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COMUNICATO STAMPA
DAL DIRITTO DI SUPERFICIE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ: I CONTRATTI SI POSSONO FARE ANCHE IN COMUNE
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Dal 2004 il Comune di Torino offrirà la possibilità di stipulare gli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà avvalendosi del segretario generale come ufficiale rogante. Le persone interessate potranno effettuare gli atti notarili necessari presso la casa comunale (settore Contratti) a un costo di circa 600 euro, comprensivi (circa l’80 per cento dell’intera cifra) delle spese fisse previste dalla legge (imposte e tasse) e del diritto di rogito (circa 100 euro) a favore del Comune.
La creazione di questo servizio è dovuta alle numerose richieste dei cittadini pervenute in Comune e al fatto che alcuni comuni della cintura torinese lo effettuano già da tempo.

Il diritto di superficie
Negli anni 70/80 erano assai ricorrenti convenzioni tra Comune e cooperative edilizie e imprese per la realizzazione di alloggi in edilizia agevolata su terreni di proprietà comunale. Lo strumento per regolare tali concessioni era il diritto di superficie, ovvero la possibilità di divenire proprietario dell’alloggio separatamente dalla proprietà del suolo, oppure la concessione del diritto di proprietà con determinati vincoli sull’eventuale vendita dell’alloggio. La concessione del diritto di superficie ha una durata di 99 anni e prevede alcuni vincoli, in particolare sulla determinazione del prezzo in caso di vendita dell’alloggio.

Con la legge 448 del dicembre 1998, i singoli proprietari possono chiedere di trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà, oppure di eliminare i vincoli legati alla concessione del diritto di proprietà acquisendo la proprietà pro quota (in relazione ai millesimi di suolo a loro attribuiti) del terreno sul quale è stato edificato il condominio e stipulando una nuova convenzione con la Città, a fronte di un costo calcolato con i criteri stabiliti dalla legge, compreso all’incirca tra i 5mila e gli 8mila euro a seconda dell’ubicazione del fabbricato e del valore originario dell’area.

Vantaggi della trasformazione
La trasformazione consente un pieno godimento della proprietà, senza limiti di durata. Resta il vincolo sul prezzo ma su un periodo di trent’anni a partire dalla stipula della convenzione originaria con il Comune; così se la convenzione per il diritto di superficie viene sottoscritta nel 1975, nel 2004, sottoscrivendo il passaggio a diritto di proprietà, il proprietario dell’alloggio dovrà pazientare ancora un anno per poter vendere il proprio appartamento a prezzo di libero mercato. Con la trasformazione viene soppresso, se originariamente previsto, il diritto di prelazione da parte del Comune.

Volendo quantificare le domande pervenute e le pratiche già in parte concluse (ma il “mercato” potenziale è vastissimo), si può dire che sono circa 740 le domande già presentate al Comune; di queste, hanno chiuso la pratica circa 100 e 150 sono pronte per essere definite (per le quali sono in corso le verifiche relative al frazionamento delle aree e ai millesimi derivanti dai regolamenti condominiali, calcolo dei corrispettivi stabiliti ai sensi di legge, predisposizione delle convenzioni sostitutive). Tali domande sono pervenute a seguito di un avviso che la Città ha emesso nel 2001 per comunicare ai possibili interessati la possibilità offerta dalla legge 448.

Informazioni
Per maggiori informazioni e per quanto attiene la modulistica è possibile consultare la pagina: www.comune.torino.it/bandi/edilizia/. Gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio Trasformazioni del settore Convenzioni e contratti in via Corte d’Appello 10 (terzo piano), che cura l’istruttoria amministrativa delle pratiche, mentre l’istruttoria del rogito da parte del segretario generale è affidata al settore Contratti (tel. 011.4422987-3074).
(mm)

Torino, 19 Dicembre 2003
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