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COMUNICATO STAMPA
DISPOSIZIONI PER FERMO VEICOLO SOTTOPOSTO A PROCEDURA AMMINISTRATIVA
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Le modifiche recentemente apportate al Codice Stradale riguardanti il fermo/sequestro di un veicolo sottoposto a procedura amministrativa, obbligano la persona riconosciuta affidataria e quindi responsabile del suddetto veicolo, a trasportarlo con carro attrezzi e a custodirlo in un luogo non di pubblico passaggio (es: box, cortile privato o condominiale o aziendale), autonomamente e a proprie spese.

Ciò permette, tra l’altro, di far risparmiare all’utenza, destinataria di sanzioni amministrative accessorie sul veicolo, una rilevante somma di denaro sui costi di intervento, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a fermo o sequestro.

L’affidamento può avvenire solo a maggiorenni muniti di un valido documento d’identificazione, che si assumono tutte le responsabilità penali ed amministrative per la diligente custodia del veicolo loro affidato. Qualora la violazione sia stata commessa da persona minorenne, il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato al genitore o a persona da lui delegata.

In caso di rifiuto a trasportare/custodire il veicolo a proprie spese, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 ad € 6197,48 (pagamento in misura ridotta di € 1549,37) se trattasi di sequestro, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da € 656,25 ad € 2628,15 (pagamento in misura ridotta di € 656,25) se trattasi di fermo. In entrambi i casi, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione, da uno a tre mesi, della patente di guida posseduta, con ritiro immediato della stessa a cura degli agenti accertatori.

Sempre in caso di rifiuto l’organo di polizia ne dispone la rimozione ed il trasporto in apposito luogo di custodia, a spese dell’obbligato. A seguito di tali operazioni, non appena stipulate le apposite convenzioni fra depositerie individuate e il Ministero dell’Interno/agenzia del Demanio, l’organo di polizia provvederà ad avvisare il proprietario o, in sua vece, l’obbligato in solido o l’autore della violazione che, decorsi 10 giorni, la mancata assunzione della custodia determinerà, per legge, l’immediato trasferimento della proprietà del veicolo al titolare del deposito convenzionato (nominato custode dall’organo di polizia) che ne potrà disporre alienandolo o anche solo rottamandolo.

Va infine ricordato che il proprietario del veicolo sottoposto a sequestro perché sorpreso in circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria, può fruire della riduzione ad un quarto della sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione e previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo.



Torino, 28 Ottobre 2003
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