi leciti quali gioco delle carte, giochi da tavolo, ping pong, ecc..

2.   Non sono considerati apparecchi, e pertanto non vengono conteggiati come tali, quelli che non possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, del presente regolamento (es. carte, giochi da tavolo, freccette, ping pong e simili).

Articolo 22 - Altre attività riferibili ai giochi sottoposte ad autorizzazione

1.   L'autorizzazione di polizia è necessaria anche per le seguenti attività riferite agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7:
a)   attività di produzione o di importazione;
b)   attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c)   installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre autorizzazioni di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico.

2.   Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte alla presentazione della dichiarazione d'inizio attività.

Articolo 23 - Tabella dei giochi proibiti

1.   In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile della tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

2.   Gli uffici nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, rilasciano anche la tabella vidimata.

3.   La Giunta Comunale può stabilire la corresponsione di diritti di vidimazione della tabella.

4.   Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo ben visibile il costo della singola partita ovvero il costo orario.

CAPO 4 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI/AGIBILITÀ CINEMA E TEATRI

Articolo 24 - Spettacoli e trattenimenti pubblici

1.   Per "spettacoli e trattenimenti" si intendono gli eventi volti ad intrattenere il pubblico il quale può assistervi passivamente o attivamente.

2.   Lo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti nell'esercizio di attività con carattere imprenditoriale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S..

3.   Ai sensi e per gli effetti di cui al presente capo, assume carattere imprenditoriale l'evento o l'attività organizzata da un imprenditore così come definito dall'articolo 2082 del Codice Civile oppure l'evento o l'attività organizzata da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia soggetta ad un corrispettivo per l'ingresso.

4.   Gli spettacoli e/o i trattenimenti non aventi carattere imprenditoriale come definito al comma 3, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S., fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'articolo 80 T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica, della normativa sulla prevenzione degli incendi e della normativa a tutela dall'inquinamento acustico.

5.   L'apertura di locali adibiti a palestre sportive, scuole di danza, piscine e, per analogia, altri locali in cui l'individuo è parte attiva dell'attività, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. soltanto se detti locali possono essere qualificati come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. A tal fine è pertanto necessaria la presenza di strutture atte ad accogliere il pubblico ed il carattere imprenditoriale.

6.   I trattenimenti musicali e danzanti organizzati eccezionalmente, quali la festa di fine anno all'interno di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, senza che vi sia nel locale in questione l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locale da pubblico spettacolo, non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S..

7.   Devono munirsi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S. i circoli privati che effettuino trattenimenti e/o spettacoli e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
a)   pagamento del biglietto effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna modalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b)   pubblicità degli spettacoli o trattenimenti in forma tale da essere destinata alla generalità del pubblico;
c)   struttura del locale dove si svolge l'attività dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale.

8.   Lo svolgimento di spettacoli di arte varia riferito ad artisti scritturati dal gestore del locale con contratti di breve durata è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S.. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di agibilità tecnica dei camerini per gli artisti.

9.   Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del locale di pubblico trattenimento e/o spettacolo si sviluppa in due fasi:

Prima fase:
a)   in cui l'Amministrazione acquisisce informative per bilanciare i vari interessi coinvolti dall'apertura del locale;
b)   verifica che l'attività sia conforme alle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia e compatibile con il regolamento condominiale;

Seconda fase:
c)   in caso di conclusione positiva della prima fase, il procedimento prosegue con la richiesta di presentazione dei documenti necessari e vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione. Dopo la consegna dei documenti richiesti gli uffici, previa valutazione degli stessi, procedono al rilascio dell'autorizzazione.
d)   qualora nel corso del procedimento o delle verifiche di cui alla lettera a) del presente comma, dovessero emergere criticità relative alla tutela dall'inquinamento acustico, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al parere favorevole sulla valutazione previsionale d'impatto acustico espresso dal competente Settore comunale;

10.   L'orario massimo di apertura dei locali di pubblico spettacolo/trattenimento e degli spettacoli è disposto con ordinanza sindacale.

11.   L'autorizzazione di polizia contiene l'indicazione dei giorni e l'orario di apertura. L'apertura nei giorni indicati nel titolo autorizzativo non è obbligatoria.

Articolo 25 - Somministrazione nei locali di spettacolo e/o trattenimento

1.   Nei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento è consentita la somministrazione di alimenti e bevande effettuata come attività secondaria e complementare.

2.   L'attività di spettacolo e/o trattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

Articolo 26 - Trattenimenti presso pubblici esercizi di somministrazione

1.   Per trattenimenti presso esercizi pubblici si intende l'attività in cui gli esercenti pubblici esercizi, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, forniscono anche un diverso servizio di musica o di trattenimento senza trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (piano-bar, musica dal vivo, diffusione di musica tramite dj, ecc.).

2.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione dei trattenimenti di cui al comma precedente, senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:
a)   l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
b)   l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
c)   nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
d)   il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
e)   venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

3.   La diffusione di programmi televisivi nei pubblici esercizi, previo pagamento di un biglietto d'ingresso o prezzo della consumazione maggiorato senza trasformare il locale in sala di trattenimento, è subordinata a D.I.A..

4.   L'orario massimo per l'effettuazione dei trattenimenti all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione è disposto con ordinanza sindacale.

Articolo 27 - Rappresentazioni teatrali e cinematografiche

1.   I locali o le aree dove si svolgono attività di rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche devono essere in possesso della licenza d'agibilità prevista dall'articolo 80 T.U.L.P.S..

CAPO 5 - AGENZIE D'AFFARI

Articolo 28 - Disciplina delle agenzie d'affari

1.   Le agenzie d'affari comprendono le imprese, comunque organizzate, che svolgono funzioni di intermediazione e trattazione di affari altrui a chiunque ne faccia richiesta.

2.   L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività è di competenza comunale eccetto i casi espressamente previsti dalla legge.

3.   Il regime autorizzatorio è quello della D.I.A..

4.   La D.I.A. vale per i locali in essa indicati.

5.   Sono inoltre escluse quelle attività in altro modo autorizzate quali quelle che prevedono l'iscrizione in appositi albi o che trovano disciplina in specifiche normative di riferimento.

6.   A titolo esemplificativo ma non esaustivo fanno parte della categoria delle attività escluse dal presente articolo: le agenzie in mediazione o di rappresentanza di commercio; le agenzie di assicurazioni; le agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche; le agenzie per il lavoro; le agenzie di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni.

7.   In caso di tipologie specifiche di agenzie d'affari oppure quando l'attività viene svolta in locali soggetti a particolari norme, si richiedono altresì le certificazioni relative previste dalla normativa vigente.
Per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari non è dovuto il deposito cauzionale.

Articolo 29 - Giornale degli affari e tabella delle operazioni

1.   Le agenzie d'affari devono obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio di Polizia Amministrativa ed espongono in modo ben visibile un tariffario delle operazioni; nei casi in cui non sia possibile definire tariffe fisse è sufficiente indicare in forma percentuale i ricarichi che vengono praticati.

2.   Gli esercenti non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni di persone non munite di carta d'identità o altro documento fornito di fotografia proveniente da una pubblica amministrazione.

3.   Il registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l'onorario pattuito e l'esito dell'operazione.

4.   Il registro deve essere conservato dall'esercente per un quinquennio e deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 30 - Compravendita di auto usate

1.   Rientra nell'attività di agenzia d'affari la compravendita di auto usate svolta tramite procura a vendere.

Articolo 31 - Commercio di cose antiche o usate

1.   Si intendono per cose usate quelle che possono essere riutilizzate o che possono trovare un impiego diverso da quello originario.

2.   Si intendono per cose antiche quelle che, in ragione del trascorrere del tempo, hanno acquisito un maggior valore.

3.   Non è consentito esercitare il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione al competente ufficio comunale.

4.   Il Comune nel rilasciare ricevuta della dichiarazione indica se l'esercente è abilitato al commercio di oggetti antichi o usati.

5.   Chi esercita il commercio di cui al presente articolo può compiere operazioni solo con persone provviste di carta d'identità o altro documento equipollente e deve tenere un registro delle operazioni compiute giornalmente in cui devono essere annotate di seguito e senza spazi in bianco: nome, cognome e domicilio dei venditori e compratori; data dell'operazione, specie della merce comprata o venduta; prezzo pattuito.

6.   Il registro deve essere esibito agli organi di vigilanza.

7.   Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo il cui importo come prezzo di vendita non sia superiore a 25 Euro per gli oggetti ed a 50 Euro per i generi di abbigliamento.

8.   Qualora la vendita di cose usate o antiche avvenga per procura a vendere si applicano le disposizioni in materia di agenzia d'affari.

CAPO 6 - RIMESSAGGIO DI VEICOLI E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Articolo 32 - Rimesse di veicoli

1.   Per rimessa di veicoli s'intende la gestione a titolo imprenditoriale di locali appositamente adibiti ed attrezzati per la temporanea custodia di vetture, motocicli, roulottes, caravan e simili mezzi di trasporto dietro compenso. La semplice locazione di un'area priva di appositi servizi e di qualunque forma di custodia non rientra nella disciplina di cui al presente articolo.

2.   I titolari di autorimesse possono destinare uno spazio circoscritto del locale a parcheggio orario diurno.

3.   L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a D.I.A..

4.   Alla D.I.A. deve essere allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico nonché, nei soli casi previsti dall'articolo 241 del Regolamento d'igiene, la domanda di Autorizzazione Sanitaria.

5.   Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della D.I.A. l'ufficio di Polizia Amministrativa ne trasmette copia al Prefetto che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2 del T.U.L.P.S. o, anche oltre il predetto termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480.

6.   Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

7.   Dagli obblighi di cui al comma 6 sono esonerati i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di deposito ai sensi degli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile.

8.   Le aree e i locali dove si custodiscono i veicoli debbono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Articolo 33 - Noleggio di veicoli senza conducente

1.   Per attività di noleggio di veicoli senza conducente s'intende la locazione, dietro corrispettivo, di veicoli senza conducente per le esigenze del locatario. I veicoli che possono essere destinati a tale attività sono indicati all'articolo 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada".

2.   L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è subordinato a D.I.A. da presentarsi nel caso in cui la sede legale e/o ogni singola articolazione commerciale dell'impresa risieda nel territorio comunale.

3.   Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della D.I.A. l'ufficio di Polizia Amministrativa ne trasmette copia al Prefetto che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del T.U.L.P.S. o, anche oltre il predetto termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480.

4.   Qualora sia presente anche l'attività di rimessa di veicoli, il titolare presenta la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo precedente e osserva per i locali i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

CAPO 7 - LAVORO NOTTURNO

Articolo 34 - Lavoro notturno

1.   Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, qualsiasi provvedimento rilasciato per l'esercizio di un'attività lavorativa, anche temporanea o saltuaria, che è fonte, anche potenziale, di inquinamento acustico e che svolge o protrae l'attività nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 6, è efficace anche ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana e deve contenere le prescrizioni a tutela dall'inquinamento acustico, fermo restando il potere di diniego motivato adottato dagli uffici competenti.

CAPO 8 - MESTIERE DI FOCHINO

Articolo 35 - Fochino

1.   Per l'esercizio del mestiere di fochino è previsto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

2.   Il soggetto in possesso di autorizzazione può effettuare le seguenti operazioni:
a)   disgelamento della dinamite;
b)   confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c)   brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d)   eliminazione delle cariche inesplose.

3.   L'autorizzazione viene rilasciata su presentazione di istanza corredata da:
a)   nulla osta per attività di fochino rilasciato dalla Questura di competenza;
b)   attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi;
c)   certificazione prevista dall'articolo 35 del T.U.L.P.S. attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia.

4.   L'autorizzazione ha durata annuale ed è pertanto soggetta a rinnovo su istanza da presentare all'ufficio di Polizia Amministrativa.

CAPO 9 - ISTRUTTORI DI TIRO

Articolo 36 - Istruttori di tiro

1.   Gli istruttori di tiro devono munirsi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

2.   Ai sensi della citata legge per ottenere l'autorizzazione devono essere accertati la capacità tecnica ed i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

3.   Per ottenere l'autorizzazione l'interessato presenta istanza in bollo corredata da:
a)   autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
b)   certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Sezione Tiro a Segno Nazionale di Torino;
c)   certificato medico di idoneità all'esercizio dell'attività rilasciato dall'autorità competente;
d)   dichiarazione del presidente della sezione di tiro attestante il possesso della capacità tecnica per l'esercizio dell'attività.

4.   L'autorizzazione ha durata annuale ed è pertanto soggetta a rinnovo su istanza da presentare all'ufficio di Polizia Amministrativa, corredata dalla documentazione di cui al comma 3.

CAPO 10 - AGENZIE DI VIAGGIO

Articolo 37 - Agenzie di viaggio

1.   Ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1988 n. 15 recante "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" si definiscono agenzie di viaggio le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

2.   Il titolare di un'agenzia può esercitare le specifiche attività previste dall'articolo 2 della Legge Regionale e può scegliere, al momento della presentazione della D.I.A., quali richiedere che vengano autorizzate.

Articolo 38 - Procedura

1.   Il regime autorizzatorio previsto per il rilascio è quello della D.I.A..

2.   La comunicazione di effettivo inizio dell'attività, come prevista dalla citata Legge n. 241/1990, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Torino, che accerta:
a)   la sussistenza dei requisiti professionali del direttore tecnico;
b)   la sussistenza dei requisiti strutturali dei locali;
c)   la denominazione scelta.

3.   Contestualmente alla verifica dei requisiti, la Provincia fissa l'importo della cauzione che il titolare dell'agenzia deve versare al Comune; il versamento in contanti o in titoli può essere sostituito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari entità.

Articolo 39 - Direttore tecnico

1.   Il Direttore Tecnico è figura necessaria allo svolgimento dell'attività; qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali stabilite dalla legge regionale, il direttore tecnico può essere individuato in un dipendente o in un collaboratore dell'agenzia ad essa legato da rapporti di continuità ed esclusività.

Articolo 40 - Filiali

1.   L'autorizzazione all'esercizio di agenzia viaggi e turismo consente di svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale anche mediante l'apertura di punti di vendita al pubblico (filiali o succursali a gestione diretta) o l'allestimento di strutture di assistenza tecnica per i propri clienti (in plant).

2.   Le filiali a gestione diretta sono semplici articolazioni organizzative; pertanto la responsabilità della direzione tecnica deve considerarsi unitaria e non è necessaria la nomina di un direttore tecnico per ciascuna filiale. In tale ipotesi occorre presentare comunicazione di apertura della filiale all'ufficio di Polizia Amministrativa.

3.   Le filiali a gestione autonoma invece, costituite nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale così come disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129, prevedono l'assunzione di responsabilità verso i terzi da parte dell'impresa affiliata, imprenditore con autonomia gestionale, tecnica e patrimoniale e quindi non dipendente o legato da altri rapporti eccetto quello dell'affiliazione commerciale; si deve pertanto seguire la procedura del rilascio di una distinta autorizzazione, compresa la nomina di un direttore tecnico.

Articolo 41 - Vigilanza e controllo

1.   L'attività può essere sospesa in ogni momento al venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi necessari al suo rilascio.

2.   Il Comune procede, su iniziativa propria o su segnalazione della Provincia, alla sospensione dell'attività qualora, a seguito di diffida, l'agenzia non ottemperi entro 60 giorni alle prescrizioni imposte; in caso di recidiva il Comune procede immediatamente alla sospensione della stessa.

3.   L'attività può essere sospesa per i seguenti motivi:
a)   il titolare e il direttore tecnico perdono il possesso dei requisiti soggettivi come previsto dalle norme vigenti (in questa ipotesi il direttore tecnico può essere sostituito e non si ha la sospensione dell'attività);
b)   l'attività è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata;
c)   l'attività dà luogo ad irregolarità di ordine tecnico amministrativo;
d)   non viene comunicata la chiusura temporanea dell'agenzia (per sei mesi prorogabili per altri sette per fondati motivi);
e)   il direttore tecnico preposto diventa indisponibile a svolgere le proprie funzioni all'interno dell'agenzia e il titolare dell'agenzia entro 90 giorni non propone un nuovo direttore tecnico.

CAPO 11 - MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE

Articolo 42 - Manifestazioni di sorte locali

1.   Si definiscono manifestazioni di sorte locali le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

2.   Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è subordinato a comunicazione all'ufficio di Polizia Amministrativa con le modalità dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

3.   Le tombole sono soggette alla prestazione di cauzione.

4.   Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali è effettuato tramite il Corpo di Polizia Municipale.

5.   Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nella veste di incaricati del Sindaco, presenziano alle operazioni di estrazione delle lotterie e delle tombole nonché alle operazioni di chiusura delle pesche o banchi di beneficenza. Essi ritirano i rispettivi verbali delle operazioni per l'inoltro all'ufficio di Polizia Amministrativa.

6.   Per le tombole, entro 30 giorni dalla data dell'estrazione, l'ente organizzatore deposita alla sezione circoscrizionale del Corpo di Polizia Municipale territorialmente competente, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Il Corpo di Polizia Municipale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, informa per iscritto l'ufficio di Polizia Amministrativa affinché provveda a disporre lo svincolo della cauzione di cui al comma 3.

CAPO 12 - STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO

Articolo 43 - Strumenti da punta e da taglio

1.   La vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere di cui all'articolo 37 del T.U.L.P.S. è soggetta a D.I.A..

2.   Gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere sono quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

3.   Per effettuare la vendita è necessaria l'autorizzazione al commercio su area pubblica di prodotti del settore merceologico non alimentare.

4.   L'autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni comunali alla vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è efficace sul territorio cittadino fermo restando quanto dettato dal comma 3.

CAPO 13 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 44 - Manifestazioni sportive

1.   Le gare sportive sono soggette all'utorizzazione di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S. quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico e quando la manifestazione sportiva è promossa nell'esercizio di un'attività imprenditoriale così come definita dall'articolo 24 del presente regolamento.

2.   Le strutture e gli impianti da utilizzarsi durante lo svolgimento della manifestazione sono soggetti alle verifiche di agibilità di cui all'articolo 80 T.U.L.P.S..

CAPO 14 - ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME PER DISABILI

Articolo 45 - Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili

1.   L'installazione di un ascensore o di un montacarichi è soggetta ad una comunicazione all'ufficio di Polizia Amministrativa, che il proprietario o l'amministratore dello stabile deve inviare allegando la dichiarazione di conformità dell'impianto stesso e specificando a quale soggetto ha affidato l'effettuazione delle ispezioni periodiche biennali.

2.   L'installazione delle piattaforme elevatrici per disabili sono soggette ad una comunicazione all'ufficio di Polizia Amministrativa allegando la dichiarazione di conformità della ditta costruttrice e specificando a quale soggetto sia stata affidata l'effettuazione delle ispezioni periodiche biennali.

3.   L'ufficio assegna entro 30 giorni i numeri di matricola degli impianti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 46 - Fermo degli impianti per motivi di sicurezza

1.   Qualora la verifica periodica biennale degli ascensori, dei montacarichi o delle piattaforme elevatrici per disabili risulti negativa, il soggetto che l'ha eseguita è tenuto a comunicarne l'esito all'ufficio di Polizia Amministrativa, che dispone con ordinanza del dirigente il fermo dell'impianto fino alla effettuazione di una verifica straordinaria che dia esito favorevole.

2.   In caso di incidenti di notevole importanza anche se non sono seguiti da infortunio il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia all'ufficio di Polizia Amministrativa che dispone immediatamente il fermo degli impianti con ordinanza del dirigente sino a nuova verifica straordinaria con esito positivo.

3.   Nel caso in cui il manutentore degli impianti di cui al comma 1 rilevi un pericolo in atto ferma l'impianto sino a quando esso non sia stato riparato informandone tempestivamente il proprietario o il suo legale rappresentante, il soggetto incaricato alle ispezioni biennali nonché l'ufficio di Polizia Amministrativa per l'adozione di eventuale ordinanza di fermo.

CAPO 15 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONI

Articolo 47 - Provvedimenti cautelari sulle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza

1.   Per le attività soggette ad autorizzazione ex articoli 86 e 115 T.U.L.P.S., l'esercizio dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio comporta l'emissione di ordinanza cautelare di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17ter del T.U.L.P.S., senza comunicazione di avvio del procedimento.

2.   Per le attività soggette ad autorizzazione ex articoli 86 e 115 T.U.L.P.S. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dal titolo autorizzatorio comporta, ai sensi dell'articolo 17ter T.U.L.P.S., l'emissione del provvedimento cautelare finalizzato alla sospensione dell'autorizzazione per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

3.   Nei casi di cui al comma precedente, qualora l'interessato dimostri di avere sanato le violazioni ovvero di avere avviato le relative procedure amministrative, non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione.

4.   Nel computo dei giorni di sospensione non si considerano l'eventuale giorno di chiusura settimanale, le festività e le chiusure per ferie.

5.   Per le altre attività soggette ad autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S., l'esercizio dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio comporta l'emissione di ordinanza di cessazione dell'attività abusivamente esercitata previa comunicazione di avvio del procedimento e concedendo un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti avverso il procedimento in corso.

6.   Qualora l'interessato dimostri di avere regolarizzato l'attività, il procedimento sanzionatorio viene concluso.

Articolo 48 - Provvedimenti cautelari sulle attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi

1.   L'esercizio dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio, ovvero nelle altre fattispecie previste dall'articolo 21, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2006, comporta l'emissione di ordinanza cautelare di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17ter del T.U.L.P.S., senza comunicazione di avvio del procedimento.

2.   Le altre violazioni previste dall'articolo 21, comma 2, della Legge Regionale n. 38/2006 e dall'articolo 180 T.U.L.P.S. comportano l'emissione del provvedimento cautelare finalizzato alla sospensione dell'autorizzazione per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

3.   Nei casi di cui al comma precedente, qualora l'interessato dimostri di avere sanato le violazioni ovvero di avere avviato le relative procedure amministrative, non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione.

Articolo 49 - Attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati

1.   L'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai soci in assenza di titolo autorizzatorio comporta l'emissione di ordinanza cautelare di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17ter del T.U.L.P.S., senza comunicazione di avvio del procedimento.

2.   L'esercizio della somministrazione anche a persone non associate, in presenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai soci, comporta l'emissione dell'ordinanza di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata, senza comunicazione di avvio del procedimento.

3.   L'esercizio della somministrazione a persone non associate, in presenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai soci, effettuato con modalità imprenditoriali quali, a titolo esemplificativo, accesso indiscriminato del pubblico, tesseramento immediato all'ingresso, distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale ricreativa, e finalità di lucro, comporta, previa comunicazione di avvio del procedimento e concedendo un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti avverso il procedimento, l'emissione di ordinanza finalizzata all'interruzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande iniziata a seguito di presentazione di denuncia di inizio attività con conseguente rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla denuncia medesima.

Articolo 50 - Apparecchi automatici da gioco

1.   Le violazioni all'articolo 110, comma 9 T.U.L.P.S., da parte di un soggetto titolare di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 T.U.L.P.S. o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, comportano l'emissione di ordinanza di sospensione dell'autorizzazione da uno a trenta giorni come previsto dall'articolo 110, comma 10 T.U.L.P.S. previa comunicazione di avvio del procedimento e concedendo un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti avverso il procedimento in corso.

2.   Nel caso di reiterazione delle violazioni dell'articolo 110, comma 9, T.U.L.P.S. così come disciplinate dall'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 le autorizzazioni di cui al comma precedente sono revocate con ordinanza motivata previa comunicazione di avvio del procedimento e termine per la presentazione di memorie scritte e/o documenti a difesa.

3.   Nel caso in cui l'interessato presenti memorie scritte e documenti attestanti l'avvenuta presentazione di ricorso all'A.A.M.S. avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, l'iter procedimentale viene sospeso fino alla pronuncia dell'A.A.M.S. Se l'A.A.M.S. emette un provvedimento di archiviazione in quanto le violazioni non sono state commesse, il procedimento finalizzato alla sospensione dell'attività da uno a trenta giorni viene a sua volta archiviato.

Articolo 51 - Sanzioni in ambito di strutture ricettive

1.   Le strutture ricettive sono soggette alle sanzioni proprie delle attività soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S..

2.   Per le attività ricettive extra alberghiere, così come definite dalla Legge regionale, l'autorizzazione può essere revocata venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.

3.   Nei casi di ulteriori violazioni l'ufficio comunale di pubblica sicurezza procede alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione o all'interruzione temporanea degli effetti della D.I.A..

4.   In caso di recidiva, così come disciplinata dall'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, su violazioni della Legge Regionale sulle attività ricettive extra alberghiere l'ufficio comunale di pubblica sicurezza, ricevuta la segnalazione e ottenuto rapporto sul mancato pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria dall'ente competente, può sospendere l'attività o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione.

Articolo 52 - Sanzioni accessorie

1.   Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento, previa comunicazione di avvio del procedimento, per abuso da parte della persona autorizzata o suo rappresentante ai sensi degli articoli 9 e 10 T.U.L.P.S..

2.   Per abuso si intende quel comportamento del titolare dell'autorizzazione o del suo rappresentante che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'autorità.

3.   Per le violazioni riferite alle attività di cui alla Legge Regionale sull'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

Articolo 52bis - Sicurezza Urbana

- abrogato -

Articolo 53 - Sanzioni pecuniarie

1.   Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80 a Euro 500.

Articolo 54 - Inosservanza dei provvedimenti di polizia

1.   Qualora venga accertata l'inottemperanza ai provvedimenti di polizia, si applica l'articolo 5 del T.U.L.P.S., procedendo con l'emissione di un provvedimento di diffida ad ottemperare entro tre giorni.

2.   Se entro tale termine permane l'inottemperanza, si procede con l'esecuzione d'ufficio anche con l'impiego della forza pubblica.

CAPO 16 - ABROGAZIONI E MODIFICHE

Articolo 55 - Abrogazioni

1.   Il regolamento di polizia amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 1978 (mecc. 197800896/27), esecutiva dal 17 aprile 1978 è abrogato.

2.   E' abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento contenuta in altri regolamenti o ordinanze comunali.

Articolo 56 - Modifiche

1.   Le modifiche al presente regolamento che rivestano carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale sono assunte dalla Giunta Comunale.