Le certificazioni, attestazioni anagrafiche e le autenticazioni di firme e copie di documenti, sono soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Si riporta, al riguardo, quanto specificato dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno:
In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all’esenzione, in quanto l’agevolazione non può essere presunta.L’obbligo a carico dell’Ufficiale di anagrafe consiste nell’indicare espressamente in calce al documento che rilascia, il caso di esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo, l’uso e l’articolo della tabella all. B del D.P.R. n. 642/1972 o della norma speciale di riferimento.Si informa che, in base alla normativa vigente, tutte le certificazioni di Stato Civile sono esenti sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria.