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COMUNICATO STAMPA
NUOVA ZTL AMBIENTALE. APPROVATI I CRITERI PER IL DIVIETO DI TRANSITO DAL 10 GENNAIO 2005
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Dal 10 gennaio 2005 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, nella Zona a traffico limitato “ambientale” è istituito il divieto di transito per i veicoli “non ecologici”. Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta odierna, fissandone i criteri.

Il divieto sarà in vigore dalle 7.30 alle 18.30, con due eccezioni: il divieto si riduce all’orario 12 - 18,30 per i veicoli non ecologici utilizzati da imprese per attività lavorative e per il trasporto di merci; è vietato il carico e scarico merci dalle ore 7,30 alle ore 10,30.

Cosa si intende per veicolo non ecologico? Ecco quali sono i mezzi che non potranno più entrare nell’area ambientale:
- i veicoli per trasporto persone e per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati prima l’1/1/1993 o comunque non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- i veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati prima dell’1/1/1997 o comunque non omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive).
- i veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate non omologati ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive (prima dell’1/10/95).
- i veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive (prima dell’1/10/93).
- i motocicli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive (prima del 17/06/99).

Sono autorizzati ad entrare nella Ztl Ambientale anche i veicoli alimentati a metano o gpl o elettrici immatricolati anteriormente al 1/1/1993.

Seguono ora le categorie di veicoli cui è consentito il transito in deroga alle nuove disposizioni:
1. veicoli autorizzati a circolare in Ztl Centrale in forza di permessi di circolazione rilasciati anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in oggetto e in corso di validità; tali soggetti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni dal 1 agosto 2006 e pertanto, in caso di rinnovo dopo tale data, il contrassegno dovrà essere collegato a un veicolo ecologico. Il rilascio di nuovi permessi è vincolato all'abbinamento a un veicolo ecologico fino dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
2. veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso Ztl, veicoli intestati ai residenti non titolari di permesso Ztl, veicoli intestati ai titolari di permesso Arancione, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso, usufrutto, comodato) di posti auto in Ztl ambientale, veicoli intestati ai titolari di permesso di sosta in Area Centrale, ma al di fuori della Ztl ambientale. I veicoli appartenenti alle categorie di cui al presente punto, non saranno tenuti ad adeguarsi per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
3. veicoli che espongono i contrassegni per persone disabili; tale eccezione è giustificata ai sensi del Codice della Strada che non ammette limitazioni alla circolazione ai veicoli che trasportano i disabili;
4. veicoli di servizio delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dei medici in visita domiciliare o in servizio di emergenza (purché muniti di contrassegno dell’Ordine dei Medici), di pronto intervento di aziende pubbliche o imprese private per acqua, luce, gas, telefono ed impianti di regolazione del traffico; i veicoli di imprese private dovranno esibire certificato di iscrizione alla Cciaa dal quale risulti l'attività dell'impresa. Inoltre l'intervento dovrà essere documentato con certificazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi destinazione, percorso, orario;
5. taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente; tale eccezione è giustificata dall’esigenza di favorire il trasporto collettivo, pubblico e privato, incentivando così la rinuncia al mezzo privato;
6. trasporto di partecipanti a cortei funebri; la deroga è giustificata da ragioni di ordine pubblico;
7. auto storiche iscritte ai registri specifici;
8. veicoli di proprietà dei titolari di attività commerciale su area pubblica che devono accedere al mercato rionale di piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) per il percorso più breve, adeguatamente documentati.

L'orario e il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esenzione; quest’ultima va comprovata mediante i contrassegni d’istituto riportati sulla fiancata dei veicoli interessati o mediante esibizione di adeguata documentazione agli organi preposti al controllo.
(mm)


Torino, 7 Dicembre 2004
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